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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/11/2024, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12 ottobre 2023, da
1) Parte_1
nata TA AR CA VE (Ce) il 24.12.1977
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Elena Liberali
e
2) Parte_2
Nato a La Chaux de Fonds (Svizzera) il 4.03.1965
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
pagina 1 di 8 con l'Avv. Gerardina Saracino
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in Sessa Aurunca (Ce), in data 4.03.2007 ,
(anno 2007 , atto n. 3, reg. atti di matrimonio, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 1436/2023 del 6.12.2023
(passata in giudicato, v. documenti in atti). con i seguenti figli MINORI:
- nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12.10.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto.
2. La GN continuerà̀ a risiedere presso l'abitazione familiare sita in Como, via Acquanera, Parte_1
n. 45, insieme al figlio . Persona_1
3. Gli arredi e i beni mobili contenuti nella casa coniugale rimarranno alla GN . Per quanto Parte_1
riguarda i beni e le suppellettili presenti nella casa coniugale, i coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione degli stessi e di non aver a che ulteriormente pretendere l'uno dall'altro.
4. I coniugi danno altresì̀ atto che il OR ha già̀ lasciato la casa coniugale portando con sè i T_
propri beni personali e quanto altro di sua spettanza.
5. Per quanto riguarda la casa coniugale, conformemente agli impegni assunti in sede di ricorso per separazione, il Signor ha ceduto la propria quota di comproprietà della stessa alla GN T_
, con atto a rogito Notaio di Como, del 19.01.2024 rep. 51.907 racc. 30.596 Parte_1 Persona_2 registrato in Como (Co), il 24.01.2024. al n. 1095 Serie 1T trascritto presso l'Agenzia delle Entrate il
25.01.2024 (Reg. Gen. N. 2089 Reg. Part. 1600), al prezzo tra loro già convenuto e con intervenuto pagina 2 di 8 accollo liberatorio da parte della SI del residuo mutuo per la quota di competenza del Parte_1
cedente Signor quale afferente il mutuo in essere. T_
6. I coniugi concordano nella scelta dell'affidamento condiviso del figlio minore Persona_1
che sarà̀ pertanto affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente nell'abitazione coniugale con la madre e manterrà̀ con entrambi i genitori un rapporto continuativo, ricevendo dagli stessi cura, educazione ed istruzione.
7. La responsabilità̀ genitoriale sarà̀ esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di straordinaria amministrazione inerenti, a titolo esemplificativo, alla salute, all'educazione e all'istruzione del minore verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore che avrà̀ con sé il minore.
8. Considerata l'età̀ del minore (17 anni), il padre potrà̀ tenere con sé in qualsiasi Persona_1
giorno della settimana, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
In ogni caso, , trascorrerà̀ con il padre: Persona_1
a) A fine settimana alterni a partire dal sabato pomeriggio e sino alla domenica sera allorquando lo riaccompagnerà presso la casa materna;
b) A settimane alterne il martedì̀ ed il giovedì̀ pomeriggio dall'uscita da scuola in occasione dei quali il
Per_ OR lo accompagnerà presso la palestra di frequentata dal minore e lo riaccompagnerà̀ T_
dopo cena presso la casa materna.
In maniera alternata, salvo diverso accordo, le vacanze natalizie e/o pasquali verranno equamente suddivise in modo da alternare il Natale e la Pasqua con il minore, secondo accordi che verranno assunti tra i coniugi anno per anno entro la fine del mese di novembre, garantendo in ogni caso al genitore che avrà̀ con sé il figlio a Natale di averlo con sé a Santo Stefano o a Capodanno.
Inoltre, durante le vacanze estive, potrà̀ trascorrere con il padre quindici giorni Persona_1
consecutivi o, un periodo superiore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, anche in considerazione dei rispettivi impegni di lavoro dei coniugi.
Durante i giorni di competenza, il genitore che avrà̀ con sé il minore dovrà̀ occuparsi della gestione degli eventuali impegni scolastici ed extrascolastici di , salvo diverso accordo tra le Persona_1
parti.
pagina 3 di 8 Ogni altro periodo di vacanze scolastiche verrà̀ equamente ripartito tra i coniugi secondo accordi che verranno di volta in volta raggiunti tra le parti almeno una settimana prima del periodo di riferimento.
In caso di contrasto e/o coincidenza dei rispettivi periodi feriali e festivi, la scelta spetterà̀ negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località̀ del genitore che avrà̀ con sé il minore.
9. Nell'interesse prevalente del minore i coniugi concordano nel fatto che il medesimo mantenga rapporti continuativi con i rispettivi ascendenti e parenti.
10. Per il mantenimento di il OR , come da accordi tra le parti, sta Persona_1 T_
versando dal dicembre 2021 e continuerà̀ a versare l'importo di euro 300,00 mensili. La somma di cui sopra sarà̀ versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese al quale il pagamento inerisce mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 31695, IBAN: [...] intestato alla GN presso BNL- BMP PARIBAS, la predetta somma verrà̀ rivalutata Parte_1
secondo gli indici ISTAT con decorrenza ottobre 2024.
11. I coniugi concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per il minore identificate secondo il Protocollo del Tribunale di Como del 24.05.2018 e consistenti in:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte al pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, cure oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per pagina 4 di 8 attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informativa
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
- spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità̀ di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività̀ sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività̀ ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità̀ di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Dovrà̀ in ogni caso essere valutata concordemente dai genitori l'opportunità̀ delle predette spese e la scelta di eventuali professionisti cui affidare il minore anche per eventuali necessarie cure.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà̀ manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà̀ inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà̀ inviare a mezzo email con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà̀ avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
pagina 5 di 8
Considerato che
il OR , essendo occupato in Svizzera, non ha diritto alle detrazioni fiscali in T_
Italia, la GN potrà̀ usufruire per il figlio delle detrazioni fiscali al 100%. Parte_1
12. Le Parti concordano che l'Assegno Unico per il figlio minore viene percepito dalla GN
, mentre gli assegni familiari per il minore continueranno ad essere percepiti dal OR Parte_1 T_ per differenza con l'assegno unico, in quanto occupato in Svizzera.
13. le parti dichiarano di aver già̀ provveduto a risolvere ogni altra questione patrimoniale, di essere intestatario ciascuno di una propria auto e di avere conti correnti non cointestati.
14. I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio Parte_3
mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente indipendente e che nulla hanno a che pretendere per qualsiasi titolo o ragione l'uno nei confronti dell'altro.
15.
Considerato che
il OR è occupato presso un'azienda svizzera, la GN , T_ Parte_1 dipendente statale italiana in quanto occupata come docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Da
Vinci Ripamonti risulterà avere una propria pensione, pertanto rinuncia sin da ora a tutti i diritti ad essa spettanti in relazione al Secondo Pilastro maturato dal OR e a tal fine si impegna sin da ora a T_
sottoscrivere tutte le opportune istanze e/o a porre in essere ogni adempimento utile a tal fine presso le
Autorità italiane e svizzere e/o presso il Tribunale svizzero competente.
16. I coniugi prestano sin da ora assenso reciproco, per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta di identità) per loro ed il loro figlio minore . Persona_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per pagina 6 di 8 l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi in data 4.03.2007, in Sessa Aurunca (Ce) con atto iscritto / trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sessa Aurunca (Ce)
(anno 2007, atto n. 3, reg. atti di matrimonio, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sessa Aurunca (Ce)perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30.10.2024
Il Presidente est. pagina 7 di 8 Dott.ssa Barbara Cao
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