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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 688/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IL RE, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3135/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Via Cesare Verani, 7 02100 Rieti RI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 106/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 2 e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH030100165 2022 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Resistente/Appellato: Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rieti – ha appellato la sentenza n. 106/2023, emessa dalla C.G.T. di primo grado di Rieti, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle Resistente_1spese, proposto dalla società S.r.l. ed avente ad oggetto l'atto impositivo in epigrafe indicato. Ha concluso per l'integrale riforma della pronuncia gravata con vittoria di spese. Parte appellata ha depositato controdeduzioni insistendo per il rigetto dell'impugnativa. L'Amministrazione finanziaria ha di poi depositato accordo conciliativo intervenuto fra le parti ex art. 48 D.lgs. n. 546/1992 e datato 21 luglio 2025 prot. n. 44493. La causa è stata discussa in pubblica udienza mediante collegamento da remoto e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, considerato l'orientamento della giurisprudenza e la prassi, ha ritenuto di rideterminare i maggiori compensi imponibili ai fini IVA in € 30.014,00 considerando quelli inerenti al price point, poiché riconducibili all'attività di marketing, a fronte dell'accertato di € 73.375,19. Pertanto, ha avanzato proposta di accordo conciliativo in data 18 giugno 2025 che risulta accettata da parte appellata il successivo 21 luglio con compensazione delle spese. Di conseguenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo conciliativo fra le parti con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IL RE, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3135/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Via Cesare Verani, 7 02100 Rieti RI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 106/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 2 e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH030100165 2022 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Resistente/Appellato: Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rieti – ha appellato la sentenza n. 106/2023, emessa dalla C.G.T. di primo grado di Rieti, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle Resistente_1spese, proposto dalla società S.r.l. ed avente ad oggetto l'atto impositivo in epigrafe indicato. Ha concluso per l'integrale riforma della pronuncia gravata con vittoria di spese. Parte appellata ha depositato controdeduzioni insistendo per il rigetto dell'impugnativa. L'Amministrazione finanziaria ha di poi depositato accordo conciliativo intervenuto fra le parti ex art. 48 D.lgs. n. 546/1992 e datato 21 luglio 2025 prot. n. 44493. La causa è stata discussa in pubblica udienza mediante collegamento da remoto e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, considerato l'orientamento della giurisprudenza e la prassi, ha ritenuto di rideterminare i maggiori compensi imponibili ai fini IVA in € 30.014,00 considerando quelli inerenti al price point, poiché riconducibili all'attività di marketing, a fronte dell'accertato di € 73.375,19. Pertanto, ha avanzato proposta di accordo conciliativo in data 18 giugno 2025 che risulta accettata da parte appellata il successivo 21 luglio con compensazione delle spese. Di conseguenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo conciliativo fra le parti con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………