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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 14/01/2026, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 486/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16102/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0977622400007659000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210130373436000 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13054/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate SC notificava alla Ricorrente_1 S.P.A. la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400007659000, emessa a seguito del presunto omesso versamento dell'importo di € 191.060,44 relativo alla cartella di pagamento n.09720210130373436000, asseritamente notificata il 4.7.2022. La cartella, a sua volta, faceva riferimento ad un ruolo emesso dalla Direzione provinciale di Roma – Ufficio territoriale di Roma 4 – Collatino, per il quale – analogamente – non risultava pervenuta e notificata alla ricorrente alcuna relativa comunicazione preventiva di irregolarità.
Ha proposto il ricorso chiedendo di dichiarare l'atto impugnato, per un valore di euro 191.060,44, nonché gli atti presupposti nulli per tutti i motivi ivi indicati.
Si è costituita l'Ader che ha contrastato le tesi e gli atti avversi ritenendoli infondati, unitamente al ricorso, sia in fatto che in diritto.
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Per i ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024 è in vigore il nuovo art. 14 comma 6-bis del DLgs. 546/92, secondo cui “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”: la norma non opera, però, in caso di intimazione/fermo/ipoteca non preceduti dalla notifica della cartella di pagamento, posto che l'omessa notifica dell'atto presupposto fa sempre capo all'Agente della riscossione, così come avvenuto nella fattispecie” (cfr, tra le altre, C.G.T. I Roma 11 dicembre 2024 n.
15259/7/24). L'eccezione sollevata dalla Parte resistente è priva di pregio perché nessuna eccezione è stata spiegata nei confronti degli Enti impositori. Tutte le doglianze sono state rivolte all'operato dell'Agente della riscossione. La Ricorrente ha eccepito solamente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione: tutti atti la cui notifica è curata dall'Ader.
L'illegittimità della procedura di iscrizione ipotecaria avviata con il preavviso quivi impugnato discende dall'inadempimento – da parte dell'Agente della SC - delle attività richieste dall'ordinamento per contestare la posizione debitoria nei confronti dell'erario e reclamare i relativi pagamenti, id est, dalla mancata notifica del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario. In sostanza, nei confronti della Ricorrente_1 S.P.A. l'agente della SC non ha mai provveduto a notificare cartelle recanti l'iscrizione a ruolo del tributo, da considerarsi atto presupposto all'azione esecutiva.
L'estratto di ruolo è solamente un documento informatico del ruolo (“l'estratto di ruolo” è solo un “documento che rappresenta un semplice brogliaccio interno”, Cass. n. 36263/2021) e non è idoneo a provare la notifica delle cartelle. Né l'estratto di ruolo sostituisce l'esibizione della (copia della) cartella di pagamento (Consiglio di Stato 4/2022).
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la Parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 4.500, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16102/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0977622400007659000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210130373436000 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13054/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate SC notificava alla Ricorrente_1 S.P.A. la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400007659000, emessa a seguito del presunto omesso versamento dell'importo di € 191.060,44 relativo alla cartella di pagamento n.09720210130373436000, asseritamente notificata il 4.7.2022. La cartella, a sua volta, faceva riferimento ad un ruolo emesso dalla Direzione provinciale di Roma – Ufficio territoriale di Roma 4 – Collatino, per il quale – analogamente – non risultava pervenuta e notificata alla ricorrente alcuna relativa comunicazione preventiva di irregolarità.
Ha proposto il ricorso chiedendo di dichiarare l'atto impugnato, per un valore di euro 191.060,44, nonché gli atti presupposti nulli per tutti i motivi ivi indicati.
Si è costituita l'Ader che ha contrastato le tesi e gli atti avversi ritenendoli infondati, unitamente al ricorso, sia in fatto che in diritto.
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Per i ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024 è in vigore il nuovo art. 14 comma 6-bis del DLgs. 546/92, secondo cui “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”: la norma non opera, però, in caso di intimazione/fermo/ipoteca non preceduti dalla notifica della cartella di pagamento, posto che l'omessa notifica dell'atto presupposto fa sempre capo all'Agente della riscossione, così come avvenuto nella fattispecie” (cfr, tra le altre, C.G.T. I Roma 11 dicembre 2024 n.
15259/7/24). L'eccezione sollevata dalla Parte resistente è priva di pregio perché nessuna eccezione è stata spiegata nei confronti degli Enti impositori. Tutte le doglianze sono state rivolte all'operato dell'Agente della riscossione. La Ricorrente ha eccepito solamente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione: tutti atti la cui notifica è curata dall'Ader.
L'illegittimità della procedura di iscrizione ipotecaria avviata con il preavviso quivi impugnato discende dall'inadempimento – da parte dell'Agente della SC - delle attività richieste dall'ordinamento per contestare la posizione debitoria nei confronti dell'erario e reclamare i relativi pagamenti, id est, dalla mancata notifica del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario. In sostanza, nei confronti della Ricorrente_1 S.P.A. l'agente della SC non ha mai provveduto a notificare cartelle recanti l'iscrizione a ruolo del tributo, da considerarsi atto presupposto all'azione esecutiva.
L'estratto di ruolo è solamente un documento informatico del ruolo (“l'estratto di ruolo” è solo un “documento che rappresenta un semplice brogliaccio interno”, Cass. n. 36263/2021) e non è idoneo a provare la notifica delle cartelle. Né l'estratto di ruolo sostituisce l'esibizione della (copia della) cartella di pagamento (Consiglio di Stato 4/2022).
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la Parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 4.500, oltre oneri accessori di legge se dovuti.