Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 290
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Strumentalità del veicolo all'attività professionale

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza poiché la ricorrente non ha fornito prova dell'attività svolta né del rapporto di strumentalità tra il veicolo e l'attività professionale, evidenziando che l'utilizzo del veicolo per recarsi al lavoro non configura la strumentalità essenziale richiesta per sottrarre il bene al fermo.

  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La doglianza è infondata in quanto l'Agenzia delle Entrate ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento tramite PEC in data antecedente al termine di decadenza.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta in data 26.04.2023, ben prima del termine di decadenza del 31.12.2023, escludendo pertanto la prescrizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 290
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 290
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo