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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/02/2024, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
i
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
NN CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4413 r.g.a.c. dell'anno 2023 tra
E Parte_1 Parte_2
(avv. BUCCOLIERI PATRIZIA CARLA); con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 11/09/2023, Parte_1
e , premesso di aver contratto
[...] Parte_2
matrimonio in Maruggio (Ta) in data 02/10/2004, che dalla loro unione erano nati i figli (il 01/09/2007) e (il Persona_1 Persona_2
23/10/2011), che in data 20/09/2022 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 29/09/2023. TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 13/12/2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 20/09/2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 11/09/2023 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
02/10/2004 in Maruggio (Ta) da , nato a Parte_1
MONOPOLI (BA) il 05/11/1972, e , nata a Parte_2
MANDURIA (TA) il 25/02/1976, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Maruggio (Ta) dell'anno 2004 , parte 2, serie A, numero 18;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Maruggio
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 22/12/2023.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
NN RB
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
NN CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4413 r.g.a.c. dell'anno 2023 tra
E Parte_1 Parte_2
(avv. BUCCOLIERI PATRIZIA CARLA); con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 11/09/2023, Parte_1
e , premesso di aver contratto
[...] Parte_2
matrimonio in Maruggio (Ta) in data 02/10/2004, che dalla loro unione erano nati i figli (il 01/09/2007) e (il Persona_1 Persona_2
23/10/2011), che in data 20/09/2022 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 29/09/2023. TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 13/12/2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 20/09/2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 11/09/2023 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
02/10/2004 in Maruggio (Ta) da , nato a Parte_1
MONOPOLI (BA) il 05/11/1972, e , nata a Parte_2
MANDURIA (TA) il 25/02/1976, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Maruggio (Ta) dell'anno 2004 , parte 2, serie A, numero 18;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Maruggio
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 22/12/2023.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
NN RB
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