CASS
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2025, n. 39149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39149 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA SI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere LA DA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39149 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 11/09/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di SI RA, indagato per plurime ipotesi di furto aggravato, confermando l’ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari. 1.1. Con l’interposto gravame, l’indagato aveva censurato l’originaria ordinanza cautelare esclusivamente in punto di attualità delle esigenze cautelari. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ha proposto ricorso il difensore dell’indagato articolando due motivi con cui deduce: 2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., perché l’udienza in camera di consiglio per decidere l’anzidetto riesame è stata celebrata il 29 aprile 2025 mentre il provvedimento è stato depositato è stato depositato il 19 maggio 2025, ben oltre i 10 giorni stabiliti dalla norma. Ne consegue la perdita di efficacia della misura cautelare;
2.2. Violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità del provvedimento impugnato. Le considerazioni del Tribunale - secondo cui, pur essendo venuto meno il presupposto fondamentale per cui è stato commesso il reato, ovvero la condizione di dipendente con libero accesso ai locali del supermercato in cui si è consumato il furto, l'indagato potrebbe commettere altri reati della stessa specie - non sarebbero adeguatamente motivate. L’essere venuto meno il rapporto di lavoro con il supermercato determinerebbe automaticamente il venir meno dell’esigenza cautelare della reiterazione che è all’origine della misura disposta. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il 31 luglio 2025 sono pervenuti motivi nuovi, a firma del difensore, avv. Aurelio Cannatelli, con cui si insiste nelle ragioni del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La fondatezza del secondo motivo di ricorso determina l’accoglimento del ricorso. 2. La perimetrazione delle doglianze riguarda, come già avvenuto in sede di procedura incidentale di riesame, il profilo della esigenza cautelare di cui all’art. 274, 3 lett. c) cod. proc. pen. Sul punto, questa Corte Suprema ha stabilito il principio per il quale, in tema di misure cautelari personali, l'accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, non essendo, invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato [Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'GE Alfonso, Rv. 288476; anche Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830: “In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare, per non essere stata considerata dal giudice di merito l'intervenuta revoca dell'incarico pubblico attraverso cui l'imputato aveva posto in essere le condotte a lui contestate)]. Tanto premesso, si legge nell’ordinanza impugnata che l’attualità del pericolo di reiterazione «non può dirsi esclusa dalle intervenute dimissioni, accettate dall’azienda; anzi proprio la sopravvenuta condizione di disoccupazione e la conseguente assenza di fonti leciti di reddito ben potrebbero favorire la reiterazione di condotte analoghe, tanto più in un soggetto che ha già manifestato particolare disinvoltura nelle azioni furtive». Si tratta di motivazione che prescinde dai canoni di concretezza dell’attualità delle esigenze cautelari, rivelandosi peraltro del tutto decontestualizzata rispetto al reato ascritto all’indagato, da lui commesso in qualità di dipendente. Sotto tale profilo, quindi, la valutazione del Tribunale si appalesa meramente assertiva ed appare frutto di un confronto solo apparente con le circostanze di fatto richiamate dal ricorrente, ponendosi del tutto al di fuori dei canoni di concretezza richiesti dal legislatore, trattandosi di una mera petizione di principio non suffragata da elementi di concretezza finalistica. Occorre, pertanto, che il Tribunale di Roma offra una più puntuale motivazione in merito alla concretezza del pericolo di reiterazione che tenga conto dei principi più sopra richiamati. 4 Privo di pregio è invece il primo motivo di ricorso. Secondo l’insegnamento consolidato di questa Corte Suprema “non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare personale nel caso in cui la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., purché il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti” (ex multis, Sez. 2, n. 23211 del 09/04/2014, Rv. 259652; Sez. 5, n. 48557 del 06/10/2011, Vecchiarelli, Rv. 251699), come avvenuto nel caso di specie. 3. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p. Così deciso in data 11 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA DA OR VE
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39149 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 11/09/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di SI RA, indagato per plurime ipotesi di furto aggravato, confermando l’ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari. 1.1. Con l’interposto gravame, l’indagato aveva censurato l’originaria ordinanza cautelare esclusivamente in punto di attualità delle esigenze cautelari. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ha proposto ricorso il difensore dell’indagato articolando due motivi con cui deduce: 2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., perché l’udienza in camera di consiglio per decidere l’anzidetto riesame è stata celebrata il 29 aprile 2025 mentre il provvedimento è stato depositato è stato depositato il 19 maggio 2025, ben oltre i 10 giorni stabiliti dalla norma. Ne consegue la perdita di efficacia della misura cautelare;
2.2. Violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità del provvedimento impugnato. Le considerazioni del Tribunale - secondo cui, pur essendo venuto meno il presupposto fondamentale per cui è stato commesso il reato, ovvero la condizione di dipendente con libero accesso ai locali del supermercato in cui si è consumato il furto, l'indagato potrebbe commettere altri reati della stessa specie - non sarebbero adeguatamente motivate. L’essere venuto meno il rapporto di lavoro con il supermercato determinerebbe automaticamente il venir meno dell’esigenza cautelare della reiterazione che è all’origine della misura disposta. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il 31 luglio 2025 sono pervenuti motivi nuovi, a firma del difensore, avv. Aurelio Cannatelli, con cui si insiste nelle ragioni del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La fondatezza del secondo motivo di ricorso determina l’accoglimento del ricorso. 2. La perimetrazione delle doglianze riguarda, come già avvenuto in sede di procedura incidentale di riesame, il profilo della esigenza cautelare di cui all’art. 274, 3 lett. c) cod. proc. pen. Sul punto, questa Corte Suprema ha stabilito il principio per il quale, in tema di misure cautelari personali, l'accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, non essendo, invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato [Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'GE Alfonso, Rv. 288476; anche Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830: “In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare, per non essere stata considerata dal giudice di merito l'intervenuta revoca dell'incarico pubblico attraverso cui l'imputato aveva posto in essere le condotte a lui contestate)]. Tanto premesso, si legge nell’ordinanza impugnata che l’attualità del pericolo di reiterazione «non può dirsi esclusa dalle intervenute dimissioni, accettate dall’azienda; anzi proprio la sopravvenuta condizione di disoccupazione e la conseguente assenza di fonti leciti di reddito ben potrebbero favorire la reiterazione di condotte analoghe, tanto più in un soggetto che ha già manifestato particolare disinvoltura nelle azioni furtive». Si tratta di motivazione che prescinde dai canoni di concretezza dell’attualità delle esigenze cautelari, rivelandosi peraltro del tutto decontestualizzata rispetto al reato ascritto all’indagato, da lui commesso in qualità di dipendente. Sotto tale profilo, quindi, la valutazione del Tribunale si appalesa meramente assertiva ed appare frutto di un confronto solo apparente con le circostanze di fatto richiamate dal ricorrente, ponendosi del tutto al di fuori dei canoni di concretezza richiesti dal legislatore, trattandosi di una mera petizione di principio non suffragata da elementi di concretezza finalistica. Occorre, pertanto, che il Tribunale di Roma offra una più puntuale motivazione in merito alla concretezza del pericolo di reiterazione che tenga conto dei principi più sopra richiamati. 4 Privo di pregio è invece il primo motivo di ricorso. Secondo l’insegnamento consolidato di questa Corte Suprema “non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare personale nel caso in cui la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., purché il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti” (ex multis, Sez. 2, n. 23211 del 09/04/2014, Rv. 259652; Sez. 5, n. 48557 del 06/10/2011, Vecchiarelli, Rv. 251699), come avvenuto nel caso di specie. 3. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p. Così deciso in data 11 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA DA OR VE