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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/09/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 117 – 1 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
Dott. Giorgia Sartoni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza
R.G. n. 117- 1/2025 PU dal Pubblico Ministero, dott. EMANUELE DADDI
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i
(C.F. ), con sede legale in via Cherubini 2, Gatteo (FC), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. FABRIZIO FANTI ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore
(C.F. e partita IVA , con sede legale in via Cherubini 2, Controparte_1 P.IVA_2
Gatteo (FC), rappresentata e difesa dall'avv. FABRIZIO FANTI ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore
RESISTENTI
− esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza effettuata a mezzo p.e.c. ai sensi dell'art. 40, comma 6 CCII, in data 28 luglio 2025 ad entrambe le società;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che le resistenti hanno le proprie sedi legali nel circondario di questo Ufficio;
− rilevato altresì che rispetto alle debitrici nei cui confronti è avanzata la domanda non sussistono i presupposti di cui all'art. 2 lett. i) CCII;
− rilevato in particolare che le debitrici sono imprenditori commerciali e risultano superate le soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII atteso che, alla luce della documentazione attualmente in possesso del Tribunale:
a) risulta avere, nell'ultimo triennio e alla luce dei bilanci depositati, un attivo Parte_1 patrimoniale di circa Euro 29.000.000,00, ricavi per circa Euro 30.000.000,00 e debiti per oltre Euro 24.000.000,00;
b) risulta avere, nell'ultimo triennio e alla luce dei bilanci depositati, un Controparte_1 attivo patrimoniale di circa Euro 16.000.000,00, ricavi per circa Euro 1.500.000,00 e debiti per oltre Euro 7.000.000,00;
− rilevato che il presente procedimento unitario scaturisce dal ricorso del Pubblico Ministero che, in data 28 luglio 2025, ha chiesto l'apertura della liquidazione di gruppo delle imprese sopra citate. Va sottolineato, sul punto, che nel corpo del ricorso, oltre a dare atto della sussistenza della competenza territoriale e dei requisiti dimensionali, il Pubblico Ministero evidenzia sia la sussistenza di un gruppo di imprese ex art. 2, lett. h, CCII, sia di un gravissimo stato di insolvenza, dimostrato dagli atti e dai provvedimenti emessi in seno alla procedura di composizione negoziata della crisi introdotta dalle odierne debitrici e, in particolare, dal decreto di inammissibilità con cui è stata rigettata la richiesta di concessione di misure cautelari (docc. 3
e da 4 a 21 allegati al ricorso);
− rilevato che le società si sono costituite, dapprima depositando i bilanci e riservandosi la possibilità di depositare domanda ex art. 44 CCII nei termini di legge (memorie depositate in data 9.9.2025), e, di poi, con memorie depositate in data 16.9.2025 (ovvero il giorno prima dell'udienza fissata), in cui sinteticamente:
1) non si sono opposte all'istanza di liquidazione giudiziale né hanno contestato i requisiti dimensionali e/o la sussistenza dello stato di insolvenza;
2) hanno ricostruito il percorso di CNC (del quale hanno allegato atti, documenti e provvedimenti);
3) hanno indicato i fattori endogeni ed esogeni che avrebbero determinato lo stato di insolvenza;
4) hanno riferito di avere redatto un progetto di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) - dopo il 30 giugno 2025 (allorquando in sede di udienza fissata per la concessione delle invocate misure cautelari avevano riferito di avere intenzione di elaborare un AdR che all'epoca dell'udienza però non era stato accettato ancora da nessun creditore) e prima del 10 settembre 2025 - il cui deposito sarebbe stato impedito dall'avvenuta notifica di un pignoramento da parte di Agenzia delle Entrate in data 10.9.2025;
5) hanno, infine, dato atto della pregressa interlocuzione con soggetti potenzialmente interessati all'acquisto delle aziende o di loro rami;
− rilevato che nelle more dell'instaurato procedimento unitario, dopo l'avvenuto deposito dell'istanza di liquidazione e prima della data fissata per l'udienza del 17 settembre 2025,
l'Esperto ha depositato nei relativi fascicoli (RR.GG. 2226 e 2227 / 2024 Vol. Giur.) la relazione finale ex art. 17, comma 8, CCII, contenente archiviazione della procedura di CNC.
La relazione è stata trasmessa dal Tribunale al Pubblico Ministero che, con nota di deposito in data 11.9.2025, ha provveduto al deposito della stessa agli atti del presente fascicolo a supporto dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (“Considerate le conclusioni tratte dall'esperto, il quale mette in luce alcune criticità nella gestione del percorso intrapreso non reputato “adeguato alla complessità dello stato di crisi-insolvenza”… Deposita la relazione sopra richiamata ad integrazione di quanto esposto nella richiesta di liquidazione giudiziale”, cfr. memoria PM dell'11 settembre 2025);
− ciò premesso e ricostruito, ed evidenziato che, come detto, le debitrici non si sono opposte all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, va preliminarmente chiarito che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo ex art. 2, lett h, CCII, atteso che:
1) le due società fanno capo al medesimo soggetto, che di fatto esercita tutti i Controparte_2 poteri di direzione, coordinamento e controllo nella veste di Amministratore Unico e
Presidente;
2) fin dagli albori del complesso procedimento di CNC, infatti, le stesse difese delle debitrici hanno evidenziato un rapporto di stretto collegamento (sostanzialmente di complementarità), tale per cui il risanamento astratto di una incideva (sul) e postulava il risanamento dell'altra.
Infatti mentre rappresenta l' “unità operativa del gruppo” (e alle cui dipendenze Parte_1 operano più di cento lavoratori), è titolare di un ingente compendio Controparte_1 aziendale, in parte del quale è svolta l'attività caratteristica dell'impresa, ovvero produzione di pitture e vernici, rivestimenti murari per interni ed esterni ed ogni altro prodotto nel settore delle decorazioni;
3) l'esistenza del gruppo è stata riconosciuta dallo stesso che, in sede di udienza del 17 CP_2 settembre 2025, ne ha descritto consistenza e partecipazioni (cfr. verbale di udienza del
17.9.2025); − ritenuto di sottolineare fin da ora che quanto sopra esposto consentirà l'eventuale applicazione degli artt. 290 – 292 CCII;
− ritenuto altresì di sottolineare che le due debitrici non sono le sole costituenti il “Gruppo
Oikos”: come è emerso fin dagli atti della CNC (attivata, tuttavia, solo dalle odierne resistenti), oltre ad e ad sono riconducibili al gruppo tutta un'altra serie di Parte_1 Controparte_1 società/ persone giuridiche, rispetto alle quali in sede di udienza del 17 settembre 2025, il
Presidente ha indicato la presenza di: (titolare di marchi e brevetti in Controparte_2 CP_3 uso ad , (che detiene il 100% delle quote di ed Parte_1 CP_4 CP_1 Pt_1
, nonché EC TE e TE ES (asseritamente inattive), DI RE ST e
[...]
Fondazione Oasi;
− precisato che l'insolvenza di è già emersa dagli atti della CNC e che sulle restanti CP_3 realtà giuridiche il Curatore potrà eventualmente fare le valutazioni anche di cui all'art. 287, comma 5, CCII;
− dato atto che, allo stato, il Tribunale non dispone di alcun potere rispetto alle suddette altre società del gruppo che, come detto, sono rimaste estranee a qualsiasi procedura (anche negoziale) e non risultano essere interessate da tentativi di prosecuzione dell'attività né, a quanto consta, di risanamento e che dunque spetterà ai soggetti legittimati chiedere l'emissione di eventuali provvedimenti relativi alle medesime;
− ciò premesso e chiarito circa l'applicabilità della disciplina sul gruppo di imprese, va senz'altro ritenuta la sussistenza di un gravissimo stato di insolvenza delle società risultante:
a) Quanto ad : Parte_1
- dall'avvenuta emissione di svariati decreti ingiuntivi per oltre Euro 107.000,00;
- dalla pendenza di svariate procedure esecutive per un totale precettato di oltre Euro
551.000,00;
- dalla presenza di debiti con INPS, così suddivisi: Euro 519.161.39 per lavoratori dipendenti, Euro 17.449.26 per gestione separata, Euro 2.690.452.99 presso la
Riscossione;
- dalla presenza di debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione per Euro 16.870.435,01; ciò significa che la debitoria di come risultante dalle sole informative acquisite Parte_1
d'ufficio, ammonta quantomeno ad Euro 18.000.000,00
b) Quanto ad Controparte_1
- dall'avvenuta emissione di un decreto ingiuntivo per oltre Euro 29.000,00;
- dalla pendenza di svariate procedure esecutive per un totale precettato di oltre Euro
80.000,00; - dalla presenza di debiti di debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione per Euro
824.828,44; ciò significa che la debitoria di come risultante dalle sole informative acquisite Controparte_1
d'ufficio, ammonta quantomeno ad Euro 937.828,00;
− rilevato che a tutto ciò si aggiunge l'esito negativo della procedura di CNC che, fermi i successivi necessari approfondimenti demandati ai soggetti competenti, si è chiusa con la relazione in cui l'Esperto ha dato atto che “… Le evidenze sorte alle date del 23 luglio e 24 luglio uu.ss., a fronte dei dati del primo trimestre collocatisi sull'ipotesi worst case, avrebbero potuto e dovuto essere monitorate e rassegnate al percorso stabilmente, visto che la società aveva comunicato in data 10 marzo 2025 gli esisti del fatturato del primo bimestre 2025 (cfr. doc. 6). Solo da ultimo, nonostante le acquisite evoluzioni dei due interconnessi piani di risanamento, fondati sempre sui previsionali di fatturato l'evoluzione delle trattative e Pt_1 il raggiungimento di prospettive positive in ordine, da un lato alla definizione di un accordo con il ceto bancario e finanziario e dall'altro, nella presentabilità delle transazioni fiscali, in visione del prospettato accordo di ristrutturazione ex art. 57 ccii, l'esito del fatturato semestrale ha restituita l'evidenza della inadeguatezza grave dei piani, ben oltre la fattorizzazione delle “sensitivity KPMG” recepite, definendone negativamente la sostenibilità e rendendo inidoneo il percorso della composizione al fine della reversibilità dell'insolvenza e della soluzione della crisi delle Due Società.
Lo scrivente ritiene che la presente relazione evidenzi come lo sforzo compiuto nel percorso della , a tutela del valore aziendale intrinseco delle due, interconnesse, Parte_2 realtà aziendali, considerata la rilevanza dell'impatto sociale riferito all'entità della forza lavoro aggregata (oltre 130 dipendenti), anche a fronte della manifestazioni di interesse da parte di terzi per la realtà aziendale attestata anche da KPMG, abbia permesso di Pt_1 evolvere e superare le originarie, inadeguate, versioni dei piani di ristrutturazione, anche grazie alla collaborazione dell'intero ceto creditorio.
Il graduale percorso compiuto ha permesso, in effetti, di giungere alle già menzionate prospettive di accordo e di evoluzione delle dinamiche di risanamento.
Al contrario, la scarsa propensione delle Due Società a recepire tempestivamente le indicazioni che il confronto ha stabilmente loro rassegnato e l'esasperazione espressa nella gestione di vari accadimenti, di cui si è dato ampiamente atto nella cronologia della presente relazione, nel portare a ritardare ed esitare negativamente gli stessi risultati positivi ottenuti – quali le misure protettive concesse e la persistente disponibilità dell'intero ceto creditorio a coltivare le trattative -, ha, infine, portato a ritardare, forse colpevolmente, la evidenza dei dati solo ora noti.
Per quanto l'importante flessione di fatturato si sia verificata, considerevolmente, nel mese di giugno 2025, la programmazione commerciale contrattualizzata al 28 febbraio 2025 ampiamente affermata da (Cfr. doc. 6), con gli effetti positivi per tutto l'anno 2025 Pt_1 riferiti all'80% dei clienti, mal si concilia con un rilevamento così tardivo ed esiziale della medesima flessione.
Al contrario, un doveroso e periodico monitoraggio dell'andamentale, la sua formalizzazione, anche ove negativa, oltreché dovuti a prescindere, avrebbero portato ad evolvere le effettive, anche comuni, consapevolezze sulla reale situazione prospettica, permettendo, tempestivamente, altre evoluzioni maggiormente congrue anche in dipendenza degli esisti dei test pratici, come lo scrivente ha esposto nel proprio aggiornamento del parere reso in data 19 febbraio 2025 (cfr. doc. 8).
Oltre a tali evidenze, mette conto rilevare come la debitoria pubblica “privilegiata” maturata dall'ottobre 2024 a oggi, non sia stata assolta, nonostante gli impegni assunti da (cfr. Pt_1 doc. 30bis, doc. 30ter, doc. 37) e come l'amministratore unico – dominus unico delle Due
Società in composizione e del Gruppo di riferimento, abbia provveduto a pagamenti a favore di creditori certamente non privilegiati, fra i quali esso stesso a titolo di compensi, in merito ai quali lo scrivente ha chiesto chiarimenti. Con evidenza rispetto ai doveri sanciti dall'art. 21 comma 1...”. Lo scrivente, avvedutosi di tale dato solo grazie alla comunicazione in data 23 luglio 2025 (cfr. doc. 15bis allegato bilancio semestrale al 30.6.2025), ha chiesto un'ampia informativa sul tema agli Advisor delle Società…”;
− ritenuto che a fronte di una simile situazione – di evidente gravità sia relativamente alla situazione debitoria sia quanto alle condotte descritte dall'Esperto, rispetto alle quali si profila urgente compiere i relativi accertamenti – sia palese come le convenute non siano in grado di far fronte con mezzi ordinari di pagamento alle proprie obbligazioni, non potendo contare su un'attività di impresa per ricavare i denari necessari a ripianare le proprie gravi esposizioni;
− ritenuto pertanto che le società versino effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte e che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del gruppo;
− ritenuto che, sulla base di quanto riferito dalle convenute in sede di udienza del 17 settembre
2025 e di quanto illustrato in sede di memoria difensiva, sussistano i presupposti ex art. 211
CCII, per disporre l'esercizio provvisorio limitatamente ad atteso che: Parte_1 1) conta attualmente più di cento dipendenti, regolarmente operativi e i cui stipendi risultano saldati tempestivamente;
2) vi sono contratti conclusi il cui inadempimento potrebbe determinare richieste risarcitorie nei confronti di Parte_1
3) alla data del 10 settembre 2025 vi era disponibilità in cassa di Euro 1.500.000,00, somma attualmente bloccata dall'intervenuto pignoramento di Agenzia delle Entrate;
tuttavia per effetto dell'apertura della procedura la somma ben potrà essere appresa dalla procedura stessa.
Pertanto appare opportuna e allo stato non dannosa per i creditori l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa allo stato per mesi sei (con possibilità di disporne la chiusura anticipatamente qualora in qualsiasi momento venga meno l'opportunità di proseguire l'attività di impresa).
Rimette alla curatela ogni valutazione in ordine alla gestione e alla redditività economica della stessa, assegnando al Curatore i poteri di gestione ordinaria, con il rispetto delle norme previste nell'art. 211, commi 4 e segg, CCII;
− deve prendersi atto delle manifestazioni di interesse all'acquisto dell'azienda di cui hanno riferito le debitrici, rispetto alle quali spetterà al Curatore e al Giudice Delegato effettuare le relative valutazioni;
P.Q.M.
DICHIARA
[...]
Controparte_5
(C.F. ), con sede legale in via Cherubini 2, Gatteo (FC);
[...] P.IVA_1
C.F. e partita IVA ), con sede legale in via Cherubini 2; Controparte_1 P.IVA_2
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Cecilia Branca;
Curatore il dott. (C.F. ), con studio in Bologna, che Persona_1 C.F._1 alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII;
A U T O R I Z Z A
l'esercizio provvisorio dell'impresa (C.F. ) allo stato per mesi sei, Parte_1 P.IVA_1 rimettendo alla curatela ogni valutazione in ordine alla gestione e alla redditività economica della stessa, assegnando al Curatore i poteri di gestione ordinaria, con il rispetto delle norme previste all'art. 211, commi IV e ss., CCII;
AVVISA il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. e rispetto alle società suindicate:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE
Che il Curatore esamini la posizione di tutte le società del Gruppo come indicate in parte motiva ed entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento riferisca al Giudice Delegato anche in ordine alle iniziative che intende intraprendere rispetto ad esse;
ORDINA al legale rappresentante delle società sottoposte a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA Ai debitori di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCC.
FISSA
A fronte della particolare complessità della procedura ex art. 49, comma 3, lett. d) CCII, il giorno
11/02/2026 ad ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.
che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore, un legale, o un ausiliario se ritenuto necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui le imprese hanno la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 18/09/2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
Dott. Giorgia Sartoni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza
R.G. n. 117- 1/2025 PU dal Pubblico Ministero, dott. EMANUELE DADDI
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i
(C.F. ), con sede legale in via Cherubini 2, Gatteo (FC), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. FABRIZIO FANTI ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore
(C.F. e partita IVA , con sede legale in via Cherubini 2, Controparte_1 P.IVA_2
Gatteo (FC), rappresentata e difesa dall'avv. FABRIZIO FANTI ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore
RESISTENTI
− esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza effettuata a mezzo p.e.c. ai sensi dell'art. 40, comma 6 CCII, in data 28 luglio 2025 ad entrambe le società;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che le resistenti hanno le proprie sedi legali nel circondario di questo Ufficio;
− rilevato altresì che rispetto alle debitrici nei cui confronti è avanzata la domanda non sussistono i presupposti di cui all'art. 2 lett. i) CCII;
− rilevato in particolare che le debitrici sono imprenditori commerciali e risultano superate le soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII atteso che, alla luce della documentazione attualmente in possesso del Tribunale:
a) risulta avere, nell'ultimo triennio e alla luce dei bilanci depositati, un attivo Parte_1 patrimoniale di circa Euro 29.000.000,00, ricavi per circa Euro 30.000.000,00 e debiti per oltre Euro 24.000.000,00;
b) risulta avere, nell'ultimo triennio e alla luce dei bilanci depositati, un Controparte_1 attivo patrimoniale di circa Euro 16.000.000,00, ricavi per circa Euro 1.500.000,00 e debiti per oltre Euro 7.000.000,00;
− rilevato che il presente procedimento unitario scaturisce dal ricorso del Pubblico Ministero che, in data 28 luglio 2025, ha chiesto l'apertura della liquidazione di gruppo delle imprese sopra citate. Va sottolineato, sul punto, che nel corpo del ricorso, oltre a dare atto della sussistenza della competenza territoriale e dei requisiti dimensionali, il Pubblico Ministero evidenzia sia la sussistenza di un gruppo di imprese ex art. 2, lett. h, CCII, sia di un gravissimo stato di insolvenza, dimostrato dagli atti e dai provvedimenti emessi in seno alla procedura di composizione negoziata della crisi introdotta dalle odierne debitrici e, in particolare, dal decreto di inammissibilità con cui è stata rigettata la richiesta di concessione di misure cautelari (docc. 3
e da 4 a 21 allegati al ricorso);
− rilevato che le società si sono costituite, dapprima depositando i bilanci e riservandosi la possibilità di depositare domanda ex art. 44 CCII nei termini di legge (memorie depositate in data 9.9.2025), e, di poi, con memorie depositate in data 16.9.2025 (ovvero il giorno prima dell'udienza fissata), in cui sinteticamente:
1) non si sono opposte all'istanza di liquidazione giudiziale né hanno contestato i requisiti dimensionali e/o la sussistenza dello stato di insolvenza;
2) hanno ricostruito il percorso di CNC (del quale hanno allegato atti, documenti e provvedimenti);
3) hanno indicato i fattori endogeni ed esogeni che avrebbero determinato lo stato di insolvenza;
4) hanno riferito di avere redatto un progetto di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) - dopo il 30 giugno 2025 (allorquando in sede di udienza fissata per la concessione delle invocate misure cautelari avevano riferito di avere intenzione di elaborare un AdR che all'epoca dell'udienza però non era stato accettato ancora da nessun creditore) e prima del 10 settembre 2025 - il cui deposito sarebbe stato impedito dall'avvenuta notifica di un pignoramento da parte di Agenzia delle Entrate in data 10.9.2025;
5) hanno, infine, dato atto della pregressa interlocuzione con soggetti potenzialmente interessati all'acquisto delle aziende o di loro rami;
− rilevato che nelle more dell'instaurato procedimento unitario, dopo l'avvenuto deposito dell'istanza di liquidazione e prima della data fissata per l'udienza del 17 settembre 2025,
l'Esperto ha depositato nei relativi fascicoli (RR.GG. 2226 e 2227 / 2024 Vol. Giur.) la relazione finale ex art. 17, comma 8, CCII, contenente archiviazione della procedura di CNC.
La relazione è stata trasmessa dal Tribunale al Pubblico Ministero che, con nota di deposito in data 11.9.2025, ha provveduto al deposito della stessa agli atti del presente fascicolo a supporto dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (“Considerate le conclusioni tratte dall'esperto, il quale mette in luce alcune criticità nella gestione del percorso intrapreso non reputato “adeguato alla complessità dello stato di crisi-insolvenza”… Deposita la relazione sopra richiamata ad integrazione di quanto esposto nella richiesta di liquidazione giudiziale”, cfr. memoria PM dell'11 settembre 2025);
− ciò premesso e ricostruito, ed evidenziato che, come detto, le debitrici non si sono opposte all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, va preliminarmente chiarito che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo ex art. 2, lett h, CCII, atteso che:
1) le due società fanno capo al medesimo soggetto, che di fatto esercita tutti i Controparte_2 poteri di direzione, coordinamento e controllo nella veste di Amministratore Unico e
Presidente;
2) fin dagli albori del complesso procedimento di CNC, infatti, le stesse difese delle debitrici hanno evidenziato un rapporto di stretto collegamento (sostanzialmente di complementarità), tale per cui il risanamento astratto di una incideva (sul) e postulava il risanamento dell'altra.
Infatti mentre rappresenta l' “unità operativa del gruppo” (e alle cui dipendenze Parte_1 operano più di cento lavoratori), è titolare di un ingente compendio Controparte_1 aziendale, in parte del quale è svolta l'attività caratteristica dell'impresa, ovvero produzione di pitture e vernici, rivestimenti murari per interni ed esterni ed ogni altro prodotto nel settore delle decorazioni;
3) l'esistenza del gruppo è stata riconosciuta dallo stesso che, in sede di udienza del 17 CP_2 settembre 2025, ne ha descritto consistenza e partecipazioni (cfr. verbale di udienza del
17.9.2025); − ritenuto di sottolineare fin da ora che quanto sopra esposto consentirà l'eventuale applicazione degli artt. 290 – 292 CCII;
− ritenuto altresì di sottolineare che le due debitrici non sono le sole costituenti il “Gruppo
Oikos”: come è emerso fin dagli atti della CNC (attivata, tuttavia, solo dalle odierne resistenti), oltre ad e ad sono riconducibili al gruppo tutta un'altra serie di Parte_1 Controparte_1 società/ persone giuridiche, rispetto alle quali in sede di udienza del 17 settembre 2025, il
Presidente ha indicato la presenza di: (titolare di marchi e brevetti in Controparte_2 CP_3 uso ad , (che detiene il 100% delle quote di ed Parte_1 CP_4 CP_1 Pt_1
, nonché EC TE e TE ES (asseritamente inattive), DI RE ST e
[...]
Fondazione Oasi;
− precisato che l'insolvenza di è già emersa dagli atti della CNC e che sulle restanti CP_3 realtà giuridiche il Curatore potrà eventualmente fare le valutazioni anche di cui all'art. 287, comma 5, CCII;
− dato atto che, allo stato, il Tribunale non dispone di alcun potere rispetto alle suddette altre società del gruppo che, come detto, sono rimaste estranee a qualsiasi procedura (anche negoziale) e non risultano essere interessate da tentativi di prosecuzione dell'attività né, a quanto consta, di risanamento e che dunque spetterà ai soggetti legittimati chiedere l'emissione di eventuali provvedimenti relativi alle medesime;
− ciò premesso e chiarito circa l'applicabilità della disciplina sul gruppo di imprese, va senz'altro ritenuta la sussistenza di un gravissimo stato di insolvenza delle società risultante:
a) Quanto ad : Parte_1
- dall'avvenuta emissione di svariati decreti ingiuntivi per oltre Euro 107.000,00;
- dalla pendenza di svariate procedure esecutive per un totale precettato di oltre Euro
551.000,00;
- dalla presenza di debiti con INPS, così suddivisi: Euro 519.161.39 per lavoratori dipendenti, Euro 17.449.26 per gestione separata, Euro 2.690.452.99 presso la
Riscossione;
- dalla presenza di debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione per Euro 16.870.435,01; ciò significa che la debitoria di come risultante dalle sole informative acquisite Parte_1
d'ufficio, ammonta quantomeno ad Euro 18.000.000,00
b) Quanto ad Controparte_1
- dall'avvenuta emissione di un decreto ingiuntivo per oltre Euro 29.000,00;
- dalla pendenza di svariate procedure esecutive per un totale precettato di oltre Euro
80.000,00; - dalla presenza di debiti di debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione per Euro
824.828,44; ciò significa che la debitoria di come risultante dalle sole informative acquisite Controparte_1
d'ufficio, ammonta quantomeno ad Euro 937.828,00;
− rilevato che a tutto ciò si aggiunge l'esito negativo della procedura di CNC che, fermi i successivi necessari approfondimenti demandati ai soggetti competenti, si è chiusa con la relazione in cui l'Esperto ha dato atto che “… Le evidenze sorte alle date del 23 luglio e 24 luglio uu.ss., a fronte dei dati del primo trimestre collocatisi sull'ipotesi worst case, avrebbero potuto e dovuto essere monitorate e rassegnate al percorso stabilmente, visto che la società aveva comunicato in data 10 marzo 2025 gli esisti del fatturato del primo bimestre 2025 (cfr. doc. 6). Solo da ultimo, nonostante le acquisite evoluzioni dei due interconnessi piani di risanamento, fondati sempre sui previsionali di fatturato l'evoluzione delle trattative e Pt_1 il raggiungimento di prospettive positive in ordine, da un lato alla definizione di un accordo con il ceto bancario e finanziario e dall'altro, nella presentabilità delle transazioni fiscali, in visione del prospettato accordo di ristrutturazione ex art. 57 ccii, l'esito del fatturato semestrale ha restituita l'evidenza della inadeguatezza grave dei piani, ben oltre la fattorizzazione delle “sensitivity KPMG” recepite, definendone negativamente la sostenibilità e rendendo inidoneo il percorso della composizione al fine della reversibilità dell'insolvenza e della soluzione della crisi delle Due Società.
Lo scrivente ritiene che la presente relazione evidenzi come lo sforzo compiuto nel percorso della , a tutela del valore aziendale intrinseco delle due, interconnesse, Parte_2 realtà aziendali, considerata la rilevanza dell'impatto sociale riferito all'entità della forza lavoro aggregata (oltre 130 dipendenti), anche a fronte della manifestazioni di interesse da parte di terzi per la realtà aziendale attestata anche da KPMG, abbia permesso di Pt_1 evolvere e superare le originarie, inadeguate, versioni dei piani di ristrutturazione, anche grazie alla collaborazione dell'intero ceto creditorio.
Il graduale percorso compiuto ha permesso, in effetti, di giungere alle già menzionate prospettive di accordo e di evoluzione delle dinamiche di risanamento.
Al contrario, la scarsa propensione delle Due Società a recepire tempestivamente le indicazioni che il confronto ha stabilmente loro rassegnato e l'esasperazione espressa nella gestione di vari accadimenti, di cui si è dato ampiamente atto nella cronologia della presente relazione, nel portare a ritardare ed esitare negativamente gli stessi risultati positivi ottenuti – quali le misure protettive concesse e la persistente disponibilità dell'intero ceto creditorio a coltivare le trattative -, ha, infine, portato a ritardare, forse colpevolmente, la evidenza dei dati solo ora noti.
Per quanto l'importante flessione di fatturato si sia verificata, considerevolmente, nel mese di giugno 2025, la programmazione commerciale contrattualizzata al 28 febbraio 2025 ampiamente affermata da (Cfr. doc. 6), con gli effetti positivi per tutto l'anno 2025 Pt_1 riferiti all'80% dei clienti, mal si concilia con un rilevamento così tardivo ed esiziale della medesima flessione.
Al contrario, un doveroso e periodico monitoraggio dell'andamentale, la sua formalizzazione, anche ove negativa, oltreché dovuti a prescindere, avrebbero portato ad evolvere le effettive, anche comuni, consapevolezze sulla reale situazione prospettica, permettendo, tempestivamente, altre evoluzioni maggiormente congrue anche in dipendenza degli esisti dei test pratici, come lo scrivente ha esposto nel proprio aggiornamento del parere reso in data 19 febbraio 2025 (cfr. doc. 8).
Oltre a tali evidenze, mette conto rilevare come la debitoria pubblica “privilegiata” maturata dall'ottobre 2024 a oggi, non sia stata assolta, nonostante gli impegni assunti da (cfr. Pt_1 doc. 30bis, doc. 30ter, doc. 37) e come l'amministratore unico – dominus unico delle Due
Società in composizione e del Gruppo di riferimento, abbia provveduto a pagamenti a favore di creditori certamente non privilegiati, fra i quali esso stesso a titolo di compensi, in merito ai quali lo scrivente ha chiesto chiarimenti. Con evidenza rispetto ai doveri sanciti dall'art. 21 comma 1...”. Lo scrivente, avvedutosi di tale dato solo grazie alla comunicazione in data 23 luglio 2025 (cfr. doc. 15bis allegato bilancio semestrale al 30.6.2025), ha chiesto un'ampia informativa sul tema agli Advisor delle Società…”;
− ritenuto che a fronte di una simile situazione – di evidente gravità sia relativamente alla situazione debitoria sia quanto alle condotte descritte dall'Esperto, rispetto alle quali si profila urgente compiere i relativi accertamenti – sia palese come le convenute non siano in grado di far fronte con mezzi ordinari di pagamento alle proprie obbligazioni, non potendo contare su un'attività di impresa per ricavare i denari necessari a ripianare le proprie gravi esposizioni;
− ritenuto pertanto che le società versino effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte e che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del gruppo;
− ritenuto che, sulla base di quanto riferito dalle convenute in sede di udienza del 17 settembre
2025 e di quanto illustrato in sede di memoria difensiva, sussistano i presupposti ex art. 211
CCII, per disporre l'esercizio provvisorio limitatamente ad atteso che: Parte_1 1) conta attualmente più di cento dipendenti, regolarmente operativi e i cui stipendi risultano saldati tempestivamente;
2) vi sono contratti conclusi il cui inadempimento potrebbe determinare richieste risarcitorie nei confronti di Parte_1
3) alla data del 10 settembre 2025 vi era disponibilità in cassa di Euro 1.500.000,00, somma attualmente bloccata dall'intervenuto pignoramento di Agenzia delle Entrate;
tuttavia per effetto dell'apertura della procedura la somma ben potrà essere appresa dalla procedura stessa.
Pertanto appare opportuna e allo stato non dannosa per i creditori l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa allo stato per mesi sei (con possibilità di disporne la chiusura anticipatamente qualora in qualsiasi momento venga meno l'opportunità di proseguire l'attività di impresa).
Rimette alla curatela ogni valutazione in ordine alla gestione e alla redditività economica della stessa, assegnando al Curatore i poteri di gestione ordinaria, con il rispetto delle norme previste nell'art. 211, commi 4 e segg, CCII;
− deve prendersi atto delle manifestazioni di interesse all'acquisto dell'azienda di cui hanno riferito le debitrici, rispetto alle quali spetterà al Curatore e al Giudice Delegato effettuare le relative valutazioni;
P.Q.M.
DICHIARA
[...]
Controparte_5
(C.F. ), con sede legale in via Cherubini 2, Gatteo (FC);
[...] P.IVA_1
C.F. e partita IVA ), con sede legale in via Cherubini 2; Controparte_1 P.IVA_2
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Cecilia Branca;
Curatore il dott. (C.F. ), con studio in Bologna, che Persona_1 C.F._1 alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII;
A U T O R I Z Z A
l'esercizio provvisorio dell'impresa (C.F. ) allo stato per mesi sei, Parte_1 P.IVA_1 rimettendo alla curatela ogni valutazione in ordine alla gestione e alla redditività economica della stessa, assegnando al Curatore i poteri di gestione ordinaria, con il rispetto delle norme previste all'art. 211, commi IV e ss., CCII;
AVVISA il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. e rispetto alle società suindicate:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE
Che il Curatore esamini la posizione di tutte le società del Gruppo come indicate in parte motiva ed entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento riferisca al Giudice Delegato anche in ordine alle iniziative che intende intraprendere rispetto ad esse;
ORDINA al legale rappresentante delle società sottoposte a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA Ai debitori di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCC.
FISSA
A fronte della particolare complessità della procedura ex art. 49, comma 3, lett. d) CCII, il giorno
11/02/2026 ad ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.
che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore, un legale, o un ausiliario se ritenuto necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui le imprese hanno la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 18/09/2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca