Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1782/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1782/2024, avente ad oggetto: ratei post omologa ATP
TRA
nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Belmonte Calabro alla Via Serra n. 24 presso lo studio dell'avv. Carmela Provenzano, che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Umberto
Ferrato e Gilda Avena come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma Persona_1
rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede
Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per il riconoscimento del vantato diritto CP_1 di fruire dell'indennità di accompagnamento in virtù del Decreto di Omologa del 15.03.2024 reso nel giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 2162/2022 RG, del Tribunale di Paola, il Giudice del Lavoro, che ha riconosciuto in capo ad essa ricorrente la sussistenza del requisito sanitario utile all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
03.10.2022 fino al compimento del diciottesimo anno di età della medesima in data 20.05.2023, a seguito del quale non ha ricevuto il pagamento dei ratei maturati.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati CP_1
e non corrisposti, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
L' si è costituita evidenziando l'intervenuta liquidazione della prestazione con CP_1
provvedimento del 14.01.2025, con intervenuto pagamento anche degli importi arretrati, nel mese di febbraio 2025 e chiedendo, pertanto, la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione di spese e competenze di giudizio.
Dunque, la causa viene decisa con la presente sentenza, di cui viene data comunicazione alle parti.
§ 2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso il pagamento della intera provvidenza economica oggetto di causa, come dimostrato dal prospetto di liquidazione e CP_2 dall'attestazione di pagamento del 03.02.2025, ove si dà atto della determinazione dei ratei maturati a titolo di arretrati e della corresponsione dell'intero importo, al netto delle trattenute di legge, nel mese di febbraio 2025.
§ 3. Le spese di lite vanno comunque poste a carico dell' , atteso il pagamento sopravvenuto CP_1 rispetto alla notifica del ricorso, con conseguente necessità per la ricorrente di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti, e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 1.101,00 – 5.200,00), della complessità (bassa), detratta la fase istruttoria non svoltasi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Carmela Provenzano, dichiaratosene anticipatario, ex art 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 886,00, per compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Carmela
Provenzano, dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.
Si comunichi.
Paola, 13.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso