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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 28/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 28/2025, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
C.F. , nata ad [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ZOCCO ANTONELLA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
29/01/1967, con l'Avv. GANDINI CHIARA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] conclusioni RELATIVE ALLA SEPARAZIONE i. dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c.; ii. ordinare al Parte_1 Controparte_1
Comune di Alessandria (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
1 OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1. La dimora coniugale, di proprietà in comune tra i Ricorrenti al 50% cadauno, ubicata nel Comune di AT RI (AL), in
Vicolo Colombo, 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Signora Pt_1 nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA
MINORENNE 2. La minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Affidamento congiunto della minore, con collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla
Signora che ivi risiederà con la minore.
4. Diritto di visita del padre. Il sig. ha Pt_1 CP_1 un'attività lavorativa su base di tre turnazioni (notte, giorno e pomeridiano). I Ricorrenti avranno diritto ad avere due weekend al mese, cercando ovviamente di garantire l'alternanza degli stessi, ma con possibilità che siano anche consecutivi;
in ogni caso si garantisce al signor che nella CP_1
settimana in cui avrà la turnazione 14/22, avrà diritto al weekend con la figlia dalle otto del mattino del sabato alle 21 della domenica. Per quanto riguarda il diritto di visita infrasettimanale i coniugi stabiliscono che quando il signor avrà la turnazione dalle 22 alle 6 del mattino, terrà con CP_1
sé la figlia dalle ore 15 alle ore 18 nei giorni del martedì e giovedì; quando invece il signor CP_1
avrà la turnazione dalle 6:00 del mattino alle 14:00, terrà con sé la minore nei giorni del lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Per quanto riguarda il venerdì, in base alla turnazione e sempre su accordo preventivo fra le parti, le stesse avranno diritto ad avere due venerdì a testa con la figlia. Nel weekend di competenza della signora sempre che non ci siano altri programmi Pt_1
e garantendo sempre il diritto di visita ai nonni materni, la stessa si mostra disponibile a concedere al signor di passare il sabato mattina e/o il sabato pomeriggio con la figlia, mentre la CP_1
signora si trova a lavoro, ovviamente sempre previo accordo e comunicazione fra le parti. Pt_1
Per quanto riguarda le vacanze estive, quindici giorni consecutivi d'estate da indicare entro maggio.
Adozione del principio dell'alternanza per le festività, ad anni alterni, la vigilia con la madre e il
Natale con il padre, 31 dicembre con la madre e primo gennaio con il padre, Pasqua con la madre e
Pasquetta con il padre. Per l'anno seguente lo schema sarà invertito. Compleanno ad anni alterni.
Durante le vacanze estive, ad esclusione dei 15 giorni consecutivi d'estate del padre e della madre, verrà mantenuto lo schema del diritto di visita. I coniugi, previo accordo tempestivo, potranno derogare per alternarsi, alla luce delle vacanze scolastiche della minore. In caso di mancato accordo,
2 rimane fermo il diritto di visita come sopra declinato. Per quanto riguarda le festività natalizie, escluse quelle su indicate, diritto di visita come sopra indicato si estenderà a tutto il periodo, considerando però le maggiori possibilità di trascorrere del tempo con la minore del padre, stante la chiusura dell'azienda dove lavora. Pertanto, previo accordo fra le parti, vi potranno essere delle ore aggiuntive che dovranno essere comunicate con tempestivo preavviso per una migliore organizzazione, garantendo ovviamente sempre i weekend come sopra stabiliti. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli spostamenti e dove si trova la minore quando è con uno o con l'altra. Inoltre, le parti reciprocamente si impegnano a far avere la giusta comunicazione della minore con l'altro genitore, attraverso videochiamate nel weekend e nei periodi di lunga permanenza con uno o con l'altro genitore.
5. Mantenimento della minore Il Sig. versa a CP_1
titolo di mantenimento della figlia minore tramite accredito in c/c in favore della sig.ra entro Pt_1
e non oltre il giorno 11 di ogni mese, la somma pari ad Euro 350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, se positiva. Ha già versato da gennaio
2024 la somma di Euro 300,00 al mese e dal deposito verserà Euro 350 al mese come sopra indicato, senza alcuna integrazione per gli assegni già versati (differenza tra Euro 350 ed Euro 300). La sig.ra percepirà e riterrà integralmente l'assegno unico. ALTRE CONDIZIONI PATRIMONIALI Pt_1
TRA I CONIUGI 6. le parti concordano che: a. il Sig. si farà carico: i. di versare il 50% CP_1 delle rate di mutuo ipotecario sulla casa coniugale fino all'estinzione; ii. il Sig. si accollerà CP_1 in esclusiva il pagamento delle rate TARI di cui al doc. 21 fino all'estinzione dicembre 2024; iii. il
Sig. trasferirà alla sig.ra che accetta, la proprietà dell'autovettura Mitsubishi GA0G CP_1 Pt_1
GA112 AC55A già dalla medesima abitualmente utilizzata, entro giorni 60 dalla autorizzazione dall'omologa della separazione. Il passaggio di proprietà auto tra i coniugi verrà formalizzato entro
60 giorni dall'omologazione della separazione presso una sede ACI oppure presso un'agenzia di pratiche auto o presso gli uffici della motorizzazione civile. L'autovettura è già stata data in comodato d'uso gratuito dal Sig. alla sig.ra dal gennaio 2024, quest'ultima, per CP_1 Pt_1
occorso accordo tra le parti, dal marzo 2024 si fa carico di tutte le spese di manutenzione ed assicurative relative all'autovettura de qua;
iv. verserà il rateo della della casa coniugale, con CP_2
applicazione del meccanismo pro rata temporis, maturata fino a quando non ha cambiato la residenza marzo 2024; b. la Sig.ra si farà carico: i. della rate, fino all'estinzione, del Pt_1
fotovoltaico di cui al doc. 27; ii. delle utenze correlate alla casa coniugale;
iii. delle spese ordinarie relative alla casa coniugale;
iv. rinuncia a richiedere eventuali quote per debito rateizzato in tre rate con Ifis NPL Investment s.p.a., con rimessione di ogni debito;
v. delle utenze correlate alla casa coniugale;
vi. delle spese ordinarie relative alla casa coniugale;
vii. del 50% delle rate di mutuo ipotecario per l'abitazione coniugale fino all'estinzione; viii. delle spese di manutenzione ed
3 assicurative sino al trasferimento auto di cui al romanino iii. Lettera a. che precede.
7. Le spese straordinarie relative alla casa coniugale saranno divise al 50% tra le parti;
8. Non verrà disposto un contributo al mantenimento da un coniuge all'altro.
9. Con quanto indicato ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di aver quindi definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 9 gennaio 2025, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 11 settembre 2000 in Alessandria (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano a Novi
Ligure (AL) il figlio in data 1 gennaio 2001, maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente e la figlia minore , in data 25 settembre 2011. Per_1
Le parti rappresentavano che la casa coniugale veniva fissata in AT RI (AL), in
Vicolo Colombo, 10 ed è nella titolarità piena ed esclusiva di entrambi i ricorrenti in parti uguali;
che la figlia minore frequenta la scuola media inferiore a Cassine (AL), Piazza Per_1 Persona_3
Vittorio Veneto, 2. Le parti esponevano che, a metà gennaio 2024, concordemente con la Sig.ra il Sig. ha lasciato la casa coniugale ed attualmente risiede in Alessandria, in Via Pt_1 CP_1
Verneri 37, ove conduce in locazione unità abitativa che ha provveduto ad arredare, con intestazione di utenze e presso cui ha spostato la propria residenza;
che da metà gennaio il sig. ha versato CP_1
metà del mutuo bancario come da rate tempo per tempo maturate e versato il pagamento della metà delle utenze maturate fino al trasferimento dalla casa coniugale;
che il figlio maggiorenne Per_4
è economicamente autosufficiente.
[...]
Le parti rappresentavano che era venuta meno l'affectio coniugalis e, per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, non era più sussistente la comunione d'intenti, cosa che rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, pervenivano alla decisione di ottenere la pronuncia giudiziale di separazione personale e all'esito, maturati i presupposti di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge,
4 di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi del figlio maggiorenne ed Per_2
economicamente autosufficiente e della figlia minore . Pertanto, tale accordo può essere Per_1
recepito dal Collegio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri C.F. Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), che avevano contratto matrimonio in Controparte_1 C.F._2
Alessandria (AL), in data 11 settembre 2000 (Anno 2000 Parte II Serie A N. 142);
dispone che la casa coniugale, di proprietà in comune tra i ricorrenti al 50% cadauno, ubicata nel
Comune di AT RI (AL), in Vicolo Colombo, 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, venga assegnata alla Sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente Pt_1 convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
affida la figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
con collocazione presso la madre;
dà atto, per quanto riguarda il diritto di visita del padre dispone che i ricorrenti avranno diritto ad avere due weekend al mese, cercando ovviamente di garantire l'alternanza degli stessi, ma con possibilità che siano anche consecutivi;
in ogni caso il Sig. , nella settimana in cui avrà CP_1
la turnazione 14/22, avrà diritto al weekend con la figlia dalle 8:00 del mattino del sabato alle
21:00 della domenica. Per quanto riguarda il diritto di visita infrasettimanale, quando il signor avrà la turnazione dalle 22:00 alle 6:00 del mattino, terrà con sé la figlia dalle ore CP_1
15:00 alle ore 18:00 nei giorni del martedì e giovedì; quando invece il signor avrà la CP_1
5 turnazione dalle 6:00 del mattino alle 14:00, terrà con sé la minore nei giorni del lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Per quanto riguarda il venerdì, in base alla turnazione e sempre su accordo preventivo fra le parti, le stesse avranno diritto ad avere due venerdì a testa con la figlia. Nel weekend di competenza della Sig.ra sempre che non ci siano altri Pt_1
programmi e garantendo sempre il diritto di visita ai nonni materni, la stessa concederà al Sig.
di passare il sabato mattina e/o il sabato pomeriggio con la figlia, mentre la Sig.ra CP_1
si trova a lavoro, ovviamente sempre previo accordo e comunicazione fra le parti. Per Pt_1
quanto riguarda le vacanze estive, quindici giorni consecutivi d'estate da indicare entro maggio.
Adozione del principio dell'alternanza per le festività, ad anni alterni, la vigilia con la madre e il Natale con il padre, 31 dicembre con la madre e primo gennaio con il padre, Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre. Per l'anno seguente lo schema sarà invertito. Compleanno ad anni alterni. Durante le vacanze estive, ad esclusione dei 15 giorni consecutivi d'estate del padre e della madre, verrà mantenuto lo schema del diritto di visita. I coniugi, previo accordo tempestivo, potranno derogare per alternarsi, alla luce delle vacanze scolastiche della minore.
In caso di mancato accordo, rimarrà fermo il diritto di visita come sopra declinato. Per quanto riguarda le festività natalizie, escluse quelle su indicate, il diritto di visita come sopra indicato si estenderà a tutto il periodo, considerando però le maggiori possibilità di trascorrere del tempo con la minore del padre, stante la chiusura dell'azienda dove lavora. Pertanto, previo accordo fra le parti, vi potranno essere delle ore aggiuntive che dovranno essere comunicate con tempestivo preavviso per una migliore organizzazione, garantendo ovviamente sempre i weekend come sopra stabiliti. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli spostamenti e dove si trova la minore quando è con uno o con l'altra. Inoltre, le parti reciprocamente si impegneranno a far avere la giusta comunicazione della minore con l'altro genitore, attraverso videochiamate nel weekend e nei periodi di lunga permanenza con uno o con l'altro genitore;
dispone che il Sig. versi a titolo di mantenimento della figlia minore, tramite accredito in c/c CP_1
in favore della Sig.ra entro e non oltre il giorno 11 di ogni mese, la somma pari ad € Pt_1
350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT, se positiva. Il Sig. ha già versato da gennaio 2024 la somma di € 300,00 al CP_1
mese e dal deposito verserà € 350,00 al mese come sopra indicato, senza alcuna integrazione per gli assegni già versati (differenza tra € 350,00 ed € 300,00). La sig.ra percepirà e Pt_1 riterrà integralmente l'assegno unico;
dà atto che le parti concordano che il Sig. si farà carico di versare il 50% delle rate di mutuo CP_1
6 ipotecario sulla casa coniugale fino all'estinzione; si accollerà in esclusiva il pagamento delle rate TARI fino all'estinzione nel dicembre 2024; trasferirà alla Sig.ra che accetta, la Pt_1
proprietà dell'autovettura Mitsubishi GA0G GA112 AC55A già dalla medesima abitualmente utilizzata, entro giorni 60 dalla autorizzazione dall'omologa della separazione. Il passaggio di proprietà auto tra i coniugi verrà formalizzato entro 60 giorni dall'omologazione della separazione presso una sede ACI oppure presso un'agenzia di pratiche auto o presso gli uffici della motorizzazione civile. L'autovettura è già stata data in comodato d'uso gratuito dal Sig.
alla sig.ra dal gennaio 2024, quest'ultima, per occorso accordo tra le parti, dal CP_1 Pt_1
marzo 2024 si fa carico di tutte le spese di manutenzione ed assicurative relative all'autovettura
CP_ de qua; verserà il rateo della della casa coniugale, con applicazione del meccanismo pro rata temporis, maturata fino a quando non ha cambiato la residenza nel marzo 2024; la Sig.ra si farà carico: della rate, fino all'estinzione, del fotovoltaico;
delle utenze correlate alla Pt_1
casa coniugale;
delle spese ordinarie relative alla casa coniugale;
rinuncia a richiedere eventuali quote per debito rateizzato in tre rate con Ifis NPL Investment S.p.A., con rimessione di ogni debito;
si farà carico delle utenze correlate alla casa coniugale;
delle spese ordinarie relative alla casa coniugale;
del 50% delle rate di mutuo ipotecario per l'abitazione coniugale fino all'estinzione; delle spese di manutenzione ed assicurative sino al trasferimento dell'auto;
dà atto che le spese straordinarie relative alla casa coniugale saranno divise al 50% tra le parti;
dà atto che non verrà disposto un contributo al mantenimento da un coniuge all'altro;
dà atto che, con quanto indicato ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di aver quindi definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 11 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 28/2025, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
C.F. , nata ad [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ZOCCO ANTONELLA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
29/01/1967, con l'Avv. GANDINI CHIARA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] conclusioni RELATIVE ALLA SEPARAZIONE i. dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c.; ii. ordinare al Parte_1 Controparte_1
Comune di Alessandria (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
1 OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1. La dimora coniugale, di proprietà in comune tra i Ricorrenti al 50% cadauno, ubicata nel Comune di AT RI (AL), in
Vicolo Colombo, 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Signora Pt_1 nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA
MINORENNE 2. La minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Affidamento congiunto della minore, con collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla
Signora che ivi risiederà con la minore.
4. Diritto di visita del padre. Il sig. ha Pt_1 CP_1 un'attività lavorativa su base di tre turnazioni (notte, giorno e pomeridiano). I Ricorrenti avranno diritto ad avere due weekend al mese, cercando ovviamente di garantire l'alternanza degli stessi, ma con possibilità che siano anche consecutivi;
in ogni caso si garantisce al signor che nella CP_1
settimana in cui avrà la turnazione 14/22, avrà diritto al weekend con la figlia dalle otto del mattino del sabato alle 21 della domenica. Per quanto riguarda il diritto di visita infrasettimanale i coniugi stabiliscono che quando il signor avrà la turnazione dalle 22 alle 6 del mattino, terrà con CP_1
sé la figlia dalle ore 15 alle ore 18 nei giorni del martedì e giovedì; quando invece il signor CP_1
avrà la turnazione dalle 6:00 del mattino alle 14:00, terrà con sé la minore nei giorni del lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Per quanto riguarda il venerdì, in base alla turnazione e sempre su accordo preventivo fra le parti, le stesse avranno diritto ad avere due venerdì a testa con la figlia. Nel weekend di competenza della signora sempre che non ci siano altri programmi Pt_1
e garantendo sempre il diritto di visita ai nonni materni, la stessa si mostra disponibile a concedere al signor di passare il sabato mattina e/o il sabato pomeriggio con la figlia, mentre la CP_1
signora si trova a lavoro, ovviamente sempre previo accordo e comunicazione fra le parti. Pt_1
Per quanto riguarda le vacanze estive, quindici giorni consecutivi d'estate da indicare entro maggio.
Adozione del principio dell'alternanza per le festività, ad anni alterni, la vigilia con la madre e il
Natale con il padre, 31 dicembre con la madre e primo gennaio con il padre, Pasqua con la madre e
Pasquetta con il padre. Per l'anno seguente lo schema sarà invertito. Compleanno ad anni alterni.
Durante le vacanze estive, ad esclusione dei 15 giorni consecutivi d'estate del padre e della madre, verrà mantenuto lo schema del diritto di visita. I coniugi, previo accordo tempestivo, potranno derogare per alternarsi, alla luce delle vacanze scolastiche della minore. In caso di mancato accordo,
2 rimane fermo il diritto di visita come sopra declinato. Per quanto riguarda le festività natalizie, escluse quelle su indicate, diritto di visita come sopra indicato si estenderà a tutto il periodo, considerando però le maggiori possibilità di trascorrere del tempo con la minore del padre, stante la chiusura dell'azienda dove lavora. Pertanto, previo accordo fra le parti, vi potranno essere delle ore aggiuntive che dovranno essere comunicate con tempestivo preavviso per una migliore organizzazione, garantendo ovviamente sempre i weekend come sopra stabiliti. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli spostamenti e dove si trova la minore quando è con uno o con l'altra. Inoltre, le parti reciprocamente si impegnano a far avere la giusta comunicazione della minore con l'altro genitore, attraverso videochiamate nel weekend e nei periodi di lunga permanenza con uno o con l'altro genitore.
5. Mantenimento della minore Il Sig. versa a CP_1
titolo di mantenimento della figlia minore tramite accredito in c/c in favore della sig.ra entro Pt_1
e non oltre il giorno 11 di ogni mese, la somma pari ad Euro 350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, se positiva. Ha già versato da gennaio
2024 la somma di Euro 300,00 al mese e dal deposito verserà Euro 350 al mese come sopra indicato, senza alcuna integrazione per gli assegni già versati (differenza tra Euro 350 ed Euro 300). La sig.ra percepirà e riterrà integralmente l'assegno unico. ALTRE CONDIZIONI PATRIMONIALI Pt_1
TRA I CONIUGI 6. le parti concordano che: a. il Sig. si farà carico: i. di versare il 50% CP_1 delle rate di mutuo ipotecario sulla casa coniugale fino all'estinzione; ii. il Sig. si accollerà CP_1 in esclusiva il pagamento delle rate TARI di cui al doc. 21 fino all'estinzione dicembre 2024; iii. il
Sig. trasferirà alla sig.ra che accetta, la proprietà dell'autovettura Mitsubishi GA0G CP_1 Pt_1
GA112 AC55A già dalla medesima abitualmente utilizzata, entro giorni 60 dalla autorizzazione dall'omologa della separazione. Il passaggio di proprietà auto tra i coniugi verrà formalizzato entro
60 giorni dall'omologazione della separazione presso una sede ACI oppure presso un'agenzia di pratiche auto o presso gli uffici della motorizzazione civile. L'autovettura è già stata data in comodato d'uso gratuito dal Sig. alla sig.ra dal gennaio 2024, quest'ultima, per CP_1 Pt_1
occorso accordo tra le parti, dal marzo 2024 si fa carico di tutte le spese di manutenzione ed assicurative relative all'autovettura de qua;
iv. verserà il rateo della della casa coniugale, con CP_2
applicazione del meccanismo pro rata temporis, maturata fino a quando non ha cambiato la residenza marzo 2024; b. la Sig.ra si farà carico: i. della rate, fino all'estinzione, del Pt_1
fotovoltaico di cui al doc. 27; ii. delle utenze correlate alla casa coniugale;
iii. delle spese ordinarie relative alla casa coniugale;
iv. rinuncia a richiedere eventuali quote per debito rateizzato in tre rate con Ifis NPL Investment s.p.a., con rimessione di ogni debito;
v. delle utenze correlate alla casa coniugale;
vi. delle spese ordinarie relative alla casa coniugale;
vii. del 50% delle rate di mutuo ipotecario per l'abitazione coniugale fino all'estinzione; viii. delle spese di manutenzione ed
3 assicurative sino al trasferimento auto di cui al romanino iii. Lettera a. che precede.
7. Le spese straordinarie relative alla casa coniugale saranno divise al 50% tra le parti;
8. Non verrà disposto un contributo al mantenimento da un coniuge all'altro.
9. Con quanto indicato ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di aver quindi definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 9 gennaio 2025, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 11 settembre 2000 in Alessandria (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano a Novi
Ligure (AL) il figlio in data 1 gennaio 2001, maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente e la figlia minore , in data 25 settembre 2011. Per_1
Le parti rappresentavano che la casa coniugale veniva fissata in AT RI (AL), in
Vicolo Colombo, 10 ed è nella titolarità piena ed esclusiva di entrambi i ricorrenti in parti uguali;
che la figlia minore frequenta la scuola media inferiore a Cassine (AL), Piazza Per_1 Persona_3
Vittorio Veneto, 2. Le parti esponevano che, a metà gennaio 2024, concordemente con la Sig.ra il Sig. ha lasciato la casa coniugale ed attualmente risiede in Alessandria, in Via Pt_1 CP_1
Verneri 37, ove conduce in locazione unità abitativa che ha provveduto ad arredare, con intestazione di utenze e presso cui ha spostato la propria residenza;
che da metà gennaio il sig. ha versato CP_1
metà del mutuo bancario come da rate tempo per tempo maturate e versato il pagamento della metà delle utenze maturate fino al trasferimento dalla casa coniugale;
che il figlio maggiorenne Per_4
è economicamente autosufficiente.
[...]
Le parti rappresentavano che era venuta meno l'affectio coniugalis e, per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, non era più sussistente la comunione d'intenti, cosa che rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, pervenivano alla decisione di ottenere la pronuncia giudiziale di separazione personale e all'esito, maturati i presupposti di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge,
4 di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi del figlio maggiorenne ed Per_2
economicamente autosufficiente e della figlia minore . Pertanto, tale accordo può essere Per_1
recepito dal Collegio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri C.F. Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), che avevano contratto matrimonio in Controparte_1 C.F._2
Alessandria (AL), in data 11 settembre 2000 (Anno 2000 Parte II Serie A N. 142);
dispone che la casa coniugale, di proprietà in comune tra i ricorrenti al 50% cadauno, ubicata nel
Comune di AT RI (AL), in Vicolo Colombo, 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, venga assegnata alla Sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente Pt_1 convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
affida la figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
con collocazione presso la madre;
dà atto, per quanto riguarda il diritto di visita del padre dispone che i ricorrenti avranno diritto ad avere due weekend al mese, cercando ovviamente di garantire l'alternanza degli stessi, ma con possibilità che siano anche consecutivi;
in ogni caso il Sig. , nella settimana in cui avrà CP_1
la turnazione 14/22, avrà diritto al weekend con la figlia dalle 8:00 del mattino del sabato alle
21:00 della domenica. Per quanto riguarda il diritto di visita infrasettimanale, quando il signor avrà la turnazione dalle 22:00 alle 6:00 del mattino, terrà con sé la figlia dalle ore CP_1
15:00 alle ore 18:00 nei giorni del martedì e giovedì; quando invece il signor avrà la CP_1
5 turnazione dalle 6:00 del mattino alle 14:00, terrà con sé la minore nei giorni del lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Per quanto riguarda il venerdì, in base alla turnazione e sempre su accordo preventivo fra le parti, le stesse avranno diritto ad avere due venerdì a testa con la figlia. Nel weekend di competenza della Sig.ra sempre che non ci siano altri Pt_1
programmi e garantendo sempre il diritto di visita ai nonni materni, la stessa concederà al Sig.
di passare il sabato mattina e/o il sabato pomeriggio con la figlia, mentre la Sig.ra CP_1
si trova a lavoro, ovviamente sempre previo accordo e comunicazione fra le parti. Per Pt_1
quanto riguarda le vacanze estive, quindici giorni consecutivi d'estate da indicare entro maggio.
Adozione del principio dell'alternanza per le festività, ad anni alterni, la vigilia con la madre e il Natale con il padre, 31 dicembre con la madre e primo gennaio con il padre, Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre. Per l'anno seguente lo schema sarà invertito. Compleanno ad anni alterni. Durante le vacanze estive, ad esclusione dei 15 giorni consecutivi d'estate del padre e della madre, verrà mantenuto lo schema del diritto di visita. I coniugi, previo accordo tempestivo, potranno derogare per alternarsi, alla luce delle vacanze scolastiche della minore.
In caso di mancato accordo, rimarrà fermo il diritto di visita come sopra declinato. Per quanto riguarda le festività natalizie, escluse quelle su indicate, il diritto di visita come sopra indicato si estenderà a tutto il periodo, considerando però le maggiori possibilità di trascorrere del tempo con la minore del padre, stante la chiusura dell'azienda dove lavora. Pertanto, previo accordo fra le parti, vi potranno essere delle ore aggiuntive che dovranno essere comunicate con tempestivo preavviso per una migliore organizzazione, garantendo ovviamente sempre i weekend come sopra stabiliti. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli spostamenti e dove si trova la minore quando è con uno o con l'altra. Inoltre, le parti reciprocamente si impegneranno a far avere la giusta comunicazione della minore con l'altro genitore, attraverso videochiamate nel weekend e nei periodi di lunga permanenza con uno o con l'altro genitore;
dispone che il Sig. versi a titolo di mantenimento della figlia minore, tramite accredito in c/c CP_1
in favore della Sig.ra entro e non oltre il giorno 11 di ogni mese, la somma pari ad € Pt_1
350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT, se positiva. Il Sig. ha già versato da gennaio 2024 la somma di € 300,00 al CP_1
mese e dal deposito verserà € 350,00 al mese come sopra indicato, senza alcuna integrazione per gli assegni già versati (differenza tra € 350,00 ed € 300,00). La sig.ra percepirà e Pt_1 riterrà integralmente l'assegno unico;
dà atto che le parti concordano che il Sig. si farà carico di versare il 50% delle rate di mutuo CP_1
6 ipotecario sulla casa coniugale fino all'estinzione; si accollerà in esclusiva il pagamento delle rate TARI fino all'estinzione nel dicembre 2024; trasferirà alla Sig.ra che accetta, la Pt_1
proprietà dell'autovettura Mitsubishi GA0G GA112 AC55A già dalla medesima abitualmente utilizzata, entro giorni 60 dalla autorizzazione dall'omologa della separazione. Il passaggio di proprietà auto tra i coniugi verrà formalizzato entro 60 giorni dall'omologazione della separazione presso una sede ACI oppure presso un'agenzia di pratiche auto o presso gli uffici della motorizzazione civile. L'autovettura è già stata data in comodato d'uso gratuito dal Sig.
alla sig.ra dal gennaio 2024, quest'ultima, per occorso accordo tra le parti, dal CP_1 Pt_1
marzo 2024 si fa carico di tutte le spese di manutenzione ed assicurative relative all'autovettura
CP_ de qua; verserà il rateo della della casa coniugale, con applicazione del meccanismo pro rata temporis, maturata fino a quando non ha cambiato la residenza nel marzo 2024; la Sig.ra si farà carico: della rate, fino all'estinzione, del fotovoltaico;
delle utenze correlate alla Pt_1
casa coniugale;
delle spese ordinarie relative alla casa coniugale;
rinuncia a richiedere eventuali quote per debito rateizzato in tre rate con Ifis NPL Investment S.p.A., con rimessione di ogni debito;
si farà carico delle utenze correlate alla casa coniugale;
delle spese ordinarie relative alla casa coniugale;
del 50% delle rate di mutuo ipotecario per l'abitazione coniugale fino all'estinzione; delle spese di manutenzione ed assicurative sino al trasferimento dell'auto;
dà atto che le spese straordinarie relative alla casa coniugale saranno divise al 50% tra le parti;
dà atto che non verrà disposto un contributo al mantenimento da un coniuge all'altro;
dà atto che, con quanto indicato ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di aver quindi definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 11 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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