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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1898/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1898/2022 promossa da:
C.F. , e C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Francesco Cocco Ortu, C.F.
[...]
, e dall'Avv. Mauro Tronci, C.F. , con domicilio fisico presso lo C.F._3 CodiceFiscale_4 studio dei suddetti difensori, in Cagliari, Via Gioviano Pontano n. 3, 09128 Cagliari CA, e domicilio telematico agli indirizzi PEC e Email_1 Email_2
ATTORI contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino TO, in qualità di successore a titolo universale ex art. 2504 c.c., della società Controparte_2
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi
[...] P.IVA_2
(C.F. - Fax 02/36709729) e con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC C.F._5
Email_3
CONVENUTO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_3 sede legale in Via Lodovico Seitz n. 47, 31100 Treviso (TV), in qualità di successore a titolo universale ex art. 2504 c.c., della società (P.IVA , rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2 pagina 1 di 14 dall'Avv. Massimo Bettiol (C.F.: pec: CodiceFiscale_6
e dall'Avv. AR AO AN (C.F. Email_4 C.F._7
; pec: nel domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv.
[...] Email_5
AR AO AN – Via Scano n. 55 – CAGLIARI;
CONVENUTO
nato a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_4 C.F._8
Via Guglielmo Leckner n. 1, 01037 Ronciglione (VT);
CONVENUTO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_5 C.F._9 residente in [...], 01037 Ronciglione (VT);
CONVENUTO
, nato a [...] il 1° gennaio 1951, C.F. residente in Controparte_6 C.F._10
Via Ottone Baccaredda n. 66 09127 Cagliari CA;
CONVENUTO
, nato a [...] il 1° settembre 1967, C.F. , Controparte_7 C.F._11 residente in [...], 09045 Quartu Sant'Elena CA;
CONVENUTO
La causa è stata tenuta a decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice
“In via preliminare istruttoria:
in riforma dell'ordinanza istruttoria dell'8.11.2024 disporre consulenza tecnica di ufficio affinché il tecnico incaricato dal IG. Giudice — previo esame della documentazione cartacea dall'Archivio catastale e a seguito di verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate - Servizi di Pubblicità
Immobiliare circa la continuità delle trascrizioni sui passaggi di proprietà, accerti la situazione catastale e la esatta identità dei beni in questione, nonché la loro alterità rispetto ai beni staggiti facenti parte del patrimonio dei debitori IGg. , e , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 colpiti dal procedimento esecutivo n. R.G.Es 248/1999 proposto dai danti causa degli odierni opposti,
pagina 2 di 14 e ceduti al IG. , per consentire di accertare la effettiva situazione dominicale Controparte_7 sottostante.
In via principale, nel merito:
(1) Annullare in parte qua il decreto di trasferimento di immobili del 11.02.2008 Rep. 126, Cron. 815 del Tribunale di Cagliari, reso nel procedimento n. R.G.Es 248/1999, proposto da e CP_2 altri, registrato a Cagliari al n. 941 in data 12.03.2008, a favore del sig. IG. , là Controparte_7 dove esso confligge con il diritto di proprietà di cui sono rispettivamente titolari i IGg. e Parte_2
, ovvero dichiararne l'illegittimità e l'inefficacia verso i suddetti attori, nei confronti di Parte_1
tutte le parti convenute;
(2) per l'effetto accertare e dichiarare che: a) gli immobili erroneamente ceduti di cui al NCEU di
Quartu Sant'Elena, Foglio 29, mapp. 2694 (ex 1376) sub 71 e 72, sono di esclusiva proprietà del sig.
, nato a [...] il [...] C.F. ; Parte_2 C.F._12
b) Gli immobili erroneamente ceduti di cui al NCEU di Quartu Sant'Elena, Foglio 29 mapp. 2694 (ex
1376) sub 70 e 73, sono di esclusiva proprietà della sig.ra , nata a [...] il Parte_1
30.07.1962 C.F. ; C.F._1
(3) Con vittoria di spese e competenze professionali di lite”.
Nell'interesse di : CP_3
“Ci rimettiamo alla decisione del Tribunale in merito alla ammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 404 c.p.c.
In ogni caso, darsi atto che nessuna domanda è stata formulata nei confronti di e CP_3 condannarsi gli attori alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse di Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Cagliari adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare
IN VIA PREGIUDIZIALE:
Accertare e dichiarare inammissibilità dell'atto di citazione ex art. 404 c.p.c.
NEL MERITO:
pagina 3 di 14 respingere l'opposizione, rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale che subordinata, perché tutte infondate in fatto e in diritto per le causali di cui in premessa e conseguentemente confermare decreto trasferimento di proprietà impugnato.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.
Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, precisare le proprie domande, anche alla luce delle difese avversarie, indicare mezzi di prova, formulare separati capitoli di prova, indicare testi e produrre documenti.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 404 c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio i debitori esecutati nella procedura esecutiva RGE n. 348/1999 CP_4
, e , i creditori e
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_3
, nonché l'aggiudicatario , deducendo che il Controparte_8 Controparte_7 decreto di trasferimento emesso in data 11 febbraio 2008, registrato a Cagliari al n. 941 in data
12.03.2008, sarebbe lesivo del loro diritto di proprietà sui beni censiti al C.F. di Quartu Sant'Elena al foglio 29 particella 2694 (ex 1376) subalterno 72, categoria C/2, classe 2, mq. 11, al foglio 29 particella 2694 (ex 1376) subalterno 71, categoria C/2, classe 2, mq. 10, al foglio 29 particella 2694
(ex 1376) subalterno 73, categoria C/2, classe 2, mq. 11, e al foglio 29 particella 2694 (ex 1376) subalterno 70, categoria C/2, classe 2, mq. 10.
Essi deducono che detti beni sarebbero stati trasferiti all'aggiudicatario pur non essendo di proprietà degli esecutati. In particolare, gli attori sostengono di aver acquistato i predetti beni con atto di compravendita, a rogito Notaio Rep. 42991 Racc. 10672 del 07.03.1989, trascritto il 31 marzo Per_1
1989 alla Cas. 8533, Art. 6754, e con atto di compravendita, a rogito Notaio Rep. 42992 Racc. Per_1
10673 del 07.03.1989, trascritto il 31 marzo 1989 alla Cas. 8534, Art. 6755 direttamente dalla società venditrice cfr. doc. 2 e 3 di parte attrice). Controparte_9
Ad avviso degli opponenti, il deposito di successive pratiche catastali avrebbe determinato la variazione delle unità catastali con l'attribuzione di altre numerazioni di riferimento e con disposizione e forme che non avrebbero tenuto adeguato conto della realtà dei luoghi. Più precisamente, secondo i signori i subalterni 70-71-72-73 sarebbero stati generati “nel frazionamento catastale del Pt_1 subalterno 28 graffato 48, protocollo 272C1.1/1988 del 28/09/1988 quale porzione A di mq. 126,52 nel
pagina 4 di 14 frazionamento catastale protocollo n. 345C1.1/1986 del 27/02/1986 corrispondente, per rappresentazione grafica e consistenza, alla porzione di piano scantinato identificato nell'allegato B all'atto di vendita con appalto rogito Notaio del 1982 con il quale la Edil Diran spa si era Persona_2 riservata la proprietà”.
I medesimi sostengono che i beni pignorati censiti al foglio 29 particella 1376 sub 28 siano individuati nella sola porzione di mq. 392,44 (divenuta successivamente subalterno 74), pervenuta agli esecutati e per atto Notaio del 01/08/1996 Repertorio 71985 Controparte_4 Controparte_5 Per_1
Raccolta 23744 e a per atto Notaio del 22/09/1997 Repertorio 74767 Controparte_6 Per_1
Raccolta 25314 da . Persona_3
I debitori esecutati , E e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
l'aggiudicatario , pur regolarmente citati, non sono comparsi. Controparte_7
Il convenuto si è costituito in giudizio e ha eccepito l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione ex art. 404 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, che non è una “sentenza passata in giudicato (art. 404 c.p.c.) ma […] soltanto ne presuppone ma non accerta l'appartenenza del bene”.
Anche la convenuta ha chiesto la declaratoria di inammissibilità della Controparte_1 domanda, in quanto “il mezzo di impugnazione in questione può essere esperibile solo adverso sentenza di accertamento passata in giudicato e non contro decreto di trasferimento di proprietà emesso a seguito di un procedimento di esecuzione”. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, poiché il bene pignorato corrisponde esattamente a quello acquistato dagli esecutati.
All'udienza del 7.2.2024 il Giudice ha concesso i termini di cui all' art 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3
c.p.c.
Il convenuto ha depositato la memoria n. 1 in cui ha ribadito le proprie deduzioni, CP_3 mentre gli attori hanno chiarito che “la legittimazione all'opposizione di terzo c.d. ordinaria richiede
l'autonomia del diritto del terzo e l'incompatibilità con la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza resa tra le altre parti” e che “l'opposizione di terzo ordinaria, di cui al comma 1° dell'art. 404 c.p.c. è stata ritenuta esperibile non solo nei confronti delle sentenze passate in giudicato,
o comunque divenute esecutive, ma anche avverso quei provvedimenti che, pur diversamente definiti, siano riconducibili alla sentenza per l'aspetto sostanziale del comando giurisdizionale e l'idoneità a costituire titolo esecutivo”.
pagina 5 di 14 Con la memoria n. 2 ha ribadito “l'irritualità del giudizio introdotto da Controparte_8 parte attrice insistendo per la declaratoria di inammissibilità”. Gli attori hanno invece chiesto “per quanto occorra, consulenza tecnica d'Ufficio c.d. percipiente, affinché il tecnico incaricato dal IG.
Giudice — previo esame della documentazione cartacea dall'Archivio catastale e a seguito di verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate - Servizi di Pubblicità Immobiliare circa la continuità delle trascrizioni sui passaggi di proprietà, voglia ricostruire la situazione catastale e la esatta identità dei beni in questione, nonché la loro alterità rispetto ai beni staggiti facenti parte del patrimonio dei debitori IGg. e colpiti dal procedimento Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 esecutivo n. R.G.Es 248/1999 proposto dai danti causa degli odierni opposti, e ceduti al IG.
[...]
, per consentire di accertare la effettiva situazione dominicale sottostante”. CP_7
Con la memoria n. 3 ha precisato che “da una prima lettura del contratto Controparte_8 di compravendita, sottoscritto dalla IG.ra , in qualità di venditrice, e i IG.ri Persona_3 CP_4
e , in qualità di acquirenti (e successivamente debitori esecutati), trascritto il
[...] Controparte_5
08.08.1996, successivamente registrato in Cagliari in data 16.08.1996 al n. 5835, si evince che abbia ad oggetto il trasferimento di proprietà di una “quota ideale pro-indivisa pari al 70% del locale ad uso ricovero autoveicoli al piano scantinato, avente accesso dalla via Turati n. 5, facendo parte del maggior fabbricato costruito in angolo tra via Turati e via Mascagni, confinante con il vano scala, proprietà e proprietà Costruzioni 3° o i suoi aventi causa” (cfr. doc. 3) e che tale Controparte_10 oggetto corrisponda esattamente all'immobile oggetto del decreto pronunciato dal Tribunale dell'Esecuzione di Cagliari”.
Nella propria memoria ex art 183 co. 6 n. 3 c.p.c. ha ribadito che il decreto di CP_3 trasferimento non accerta, ma presuppone l'appartenenza del bene all'esecutato.
All'udienza del 5.11.2024 il Giudice ha rigettato l'istanza di ammissione della ctu e ha rinviato all'udienza del 20.5.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza la causa è stata trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Gli attori, nella comparsa conclusionale, hanno ribadito di aver agito “con l'unico strumento processuale riconosciuto ai soggetti estranei al procedimento che ha determinato il provvedimento giudiziale impugnato, ossia l'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c.”. In via subordinata hanno chiesto la riqualificazione della domanda come qualificare azione di rivendica o comunque di accertamento della proprietà.
pagina 6 di 14 Nella comparsa conclusionale il convenuto ha precisato che “dall'esame Controparte_1 del contratto di compravendita stipulato tra i precedenti proprietari, successivamente divenuti debitori esecutati, emerge chiaramente che oggetto della compravendita era una quota ideale pro-indivisa pari al settanta per cento di un locale ad uso autorimessa, ubicato al piano seminterrato, con accesso dalla via Turati, facente parte di un maggior fabbricato situato tra via Turati e via Mascagni, confinante con il vano scala e altre proprietà limitrofe”, che è stato oggetto del pignoramento e del successivo decreto di trasferimento.
ha ribadito l'inammissibilità dell'opposizione. CP_3
Con le memorie di replica le parti hanno ribadito le proprie difese.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_4 [...]
, E , ritualmente citati in giudizio e CP_5 Controparte_6 Controparte_7 non costituiti.
E' opportuno premettere che l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. è un mezzo di impugnazione straordinario previsto a favore di chi è terzo rispetto al precedente giudizio in cui è stata emessa la sentenza che si impugna.
Per poter proporre opposizione di terzo, non basta tuttavia non aver assunto la qualità di parte nel processo conclusosi con la sentenza impugnata, ma occorre altresì che l'opponente deduca l'esistenza di un pregiudizio, cagionato dalla sentenza, ai suoi diritti. Dunque, il terzo deve dedurre in giudizio un vero e proprio diritto, che deve essere preesistente alla sentenza e da essa leso in modo attuale e concreto. Il diritto vantato deve essere autonomo ed incompatibile con quello affermato dalla sentenza impugnata.
Il pregiudizio non deve essere necessariamente collegato all'esecuzione forzata della sentenza, ma può essere connesso anche al solo accertamento contenuto in essa (Cass. 17762/2024).
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva la quale riconosca la proprietà di una cosa ad un soggetto nei confronti di un'altra parte, costituisce una situazione giuridica incompatibile con il diritto di proprietà vantato sullo stesso oggetto da un terzo, il quale può pertanto proporre l'opposizione di terzo ordinaria contro la sentenza ex art.
404 primo comma cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 2, 22/06/2000, n. 8490).
pagina 7 di 14 Ai sensi del comma 1 della citata norma sono impugnabili le sentenze, purché passate in giudicato o comunque esecutive. Come correttamente evidenziato dagli opponenti, la giurisprudenza ha ritenuto impugnabili con l'opposizione ordinaria anche provvedimenti non aventi la forma della sentenza, purché non dichiarati non impugnabili dal legislatore e aventi natura decisoria idonea a passare in giudicato, quali l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione (C. Cost. 7.6.1984, n. 167) e per morosità (C. Cost. 25.10.1985, n. 237), nonché l'ordinanza di affrancazione del fondo ex art. 4, L.
22.7.1966, n. 607 (C. Cost. 20.12.1988, n. 1105), quella di convalida di licenza per finita locazione.
Ciò detto in ordine all'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., occorre comprendere quali siano i confini con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 619 c.p.c.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “colui il quale si assuma leso dalla pronuncia o dall'esecuzione di un titolo esecutivo formatosi fra altre persone ha a sua disposizione tre differenti strumenti di tutela, i quali sono tra loro alternativi e non cumulativi:
a) se assume di essere titolare dello stesso diritto già oggetto della sentenza pronunciata inter alios e messa in esecuzione, egli deve proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.;
b) se non contesta la legittimità del titolo, ma assume che esso sia stato erroneamente attuato e cioè che l'esecuzione abbia investito un bene diverso da quello che ne avrebbe dovuto formare l'oggetto, il terzo deve proporre l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c. […];
c) se, infine, il terzo non contesta la legittimità del titolo, né l'erroneità dell'esecuzione, ma assume che dopo la formazione del titolo si sia avverato un fatto estintivo od impeditivo della pretesa creditoria, egli deve proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.” (cfr. Cass. 9720/2020 che richiama Cass. Sez. U, n. 1238 del 23/01/2015).
Di conseguenza, il terzo può agire con l'opposizione di terzo all'esecuzione quando la lesione del suo diritto nasca non già dal contenuto del titolo, ma dalle modalità concrete dell'esecuzione, mentre ha l'onere di avvalersi dell'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c. qualora contesti l'accertamento contenuto nel titolo esecutivo.
Quando l'azione esecutiva colpisce un bene appartenente ad un soggetto diverso dal debitore esecutato, il terzo ha il diritto di proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c., ma solo prima che il bene sia assegnato o venduto (Cass. Sez. 3, 04/04/2013, n. 8205); qualora reagisca solo in epoca successiva, egli ha la possibilità di rivalersi o sul prezzo ricavato, ovvero di rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario, come si evince dal disposto dell'art. 2921 c.c.
pagina 8 di 14 Ecco quindi che solo chi pretende di essere titolare dello stesso diritto che la sentenza ha attribuito ad altri, dovrà avvalersi dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (così anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.
7041 del 20/03/2017).
Tuttavia, nella specie gli opponenti hanno proposto la predetta azione avverso un decreto di trasferimento.
Questo Giudice ritiene inammissibile l'impugnazione ex art. 404 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, dal momento che l'art. 404 c.p.c. prevede che il terzo può fare opposizione solo contro una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva (cfr. Corte App. Catania n. 643/2020; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 2869 del 02/04/1997 aventi ad oggetto un decreto di trasferimento).
Difatti, la determinazione delle forme, dei modi e dei tempi delle impugnazioni e delle opposizioni esecutive è riservata al legislatore, che non ha previsto l'opposizione ex art. 404 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, con la conseguenza che la parte interessata in tale ipotesi deve proporre un ordinario giudizio di cognizione.
Cionondimeno, la domanda degli opponenti può essere riqualificata come azione di accertamento della proprietà, considerato che il terzo conserva la possibilità di esperire tale azione nell'ipotesi in cui sia già avvenuta la vendita di beni immobili nell'ambito dell'espropriazione forzata.
Come noto, “nell'indagine diretta all'individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito come di legittimità non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta” (così, Cass. 6 aprile 2006, n. 8107).
Ciò posto, tenuto conto della sua formulazione letterale nonché del contenuto sostanziale della domanda, anche in relazione alla finalità che gli attori intendono perseguire, questo Giudice evince sussistenti gli estremi per l'azione di accertamento della proprietà.
Gli attori deducono di essere “pacificamente possessori dei beni immobili suindicati, oltre ad essere intestatari di tutte le utenze (luce e acqua), e sono riconosciuti dal Condominio dell'edificio come i proprietari effettivi delle unità in questione, e continuano a pagare le relative quote delle spese condominiali. Oltre al fatto che i suddetti proprietari hanno sempre provveduto, ciascuno per la porzione a sé riferibile, alla manutenzione dei locali sotterranei adibiti a posto auto e spazio di manovra in questione” (cfr. atto di citazione).
pagina 9 di 14 L'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, tendendo essa non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto, richiede a carico dell'attore un minore onere probatorio (Cass. ord.
4874/2025 che richiama Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass.,
Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; Cass., Sez. 2, 29/3/1976, n. 1122; Cass., Sez. 2, 5/5/1973, n. 1182; Cass.,
Sez. 2, 9/10/1972, n. 2957).
In particolare, “l'attore è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire
(Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621), mentre con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questi termini Cass., Sez. 2,
7/4/1987, n. 3340), è imposto all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit.; Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2,
10/9/2018, n. 21940; Cass. n. 1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n.
4430; Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n. 732), un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit.; Cass., Sez. 2, 19/1/2022,
n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940; Cass. n. 1210/2017; […])” (Cass. ord. 4874/2025 cit.).
Nel caso di specie, nella procedura esecutiva RGE n. 348/1999 il creditore ha CP_3 pignorato, con atto trascritto il 4.6.1997, tra gli altri, la quota di 35/100 del diritto di proprietà dell'immobile censito al C.F. di Quartu Sant'Elena al foglio 29 mapp. 1376 sub. 28, nei confronti di
. Controparte_4
Il creditore , con atto trascritto il 23.07.1999, ha pignorato l'intera proprietà del predetto CP_2 bene nei confronti di , e (cfr, Controparte_4 Persona_4 Controparte_6 doc. 4 all. 14 di parte attrice).
Il Giudice dell'Esecuzione, in data 26.02.2008, ha emesso il decreto di trasferimento, trascritto il
6.3.2008, dell'intera proprietà del locale ad uso autorimessa, ubicato al piano seminterrato del maggior pagina 10 di 14 fabbricato costruito all'angolo tra la via Turati e la via Mascagni, censito al C.F. di Quartu Sant'Elena al foglio 29 mappale 2694 (ex 1376) sub. 74, 73, 72, 71, 70, 69 e 68, a favore di CP_7
contro per la quota di 7/20, per la quota di
[...] Controparte_4 Controparte_5
7/20 e per la quota di 6/20 per il prezzo di € 80.500,00 (cfr. doc. 4 all. 13 di Controparte_6 parte attrice).
Dall'esame degli atti di causa, risulta che gli esecutati e Controparte_4 [...] hanno acquistato con atto di compravendita del 1.08.1996, trascritto in data 8.8.1996 Per_4 reg. gen. 18659 e reg. part. 13488, da la quota di 35/100 ciascuno del “locale ad uso Persona_3 ricovero autoveicoli, avente accesso dalla via Turati n. 5, facente parte del maggior fabbricato costruito in angolo tra la via Turati e la via Mascagni, confinante con il vano scala, proprietà
[...]
o suoi aventi causa”, censito, “a seguito di denuncia di variazione Controparte_11 per frazionamento presentata all'UTE di Cagliari in data 27.2.1986 prot. n. 345/C1”, al foglio 29 mapp. 1376 sub. 28 (cfr. doc. 4 all. 11 di parte attrice).
L'esecutato ha invece acquistato da , con atto di Controparte_6 Persona_3 compravendita del 22.09.1997, trascritto in data 24.09.1997 reg. gen. 22612 e reg. part. 15178, la residua quota di 30/100 del “locale ad uso ricovero autoveicoli al piano scantinato, avente accesso dalla via Turati n. 5, facente parte del maggior fabbricato costruito in angolo tra la via Turati e la via
Mascagni, confinante con il vano scala, proprietà e proprietà o suoi CP_10 CP_11 aventi causa”, censito, “a seguito di denuncia di variazione per frazionamento presentata all'UTE di
Cagliari in data 27.2.1986 prot. n. 345/C1”, al foglio 29 mapp. 1376 sub. 28 (cfr. doc. 4 all. 12 di parte attrice).
In particolare, con il frazionamento del 27.2.1986 n. 345C1.1/1986, menzionato nei predetti atti di compravendita, il sub. 28 è stato frazionato in separate porzioni ed è stato costituito il sub. 74 (cfr. doc.
4 all. 1 e 2 di parte attrice).
Da quanto premesso, risulta che negli atti di compravendita del locale ad uso ricovero autoveicoli del
1996 e 1997, a favore dei debitori esecutati , e Controparte_4 Controparte_5
, avrebbe dovuto essere menzionato il subalterno costituito a seguito della Controparte_6 predetta variazione, che peraltro risulta richiamata anche nel titolo di provenienza a favore della dante causa (cfr. doc. 4 all. 10 di parte attrice). Persona_3
Queste imprecisioni hanno presumibilmente generato l'errore compiuto dal perito nella procedura esecutiva RGE n. 348/1999, il quale non ha correttamente valutato che, in precedenza, con atto di pagina 11 di 14 compravendita a rogito Notaio del 7.3.1989, rep. 42991, trascritto il 31.03.1989 cas. 8522 art. Per_1
6754, la società aveva venduto all'odierno attore la nuda proprietà (poi CP_9 Parte_2 divenuta piena a seguito della riunione dell'usufrutto) di un appartamento al quinto piano “del maggior fabbricato alla via Turati”, di un “posto macchina nel piano scantinato, distinto con il n. 5, confinante con spazio di manovra e con proprietà della società venditrice”, nonché di uno “spazio di area al piano scantinato di mq.10, confinante con spazio di manovra e con proprietà ” (cfr. doc. 2 di CP_9 parte attrice).
Lo spazio di area e il posto auto sono stati classati alla partita 9918, al foglio 29, mappale 1376 sub.
71, via Turati ang. Via Mascagni, piano ST, int. 4, e al foglio 29, mappale 1376 sub. 72, via Turati ang.
Via Mascagni, piano ST, interno 5.
Allo stesso modo, dall'esame dei documenti di causa, risulta che l'attrice ha Parte_1 acquistato la nuda proprietà (divenuta piena a seguito della riunione dell'usufrutto) di un appartamento al quarto piano, facente parte “del maggior fabbricato alla via Turati angolo via Mascagni”, di un
“posto macchina nel piano scantinato, distinto con il numero interno 6, confinante con spazio di manovra, con proprietà e con proprietà della società ”, nonché di uno Parte_2 CP_11
“spazio di area al piano scantinato della superficie complessiva di mq.10, confinante con spazio di manovra, con proprietà della società venditrice e proprietà , con atto di compravendita a rogito Pt_1
Notaio del 7.3.1989, rep. 42992, racc. 10673, trascritto il 31.03.1989 cas. 8534 art. 6755, dalla Per_1 società (cfr. doc. 3 e doc. 4 all. 7 di parte attrice). CP_9
Detti immobili son stati classati alla partita 9918, al foglio 29, mappale 1376 sub. 70, via Turati ang.
Via Mascagni, piano ST, int. 3 lo spazio di area, e al foglio 29, mappale 1376 sub. 73, via Turati ang.
Via Mascagni, piano ST, interno 6, il posto macchina.
Dall'esame delle visure catastali storiche, si evince che il subalterno 70, cat. C/2, classe 2, consistenza
10 mq, è sorto a seguito della variazione per frazionamento del 28.09.1988 (n. 272C1.1/1988), ed è derivato dall'originario subalterno 28 graffato al 46, intestato alla società ; che Controparte_12 anche che il subalterno 71, cat. C/2, classe 2, consistenza 10 mq, è sorto a seguito della variazione per frazionamento del 28.09.1988 (n. 272C1.1/1988), ed è derivato dall' originario subalterno 28 graffato al
46, intestato alla società ; che anche il subalterno 72, cat. C/2, classe 2, Controparte_12 consistenza 11 mq, è sorto a seguito della variazione per frazionamento del 28.09.1988 (n.
272C1.1/1988), ed è derivato dall'originario subalterno 28 graffato al 46, intestato alla società
; che anche il subalterno 73, cat. C/2, classe 2, consistenza 11 mq, è sorto a Controparte_12
pagina 12 di 14 seguito della variazione per frazionamento del 28.09.1988 (n. 272C1.1/1988), ed è derivato dall'originario subalterno 28 graffato al 46, intestato alla società . Controparte_12
Dall'esame di dette visure risulta altresì che i subalterni 70 e 71 sono stati intestati dal 7.3.1989 a per la nuda proprietà a seguito dell'atto di compravendita citato, con successiva Parte_2 intestazione a favore della a decorrere dal 06.10.2006, per l'intera proprietà, Controparte_12 in forza di una “variazione per modifica identificativo – allineamento mappe” prot. n. CA0261970, e a favore dell'aggiudicatario a decorrere dal 11.02.2008, in forza del decreto Controparte_7 di trasferimento;
che anche i subalterni 72 e 73 sono stati intestati dal 7.3.1989 (data dell'atto di compravendita) a per la nuda proprietà, con successiva intestazione a favore della Parte_1
a decorrere dal 06.10.2006 per l'intera proprietà e a favore Controparte_12 dell'aggiudicatario a decorrere dal 11.02.2008 (cfr. doc. 4 all. 1 di parte Controparte_7 attrice).
In particolare, a seguito della variazione per frazionamento del 28.09.1988 (n. 272C1.1/1988) sono stati creati i subalterni 68, 69, 70, 71, 72 e 73 dall'originaria porzione del sub. 28 graffato al 46, già frazionata con la pratica n. 345C1/1986 (cfr. doc. 4 all. 3 di parte attrice).
Non coglie quindi nel segno l'eccezione del convenuto , che deduce che vi è Controparte_1 piena corrispondenza tra il titolo di provenienza in capo agli esecutati, il pignoramento e il decreto di trasferimento, posto che dalla documentazione allegata dagli attori è risultato che il menzionato subalterno 28 è stato oggetto di due frazionamenti nel 1986 e nel 1988, prima della stipula degli atti di compravendita a favore degli esecutati.
La domanda degli attori è dunque fondata.
deve essere dichiarato legittimo proprietario dello spazio d'area e del posto auto censito Parte_2 al C.F. di Quartu Sant'Elena al foglio 29, mappale 1376 e subalterni 71 e 72, mentre Pt_1 deve essere dichiarata legittima proprietaria dello spazio d'area e del posto auto censito al C.F.
[...] di Quartu Sant'Elena al foglio 29, mappale 1376 e subalterni 70 e 73.
Le spese seguono la soccombenza, con la conseguenza che i convenuti devono essere condannati in solido alla loro rifusione in favore dell'attore nella misura di 5.077,00 euro, determinate prendendo come riferimento lo scaglione medio del valore compreso tra 5.200,00 ed € 26.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda e eccezione:
- DICHIARA la contumacia di , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
E .
[...] Controparte_7
- DICHIARA proprietario dello spazio d'area e del posto auto censito al C.F. di Parte_2
Quartu Sant'Elena al foglio 29, mappale 1376 e subalterni 71 e 72;
- DICHIARA proprietaria dello spazio d'area e del posto auto censito al C.F. Parte_1 di Quartu Sant'Elena al foglio 29, mappale 1376 e subalterni 70 e 73;
- CONDANNA in solido i convenuti al pagamento a favore di e Parte_2 Pt_1 delle spese processuali che liquida in complessivi 5.077,00 euro, oltre accessori come
[...] per legge.
Cagliari, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cocco
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1898/2022 promossa da:
C.F. , e C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Francesco Cocco Ortu, C.F.
[...]
, e dall'Avv. Mauro Tronci, C.F. , con domicilio fisico presso lo C.F._3 CodiceFiscale_4 studio dei suddetti difensori, in Cagliari, Via Gioviano Pontano n. 3, 09128 Cagliari CA, e domicilio telematico agli indirizzi PEC e Email_1 Email_2
ATTORI contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino TO, in qualità di successore a titolo universale ex art. 2504 c.c., della società Controparte_2
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi
[...] P.IVA_2
(C.F. - Fax 02/36709729) e con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC C.F._5
Email_3
CONVENUTO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_3 sede legale in Via Lodovico Seitz n. 47, 31100 Treviso (TV), in qualità di successore a titolo universale ex art. 2504 c.c., della società (P.IVA , rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2 pagina 1 di 14 dall'Avv. Massimo Bettiol (C.F.: pec: CodiceFiscale_6
e dall'Avv. AR AO AN (C.F. Email_4 C.F._7
; pec: nel domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv.
[...] Email_5
AR AO AN – Via Scano n. 55 – CAGLIARI;
CONVENUTO
nato a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_4 C.F._8
Via Guglielmo Leckner n. 1, 01037 Ronciglione (VT);
CONVENUTO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_5 C.F._9 residente in [...], 01037 Ronciglione (VT);
CONVENUTO
, nato a [...] il 1° gennaio 1951, C.F. residente in Controparte_6 C.F._10
Via Ottone Baccaredda n. 66 09127 Cagliari CA;
CONVENUTO
, nato a [...] il 1° settembre 1967, C.F. , Controparte_7 C.F._11 residente in [...], 09045 Quartu Sant'Elena CA;
CONVENUTO
La causa è stata tenuta a decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice
“In via preliminare istruttoria:
in riforma dell'ordinanza istruttoria dell'8.11.2024 disporre consulenza tecnica di ufficio affinché il tecnico incaricato dal IG. Giudice — previo esame della documentazione cartacea dall'Archivio catastale e a seguito di verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate - Servizi di Pubblicità
Immobiliare circa la continuità delle trascrizioni sui passaggi di proprietà, accerti la situazione catastale e la esatta identità dei beni in questione, nonché la loro alterità rispetto ai beni staggiti facenti parte del patrimonio dei debitori IGg. , e , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 colpiti dal procedimento esecutivo n. R.G.Es 248/1999 proposto dai danti causa degli odierni opposti,
pagina 2 di 14 e ceduti al IG. , per consentire di accertare la effettiva situazione dominicale Controparte_7 sottostante.
In via principale, nel merito:
(1) Annullare in parte qua il decreto di trasferimento di immobili del 11.02.2008 Rep. 126, Cron. 815 del Tribunale di Cagliari, reso nel procedimento n. R.G.Es 248/1999, proposto da e CP_2 altri, registrato a Cagliari al n. 941 in data 12.03.2008, a favore del sig. IG. , là Controparte_7 dove esso confligge con il diritto di proprietà di cui sono rispettivamente titolari i IGg. e Parte_2
, ovvero dichiararne l'illegittimità e l'inefficacia verso i suddetti attori, nei confronti di Parte_1
tutte le parti convenute;
(2) per l'effetto accertare e dichiarare che: a) gli immobili erroneamente ceduti di cui al NCEU di
Quartu Sant'Elena, Foglio 29, mapp. 2694 (ex 1376) sub 71 e 72, sono di esclusiva proprietà del sig.
, nato a [...] il [...] C.F. ; Parte_2 C.F._12
b) Gli immobili erroneamente ceduti di cui al NCEU di Quartu Sant'Elena, Foglio 29 mapp. 2694 (ex
1376) sub 70 e 73, sono di esclusiva proprietà della sig.ra , nata a [...] il Parte_1
30.07.1962 C.F. ; C.F._1
(3) Con vittoria di spese e competenze professionali di lite”.
Nell'interesse di : CP_3
“Ci rimettiamo alla decisione del Tribunale in merito alla ammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 404 c.p.c.
In ogni caso, darsi atto che nessuna domanda è stata formulata nei confronti di e CP_3 condannarsi gli attori alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse di Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Cagliari adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare
IN VIA PREGIUDIZIALE:
Accertare e dichiarare inammissibilità dell'atto di citazione ex art. 404 c.p.c.
NEL MERITO:
pagina 3 di 14 respingere l'opposizione, rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale che subordinata, perché tutte infondate in fatto e in diritto per le causali di cui in premessa e conseguentemente confermare decreto trasferimento di proprietà impugnato.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.
Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, precisare le proprie domande, anche alla luce delle difese avversarie, indicare mezzi di prova, formulare separati capitoli di prova, indicare testi e produrre documenti.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 404 c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio i debitori esecutati nella procedura esecutiva RGE n. 348/1999 CP_4
, e , i creditori e
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_3
, nonché l'aggiudicatario , deducendo che il Controparte_8 Controparte_7 decreto di trasferimento emesso in data 11 febbraio 2008, registrato a Cagliari al n. 941 in data
12.03.2008, sarebbe lesivo del loro diritto di proprietà sui beni censiti al C.F. di Quartu Sant'Elena al foglio 29 particella 2694 (ex 1376) subalterno 72, categoria C/2, classe 2, mq. 11, al foglio 29 particella 2694 (ex 1376) subalterno 71, categoria C/2, classe 2, mq. 10, al foglio 29 particella 2694
(ex 1376) subalterno 73, categoria C/2, classe 2, mq. 11, e al foglio 29 particella 2694 (ex 1376) subalterno 70, categoria C/2, classe 2, mq. 10.
Essi deducono che detti beni sarebbero stati trasferiti all'aggiudicatario pur non essendo di proprietà degli esecutati. In particolare, gli attori sostengono di aver acquistato i predetti beni con atto di compravendita, a rogito Notaio Rep. 42991 Racc. 10672 del 07.03.1989, trascritto il 31 marzo Per_1
1989 alla Cas. 8533, Art. 6754, e con atto di compravendita, a rogito Notaio Rep. 42992 Racc. Per_1
10673 del 07.03.1989, trascritto il 31 marzo 1989 alla Cas. 8534, Art. 6755 direttamente dalla società venditrice cfr. doc. 2 e 3 di parte attrice). Controparte_9
Ad avviso degli opponenti, il deposito di successive pratiche catastali avrebbe determinato la variazione delle unità catastali con l'attribuzione di altre numerazioni di riferimento e con disposizione e forme che non avrebbero tenuto adeguato conto della realtà dei luoghi. Più precisamente, secondo i signori i subalterni 70-71-72-73 sarebbero stati generati “nel frazionamento catastale del Pt_1 subalterno 28 graffato 48, protocollo 272C1.1/1988 del 28/09/1988 quale porzione A di mq. 126,52 nel
pagina 4 di 14 frazionamento catastale protocollo n. 345C1.1/1986 del 27/02/1986 corrispondente, per rappresentazione grafica e consistenza, alla porzione di piano scantinato identificato nell'allegato B all'atto di vendita con appalto rogito Notaio del 1982 con il quale la Edil Diran spa si era Persona_2 riservata la proprietà”.
I medesimi sostengono che i beni pignorati censiti al foglio 29 particella 1376 sub 28 siano individuati nella sola porzione di mq. 392,44 (divenuta successivamente subalterno 74), pervenuta agli esecutati e per atto Notaio del 01/08/1996 Repertorio 71985 Controparte_4 Controparte_5 Per_1
Raccolta 23744 e a per atto Notaio del 22/09/1997 Repertorio 74767 Controparte_6 Per_1
Raccolta 25314 da . Persona_3
I debitori esecutati , E e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
l'aggiudicatario , pur regolarmente citati, non sono comparsi. Controparte_7
Il convenuto si è costituito in giudizio e ha eccepito l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione ex art. 404 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, che non è una “sentenza passata in giudicato (art. 404 c.p.c.) ma […] soltanto ne presuppone ma non accerta l'appartenenza del bene”.
Anche la convenuta ha chiesto la declaratoria di inammissibilità della Controparte_1 domanda, in quanto “il mezzo di impugnazione in questione può essere esperibile solo adverso sentenza di accertamento passata in giudicato e non contro decreto di trasferimento di proprietà emesso a seguito di un procedimento di esecuzione”. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, poiché il bene pignorato corrisponde esattamente a quello acquistato dagli esecutati.
All'udienza del 7.2.2024 il Giudice ha concesso i termini di cui all' art 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3
c.p.c.
Il convenuto ha depositato la memoria n. 1 in cui ha ribadito le proprie deduzioni, CP_3 mentre gli attori hanno chiarito che “la legittimazione all'opposizione di terzo c.d. ordinaria richiede
l'autonomia del diritto del terzo e l'incompatibilità con la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza resa tra le altre parti” e che “l'opposizione di terzo ordinaria, di cui al comma 1° dell'art. 404 c.p.c. è stata ritenuta esperibile non solo nei confronti delle sentenze passate in giudicato,
o comunque divenute esecutive, ma anche avverso quei provvedimenti che, pur diversamente definiti, siano riconducibili alla sentenza per l'aspetto sostanziale del comando giurisdizionale e l'idoneità a costituire titolo esecutivo”.
pagina 5 di 14 Con la memoria n. 2 ha ribadito “l'irritualità del giudizio introdotto da Controparte_8 parte attrice insistendo per la declaratoria di inammissibilità”. Gli attori hanno invece chiesto “per quanto occorra, consulenza tecnica d'Ufficio c.d. percipiente, affinché il tecnico incaricato dal IG.
Giudice — previo esame della documentazione cartacea dall'Archivio catastale e a seguito di verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate - Servizi di Pubblicità Immobiliare circa la continuità delle trascrizioni sui passaggi di proprietà, voglia ricostruire la situazione catastale e la esatta identità dei beni in questione, nonché la loro alterità rispetto ai beni staggiti facenti parte del patrimonio dei debitori IGg. e colpiti dal procedimento Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 esecutivo n. R.G.Es 248/1999 proposto dai danti causa degli odierni opposti, e ceduti al IG.
[...]
, per consentire di accertare la effettiva situazione dominicale sottostante”. CP_7
Con la memoria n. 3 ha precisato che “da una prima lettura del contratto Controparte_8 di compravendita, sottoscritto dalla IG.ra , in qualità di venditrice, e i IG.ri Persona_3 CP_4
e , in qualità di acquirenti (e successivamente debitori esecutati), trascritto il
[...] Controparte_5
08.08.1996, successivamente registrato in Cagliari in data 16.08.1996 al n. 5835, si evince che abbia ad oggetto il trasferimento di proprietà di una “quota ideale pro-indivisa pari al 70% del locale ad uso ricovero autoveicoli al piano scantinato, avente accesso dalla via Turati n. 5, facendo parte del maggior fabbricato costruito in angolo tra via Turati e via Mascagni, confinante con il vano scala, proprietà e proprietà Costruzioni 3° o i suoi aventi causa” (cfr. doc. 3) e che tale Controparte_10 oggetto corrisponda esattamente all'immobile oggetto del decreto pronunciato dal Tribunale dell'Esecuzione di Cagliari”.
Nella propria memoria ex art 183 co. 6 n. 3 c.p.c. ha ribadito che il decreto di CP_3 trasferimento non accerta, ma presuppone l'appartenenza del bene all'esecutato.
All'udienza del 5.11.2024 il Giudice ha rigettato l'istanza di ammissione della ctu e ha rinviato all'udienza del 20.5.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza la causa è stata trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Gli attori, nella comparsa conclusionale, hanno ribadito di aver agito “con l'unico strumento processuale riconosciuto ai soggetti estranei al procedimento che ha determinato il provvedimento giudiziale impugnato, ossia l'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c.”. In via subordinata hanno chiesto la riqualificazione della domanda come qualificare azione di rivendica o comunque di accertamento della proprietà.
pagina 6 di 14 Nella comparsa conclusionale il convenuto ha precisato che “dall'esame Controparte_1 del contratto di compravendita stipulato tra i precedenti proprietari, successivamente divenuti debitori esecutati, emerge chiaramente che oggetto della compravendita era una quota ideale pro-indivisa pari al settanta per cento di un locale ad uso autorimessa, ubicato al piano seminterrato, con accesso dalla via Turati, facente parte di un maggior fabbricato situato tra via Turati e via Mascagni, confinante con il vano scala e altre proprietà limitrofe”, che è stato oggetto del pignoramento e del successivo decreto di trasferimento.
ha ribadito l'inammissibilità dell'opposizione. CP_3
Con le memorie di replica le parti hanno ribadito le proprie difese.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_4 [...]
, E , ritualmente citati in giudizio e CP_5 Controparte_6 Controparte_7 non costituiti.
E' opportuno premettere che l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. è un mezzo di impugnazione straordinario previsto a favore di chi è terzo rispetto al precedente giudizio in cui è stata emessa la sentenza che si impugna.
Per poter proporre opposizione di terzo, non basta tuttavia non aver assunto la qualità di parte nel processo conclusosi con la sentenza impugnata, ma occorre altresì che l'opponente deduca l'esistenza di un pregiudizio, cagionato dalla sentenza, ai suoi diritti. Dunque, il terzo deve dedurre in giudizio un vero e proprio diritto, che deve essere preesistente alla sentenza e da essa leso in modo attuale e concreto. Il diritto vantato deve essere autonomo ed incompatibile con quello affermato dalla sentenza impugnata.
Il pregiudizio non deve essere necessariamente collegato all'esecuzione forzata della sentenza, ma può essere connesso anche al solo accertamento contenuto in essa (Cass. 17762/2024).
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva la quale riconosca la proprietà di una cosa ad un soggetto nei confronti di un'altra parte, costituisce una situazione giuridica incompatibile con il diritto di proprietà vantato sullo stesso oggetto da un terzo, il quale può pertanto proporre l'opposizione di terzo ordinaria contro la sentenza ex art.
404 primo comma cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 2, 22/06/2000, n. 8490).
pagina 7 di 14 Ai sensi del comma 1 della citata norma sono impugnabili le sentenze, purché passate in giudicato o comunque esecutive. Come correttamente evidenziato dagli opponenti, la giurisprudenza ha ritenuto impugnabili con l'opposizione ordinaria anche provvedimenti non aventi la forma della sentenza, purché non dichiarati non impugnabili dal legislatore e aventi natura decisoria idonea a passare in giudicato, quali l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione (C. Cost. 7.6.1984, n. 167) e per morosità (C. Cost. 25.10.1985, n. 237), nonché l'ordinanza di affrancazione del fondo ex art. 4, L.
22.7.1966, n. 607 (C. Cost. 20.12.1988, n. 1105), quella di convalida di licenza per finita locazione.
Ciò detto in ordine all'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., occorre comprendere quali siano i confini con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 619 c.p.c.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “colui il quale si assuma leso dalla pronuncia o dall'esecuzione di un titolo esecutivo formatosi fra altre persone ha a sua disposizione tre differenti strumenti di tutela, i quali sono tra loro alternativi e non cumulativi:
a) se assume di essere titolare dello stesso diritto già oggetto della sentenza pronunciata inter alios e messa in esecuzione, egli deve proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.;
b) se non contesta la legittimità del titolo, ma assume che esso sia stato erroneamente attuato e cioè che l'esecuzione abbia investito un bene diverso da quello che ne avrebbe dovuto formare l'oggetto, il terzo deve proporre l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c. […];
c) se, infine, il terzo non contesta la legittimità del titolo, né l'erroneità dell'esecuzione, ma assume che dopo la formazione del titolo si sia avverato un fatto estintivo od impeditivo della pretesa creditoria, egli deve proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.” (cfr. Cass. 9720/2020 che richiama Cass. Sez. U, n. 1238 del 23/01/2015).
Di conseguenza, il terzo può agire con l'opposizione di terzo all'esecuzione quando la lesione del suo diritto nasca non già dal contenuto del titolo, ma dalle modalità concrete dell'esecuzione, mentre ha l'onere di avvalersi dell'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c. qualora contesti l'accertamento contenuto nel titolo esecutivo.
Quando l'azione esecutiva colpisce un bene appartenente ad un soggetto diverso dal debitore esecutato, il terzo ha il diritto di proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c., ma solo prima che il bene sia assegnato o venduto (Cass. Sez. 3, 04/04/2013, n. 8205); qualora reagisca solo in epoca successiva, egli ha la possibilità di rivalersi o sul prezzo ricavato, ovvero di rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario, come si evince dal disposto dell'art. 2921 c.c.
pagina 8 di 14 Ecco quindi che solo chi pretende di essere titolare dello stesso diritto che la sentenza ha attribuito ad altri, dovrà avvalersi dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (così anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.
7041 del 20/03/2017).
Tuttavia, nella specie gli opponenti hanno proposto la predetta azione avverso un decreto di trasferimento.
Questo Giudice ritiene inammissibile l'impugnazione ex art. 404 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, dal momento che l'art. 404 c.p.c. prevede che il terzo può fare opposizione solo contro una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva (cfr. Corte App. Catania n. 643/2020; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 2869 del 02/04/1997 aventi ad oggetto un decreto di trasferimento).
Difatti, la determinazione delle forme, dei modi e dei tempi delle impugnazioni e delle opposizioni esecutive è riservata al legislatore, che non ha previsto l'opposizione ex art. 404 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, con la conseguenza che la parte interessata in tale ipotesi deve proporre un ordinario giudizio di cognizione.
Cionondimeno, la domanda degli opponenti può essere riqualificata come azione di accertamento della proprietà, considerato che il terzo conserva la possibilità di esperire tale azione nell'ipotesi in cui sia già avvenuta la vendita di beni immobili nell'ambito dell'espropriazione forzata.
Come noto, “nell'indagine diretta all'individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito come di legittimità non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta” (così, Cass. 6 aprile 2006, n. 8107).
Ciò posto, tenuto conto della sua formulazione letterale nonché del contenuto sostanziale della domanda, anche in relazione alla finalità che gli attori intendono perseguire, questo Giudice evince sussistenti gli estremi per l'azione di accertamento della proprietà.
Gli attori deducono di essere “pacificamente possessori dei beni immobili suindicati, oltre ad essere intestatari di tutte le utenze (luce e acqua), e sono riconosciuti dal Condominio dell'edificio come i proprietari effettivi delle unità in questione, e continuano a pagare le relative quote delle spese condominiali. Oltre al fatto che i suddetti proprietari hanno sempre provveduto, ciascuno per la porzione a sé riferibile, alla manutenzione dei locali sotterranei adibiti a posto auto e spazio di manovra in questione” (cfr. atto di citazione).
pagina 9 di 14 L'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, tendendo essa non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto, richiede a carico dell'attore un minore onere probatorio (Cass. ord.
4874/2025 che richiama Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass.,
Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; Cass., Sez. 2, 29/3/1976, n. 1122; Cass., Sez. 2, 5/5/1973, n. 1182; Cass.,
Sez. 2, 9/10/1972, n. 2957).
In particolare, “l'attore è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire
(Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621), mentre con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questi termini Cass., Sez. 2,
7/4/1987, n. 3340), è imposto all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit.; Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2,
10/9/2018, n. 21940; Cass. n. 1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n.
4430; Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n. 732), un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit.; Cass., Sez. 2, 19/1/2022,
n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940; Cass. n. 1210/2017; […])” (Cass. ord. 4874/2025 cit.).
Nel caso di specie, nella procedura esecutiva RGE n. 348/1999 il creditore ha CP_3 pignorato, con atto trascritto il 4.6.1997, tra gli altri, la quota di 35/100 del diritto di proprietà dell'immobile censito al C.F. di Quartu Sant'Elena al foglio 29 mapp. 1376 sub. 28, nei confronti di
. Controparte_4
Il creditore , con atto trascritto il 23.07.1999, ha pignorato l'intera proprietà del predetto CP_2 bene nei confronti di , e (cfr, Controparte_4 Persona_4 Controparte_6 doc. 4 all. 14 di parte attrice).
Il Giudice dell'Esecuzione, in data 26.02.2008, ha emesso il decreto di trasferimento, trascritto il
6.3.2008, dell'intera proprietà del locale ad uso autorimessa, ubicato al piano seminterrato del maggior pagina 10 di 14 fabbricato costruito all'angolo tra la via Turati e la via Mascagni, censito al C.F. di Quartu Sant'Elena al foglio 29 mappale 2694 (ex 1376) sub. 74, 73, 72, 71, 70, 69 e 68, a favore di CP_7
contro per la quota di 7/20, per la quota di
[...] Controparte_4 Controparte_5
7/20 e per la quota di 6/20 per il prezzo di € 80.500,00 (cfr. doc. 4 all. 13 di Controparte_6 parte attrice).
Dall'esame degli atti di causa, risulta che gli esecutati e Controparte_4 [...] hanno acquistato con atto di compravendita del 1.08.1996, trascritto in data 8.8.1996 Per_4 reg. gen. 18659 e reg. part. 13488, da la quota di 35/100 ciascuno del “locale ad uso Persona_3 ricovero autoveicoli, avente accesso dalla via Turati n. 5, facente parte del maggior fabbricato costruito in angolo tra la via Turati e la via Mascagni, confinante con il vano scala, proprietà
[...]
o suoi aventi causa”, censito, “a seguito di denuncia di variazione Controparte_11 per frazionamento presentata all'UTE di Cagliari in data 27.2.1986 prot. n. 345/C1”, al foglio 29 mapp. 1376 sub. 28 (cfr. doc. 4 all. 11 di parte attrice).
L'esecutato ha invece acquistato da , con atto di Controparte_6 Persona_3 compravendita del 22.09.1997, trascritto in data 24.09.1997 reg. gen. 22612 e reg. part. 15178, la residua quota di 30/100 del “locale ad uso ricovero autoveicoli al piano scantinato, avente accesso dalla via Turati n. 5, facente parte del maggior fabbricato costruito in angolo tra la via Turati e la via
Mascagni, confinante con il vano scala, proprietà e proprietà o suoi CP_10 CP_11 aventi causa”, censito, “a seguito di denuncia di variazione per frazionamento presentata all'UTE di
Cagliari in data 27.2.1986 prot. n. 345/C1”, al foglio 29 mapp. 1376 sub. 28 (cfr. doc. 4 all. 12 di parte attrice).
In particolare, con il frazionamento del 27.2.1986 n. 345C1.1/1986, menzionato nei predetti atti di compravendita, il sub. 28 è stato frazionato in separate porzioni ed è stato costituito il sub. 74 (cfr. doc.
4 all. 1 e 2 di parte attrice).
Da quanto premesso, risulta che negli atti di compravendita del locale ad uso ricovero autoveicoli del
1996 e 1997, a favore dei debitori esecutati , e Controparte_4 Controparte_5
, avrebbe dovuto essere menzionato il subalterno costituito a seguito della Controparte_6 predetta variazione, che peraltro risulta richiamata anche nel titolo di provenienza a favore della dante causa (cfr. doc. 4 all. 10 di parte attrice). Persona_3
Queste imprecisioni hanno presumibilmente generato l'errore compiuto dal perito nella procedura esecutiva RGE n. 348/1999, il quale non ha correttamente valutato che, in precedenza, con atto di pagina 11 di 14 compravendita a rogito Notaio del 7.3.1989, rep. 42991, trascritto il 31.03.1989 cas. 8522 art. Per_1
6754, la società aveva venduto all'odierno attore la nuda proprietà (poi CP_9 Parte_2 divenuta piena a seguito della riunione dell'usufrutto) di un appartamento al quinto piano “del maggior fabbricato alla via Turati”, di un “posto macchina nel piano scantinato, distinto con il n. 5, confinante con spazio di manovra e con proprietà della società venditrice”, nonché di uno “spazio di area al piano scantinato di mq.10, confinante con spazio di manovra e con proprietà ” (cfr. doc. 2 di CP_9 parte attrice).
Lo spazio di area e il posto auto sono stati classati alla partita 9918, al foglio 29, mappale 1376 sub.
71, via Turati ang. Via Mascagni, piano ST, int. 4, e al foglio 29, mappale 1376 sub. 72, via Turati ang.
Via Mascagni, piano ST, interno 5.
Allo stesso modo, dall'esame dei documenti di causa, risulta che l'attrice ha Parte_1 acquistato la nuda proprietà (divenuta piena a seguito della riunione dell'usufrutto) di un appartamento al quarto piano, facente parte “del maggior fabbricato alla via Turati angolo via Mascagni”, di un
“posto macchina nel piano scantinato, distinto con il numero interno 6, confinante con spazio di manovra, con proprietà e con proprietà della società ”, nonché di uno Parte_2 CP_11
“spazio di area al piano scantinato della superficie complessiva di mq.10, confinante con spazio di manovra, con proprietà della società venditrice e proprietà , con atto di compravendita a rogito Pt_1
Notaio del 7.3.1989, rep. 42992, racc. 10673, trascritto il 31.03.1989 cas. 8534 art. 6755, dalla Per_1 società (cfr. doc. 3 e doc. 4 all. 7 di parte attrice). CP_9
Detti immobili son stati classati alla partita 9918, al foglio 29, mappale 1376 sub. 70, via Turati ang.
Via Mascagni, piano ST, int. 3 lo spazio di area, e al foglio 29, mappale 1376 sub. 73, via Turati ang.
Via Mascagni, piano ST, interno 6, il posto macchina.
Dall'esame delle visure catastali storiche, si evince che il subalterno 70, cat. C/2, classe 2, consistenza
10 mq, è sorto a seguito della variazione per frazionamento del 28.09.1988 (n. 272C1.1/1988), ed è derivato dall'originario subalterno 28 graffato al 46, intestato alla società ; che Controparte_12 anche che il subalterno 71, cat. C/2, classe 2, consistenza 10 mq, è sorto a seguito della variazione per frazionamento del 28.09.1988 (n. 272C1.1/1988), ed è derivato dall' originario subalterno 28 graffato al
46, intestato alla società ; che anche il subalterno 72, cat. C/2, classe 2, Controparte_12 consistenza 11 mq, è sorto a seguito della variazione per frazionamento del 28.09.1988 (n.
272C1.1/1988), ed è derivato dall'originario subalterno 28 graffato al 46, intestato alla società
; che anche il subalterno 73, cat. C/2, classe 2, consistenza 11 mq, è sorto a Controparte_12
pagina 12 di 14 seguito della variazione per frazionamento del 28.09.1988 (n. 272C1.1/1988), ed è derivato dall'originario subalterno 28 graffato al 46, intestato alla società . Controparte_12
Dall'esame di dette visure risulta altresì che i subalterni 70 e 71 sono stati intestati dal 7.3.1989 a per la nuda proprietà a seguito dell'atto di compravendita citato, con successiva Parte_2 intestazione a favore della a decorrere dal 06.10.2006, per l'intera proprietà, Controparte_12 in forza di una “variazione per modifica identificativo – allineamento mappe” prot. n. CA0261970, e a favore dell'aggiudicatario a decorrere dal 11.02.2008, in forza del decreto Controparte_7 di trasferimento;
che anche i subalterni 72 e 73 sono stati intestati dal 7.3.1989 (data dell'atto di compravendita) a per la nuda proprietà, con successiva intestazione a favore della Parte_1
a decorrere dal 06.10.2006 per l'intera proprietà e a favore Controparte_12 dell'aggiudicatario a decorrere dal 11.02.2008 (cfr. doc. 4 all. 1 di parte Controparte_7 attrice).
In particolare, a seguito della variazione per frazionamento del 28.09.1988 (n. 272C1.1/1988) sono stati creati i subalterni 68, 69, 70, 71, 72 e 73 dall'originaria porzione del sub. 28 graffato al 46, già frazionata con la pratica n. 345C1/1986 (cfr. doc. 4 all. 3 di parte attrice).
Non coglie quindi nel segno l'eccezione del convenuto , che deduce che vi è Controparte_1 piena corrispondenza tra il titolo di provenienza in capo agli esecutati, il pignoramento e il decreto di trasferimento, posto che dalla documentazione allegata dagli attori è risultato che il menzionato subalterno 28 è stato oggetto di due frazionamenti nel 1986 e nel 1988, prima della stipula degli atti di compravendita a favore degli esecutati.
La domanda degli attori è dunque fondata.
deve essere dichiarato legittimo proprietario dello spazio d'area e del posto auto censito Parte_2 al C.F. di Quartu Sant'Elena al foglio 29, mappale 1376 e subalterni 71 e 72, mentre Pt_1 deve essere dichiarata legittima proprietaria dello spazio d'area e del posto auto censito al C.F.
[...] di Quartu Sant'Elena al foglio 29, mappale 1376 e subalterni 70 e 73.
Le spese seguono la soccombenza, con la conseguenza che i convenuti devono essere condannati in solido alla loro rifusione in favore dell'attore nella misura di 5.077,00 euro, determinate prendendo come riferimento lo scaglione medio del valore compreso tra 5.200,00 ed € 26.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda e eccezione:
- DICHIARA la contumacia di , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
E .
[...] Controparte_7
- DICHIARA proprietario dello spazio d'area e del posto auto censito al C.F. di Parte_2
Quartu Sant'Elena al foglio 29, mappale 1376 e subalterni 71 e 72;
- DICHIARA proprietaria dello spazio d'area e del posto auto censito al C.F. Parte_1 di Quartu Sant'Elena al foglio 29, mappale 1376 e subalterni 70 e 73;
- CONDANNA in solido i convenuti al pagamento a favore di e Parte_2 Pt_1 delle spese processuali che liquida in complessivi 5.077,00 euro, oltre accessori come
[...] per legge.
Cagliari, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cocco
pagina 14 di 14