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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7337 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 24670 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice –
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24670 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione personale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ), elett.te Parte_1 C.F._1 dom.ta in Arzano (NA) alla Via V. Tavernola n. 8 presso l'Avv. Margherita Caiazza dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Barbieri, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] – ), rapp.to e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. Michele Gallozzi presso il quale elett.te domicilia in Napoli (NA) alla Via S.
Maria a Cubito n. 550, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.11.2023, premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Napoli in data 20.04.1996; che dalla loro unione erano nati due figli: Controparte_1
in data 18.03.1997, ed in data 02.09.2005; che durante il matrimonio ella si era Per_1 Per_2 sempre dedicata all'accudimento del marito e dei figli, rendendosi attiva e partecipe nei momenti di difficoltà sopraggiunti nel corso della convivenza in specie quando si era reso necessario ripianare le situazioni debitorie, create dalle condotte avventate ed imprudenti del marito;
che ella non aveva esitato a coadiuvarlo nella gestione del “negozio di frutta e verdura” di cui era titolare e, dopo la chiusura dello stesso, a lavorare, seppur part-time, presso la Decò in Napoli-Secondigliano-Scampia ove veniva assunto anche il coniuge, il quale aveva lavorato lì 6/7 anni per poi lavorare altrove e infine presso la in Via Pietro Colletta a Napoli;
che nel mese di marzo 2023 ella scopriva CP_2 da un messaggio telefonico, che il marito, presumibilmente dal mese di dicembre 2022, aveva una relazione con una collega di lavoro;
che inizialmente il negava la relazione CP_1 extraconiugale, sostenendo trattarsi di un semplice scambio di messaggi, successivamente prelevava i suoi effetti personali e si allontanava dalla casa coniugale per recarsi presso la casa della figlia che aveva costituito un proprio nucleo famigliare, e, dopo circa un mese, riconosceva di Per_1 avere una relazione con questa donna con la quale andava a convivere;
che da quando si era allontanato dalla casa coniugale, non si era preoccupato di provvedere al mantenimento economico e materiale del coniuge e del figlio convivente, divenuto maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente;
che ella svolgeva un lavoro part-time presso la Decò in Napoli-
Secondigliano-Scampia che non le consentiva di far fronte alle esigenze proprie e del figlio che riusciva a fronteggiare soltanto grazie all'aiuto dell'anziana madre con cui Per_2 conviveva. Tutto ciò premesso, chiedeva dichiarare la separazione con addebito al resistente, assegnare a sé la casa coniugale, stabilire a carico del marito l'obbligo di corrisponderle l'importo mensile di euro 700,00, entro il giorno 5 di ogni mese, per il proprio mantenimento e per quello del figlio, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, con vittoria di spese di lite
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme degli artt. 473 bis.14 e ss. c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 28.05.2024, alla quale compariva solo la ricorrente, il giudice, preso atto della mancata costituzione in giudizio del resistente, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti,
autorizzando le parti a vivere separatamente, assegnando la casa coniugale, in Via Luigi
Compagnone n. 120, a convivente con il figlio maggiorenne ma non ancora Parte_1 Per_2 autosufficiente economicamente, ponendo a carico di a titolo di contributo nel Controparte_1 mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo Per_2
d'intesa Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, un assegno mensile di euro 300,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla entro il 5 di ogni mese;
Pt_1 rigettava le richieste istruttorie e rinviava per discussione orale all'udienza del 30/01/2025.
In data 27/01/2025 si costituiva il quale rappresentava di non essere in grado di Controparte_1 sostenere l'importo economico dell'assegno posto a suo carico, chiedeva altresì il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente volta al riconoscimento di un assegno per il proprio mantenimento.
All'udienza del 29/05/2025 le parti discutevano oralmente la causa e il Giudice riservava la decisione al collegio previo parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
La ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione al resistente.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare la addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. N. 25618/2007; Cass. N.
16859/2015; Cass. N. 917/2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e, quindi anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge
(Cass. N. 1557/2008; Cass. N. 8929/2013; Cass. N.21657/2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. N. 2059/2012).
Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie la ricorrente ha individuato la causa della separazione nella violazione del dovere di fedeltà da parte del marito e però non ha fornito la prova del proprio assunto. In ricorso è stata soltanto articolata una prova testimoniale (a)-verso la metà del mese di marzo 2023 la sig.ra scopre uno scambio di messaggi sul cellulare del Parte_1 coniuge con una donna, in particolare quello in cui quest'ultima scrive “Ti amo”; b)-la sig.ra
chiede spiegazioni al marito il quale minimizza riferendo che trattasi di messaggi Parte_1 ironici e nega ogni relazione extraconiugale;
c)-dopo il litigio con la moglie il sig. CP_1 si trasferisce per circa un mese a casa della figlia in Napoli alla Piazza
[...] Per_1
Sant'Alfonso a Marianella n.10; d)-durante la permanenza a casa della figlia prima nega ogni relazione con l'altra donna, poi nel tempo riferisce che si è trattato di uno “sbandamento” ma che non avevano “consumato”; e)-il 21 aprile 2023, il sig. , sollecitato a prendere Controparte_1 una decisione dal sig. , compagno della figlia riconosce alla presenza Persona_3 Per_1 della moglie di averla effettivamente tradita e che non intende proseguire il rapporto di coniugio, dopodiché preleva i suoi effetti personali e si allontana dalla casa della figlia;
f)-il giorno 24 aprile
2023 la sig.ra riceve, presso la Decò ove lavora, la visita del marito della sig.ra Parte_1
il quale riferisce che il coniuge si è preso la moglie;
g)-il sig. Parte_2 Controparte_1 soltanto verso la fine del mese di luglio 2023 cerca di contattare telefonicamente il figlio Per_2 per ricostruire una relazione con lui.) non ammessa dal giudice delegato, con valutazione assolutamente condivisa dal Collegio, vertendo su circostanze in parte generiche (capo a), in parte implicanti una testimonianza de relato (capi b, d, e, f) giacché, in caso di deposizioni rese dai testi su fatti appresi dalle parti, la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento" (cfr. Cass. N. 4530/20205; così, in motivazione, Cass. n. 569/
2015 richiamata in Cass. N. 7746/2020), in parte irrilevanti (capi c, g).
In un quadro siffatto, la separazione va pronunciata senza declaratoria di addebito.
Passando alle domande accessorie, è pacifico che il figlio da poco maggiorenne, non sia economicamente autosufficiente e che conviva con la madre;
a quest'ultima va pertanto assegnata la casa famigliare.
Quanto all'importo del contributo nel mantenimento del figlio da porre a carico del padre, posto che la madre con cui convive vi provvede direttamente, va evidenziato che il ha prodotto CP_1 soltanto una certificazione dell'Agenzia delle Entrate dalla quale risulta per l'anno 2023 un reddito di € 4.429,26. Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto sin dall'atto introduttivo lo svolgimento da parte del marito di attività lavorativa, prima rappresentata dalla gestione di un negozio di frutta e verdura e poi come dipendente di supermercato, circostanze confermate anche dalla ricorrente in udienza;
il resistente costituendosi in giudizio non ha mai contestato tali assunti. Inoltre all'udienza u.s. la difesa del ricorrente ha dedotto che il resistente ha aperto un negozio di frutta e verdura a
Mugnano di Napoli alla Via Madonna delle grazie n75, “cerasella” che gestisce unitamente alla sua compagna;
circostanza non contestata dalla difesa del resistente che ha continuato esclusivamente a insistere sulla circostanza che il non è in possesso di adeguate risorse, risultando titolare CP_1 di limitatissime risorse di reddito. Ciò posto, tenuto conto di tali elementi e in ogni caso della presunzione della produzione di reddito in considerazione della capacità lavorativa generica che impone anche al genitore disoccupato di attivarsi per contribuire al mantenimento del figlio, considerate le esigenze del figlio legate all'età dello stesso, si ritiene congruo l'importo stabilito in via provvisoria, ponendosi a carico di a titolo di contributo nel mantenimento Controparte_1 del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa Presidenza Per_2 del Tribunale e COA del 7/03/2018, un assegno mensile di euro 300,00,a decorrere dalla domanda
(novembre 2023), da versarsi alla entro il 5 di ogni mese. Tale importo è da rivalutare Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da luglio 2026.
La ricorrente ha altresì avanzato domanda diretta ad ottenere la previsione di un contributo del marito al proprio mantenimento. Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinchè venga riconosciuto l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre e cioè: non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento;
mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;
disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine reddito il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purchè economicamente valutabile. La ratio è individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ebbene, la ricorrente, lavora part time al Decò di Scampia e dalla Certificazione Unica 2023,
l'ultima prodotta, risulta un reddito da lavoro dipendente di € 8.788,23, più o meno analogo a quello dei due anni precedenti, come da documentazione allegata al ricorso. Ella, però, non ha in alcun modo provato la disparità economica tra i redditi delle parti, ricadendo tale onere probatorio sulla stessa. La domanda, pertanto, non può che essere rigettata.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
- pronunzia la separazione personale ex art. 151 co.1 c.c. dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
- rigetta la domanda di addebito;
- assegna la casa coniugale Parte_1 - pone a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio versando, entro il giorno 5 di ciascun mese a a decorrere dalla Parte_1 domanda (novembre 2023) l'importo di Euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Protocollo siglato dal Presidente del
Tribunale di Napoli ed il Presidente del COA in data 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da luglio 2026;
- rigetta nel resto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 25, P.I, sez S, anno 1996);
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
- Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice –
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24670 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione personale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ), elett.te Parte_1 C.F._1 dom.ta in Arzano (NA) alla Via V. Tavernola n. 8 presso l'Avv. Margherita Caiazza dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Barbieri, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] – ), rapp.to e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. Michele Gallozzi presso il quale elett.te domicilia in Napoli (NA) alla Via S.
Maria a Cubito n. 550, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.11.2023, premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Napoli in data 20.04.1996; che dalla loro unione erano nati due figli: Controparte_1
in data 18.03.1997, ed in data 02.09.2005; che durante il matrimonio ella si era Per_1 Per_2 sempre dedicata all'accudimento del marito e dei figli, rendendosi attiva e partecipe nei momenti di difficoltà sopraggiunti nel corso della convivenza in specie quando si era reso necessario ripianare le situazioni debitorie, create dalle condotte avventate ed imprudenti del marito;
che ella non aveva esitato a coadiuvarlo nella gestione del “negozio di frutta e verdura” di cui era titolare e, dopo la chiusura dello stesso, a lavorare, seppur part-time, presso la Decò in Napoli-Secondigliano-Scampia ove veniva assunto anche il coniuge, il quale aveva lavorato lì 6/7 anni per poi lavorare altrove e infine presso la in Via Pietro Colletta a Napoli;
che nel mese di marzo 2023 ella scopriva CP_2 da un messaggio telefonico, che il marito, presumibilmente dal mese di dicembre 2022, aveva una relazione con una collega di lavoro;
che inizialmente il negava la relazione CP_1 extraconiugale, sostenendo trattarsi di un semplice scambio di messaggi, successivamente prelevava i suoi effetti personali e si allontanava dalla casa coniugale per recarsi presso la casa della figlia che aveva costituito un proprio nucleo famigliare, e, dopo circa un mese, riconosceva di Per_1 avere una relazione con questa donna con la quale andava a convivere;
che da quando si era allontanato dalla casa coniugale, non si era preoccupato di provvedere al mantenimento economico e materiale del coniuge e del figlio convivente, divenuto maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente;
che ella svolgeva un lavoro part-time presso la Decò in Napoli-
Secondigliano-Scampia che non le consentiva di far fronte alle esigenze proprie e del figlio che riusciva a fronteggiare soltanto grazie all'aiuto dell'anziana madre con cui Per_2 conviveva. Tutto ciò premesso, chiedeva dichiarare la separazione con addebito al resistente, assegnare a sé la casa coniugale, stabilire a carico del marito l'obbligo di corrisponderle l'importo mensile di euro 700,00, entro il giorno 5 di ogni mese, per il proprio mantenimento e per quello del figlio, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, con vittoria di spese di lite
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme degli artt. 473 bis.14 e ss. c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 28.05.2024, alla quale compariva solo la ricorrente, il giudice, preso atto della mancata costituzione in giudizio del resistente, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti,
autorizzando le parti a vivere separatamente, assegnando la casa coniugale, in Via Luigi
Compagnone n. 120, a convivente con il figlio maggiorenne ma non ancora Parte_1 Per_2 autosufficiente economicamente, ponendo a carico di a titolo di contributo nel Controparte_1 mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo Per_2
d'intesa Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, un assegno mensile di euro 300,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla entro il 5 di ogni mese;
Pt_1 rigettava le richieste istruttorie e rinviava per discussione orale all'udienza del 30/01/2025.
In data 27/01/2025 si costituiva il quale rappresentava di non essere in grado di Controparte_1 sostenere l'importo economico dell'assegno posto a suo carico, chiedeva altresì il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente volta al riconoscimento di un assegno per il proprio mantenimento.
All'udienza del 29/05/2025 le parti discutevano oralmente la causa e il Giudice riservava la decisione al collegio previo parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
La ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione al resistente.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare la addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. N. 25618/2007; Cass. N.
16859/2015; Cass. N. 917/2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e, quindi anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge
(Cass. N. 1557/2008; Cass. N. 8929/2013; Cass. N.21657/2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. N. 2059/2012).
Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie la ricorrente ha individuato la causa della separazione nella violazione del dovere di fedeltà da parte del marito e però non ha fornito la prova del proprio assunto. In ricorso è stata soltanto articolata una prova testimoniale (a)-verso la metà del mese di marzo 2023 la sig.ra scopre uno scambio di messaggi sul cellulare del Parte_1 coniuge con una donna, in particolare quello in cui quest'ultima scrive “Ti amo”; b)-la sig.ra
chiede spiegazioni al marito il quale minimizza riferendo che trattasi di messaggi Parte_1 ironici e nega ogni relazione extraconiugale;
c)-dopo il litigio con la moglie il sig. CP_1 si trasferisce per circa un mese a casa della figlia in Napoli alla Piazza
[...] Per_1
Sant'Alfonso a Marianella n.10; d)-durante la permanenza a casa della figlia prima nega ogni relazione con l'altra donna, poi nel tempo riferisce che si è trattato di uno “sbandamento” ma che non avevano “consumato”; e)-il 21 aprile 2023, il sig. , sollecitato a prendere Controparte_1 una decisione dal sig. , compagno della figlia riconosce alla presenza Persona_3 Per_1 della moglie di averla effettivamente tradita e che non intende proseguire il rapporto di coniugio, dopodiché preleva i suoi effetti personali e si allontana dalla casa della figlia;
f)-il giorno 24 aprile
2023 la sig.ra riceve, presso la Decò ove lavora, la visita del marito della sig.ra Parte_1
il quale riferisce che il coniuge si è preso la moglie;
g)-il sig. Parte_2 Controparte_1 soltanto verso la fine del mese di luglio 2023 cerca di contattare telefonicamente il figlio Per_2 per ricostruire una relazione con lui.) non ammessa dal giudice delegato, con valutazione assolutamente condivisa dal Collegio, vertendo su circostanze in parte generiche (capo a), in parte implicanti una testimonianza de relato (capi b, d, e, f) giacché, in caso di deposizioni rese dai testi su fatti appresi dalle parti, la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento" (cfr. Cass. N. 4530/20205; così, in motivazione, Cass. n. 569/
2015 richiamata in Cass. N. 7746/2020), in parte irrilevanti (capi c, g).
In un quadro siffatto, la separazione va pronunciata senza declaratoria di addebito.
Passando alle domande accessorie, è pacifico che il figlio da poco maggiorenne, non sia economicamente autosufficiente e che conviva con la madre;
a quest'ultima va pertanto assegnata la casa famigliare.
Quanto all'importo del contributo nel mantenimento del figlio da porre a carico del padre, posto che la madre con cui convive vi provvede direttamente, va evidenziato che il ha prodotto CP_1 soltanto una certificazione dell'Agenzia delle Entrate dalla quale risulta per l'anno 2023 un reddito di € 4.429,26. Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto sin dall'atto introduttivo lo svolgimento da parte del marito di attività lavorativa, prima rappresentata dalla gestione di un negozio di frutta e verdura e poi come dipendente di supermercato, circostanze confermate anche dalla ricorrente in udienza;
il resistente costituendosi in giudizio non ha mai contestato tali assunti. Inoltre all'udienza u.s. la difesa del ricorrente ha dedotto che il resistente ha aperto un negozio di frutta e verdura a
Mugnano di Napoli alla Via Madonna delle grazie n75, “cerasella” che gestisce unitamente alla sua compagna;
circostanza non contestata dalla difesa del resistente che ha continuato esclusivamente a insistere sulla circostanza che il non è in possesso di adeguate risorse, risultando titolare CP_1 di limitatissime risorse di reddito. Ciò posto, tenuto conto di tali elementi e in ogni caso della presunzione della produzione di reddito in considerazione della capacità lavorativa generica che impone anche al genitore disoccupato di attivarsi per contribuire al mantenimento del figlio, considerate le esigenze del figlio legate all'età dello stesso, si ritiene congruo l'importo stabilito in via provvisoria, ponendosi a carico di a titolo di contributo nel mantenimento Controparte_1 del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa Presidenza Per_2 del Tribunale e COA del 7/03/2018, un assegno mensile di euro 300,00,a decorrere dalla domanda
(novembre 2023), da versarsi alla entro il 5 di ogni mese. Tale importo è da rivalutare Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da luglio 2026.
La ricorrente ha altresì avanzato domanda diretta ad ottenere la previsione di un contributo del marito al proprio mantenimento. Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinchè venga riconosciuto l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre e cioè: non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento;
mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;
disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine reddito il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purchè economicamente valutabile. La ratio è individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ebbene, la ricorrente, lavora part time al Decò di Scampia e dalla Certificazione Unica 2023,
l'ultima prodotta, risulta un reddito da lavoro dipendente di € 8.788,23, più o meno analogo a quello dei due anni precedenti, come da documentazione allegata al ricorso. Ella, però, non ha in alcun modo provato la disparità economica tra i redditi delle parti, ricadendo tale onere probatorio sulla stessa. La domanda, pertanto, non può che essere rigettata.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
- pronunzia la separazione personale ex art. 151 co.1 c.c. dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
- rigetta la domanda di addebito;
- assegna la casa coniugale Parte_1 - pone a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio versando, entro il giorno 5 di ciascun mese a a decorrere dalla Parte_1 domanda (novembre 2023) l'importo di Euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Protocollo siglato dal Presidente del
Tribunale di Napoli ed il Presidente del COA in data 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da luglio 2026;
- rigetta nel resto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 25, P.I, sez S, anno 1996);
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
- Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino