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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/10/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3196/2024
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ND
Levanti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3196/2024 R.G., promossa
da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Nunzio Parte_1 C.F._1
Peligra
-ricorrente- contro
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Bruno e Monica Lo Piccolo
-resistente-
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato in data 25.11.2024 e successivamente notificato, esponeva di avere concesso in locazione al Comune di , per Parte_1 CP_1
l'anno 2008, con contratto stipulato in data 1.4.2008 e registrato in data 14.4.2008, per l'integrazione del civico acquedotto, un terreno sito in , c. da Torrevecchia - del quale CP_1 esso ricorrente era conduttore - munito di bottino di raccolta di acqua potabile, con relativo impianto di sollevamento e cabina elettrica ed annesso altresì un fabbricato rurale.
Il ricorrente specificava che, con tale contratto, le parti avevano convenuto un canone mensile di € 1.032,91, oltre IVA, da corrispondersi a trimestre posticipato.
Aggiungeva che, essendosi il contratto pacificamente rinnovato tra le parti (v. determinazioni dirigenziali del Settore Manutenzioni del Comune di nn. 3694 e 3693 CP_1 del 30.12.2009, nonchè n. 527 del 22.2.2010) anche per l'anno 2009 e sino al mese di giugno 2010, il era stato costretto ad adire l'intestato Tribunale a causa della perdurante Pt_1 detenzione sine titulo dell'immobile in capo al Comune di , il quale, scaduto il CP_1 contratto, non aveva provveduto alla stipula di un nuovo contratto, né al rilascio del fondo ed alla messa in pristino dei luoghi.
pagina 1 di 5 Deduceva, dunque, che, su domanda di esso ricorrente, con sentenza n. 789/2016 emessa in data 1.7.2016 (e confermata dalla Corte di Appello di Catania, giusta sentenza n. 2647/2018), il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato il “obbligato a restituire il terreno Controparte_1 de quo nello stato di fatto in cui si trovava all'atto della stipula del contratto di locazione in data 1.4.2008”, oltre che condannato lo stesso Ente al pagamento, in favore del Pt_1 dell'importo di € 52.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di danno patito ex art.1591 c.c.. lamentava, tuttavia, che il resistente non aveva ottemperato al Parte_1 CP_1 predetto provvedimento giudiziale, sicché chiedeva che il Tribunale adito volesse “accertare e dichiarare la ulteriore illegittima detenzione del complesso immobiliare di cui in premessa in capo al , in persona del Sindaco pro tempore sino alla data odierna, e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1
(P.IVA ) al pagamento degli ulteriori danni maturati da siffatta CP_1 P.IVA_2 occupazione, dal 1.07.2016 e sino al materiale rilascio e questi liquidare ex art 1591 c.c. nella misura di euro 1.032,91 per ciascun mese di illegittima occupazione dal 01.07.2016 e sino all'effettivo rilascio con gli interessi e la rivalutazione o in quell'altra maggiore o minore cha apparirà benvisa dal Decidente all'esito del giudizio. Con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
Il si costituiva in giudizio a mezzo di apposita memoria difensiva, Controparte_1 nella quale contestava le avverse deduzioni ed eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della spiegata domanda per violazione del principio del ne bis in idem, avendo le domande di accertamento dell'illegittima detenzione e di condanna del al risarcimento “degli CP_1 ulteriori danni maturati da siffatta occupazione, dal 1.7.2016 e sino al materiale rilascio”, già formato oggetto del giudizio precedente, definito con sentenza n.789/2016.
Parte resistente eccepiva, ancora, l'inammissibilità dell'azione proposta, per essere esperibili l'azione di rilascio e l'azione risarcitoria, nonché il rimedio ex art. 112 cod. proc. amm., essendo l'Ente rimasto inerte anche a seguito della sentenza del giudice ordinario;
in particolare, sul punto, il rilevava la carenza di interesse di Controparte_1 Parte_1 non avendo questi, attraverso i rimedi consentiti, dato esecuzione alcuna alla sentenza n.
789/2016.
L'amministrazione resistente deduceva, inoltre, la contrarietà della condotta del ricorrente ai principi di correttezza e buona fede, avendo egli mostrato, con la propria inerzia, di essere “interessato…ad avvantaggiarsi economicamente di un bene che, a quanto pare, è rimasto nella sua disponibilità e comunque non utilizzato dal da parecchi anni”; CP_1 eccepiva, poi, il difetto di legittimazione attiva in capo al non avendo questi provato Pt_1 la propria qualità di conduttore del fondo, ed evidenziava il contrasto fra tale allegata qualità e quanto affermato nella determina dirigenziale n. 3693 del 30.12.2009, nella quale si leggeva
“...la ditta Azienda Agricola di Marchese Luigi che non risulta più essere locataria del predetto terreno sito in c.da Torrevecchia, per cui risultavano essere proprietari gli eredi di Per_1
”.
[...] pagina 2 di 5 Nel merito, poi, parte resistente eccepiva di avere già provveduto, a far data dal
14.5.2010, alla dismissione degli impianti di sollevamento ed evidenziava la piena ed esclusiva disponibilità del fondo – “delimitato da recinzione e cancello, non accessibile a persone esterne…” - in capo al sin da tale data;
a sostegno di ciò, richiamava il riscontro in Pt_1 data 20.1.2025- Prot. n.167/Ec (della Direzione Urbanistica ed Ecologia – Servizio Idrico
Integrato) alla nota prot. n.123/Avv. del 15.1.2025. Escusso il teste all'udienza del 4.4.2025, il Giudice, all'udienza Testimone_1 del 20.6.2025, tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare ex art.127-ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
****
Ciò posto, si osserva anzitutto che il ricorrente - muovendo dal giudicato formatosi con la sentenza di questo Tribunale n. 789/2016, confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 2647/2018, con cui è stata riconosciuta l'illegittima occupazione del fondo de quo da parte del , da luglio 2010 sino all'1.7.2016, stante l'avvenuta scadenza, in Controparte_1 data 30.6.2010, del contratto di locazione stipulato inter partes in data 1.4.2008 – ha chiesto accertarsi l'ulteriore protrarsi di detta illegittima occupazione in data successiva all'1.7.2016, con conseguente condanna del predetto al risarcimento del danno, da parametrarsi, ex CP_1 art. 1591 c.c., al corrispettivo convenuto per la locazione per il periodo dall'1.7.2016 sino all'effettivo rilascio del fondo.
Quanto al rilievo formulato sub I nella memoria difensiva di costituzione del CP_1
(violazione del divieto di bis in idem), si osserva che, sebbene nel precedente giudizio
[...] il avesse chiesto la somma di “€ 1.032,91 per ciascun mese di illegittima Pt_1 occupazione dal mese di giugno 2010 e sino all'effettivo rilascio”, lo stesso aveva al tempo stesso limitato il quantum richiesto alla misura di € 52.000,00, sicchè il giudice, in base ad una interpretazione della domanda non censurata in appello e dunque ormai definitiva, ha ritenuto che il avesse di fatto, in quel giudizio, voluto invocare le sole voci di danno il cui Pt_1 ammontare non superasse la soglia di € 52.000,00; pertanto, il giudice ha attribuito al ricorrente il risarcimento del danno sino alla data della decisione (1.7.2016), in quanto il risarcimento effettivamente dovuto per il periodo da giugno 2010 sino all'1.7.2016 (pari ad € 74.369,52) già superava il limite di € 52.000,00. Di qui l'ammissibilità della domanda risarcitoria per l'illegittima occupazione del fondo successiva alla sentenza n. 789 dell'1.7.2016.
Con riferimento ai rilievi di cui ai punti sub II e IV della memoria difensiva di costituzione dell'amministrazione resistente, relativi alla censurata inerzia del ricorrente, che avrebbe mancato di portare ad esecuzione la sentenza definitiva di accertamento dell'obbligo di rilascio del fondo, va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, in generale, “il dovere di correttezza imposto dall'art. 1227 cod. civ. al danneggiato presuppone una attività dalla quale certamente il danno sarebbe stato evitato o ridotto, ma non implica
l'obbligo di iniziare una azione giudiziaria o un'azione esecutiva, in quanto il creditore non è tenuto ad una attività gravosa o implicante rischi o spese, ne' a provvedere ad esecuzione pagina 3 di 5 forzata, anche se ciò rientra nelle sue facoltà” (v. ex multis Cass. 5035/1991); più in particolare, “in tema di responsabilità del conduttore per la ritardata restituzione del bene locato ex art. 1591 cod. civ., l'ordinaria diligenza richiesta al creditore dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ., per evitare un suo concorso nella produzione del danno, non implica
l'obbligo di compiere attività rischiose o gravose come la proposizione di un'azione di cognizione o esecutiva per ottenere il rilascio della cosa locata” (così Cass. 19139/2005). Quanto appena esposto assorbe l'esame del rilievo sub III. Con riguardo, infine, ai rilievi sub V (“carenza di legittimazione attiva e processuale”) e sub VI (“Sull'infondatezza”), non può sfuggire come essi si fondino su risultanze documentali già esistenti all'epoca del precedente giudizio, ed anzi su documenti ivi prodotti dalle parti interessate ed esaminati dal giudice (determina dirigenziale n. 3693 del 30.12.2009 e note nn.
5209 e 5210 del 4.6.2010, in cui viene prospettata dal Comune la dismissione, entro il
30.6.2010, degli impianti di sollevamento del pozzo;
nel presente giudizio, il produce, CP_1
a rappresentare i medesimi fatti, il riscontro prot. n.167/Ec del 20.1.2025 della Direzione
Urbanistica ed Ecologia-Servizio idrico integrato); già in quel giudizio, l'amministrazione conduttrice ha sostenuto l'avvenuto rilascio e sgombero del fondo in data 14.5.2010, senza fornirne adeguata prova;
si tratta dunque di fatto (estintivo) già dedotto ed oggi non più esaminabile, perché coperto dal giudicato, al pari del preteso difetto di legittimazione attiva, per carenza della qualità di “locatario” in capo al ricorrente, eccezione che, attenendo alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, avrebbe dovuto essere formulata nel precedente giudizio (invero, il giudicato copre, non solo il dedotto, ma anche il deducibile).
Alla luce delle superiori considerazioni, deve dirsi fondato il credito fatto valere dal ricorrente.
Permanendo, in definitiva, la detenzione del complesso immobiliare in capo al conduttore (il quale è dunque in mora nel restituire la cosa) dal mese di luglio 2016 sino ad oggi (ottobre 2025) e tenuto conto del canone mensile di locazione pari ad € 1.032,91, deve concludersi che il , siccome “…tenuto a dare al locatore il corrispettivo Controparte_1 convenuto fino alla riconsegna” (art. 1591 c.c.), deve essere condannato al pagamento della somma pari ad € 115.685,92 (ossia € 1.032,91 x 112 mesi), oltre interessi legali dalla domanda
(esclusa rivalutazione monetaria), cui dovrà essere aggiunta la somma di € 1.032,91 per ciascun ulteriore mese di ritardo sino all'effettivo rilascio dell'immobile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
in particolare, risultando ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va disposto Parte_1 che il pagamento delle predette spese sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133
DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3196/2024 R.G.,
CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma di € 115.685,92, oltre interessi legali dalla domanda, Parte_1
pagina 4 di 5 nonché oltre la somma di € 1.032,91 per ciascun ulteriore mese di ritardo sino all'effettivo rilascio dell'immobile. CONDANNA il alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € Controparte_1
7.052,00 per compensi difensivi, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese forfetarie al
15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento di tutte le predette spese, come ora liquidate, sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
Così deciso in Ragusa, in data 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa ND Levanti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ND
Levanti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3196/2024 R.G., promossa
da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Nunzio Parte_1 C.F._1
Peligra
-ricorrente- contro
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Bruno e Monica Lo Piccolo
-resistente-
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato in data 25.11.2024 e successivamente notificato, esponeva di avere concesso in locazione al Comune di , per Parte_1 CP_1
l'anno 2008, con contratto stipulato in data 1.4.2008 e registrato in data 14.4.2008, per l'integrazione del civico acquedotto, un terreno sito in , c. da Torrevecchia - del quale CP_1 esso ricorrente era conduttore - munito di bottino di raccolta di acqua potabile, con relativo impianto di sollevamento e cabina elettrica ed annesso altresì un fabbricato rurale.
Il ricorrente specificava che, con tale contratto, le parti avevano convenuto un canone mensile di € 1.032,91, oltre IVA, da corrispondersi a trimestre posticipato.
Aggiungeva che, essendosi il contratto pacificamente rinnovato tra le parti (v. determinazioni dirigenziali del Settore Manutenzioni del Comune di nn. 3694 e 3693 CP_1 del 30.12.2009, nonchè n. 527 del 22.2.2010) anche per l'anno 2009 e sino al mese di giugno 2010, il era stato costretto ad adire l'intestato Tribunale a causa della perdurante Pt_1 detenzione sine titulo dell'immobile in capo al Comune di , il quale, scaduto il CP_1 contratto, non aveva provveduto alla stipula di un nuovo contratto, né al rilascio del fondo ed alla messa in pristino dei luoghi.
pagina 1 di 5 Deduceva, dunque, che, su domanda di esso ricorrente, con sentenza n. 789/2016 emessa in data 1.7.2016 (e confermata dalla Corte di Appello di Catania, giusta sentenza n. 2647/2018), il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato il “obbligato a restituire il terreno Controparte_1 de quo nello stato di fatto in cui si trovava all'atto della stipula del contratto di locazione in data 1.4.2008”, oltre che condannato lo stesso Ente al pagamento, in favore del Pt_1 dell'importo di € 52.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di danno patito ex art.1591 c.c.. lamentava, tuttavia, che il resistente non aveva ottemperato al Parte_1 CP_1 predetto provvedimento giudiziale, sicché chiedeva che il Tribunale adito volesse “accertare e dichiarare la ulteriore illegittima detenzione del complesso immobiliare di cui in premessa in capo al , in persona del Sindaco pro tempore sino alla data odierna, e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1
(P.IVA ) al pagamento degli ulteriori danni maturati da siffatta CP_1 P.IVA_2 occupazione, dal 1.07.2016 e sino al materiale rilascio e questi liquidare ex art 1591 c.c. nella misura di euro 1.032,91 per ciascun mese di illegittima occupazione dal 01.07.2016 e sino all'effettivo rilascio con gli interessi e la rivalutazione o in quell'altra maggiore o minore cha apparirà benvisa dal Decidente all'esito del giudizio. Con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
Il si costituiva in giudizio a mezzo di apposita memoria difensiva, Controparte_1 nella quale contestava le avverse deduzioni ed eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della spiegata domanda per violazione del principio del ne bis in idem, avendo le domande di accertamento dell'illegittima detenzione e di condanna del al risarcimento “degli CP_1 ulteriori danni maturati da siffatta occupazione, dal 1.7.2016 e sino al materiale rilascio”, già formato oggetto del giudizio precedente, definito con sentenza n.789/2016.
Parte resistente eccepiva, ancora, l'inammissibilità dell'azione proposta, per essere esperibili l'azione di rilascio e l'azione risarcitoria, nonché il rimedio ex art. 112 cod. proc. amm., essendo l'Ente rimasto inerte anche a seguito della sentenza del giudice ordinario;
in particolare, sul punto, il rilevava la carenza di interesse di Controparte_1 Parte_1 non avendo questi, attraverso i rimedi consentiti, dato esecuzione alcuna alla sentenza n.
789/2016.
L'amministrazione resistente deduceva, inoltre, la contrarietà della condotta del ricorrente ai principi di correttezza e buona fede, avendo egli mostrato, con la propria inerzia, di essere “interessato…ad avvantaggiarsi economicamente di un bene che, a quanto pare, è rimasto nella sua disponibilità e comunque non utilizzato dal da parecchi anni”; CP_1 eccepiva, poi, il difetto di legittimazione attiva in capo al non avendo questi provato Pt_1 la propria qualità di conduttore del fondo, ed evidenziava il contrasto fra tale allegata qualità e quanto affermato nella determina dirigenziale n. 3693 del 30.12.2009, nella quale si leggeva
“...la ditta Azienda Agricola di Marchese Luigi che non risulta più essere locataria del predetto terreno sito in c.da Torrevecchia, per cui risultavano essere proprietari gli eredi di Per_1
”.
[...] pagina 2 di 5 Nel merito, poi, parte resistente eccepiva di avere già provveduto, a far data dal
14.5.2010, alla dismissione degli impianti di sollevamento ed evidenziava la piena ed esclusiva disponibilità del fondo – “delimitato da recinzione e cancello, non accessibile a persone esterne…” - in capo al sin da tale data;
a sostegno di ciò, richiamava il riscontro in Pt_1 data 20.1.2025- Prot. n.167/Ec (della Direzione Urbanistica ed Ecologia – Servizio Idrico
Integrato) alla nota prot. n.123/Avv. del 15.1.2025. Escusso il teste all'udienza del 4.4.2025, il Giudice, all'udienza Testimone_1 del 20.6.2025, tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare ex art.127-ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
****
Ciò posto, si osserva anzitutto che il ricorrente - muovendo dal giudicato formatosi con la sentenza di questo Tribunale n. 789/2016, confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 2647/2018, con cui è stata riconosciuta l'illegittima occupazione del fondo de quo da parte del , da luglio 2010 sino all'1.7.2016, stante l'avvenuta scadenza, in Controparte_1 data 30.6.2010, del contratto di locazione stipulato inter partes in data 1.4.2008 – ha chiesto accertarsi l'ulteriore protrarsi di detta illegittima occupazione in data successiva all'1.7.2016, con conseguente condanna del predetto al risarcimento del danno, da parametrarsi, ex CP_1 art. 1591 c.c., al corrispettivo convenuto per la locazione per il periodo dall'1.7.2016 sino all'effettivo rilascio del fondo.
Quanto al rilievo formulato sub I nella memoria difensiva di costituzione del CP_1
(violazione del divieto di bis in idem), si osserva che, sebbene nel precedente giudizio
[...] il avesse chiesto la somma di “€ 1.032,91 per ciascun mese di illegittima Pt_1 occupazione dal mese di giugno 2010 e sino all'effettivo rilascio”, lo stesso aveva al tempo stesso limitato il quantum richiesto alla misura di € 52.000,00, sicchè il giudice, in base ad una interpretazione della domanda non censurata in appello e dunque ormai definitiva, ha ritenuto che il avesse di fatto, in quel giudizio, voluto invocare le sole voci di danno il cui Pt_1 ammontare non superasse la soglia di € 52.000,00; pertanto, il giudice ha attribuito al ricorrente il risarcimento del danno sino alla data della decisione (1.7.2016), in quanto il risarcimento effettivamente dovuto per il periodo da giugno 2010 sino all'1.7.2016 (pari ad € 74.369,52) già superava il limite di € 52.000,00. Di qui l'ammissibilità della domanda risarcitoria per l'illegittima occupazione del fondo successiva alla sentenza n. 789 dell'1.7.2016.
Con riferimento ai rilievi di cui ai punti sub II e IV della memoria difensiva di costituzione dell'amministrazione resistente, relativi alla censurata inerzia del ricorrente, che avrebbe mancato di portare ad esecuzione la sentenza definitiva di accertamento dell'obbligo di rilascio del fondo, va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, in generale, “il dovere di correttezza imposto dall'art. 1227 cod. civ. al danneggiato presuppone una attività dalla quale certamente il danno sarebbe stato evitato o ridotto, ma non implica
l'obbligo di iniziare una azione giudiziaria o un'azione esecutiva, in quanto il creditore non è tenuto ad una attività gravosa o implicante rischi o spese, ne' a provvedere ad esecuzione pagina 3 di 5 forzata, anche se ciò rientra nelle sue facoltà” (v. ex multis Cass. 5035/1991); più in particolare, “in tema di responsabilità del conduttore per la ritardata restituzione del bene locato ex art. 1591 cod. civ., l'ordinaria diligenza richiesta al creditore dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ., per evitare un suo concorso nella produzione del danno, non implica
l'obbligo di compiere attività rischiose o gravose come la proposizione di un'azione di cognizione o esecutiva per ottenere il rilascio della cosa locata” (così Cass. 19139/2005). Quanto appena esposto assorbe l'esame del rilievo sub III. Con riguardo, infine, ai rilievi sub V (“carenza di legittimazione attiva e processuale”) e sub VI (“Sull'infondatezza”), non può sfuggire come essi si fondino su risultanze documentali già esistenti all'epoca del precedente giudizio, ed anzi su documenti ivi prodotti dalle parti interessate ed esaminati dal giudice (determina dirigenziale n. 3693 del 30.12.2009 e note nn.
5209 e 5210 del 4.6.2010, in cui viene prospettata dal Comune la dismissione, entro il
30.6.2010, degli impianti di sollevamento del pozzo;
nel presente giudizio, il produce, CP_1
a rappresentare i medesimi fatti, il riscontro prot. n.167/Ec del 20.1.2025 della Direzione
Urbanistica ed Ecologia-Servizio idrico integrato); già in quel giudizio, l'amministrazione conduttrice ha sostenuto l'avvenuto rilascio e sgombero del fondo in data 14.5.2010, senza fornirne adeguata prova;
si tratta dunque di fatto (estintivo) già dedotto ed oggi non più esaminabile, perché coperto dal giudicato, al pari del preteso difetto di legittimazione attiva, per carenza della qualità di “locatario” in capo al ricorrente, eccezione che, attenendo alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, avrebbe dovuto essere formulata nel precedente giudizio (invero, il giudicato copre, non solo il dedotto, ma anche il deducibile).
Alla luce delle superiori considerazioni, deve dirsi fondato il credito fatto valere dal ricorrente.
Permanendo, in definitiva, la detenzione del complesso immobiliare in capo al conduttore (il quale è dunque in mora nel restituire la cosa) dal mese di luglio 2016 sino ad oggi (ottobre 2025) e tenuto conto del canone mensile di locazione pari ad € 1.032,91, deve concludersi che il , siccome “…tenuto a dare al locatore il corrispettivo Controparte_1 convenuto fino alla riconsegna” (art. 1591 c.c.), deve essere condannato al pagamento della somma pari ad € 115.685,92 (ossia € 1.032,91 x 112 mesi), oltre interessi legali dalla domanda
(esclusa rivalutazione monetaria), cui dovrà essere aggiunta la somma di € 1.032,91 per ciascun ulteriore mese di ritardo sino all'effettivo rilascio dell'immobile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
in particolare, risultando ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va disposto Parte_1 che il pagamento delle predette spese sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133
DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3196/2024 R.G.,
CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma di € 115.685,92, oltre interessi legali dalla domanda, Parte_1
pagina 4 di 5 nonché oltre la somma di € 1.032,91 per ciascun ulteriore mese di ritardo sino all'effettivo rilascio dell'immobile. CONDANNA il alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € Controparte_1
7.052,00 per compensi difensivi, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese forfetarie al
15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento di tutte le predette spese, come ora liquidate, sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
Così deciso in Ragusa, in data 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa ND Levanti
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