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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/10/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4137/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4137/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LUCA Parte_1 C.F._1
AT DE AN
attrice opponente nei confronti di:
(c.f. ) tramite la procuratriceControparte_1 P.IVA_1 [...]
già , con l'avv. GIACINTO DI DONATO CP_2 CP_3
convenuta opposta con l'intervento di:
(c.f. ) tramite la procuratrice Controparte_4 P.IVA_2 CP_2
con l'avv. GIACINTO DI DONATO
[...]
intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Conclusioni dell'attrice opponente: come da note scritte depositate telematicamente in data 6/3/2025
pagina 1 di 13 Conclusioni della convenuta opposta: come da comparsa di costituzione e risposta
Conclusioni della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.: come da note scritte depositate telematicamente in data 4/3/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1011/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 15/3/2023 e depositato in data 16/3/2023, con il quale è stato ingiunto a nella sua Parte_1
qualità di garante della società il pagamento a favore di Controparte_5 CP_3
nella sua qualità di procuratrice di (cessionaria del credito
[...] Controparte_1
originariamente vantato da , della somma di € 157.161,01, oltre Controparte_6
interessi e spese delle procedura, quale debito residuo derivante da un mutuo ipotecario erogato a favore della predetta società garantita.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
In data 30/1/2024 è altresì intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Controparte_4
tramite la procuratrice in qualità di cessionaria del credito Controparte_2
(come attestato dalla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e dalla dichiarazione della cedente, prodotti da detta parte quali docc. C ed D), riportandosi integralmente alle difese dell'opposta.
Con ordinanza del 27/5/2024 (a seguito del documentato esito negativo del procedimento di mediazione esperito) è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 13 Non avendo le parti depositato le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. entro i termini assegnati, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
L'opponente e la terza intervenuta hanno precisato le proprie conclusioni per l'udienza del 6/3/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., di talché le conclusioni rassegnate dall'opposta sono quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata da detta parte.
Con ordinanza del 25/3/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito ad emettere l'ingiunzione monitoria qui opposta, formulata dall'opponente che – assumendo l'applicabilità della disciplina di tutela consumeristica – ha invocato la competenza del Tribunale di Tempio Pausania quale foro esclusivo, in ragione del luogo di sua residenza.
I rilievi dell'opponente sono infondati per i seguenti motivi.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'opponente ha apoditticamente asserito che la stessa “non ricopriva alcun ruolo gestionale nell'organigramma societario, né tantomeno era titolare di quote sociali” della società garantita (v. atto di citazione, pagg. 2-3).
Tuttavia, la qualifica dell'opponente di amministratrice della società garantita al momento dell'erogazione del mutuo risulta comprovata dalla visura versata in atti sub doc. 3 dall'opponente medesima (v. pagg. 26 e 30).
Nelle note scritte depositate per l'udienza del 12/12/2023 – da ritenersi ammissibili ancorché non improntate al principio di sinteticità – l'opponente ha poi allegato la propria estraneità rispetto agli effettivi poteri gestori della società garantita, ma tali deduzioni in merito all'asserita situazione de facto – oltre ad essere rimaste indimostrate – sono in ogni caso irrilevanti.
pagina 3 di 13 Invero, la supposta estraneità dell'opponente alla gestione concreta della società garantita non determina ex se la qualità di consumatrice in capo alla stessa, atteso che residua la qualifica di diritto di amministratrice, che quest'ultima risulta sufficiente per escludere la figura del consumatore (così, esemplificativamente,
Cass. n. 18834 del 2025 e Corte di Giustizia, ordinanza del 14 settembre 2016, in
C-534/15) e che i motivi individuali non esternati sono tendenzialmente irrilevanti nel negozio giuridico – specie se non estrinsecati alla controparte all'atto della stipula –, tanto più che “La nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo
2, lettera b), della direttiva 93/13, possiede (…) carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l'interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone” (così
Corte di Giustizia, sent. del 3 settembre 2015, in C‑110/14).
Sicché, la comprovata qualifica dell'opponente di amministratrice della società garantita al momento dell'erogazione del mutuo, come innanzi indicata, esclude l'applicabilità dell'invocata disciplina di tutela consumeristica al caso che occupa
(v. anche, ex multis, Cass. n. 8419/2019), a nulla rilevando che tale qualifica non sia stata espressamente richiamata nel contratto di mutuo.
2. Deve essere del pari respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta formulata dall'opponente.
L'opponente ha lamentato, in particolare, l'“assenza di qualsivoglia prova relativa all'effettiva titolarità in capo alla ricorrente sostanziale del credito azionato” (v. pag. 7 atto di citazione).
La questione deve essere ricondotta alla contestazione della legittimazione sostanziale dell'opposta, ossia alla titolarità del credito controverso, atteso che la legittimazione ad agire deve ritenersi sussistente sulla base della mera prospettazione (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016).
pagina 4 di 13 Quanto alla titolarità del credito nell'ambito delle cessioni in blocco operate ai sensi dell'art. 58 TUB, nonché degli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1999, occorre svolgere alcune precisazioni.
Anzitutto, è stato chiarito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798-20)” (così Cass. n. 5857/2022).
Il contratto di cessione dei crediti non è l'unica prova utile a dimostrare l'avvenuta cessione del credito, essendo ipotizzabili anche altri fatti idonei a suffragare l'allegazione della cessione in modo grave, preciso e concordante. In questa prospettiva, per esempio, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo anche alle dichiarazioni del soggetto cedente (cfr.: Cass. n. 10200/2021). Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “In caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c.” (così Cass. n. 4277/2023; nel medesimo senso, v. Cass. nn. 15714/2023,
33538/2022, 22754/2022, 4334/2020 e 31188/2017).
Nel caso di specie l'opposta ha documentato:
pagina 5 di 13 i) sia la precedente cessione del credito oggetto dell'ingiunzione monitoria da a (v. G.U. sub doc. F), anche mediante Controparte_6 Controparte_7
collegamento ipertestuale da cui evincere l'espressa inclusione del credito tra quelli ceduti (v. pag. 9 comparsa di costituzione opposta);
ii) sia la cessione di detto credito da a (v. Controparte_7 Controparte_1
G.U. sub doc. D), unitamente all'attestazione sottoscritta da
[...]
mandataria della cedente depositata Controparte_8 Controparte_7
telematicamente in data 15/3/2023 nel fascicolo monitorio.
Inoltre, come indicato in premessa, anche la cessionaria intervenuta CP_4
ha debitamente dimostrato la cessione del credito a proprio favore da
[...]
(v. dichiarazione della cedente sub all. D all'intervento ex art. Controparte_1
111 c.p.c.).
Le anzidette dichiarazioni delle cedenti, invero, rappresentano “la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria […], non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (v., in tale condivisibile senso, Corte di Appello Milano, sent. n. 220/2023).
Pertanto, alla luce della superiore disamina, deve ritenersi provata la legittimazione sostanziale dell'opposta, oltre che della terza intervenuta, in quanto cessionarie del credito monitoriamente azionato.
3. Ciò posto, l'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4. Quanto all'onere della prova gravante sulle parti si osserva che, come noto,
“l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di
pagina 6 di 13 convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del
2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente
(convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. Cass. n. 13240/2019).
5. Calando i suesposti principi nel caso in esame, si osserva che il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sui seguenti riscontri documentali:
- contratto di mutuo ipotecario erogato da Controparte_9
(poi fusa per incorporazione in v. doc. 4, pag. 48 opposta) a Controparte_6
favore della società garantita (già Controparte_10 CP_5
in data 7/7/2004 (v. doc. 5 fasc. monit.);
[...]
- impegno fideiussorio specifico assunto dall'opponente, nell'ambito del predetto contratto (v. art. 8), sino alla concorrenza di € 403.000,00.
Inoltre, l'erogazione dell'importo mutuato non è stata contestata dall'opponente, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
6. Appaiono prive di pregio le doglianze dell'opponente in ordine alla carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, posto che, da un lato, il giudizio di opposizione dà luogo a un ordinario processo di cognizione sul fondamento della pretesa fatta valere con ricorso, e non già a una pagina 7 di 13 mera valutazione della verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione opposta, con la conseguenza che questo Giudice sarebbe comunque chiamato a una pronuncia sostanziale in ordine alla domanda di condanna proposta in sede monitoria, anche laddove il decreto fosse stato ottenuto in carenza di idonea prova scritta (v. Trib. Reggio Emilia, sent.
25/2/2015) e che, dall'altro lato, i rilievi circa il valore probatorio dei documenti prodotti dall'opposta non rilevano quale contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021).
Nemmeno colgono nel segno le deduzioni dell'opponente in ordine alla pretesa mancata ricomprensione della propria garanzia nella cessione del credito, atteso che a mente del disposto dell'art. 1263 c.c. – nonché degli artt. 58 TUB e artt. 1 e
4 della l. n. 130/1999 – per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.
Parimenti irrilevanti e inconducenti si appalesano i rilievi di parte opponente circa la pendenza di una procedura esecutiva nei confronti di un'altra debitrice solidale, attesa la mancata deduzione e prova di un pagamento (quantomeno parzialmente) estintivo del debito (v. Cass. S.U. n. 13533/2001).
7. Da ultimo, l'opponente ha eccepito la nullità (totale o parziale) della garanzia fideiussoria prestata per violazione della disciplina antitrust.
Preliminarmente si rileva che, essendo la eccepita nullità relegata nel presente giudizio a un accertamento di carattere incidentale finalizzato alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'adito Tribunale è competente a occuparsi della trattazione della stessa.
Ciò premesso si osserva che, come noto, il provvedimento della Banca d'Italia n.
55 del 2005 (v. doc. 5 opponente) ha rilevato come l'applicazione uniforme da parte degli enti creditizi di tre disposizioni del modello di fideiussione omnibus
pagina 8 di 13 predisposto dall' nel 2003 concretasse un'intesa restrittiva della CP_11
concorrenza, in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990
(Legge Antitrust).
Si ritiene che l'eccezione formulata dall'opponente debba essere rigettata in quanto infondata.
In primis, l'opponente non può giovarsi della prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale costituita dalla predetta decisione della Banca d'Italia, essendo la fideiussione dalla stessa sottoscritta specifica e non omnibus (v. in tal senso
Cass. n. 9253/2020).
Inoltre, come chiarito dal recente arresto della Cassazione a Sezioni Unite n.
41994/2021 la prospettata nullità non travolgerebbe l'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, I comma c.c., essendo al contrario limitata a specifiche clausole contrattuali (c.d. di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c.).
L'opponente, invero, non ha dedotto (né tantomeno provato) che le clausole predette di sopravvivenza e reviviscenza abbiano trovato concreta applicazione nel caso di specie.
Quand'anche poi si ritenesse caducata la previsione contrattuale di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. (v. Allegato “C” al contratto di mutuo sub doc. 5 fasc. monit, art. 3, punto f) alla luce di Cass. S.U. n. 41994/2021 cit., le doglianze dell'opponente circa l'intervenuta decadenza della creditrice dal diritto di escussione della garanzia in ragione del mancato rispetto del termine semestrale di cui alla richiamata disposizione codicistica non possono comunque trovare accoglimento per i seguenti motivi.
In ordine alla natura della garanzia prestata, si evidenzia quanto segue.
Per qualificare un contratto come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia, risulta decisiva la relazione in cui le parti hanno inteso porre pagina 9 di 13 l'obbligazione principale e quella di garanzia: la fideiussione in esame non ha quella funzione cauzionale o indennitaria che è caratteristica della garanzia autonoma (così come delineata dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite
n. 3947/2010), bensì ha una funzione “satisfattoria”, volta a garantire proprio l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale: in altri termini, la prestazione del fideiussore è qualitativamente omogenea a quella debitore principale, impegnandosi il garante a eseguire la medesima prestazione
(pecuniaria) del debitore garantito.
Cionondimeno, la garanzia oggetto di causa – pur mantenendo il nomen iuris di
“fideiussione” – opera a semplice richiesta, vale a dire secondo il meccanismo solve et repete di cui all'art. 1462 c.c., e ciò in ragione del fatto che – per quel che qui rileva
– l'opponente si è impegnata al pagamento “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta”, così come espressamente indicato alla lettera g) dell'art. 3 (Norme della fideiussione) delle “NORME GENERALI” di cui all'Allegato “C” al contratto di mutuo, espressamente richiamato dall'art. 8 di tale contratto (v. doc. 5 fasc. monit.).
Stante quanto sopra, giova evidenziare che la Suprema Corte ha puntualizzato come “la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (v. Cass. n. 13078/2008).
Ebbene, la deroga implicita all'art. 1957 c.c. emerge in primis dalla previsione dell'obbligazione assunta dalla garante di pagare “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta”, come innanzi indicato: in altri termini, non potrebbe essere immediato il pagamento subordinato alla proposizione di istanze giudiziali nei confronti della debitrice principale.
pagina 10 di 13 La giurisprudenza di legittimità ha poi individuato un ulteriore profilo di deroga implicita all'art. 1957 c.c., statuendo che “in tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale” (v., ex plurimis, Cass. n. 9455/2012) e ancora che “nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.” (v. Cass. n.
16836/2015, n. 16233/2005, n. 16758/2002): ciò si desume sia appunto avvenuto nel caso di specie, come si evince dall'interpretazione complessiva della garanzia sottoscritta dall'opponente (v. in tal senso, ex multis, Cass. n. 31569/2019) e, in particolare, (i) dall'obbligazione assunta da quest'ultima di garantire “tutto quanto dovuto dal Mutuatario alla banca”, (ii) dalla previsione che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Mutuatario”, oltre che (iii) dal divieto di recedere, nel corso della durata del mutuo, dalla garanzia “che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite” (v. punti a, d ed f dell'art. 3 dell'Allegato “C” al contratto di mutuo sub doc. 5 fasc. monit.).
8. In conclusione dunque, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, i motivi di opposizione devono essere rigettati in quanto infondati, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 111 c.p.c. pone l'interveniente nella stessa posizione della parte dante causa (cfr. Cass. n.
pagina 11 di 13 3868/1983). Per tale ragione, rispetto all'opposta (mai estromessa stante la mancata prestazione del consenso anche da parte dell'opponente, nonostante l'espresso invito a prendere posizione sul punto rivolto dal giudice alle parti: v. ordinanza del 30/3/2024) e alla terza intervenuta – assistite dal medesimo difensore con identiche difese – trova applicazione l'art. 4, comma 2 del D.M. n.
55/2014, a mente del quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento” (cfr. anche Cass. n. 17215/2015).
Quindi le spese di lite sono oggetto di unica liquidazione a favore dell'opposta e della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c., come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della causa, secondo gli importi (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, con l'aumento del
30%, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata, considerato che non sono state depositate le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e che gli scritti conclusionali sono stati depositati solo per conto della terza intervenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1011/2023, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 15/3/2023 e depositato in data 16/3/2023, che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta e alla terza intervenuta le pagina 12 di 13 spese di lite, liquidate unitariamente in € 11.884,60 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n.
55/2014 e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 10 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4137/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LUCA Parte_1 C.F._1
AT DE AN
attrice opponente nei confronti di:
(c.f. ) tramite la procuratriceControparte_1 P.IVA_1 [...]
già , con l'avv. GIACINTO DI DONATO CP_2 CP_3
convenuta opposta con l'intervento di:
(c.f. ) tramite la procuratrice Controparte_4 P.IVA_2 CP_2
con l'avv. GIACINTO DI DONATO
[...]
intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Conclusioni dell'attrice opponente: come da note scritte depositate telematicamente in data 6/3/2025
pagina 1 di 13 Conclusioni della convenuta opposta: come da comparsa di costituzione e risposta
Conclusioni della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.: come da note scritte depositate telematicamente in data 4/3/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1011/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 15/3/2023 e depositato in data 16/3/2023, con il quale è stato ingiunto a nella sua Parte_1
qualità di garante della società il pagamento a favore di Controparte_5 CP_3
nella sua qualità di procuratrice di (cessionaria del credito
[...] Controparte_1
originariamente vantato da , della somma di € 157.161,01, oltre Controparte_6
interessi e spese delle procedura, quale debito residuo derivante da un mutuo ipotecario erogato a favore della predetta società garantita.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
In data 30/1/2024 è altresì intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Controparte_4
tramite la procuratrice in qualità di cessionaria del credito Controparte_2
(come attestato dalla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e dalla dichiarazione della cedente, prodotti da detta parte quali docc. C ed D), riportandosi integralmente alle difese dell'opposta.
Con ordinanza del 27/5/2024 (a seguito del documentato esito negativo del procedimento di mediazione esperito) è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 13 Non avendo le parti depositato le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. entro i termini assegnati, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
L'opponente e la terza intervenuta hanno precisato le proprie conclusioni per l'udienza del 6/3/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., di talché le conclusioni rassegnate dall'opposta sono quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata da detta parte.
Con ordinanza del 25/3/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito ad emettere l'ingiunzione monitoria qui opposta, formulata dall'opponente che – assumendo l'applicabilità della disciplina di tutela consumeristica – ha invocato la competenza del Tribunale di Tempio Pausania quale foro esclusivo, in ragione del luogo di sua residenza.
I rilievi dell'opponente sono infondati per i seguenti motivi.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'opponente ha apoditticamente asserito che la stessa “non ricopriva alcun ruolo gestionale nell'organigramma societario, né tantomeno era titolare di quote sociali” della società garantita (v. atto di citazione, pagg. 2-3).
Tuttavia, la qualifica dell'opponente di amministratrice della società garantita al momento dell'erogazione del mutuo risulta comprovata dalla visura versata in atti sub doc. 3 dall'opponente medesima (v. pagg. 26 e 30).
Nelle note scritte depositate per l'udienza del 12/12/2023 – da ritenersi ammissibili ancorché non improntate al principio di sinteticità – l'opponente ha poi allegato la propria estraneità rispetto agli effettivi poteri gestori della società garantita, ma tali deduzioni in merito all'asserita situazione de facto – oltre ad essere rimaste indimostrate – sono in ogni caso irrilevanti.
pagina 3 di 13 Invero, la supposta estraneità dell'opponente alla gestione concreta della società garantita non determina ex se la qualità di consumatrice in capo alla stessa, atteso che residua la qualifica di diritto di amministratrice, che quest'ultima risulta sufficiente per escludere la figura del consumatore (così, esemplificativamente,
Cass. n. 18834 del 2025 e Corte di Giustizia, ordinanza del 14 settembre 2016, in
C-534/15) e che i motivi individuali non esternati sono tendenzialmente irrilevanti nel negozio giuridico – specie se non estrinsecati alla controparte all'atto della stipula –, tanto più che “La nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo
2, lettera b), della direttiva 93/13, possiede (…) carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l'interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone” (così
Corte di Giustizia, sent. del 3 settembre 2015, in C‑110/14).
Sicché, la comprovata qualifica dell'opponente di amministratrice della società garantita al momento dell'erogazione del mutuo, come innanzi indicata, esclude l'applicabilità dell'invocata disciplina di tutela consumeristica al caso che occupa
(v. anche, ex multis, Cass. n. 8419/2019), a nulla rilevando che tale qualifica non sia stata espressamente richiamata nel contratto di mutuo.
2. Deve essere del pari respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta formulata dall'opponente.
L'opponente ha lamentato, in particolare, l'“assenza di qualsivoglia prova relativa all'effettiva titolarità in capo alla ricorrente sostanziale del credito azionato” (v. pag. 7 atto di citazione).
La questione deve essere ricondotta alla contestazione della legittimazione sostanziale dell'opposta, ossia alla titolarità del credito controverso, atteso che la legittimazione ad agire deve ritenersi sussistente sulla base della mera prospettazione (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016).
pagina 4 di 13 Quanto alla titolarità del credito nell'ambito delle cessioni in blocco operate ai sensi dell'art. 58 TUB, nonché degli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1999, occorre svolgere alcune precisazioni.
Anzitutto, è stato chiarito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798-20)” (così Cass. n. 5857/2022).
Il contratto di cessione dei crediti non è l'unica prova utile a dimostrare l'avvenuta cessione del credito, essendo ipotizzabili anche altri fatti idonei a suffragare l'allegazione della cessione in modo grave, preciso e concordante. In questa prospettiva, per esempio, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo anche alle dichiarazioni del soggetto cedente (cfr.: Cass. n. 10200/2021). Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “In caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c.” (così Cass. n. 4277/2023; nel medesimo senso, v. Cass. nn. 15714/2023,
33538/2022, 22754/2022, 4334/2020 e 31188/2017).
Nel caso di specie l'opposta ha documentato:
pagina 5 di 13 i) sia la precedente cessione del credito oggetto dell'ingiunzione monitoria da a (v. G.U. sub doc. F), anche mediante Controparte_6 Controparte_7
collegamento ipertestuale da cui evincere l'espressa inclusione del credito tra quelli ceduti (v. pag. 9 comparsa di costituzione opposta);
ii) sia la cessione di detto credito da a (v. Controparte_7 Controparte_1
G.U. sub doc. D), unitamente all'attestazione sottoscritta da
[...]
mandataria della cedente depositata Controparte_8 Controparte_7
telematicamente in data 15/3/2023 nel fascicolo monitorio.
Inoltre, come indicato in premessa, anche la cessionaria intervenuta CP_4
ha debitamente dimostrato la cessione del credito a proprio favore da
[...]
(v. dichiarazione della cedente sub all. D all'intervento ex art. Controparte_1
111 c.p.c.).
Le anzidette dichiarazioni delle cedenti, invero, rappresentano “la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria […], non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (v., in tale condivisibile senso, Corte di Appello Milano, sent. n. 220/2023).
Pertanto, alla luce della superiore disamina, deve ritenersi provata la legittimazione sostanziale dell'opposta, oltre che della terza intervenuta, in quanto cessionarie del credito monitoriamente azionato.
3. Ciò posto, l'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4. Quanto all'onere della prova gravante sulle parti si osserva che, come noto,
“l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di
pagina 6 di 13 convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del
2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente
(convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. Cass. n. 13240/2019).
5. Calando i suesposti principi nel caso in esame, si osserva che il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sui seguenti riscontri documentali:
- contratto di mutuo ipotecario erogato da Controparte_9
(poi fusa per incorporazione in v. doc. 4, pag. 48 opposta) a Controparte_6
favore della società garantita (già Controparte_10 CP_5
in data 7/7/2004 (v. doc. 5 fasc. monit.);
[...]
- impegno fideiussorio specifico assunto dall'opponente, nell'ambito del predetto contratto (v. art. 8), sino alla concorrenza di € 403.000,00.
Inoltre, l'erogazione dell'importo mutuato non è stata contestata dall'opponente, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
6. Appaiono prive di pregio le doglianze dell'opponente in ordine alla carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, posto che, da un lato, il giudizio di opposizione dà luogo a un ordinario processo di cognizione sul fondamento della pretesa fatta valere con ricorso, e non già a una pagina 7 di 13 mera valutazione della verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione opposta, con la conseguenza che questo Giudice sarebbe comunque chiamato a una pronuncia sostanziale in ordine alla domanda di condanna proposta in sede monitoria, anche laddove il decreto fosse stato ottenuto in carenza di idonea prova scritta (v. Trib. Reggio Emilia, sent.
25/2/2015) e che, dall'altro lato, i rilievi circa il valore probatorio dei documenti prodotti dall'opposta non rilevano quale contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021).
Nemmeno colgono nel segno le deduzioni dell'opponente in ordine alla pretesa mancata ricomprensione della propria garanzia nella cessione del credito, atteso che a mente del disposto dell'art. 1263 c.c. – nonché degli artt. 58 TUB e artt. 1 e
4 della l. n. 130/1999 – per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.
Parimenti irrilevanti e inconducenti si appalesano i rilievi di parte opponente circa la pendenza di una procedura esecutiva nei confronti di un'altra debitrice solidale, attesa la mancata deduzione e prova di un pagamento (quantomeno parzialmente) estintivo del debito (v. Cass. S.U. n. 13533/2001).
7. Da ultimo, l'opponente ha eccepito la nullità (totale o parziale) della garanzia fideiussoria prestata per violazione della disciplina antitrust.
Preliminarmente si rileva che, essendo la eccepita nullità relegata nel presente giudizio a un accertamento di carattere incidentale finalizzato alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'adito Tribunale è competente a occuparsi della trattazione della stessa.
Ciò premesso si osserva che, come noto, il provvedimento della Banca d'Italia n.
55 del 2005 (v. doc. 5 opponente) ha rilevato come l'applicazione uniforme da parte degli enti creditizi di tre disposizioni del modello di fideiussione omnibus
pagina 8 di 13 predisposto dall' nel 2003 concretasse un'intesa restrittiva della CP_11
concorrenza, in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990
(Legge Antitrust).
Si ritiene che l'eccezione formulata dall'opponente debba essere rigettata in quanto infondata.
In primis, l'opponente non può giovarsi della prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale costituita dalla predetta decisione della Banca d'Italia, essendo la fideiussione dalla stessa sottoscritta specifica e non omnibus (v. in tal senso
Cass. n. 9253/2020).
Inoltre, come chiarito dal recente arresto della Cassazione a Sezioni Unite n.
41994/2021 la prospettata nullità non travolgerebbe l'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, I comma c.c., essendo al contrario limitata a specifiche clausole contrattuali (c.d. di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c.).
L'opponente, invero, non ha dedotto (né tantomeno provato) che le clausole predette di sopravvivenza e reviviscenza abbiano trovato concreta applicazione nel caso di specie.
Quand'anche poi si ritenesse caducata la previsione contrattuale di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. (v. Allegato “C” al contratto di mutuo sub doc. 5 fasc. monit, art. 3, punto f) alla luce di Cass. S.U. n. 41994/2021 cit., le doglianze dell'opponente circa l'intervenuta decadenza della creditrice dal diritto di escussione della garanzia in ragione del mancato rispetto del termine semestrale di cui alla richiamata disposizione codicistica non possono comunque trovare accoglimento per i seguenti motivi.
In ordine alla natura della garanzia prestata, si evidenzia quanto segue.
Per qualificare un contratto come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia, risulta decisiva la relazione in cui le parti hanno inteso porre pagina 9 di 13 l'obbligazione principale e quella di garanzia: la fideiussione in esame non ha quella funzione cauzionale o indennitaria che è caratteristica della garanzia autonoma (così come delineata dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite
n. 3947/2010), bensì ha una funzione “satisfattoria”, volta a garantire proprio l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale: in altri termini, la prestazione del fideiussore è qualitativamente omogenea a quella debitore principale, impegnandosi il garante a eseguire la medesima prestazione
(pecuniaria) del debitore garantito.
Cionondimeno, la garanzia oggetto di causa – pur mantenendo il nomen iuris di
“fideiussione” – opera a semplice richiesta, vale a dire secondo il meccanismo solve et repete di cui all'art. 1462 c.c., e ciò in ragione del fatto che – per quel che qui rileva
– l'opponente si è impegnata al pagamento “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta”, così come espressamente indicato alla lettera g) dell'art. 3 (Norme della fideiussione) delle “NORME GENERALI” di cui all'Allegato “C” al contratto di mutuo, espressamente richiamato dall'art. 8 di tale contratto (v. doc. 5 fasc. monit.).
Stante quanto sopra, giova evidenziare che la Suprema Corte ha puntualizzato come “la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (v. Cass. n. 13078/2008).
Ebbene, la deroga implicita all'art. 1957 c.c. emerge in primis dalla previsione dell'obbligazione assunta dalla garante di pagare “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta”, come innanzi indicato: in altri termini, non potrebbe essere immediato il pagamento subordinato alla proposizione di istanze giudiziali nei confronti della debitrice principale.
pagina 10 di 13 La giurisprudenza di legittimità ha poi individuato un ulteriore profilo di deroga implicita all'art. 1957 c.c., statuendo che “in tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale” (v., ex plurimis, Cass. n. 9455/2012) e ancora che “nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.” (v. Cass. n.
16836/2015, n. 16233/2005, n. 16758/2002): ciò si desume sia appunto avvenuto nel caso di specie, come si evince dall'interpretazione complessiva della garanzia sottoscritta dall'opponente (v. in tal senso, ex multis, Cass. n. 31569/2019) e, in particolare, (i) dall'obbligazione assunta da quest'ultima di garantire “tutto quanto dovuto dal Mutuatario alla banca”, (ii) dalla previsione che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Mutuatario”, oltre che (iii) dal divieto di recedere, nel corso della durata del mutuo, dalla garanzia “che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite” (v. punti a, d ed f dell'art. 3 dell'Allegato “C” al contratto di mutuo sub doc. 5 fasc. monit.).
8. In conclusione dunque, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, i motivi di opposizione devono essere rigettati in quanto infondati, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 111 c.p.c. pone l'interveniente nella stessa posizione della parte dante causa (cfr. Cass. n.
pagina 11 di 13 3868/1983). Per tale ragione, rispetto all'opposta (mai estromessa stante la mancata prestazione del consenso anche da parte dell'opponente, nonostante l'espresso invito a prendere posizione sul punto rivolto dal giudice alle parti: v. ordinanza del 30/3/2024) e alla terza intervenuta – assistite dal medesimo difensore con identiche difese – trova applicazione l'art. 4, comma 2 del D.M. n.
55/2014, a mente del quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento” (cfr. anche Cass. n. 17215/2015).
Quindi le spese di lite sono oggetto di unica liquidazione a favore dell'opposta e della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c., come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della causa, secondo gli importi (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, con l'aumento del
30%, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata, considerato che non sono state depositate le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e che gli scritti conclusionali sono stati depositati solo per conto della terza intervenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1011/2023, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 15/3/2023 e depositato in data 16/3/2023, che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta e alla terza intervenuta le pagina 12 di 13 spese di lite, liquidate unitariamente in € 11.884,60 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n.
55/2014 e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 10 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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