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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 290/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SERAFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17413/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400089116000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJUM000784 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9430/2025 depositato il
08/10/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo n. 09780202400089116000 e avverso l'avviso di accertamento n. 250TJUM000784 ad essa sotteso.
A fondamento del gravame la ricorrente ha contestato l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento n.
250TJUM000784 e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione.
La ricorrente ha altresì evidenziato l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo, in quanto la vettura attinta dal provvedimento sarebbe strumentale allo svolgimento dell'attività professionale di infermiera.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in difetto di tempestiva impugnazione da parte della ricorrente dell'avviso di accertamento n. 250TJUM000784, ritualmente notificato alla contribuente il 26.04.2023.
Nel merito, la resistente ha evidenziato l'infondatezza delle contestazioni relative alla decadenza dell'amministrazione e alla prescrizione della pretesa esattoria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo di ricorso, Ricorrente_1 ha contestato l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento n. 250TJUM000784, sotteso alla comunicazione preventiva di fermo impugnata.
La doglianza è infondata.
L'Agenzia delle Entrate ha infatti documentato di aver provveduto alla notificazione dell'avviso di accertamento impugnato, a mezzo PEC, in data 26.04.2023.
Da quanto precede discende altresì l'infondatezza dell'ulteriore motivo di ricorso, con il quale la contribuente ha contestato l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione, relativa alla maggiore
IRPEF dovuta per l'anno 2017.
Ai sensi dell'art. 43 comma primo D.P.R. n. 600/1973 gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
L'avviso di accertamento impugnato ha ad oggetto redditi relativi all'anno 2017; la relativa dichiarazione è stata presentata nel 2018, sicché l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il
31.12.2023.
La notificazione dell'avviso di accertamento n. 250TJUM000784, perfezionatasi in data 26.04.2023 deve pertanto ritenersi tempestiva.
3. La ricorrente ha contestato l'illegittimità del preavviso di fermo impugnato, in quanto la vettura attinta dal provvedimento sarebbe strumentale allo svolgimento dell'attività professionale di infermiera.
La doglianza non può trovare accoglimento. Ai sensi dell'art. 86 d.p.r. n. 602/1973 la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
La giurisprudenza ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene l'espletamento dell'attività lavorativa dell'utilizzatore. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività svolta contribuente.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo.
Nella specie la ricorrente non ha documentato né l'attività svolta (asseritamene la professione di infermiera) né il rapporto di strumentalità tra lo svolgimento di tale attività e il veicolo assoggettato alla procedura di iscrizione del fermo.
Vanno al riguardo, tuttavia, richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di merito (cfr. Comm. trib. reg.
L'Aquila, (Abruzzo) sez. VI, 17/02/2021, n.98) che ha affermato: “la "strumentalità essenziale" del bene non
è riconducibile al suo utilizzo per recarsi al lavoro dalla propria abitazione e dai clienti dato che la tesi dell'insostituibilità, che consente di poter fruire della normativa agevolativa, deve fare riferimento alla strumentalità essenziale e alla insostituibilità e, come detto, alla sua impossibilità di alternativa per la produzione del reddito. Ed invero l'insussistenza di utilizzazioni alternative di automezzi è riconosciuta dalle voci delle tariffe professionali che prevedono il rimborso dei costi di trasporto per raggiungere la sede dei clienti, con tutti i mezzi disponibili pubblici o privati, in relazione alla loro ubicazione. È altresì disciplinato anche il rimborso delle tariffe per l'utilizzo degli automezzi con o senza conducente, e per le distanze maggiori il rimborso del costo del biglietto aereo, ferroviario ovvero dei bus di linea.”
Il requisito della strumentalità essenziale è quindi necessariamente rapportato alla natura dell'attività professionale o imprenditoriale svolta, potendosi ad esempio astrattamente configurare con riferimento ad un computer, indispensabile per l'attività intellettuale di un professionista, o con riferimento ai macchinari necessari alla produzione o alle vetture utilizzate per la distribuzione delle merci da parte di una impresa.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve invece ritenersi, in via generale, ininfluente l'utilizzo della vettura per recarsi presso il luogo di lavoro (ad esempio, in Tribunale o presso un cliente – in tale specifico senso Comm. trib. reg. L'Aquila, (Abruzzo) sez. VI, 17/02/2021, n.98) non essendo in tal caso configurabile il rapporto di strumentalità, nell'accezione sopra delineata, necessario a sottrarre il bene al provvedimento di fermo, considerata da un lato la possibilità di avvalersi di una pluralità di mezzi (pubblici e privati) e dall'altra l'assenza di uno “stretto rapporto di correlazione, tra il bene ed il suo utilizzatore, nell'espletamento della sua attività lavorativa” (cfr. Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIV, 19/05/2021, che ha riconosciuto tale rapporto con riferimento ad una autovettura rispetto ad una attività imprenditoriale nell'ambito della quale veniva offerto il servizio di consegna delle pizze a domicilio)
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle
Entrate, liquidate in euro in euro 750,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, 1 ottobre 2025 Il Giudice est. dott.ssa Chiara Serafini
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SERAFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17413/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400089116000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJUM000784 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9430/2025 depositato il
08/10/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo n. 09780202400089116000 e avverso l'avviso di accertamento n. 250TJUM000784 ad essa sotteso.
A fondamento del gravame la ricorrente ha contestato l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento n.
250TJUM000784 e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione.
La ricorrente ha altresì evidenziato l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo, in quanto la vettura attinta dal provvedimento sarebbe strumentale allo svolgimento dell'attività professionale di infermiera.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in difetto di tempestiva impugnazione da parte della ricorrente dell'avviso di accertamento n. 250TJUM000784, ritualmente notificato alla contribuente il 26.04.2023.
Nel merito, la resistente ha evidenziato l'infondatezza delle contestazioni relative alla decadenza dell'amministrazione e alla prescrizione della pretesa esattoria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo di ricorso, Ricorrente_1 ha contestato l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento n. 250TJUM000784, sotteso alla comunicazione preventiva di fermo impugnata.
La doglianza è infondata.
L'Agenzia delle Entrate ha infatti documentato di aver provveduto alla notificazione dell'avviso di accertamento impugnato, a mezzo PEC, in data 26.04.2023.
Da quanto precede discende altresì l'infondatezza dell'ulteriore motivo di ricorso, con il quale la contribuente ha contestato l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione, relativa alla maggiore
IRPEF dovuta per l'anno 2017.
Ai sensi dell'art. 43 comma primo D.P.R. n. 600/1973 gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
L'avviso di accertamento impugnato ha ad oggetto redditi relativi all'anno 2017; la relativa dichiarazione è stata presentata nel 2018, sicché l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il
31.12.2023.
La notificazione dell'avviso di accertamento n. 250TJUM000784, perfezionatasi in data 26.04.2023 deve pertanto ritenersi tempestiva.
3. La ricorrente ha contestato l'illegittimità del preavviso di fermo impugnato, in quanto la vettura attinta dal provvedimento sarebbe strumentale allo svolgimento dell'attività professionale di infermiera.
La doglianza non può trovare accoglimento. Ai sensi dell'art. 86 d.p.r. n. 602/1973 la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
La giurisprudenza ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene l'espletamento dell'attività lavorativa dell'utilizzatore. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività svolta contribuente.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo.
Nella specie la ricorrente non ha documentato né l'attività svolta (asseritamene la professione di infermiera) né il rapporto di strumentalità tra lo svolgimento di tale attività e il veicolo assoggettato alla procedura di iscrizione del fermo.
Vanno al riguardo, tuttavia, richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di merito (cfr. Comm. trib. reg.
L'Aquila, (Abruzzo) sez. VI, 17/02/2021, n.98) che ha affermato: “la "strumentalità essenziale" del bene non
è riconducibile al suo utilizzo per recarsi al lavoro dalla propria abitazione e dai clienti dato che la tesi dell'insostituibilità, che consente di poter fruire della normativa agevolativa, deve fare riferimento alla strumentalità essenziale e alla insostituibilità e, come detto, alla sua impossibilità di alternativa per la produzione del reddito. Ed invero l'insussistenza di utilizzazioni alternative di automezzi è riconosciuta dalle voci delle tariffe professionali che prevedono il rimborso dei costi di trasporto per raggiungere la sede dei clienti, con tutti i mezzi disponibili pubblici o privati, in relazione alla loro ubicazione. È altresì disciplinato anche il rimborso delle tariffe per l'utilizzo degli automezzi con o senza conducente, e per le distanze maggiori il rimborso del costo del biglietto aereo, ferroviario ovvero dei bus di linea.”
Il requisito della strumentalità essenziale è quindi necessariamente rapportato alla natura dell'attività professionale o imprenditoriale svolta, potendosi ad esempio astrattamente configurare con riferimento ad un computer, indispensabile per l'attività intellettuale di un professionista, o con riferimento ai macchinari necessari alla produzione o alle vetture utilizzate per la distribuzione delle merci da parte di una impresa.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve invece ritenersi, in via generale, ininfluente l'utilizzo della vettura per recarsi presso il luogo di lavoro (ad esempio, in Tribunale o presso un cliente – in tale specifico senso Comm. trib. reg. L'Aquila, (Abruzzo) sez. VI, 17/02/2021, n.98) non essendo in tal caso configurabile il rapporto di strumentalità, nell'accezione sopra delineata, necessario a sottrarre il bene al provvedimento di fermo, considerata da un lato la possibilità di avvalersi di una pluralità di mezzi (pubblici e privati) e dall'altra l'assenza di uno “stretto rapporto di correlazione, tra il bene ed il suo utilizzatore, nell'espletamento della sua attività lavorativa” (cfr. Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIV, 19/05/2021, che ha riconosciuto tale rapporto con riferimento ad una autovettura rispetto ad una attività imprenditoriale nell'ambito della quale veniva offerto il servizio di consegna delle pizze a domicilio)
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle
Entrate, liquidate in euro in euro 750,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, 1 ottobre 2025 Il Giudice est. dott.ssa Chiara Serafini