Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'1 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2385/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Failla Parte_1 C.F._1
Mulone, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Coretti, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Tomasello, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23.07.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120239004072754000 e l'avviso di addebito n.
59120150001034126000, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'inefficacia per prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
tardività della stessa e chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è, infine, costituita in giudizio , deducendo variamente Controparte_2
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Segnatamente, l'opposizione va accolta giacché la mera produzione della raccomandata con la dicitura “avvisato” senza la contestuale produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. impedisce di ritenere validamente perfezionata la notifica dell'avviso di addebito n. 59120150001034126000 e, pertanto, avuto riguardo alle annualità dei contributi dallo stesso portati (dal 01/2009 al 12/2013), si ritiene che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120239004072754000 (24.05.2024) - pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica dell'atto presepposto, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza Covid, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) - il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 fosse già ampiamente decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva.
Sul punto, va altresì precisato, per mera completezza espositiva, che alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione può essere attribuito alle intimazioni di pagamento n.
29120199001123215000 e n. 29120229005564415000, in quanto la mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative ex art. 140 c.p.c. impedisce di ritenere validamente perfezionate le relative notifiche.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120150001034126000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
condanna le parti resistenti al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, l'1 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo