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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5689 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43768/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43768/2024 tra
Parte_1
ATTRICE e
CP_1
CONVENUTA
Oggi 9 luglio 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Ludovica Palmieri, sono comparsi:
Per l'avv. BO PE oggi sostituito dall'avv. Natalie Parte_1 Merlino Per l'avv. PINTUCCI FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. Clara Tedesco CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note già depositate nel fascicolo telematico e costituiscono parte integrante dello stesso. Le parti vengono ammesse a discussione orale in cui il difensore di parte opposta dà atto che, come già evidenziato nei propri scritti difensivi, il proprio credito ammonta ad un importo diverso rispetto a quello richiesto col ricorso monitorio, visto che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo ha CP_1 emesso a favore di una nota di credito, in applicazione di uno sconto previsto dal contratto inter Pt_1 partes. Evidenzia inoltre che controparte ha depositato, peraltro tardivamente rispetto al termine assegnato dal giudice nell'ordinanza in data 29.5.2025, note conclusive non autorizzate. Fa valere pertanto l'inammissibilità di tali note, contestandone comunque il merito per i motivi ampiamente dedotti. L'avvocato di parte opponente contesta le avverse deduzioni, si riporta agli atti depositati evidenziando che le note conclusive sono state depositate solo in data 8.7.25 a causa di problemi con il PCT. Insiste nella condanna alle spese di controparte.
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies , ultimo comma, cpc trattiene la causa in decisione
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43768/2024 tra
Parte_1
ATTRICE e
CP_1
CONVENUTA
Oggi 9 luglio 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Ludovica Palmieri, sono comparsi:
Per l'avv. BO PE oggi sostituito dall'avv. Natalie Parte_1 Merlino Per l'avv. PINTUCCI FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. Clara Tedesco CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note già depositate nel fascicolo telematico e costituiscono parte integrante dello stesso. Le parti vengono ammesse a discussione orale in cui il difensore di parte opposta dà atto che, come già evidenziato nei propri scritti difensivi, il proprio credito ammonta ad un importo diverso rispetto a quello richiesto col ricorso monitorio, visto che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo ha CP_1 emesso a favore di una nota di credito, in applicazione di uno sconto previsto dal contratto inter Pt_1 partes. Evidenzia inoltre che controparte ha depositato, peraltro tardivamente rispetto al termine assegnato dal giudice nell'ordinanza in data 29.5.2025, note conclusive non autorizzate. Fa valere pertanto l'inammissibilità di tali note, contestandone comunque il merito per i motivi ampiamente dedotti. L'avvocato di parte opponente contesta le avverse deduzioni, si riporta agli atti depositati evidenziando che le note conclusive sono state depositate solo in data 8.7.25 a causa di problemi con il PCT. Insiste nella condanna alle spese di controparte.
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies , ultimo comma, cpc trattiene la causa in decisione
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
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