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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/10/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6336/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile - riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente – dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice – dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6336 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023 avente per oggetto: “scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia Parte_1 C.F._1 al Viale Francia n. 24, presso lo studio dell'avv. VINCENZO CORNACCHIA, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia in CP_1 C.F._2
Piazza Aldo Moro n. 29, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO SAVERIO ARGENIO, dal quale
è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 22.09.2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2023 ha chiesto dichiararsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio esponendo: di aver contratto matrimonio civile con CP_1 in Foggia in data 28.02.2011 (atto n. 13, p. I, anno 2011), optando per il regime
[...] patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale è nata la figlia (n.ta a Per_1
Foggia il 26.11.2008); che i coniugi si sono separati consensualmente in virtù del decreto di omologa del Tribunale di Foggia n. 1897/2022 del 10.02.2022, alle condizioni definite tra le parti, che prevedevano: l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con la regolamentazione Per_1 degli incontri padre-figlia, il versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia da parte del padre da corrispondersi alla moglie pari ad euro 150,00, oltre spese straordinarie al 50%, la percezione esclusiva dell'A.U.U. da parte della la rinuncia espressa dei coniugi a Parte_1 reciproci mantenimenti;
che, dopo la separazione, tra le parti non vi è stata riconciliazione, né ripresa della convivenza risultando, quindi, evidente l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
che il ricorrente è allo stato attuale privo di impiego, nonostante la continua ricerca di un lavoro e vive in un immobile per il quale versa un canone mensile di locazione di euro 300,00; che la resistente è titolare di un'impresa commerciale e vive con la figlia minore ed un'altra sua figlia maggiorenne nata da una precedente relazione presso un alloggio popolare per il quale versa un canone mensile di locazione di euro 40,00; che ormai sussistono i presupposti di legge per chiedere il divorzio.
Pertanto, oltre alla pronuncia di divorzio, il ricorrente ha chiesto: di confermarsi l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre e con apposita disciplina del diritto di visita paterno;
di confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, per continuare ad abitarla unitamente alla figlia;
di disporre un contributo mensile di mantenimento a carico del ricorrente per la figlia minore non superiore a euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità di cui al Protocollo sottoscritto il 18.03.2016 tra il Tribunale di Foggia ed il
COA di Foggia.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lui le parti all'udienza del 15.04.2024, poi rinviata all'udienza del 10.06.2024.
All'esito dell'udienza del 10.06.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio benché regolarmente citata, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti richiamando le condizioni della separazione di cui alla convenzione del 03.11.2021 e recepite con il decreto di omologa emesso il 10.02.2022 dal Tribunale di Foggia e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione per il 28.04.2025, poi differita al 22.09.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.04.2025 si è costituita in giudizio dichiarando la propria disponibilità a trasformare il procedimento in congiunto CP_1 alle condizioni omologate dal Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento di separazione.
In vista dell'udienza del 22.09.2025 le parti hanno raggiunto un accordo, cristallizzato nella scrittura privata del 12.06.2025, depositata in data 18.07.2025, nella quale risultano fedelmente trasfusi i provvedimenti temporanei e urgenti già assunti con ordinanza dal Giudice.
Pertanto, l'odierno Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di trasformare il giudizio di divorzio da contenzioso in congiunto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.51 c.p.c.
*******
L'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da e Parte_1 CP_1
fondata e, per l'effetto, va accolta.
[...]
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che lo scioglimento del matrimonio possa essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” fra gli stessi e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno dello scioglimento del matrimonio, cioè il decreto di omologa del Tribunale di Foggia n. 1897/2022 del 10.02.2022, e la circostanza, risultante dall'intero procedimento, che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da scrittura privata del 12.06.2025, depositata in data 18.07.2025, qui da intendersi integralmente trascritta, risultando le condizioni di divorzio non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e pienamente rispondenti all'interesse della figlia Per_1
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate. Si procede con separato decreto alla liquidazione del compenso del procuratore di Parte_1
, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio, con l'intervento del P.M., così provvede:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Foggia in data 28.02.2011 tra
, nato in [...] il [...] e , Parte_1 CP_1 nata in [...] il [...] (atto n. 13, parte I, anno 2011), alle condizioni contenute nella scrittura privata del 12.06.2025 (dep. il 18.07.2025) e che qui devono intendersi per interamente trascritte;
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del giorno 15.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Stefania Rignanese dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile - riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente – dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice – dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6336 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023 avente per oggetto: “scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia Parte_1 C.F._1 al Viale Francia n. 24, presso lo studio dell'avv. VINCENZO CORNACCHIA, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia in CP_1 C.F._2
Piazza Aldo Moro n. 29, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO SAVERIO ARGENIO, dal quale
è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 22.09.2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2023 ha chiesto dichiararsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio esponendo: di aver contratto matrimonio civile con CP_1 in Foggia in data 28.02.2011 (atto n. 13, p. I, anno 2011), optando per il regime
[...] patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale è nata la figlia (n.ta a Per_1
Foggia il 26.11.2008); che i coniugi si sono separati consensualmente in virtù del decreto di omologa del Tribunale di Foggia n. 1897/2022 del 10.02.2022, alle condizioni definite tra le parti, che prevedevano: l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con la regolamentazione Per_1 degli incontri padre-figlia, il versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia da parte del padre da corrispondersi alla moglie pari ad euro 150,00, oltre spese straordinarie al 50%, la percezione esclusiva dell'A.U.U. da parte della la rinuncia espressa dei coniugi a Parte_1 reciproci mantenimenti;
che, dopo la separazione, tra le parti non vi è stata riconciliazione, né ripresa della convivenza risultando, quindi, evidente l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
che il ricorrente è allo stato attuale privo di impiego, nonostante la continua ricerca di un lavoro e vive in un immobile per il quale versa un canone mensile di locazione di euro 300,00; che la resistente è titolare di un'impresa commerciale e vive con la figlia minore ed un'altra sua figlia maggiorenne nata da una precedente relazione presso un alloggio popolare per il quale versa un canone mensile di locazione di euro 40,00; che ormai sussistono i presupposti di legge per chiedere il divorzio.
Pertanto, oltre alla pronuncia di divorzio, il ricorrente ha chiesto: di confermarsi l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre e con apposita disciplina del diritto di visita paterno;
di confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, per continuare ad abitarla unitamente alla figlia;
di disporre un contributo mensile di mantenimento a carico del ricorrente per la figlia minore non superiore a euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità di cui al Protocollo sottoscritto il 18.03.2016 tra il Tribunale di Foggia ed il
COA di Foggia.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lui le parti all'udienza del 15.04.2024, poi rinviata all'udienza del 10.06.2024.
All'esito dell'udienza del 10.06.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio benché regolarmente citata, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti richiamando le condizioni della separazione di cui alla convenzione del 03.11.2021 e recepite con il decreto di omologa emesso il 10.02.2022 dal Tribunale di Foggia e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione per il 28.04.2025, poi differita al 22.09.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.04.2025 si è costituita in giudizio dichiarando la propria disponibilità a trasformare il procedimento in congiunto CP_1 alle condizioni omologate dal Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento di separazione.
In vista dell'udienza del 22.09.2025 le parti hanno raggiunto un accordo, cristallizzato nella scrittura privata del 12.06.2025, depositata in data 18.07.2025, nella quale risultano fedelmente trasfusi i provvedimenti temporanei e urgenti già assunti con ordinanza dal Giudice.
Pertanto, l'odierno Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di trasformare il giudizio di divorzio da contenzioso in congiunto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.51 c.p.c.
*******
L'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da e Parte_1 CP_1
fondata e, per l'effetto, va accolta.
[...]
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che lo scioglimento del matrimonio possa essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” fra gli stessi e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno dello scioglimento del matrimonio, cioè il decreto di omologa del Tribunale di Foggia n. 1897/2022 del 10.02.2022, e la circostanza, risultante dall'intero procedimento, che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da scrittura privata del 12.06.2025, depositata in data 18.07.2025, qui da intendersi integralmente trascritta, risultando le condizioni di divorzio non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e pienamente rispondenti all'interesse della figlia Per_1
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate. Si procede con separato decreto alla liquidazione del compenso del procuratore di Parte_1
, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio, con l'intervento del P.M., così provvede:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Foggia in data 28.02.2011 tra
, nato in [...] il [...] e , Parte_1 CP_1 nata in [...] il [...] (atto n. 13, parte I, anno 2011), alle condizioni contenute nella scrittura privata del 12.06.2025 (dep. il 18.07.2025) e che qui devono intendersi per interamente trascritte;
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del giorno 15.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Stefania Rignanese dott. Antonio Buccaro