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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente
FIORUCCI MASSIMO, Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 122/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valfabbrica - Via Mameli 14 06029 Valfabbrica PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 301 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 323/2025 depositato il
26/06/2025
Richieste delle parti: Ricorrente:
Accoglimento del ricorso
Resistente:
Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso proposto dalla Ricorrente_1 contro il Comune di Valfabbrica ed avverso Avviso di accertamento n. 301 del 03/12/2024, notificato in data 02/01/2025 riguardante Tributo IMU anno 2021 per un importo di € 6.399,00.
Ricorrente_1 è un ente pubblico economico nazionale istituito con il DPR n. 278/1987 e sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie Forestali che ha accorpato la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina istituita e regolata dall'art 9 del D.Lgs n. 121/1948.
Dallo statuto approvato con decreto interministeriale n. 1383/2016 emerge che Ricorrente_1 opera tra gli altri con lo scopo di rendere produttivi i terreni che altrimenti rimarrebbero incolti con conseguente lesione dell'interesse pubblico.
Con il citato ricorso, la società contribuente contesta l'operato dell'Ente impositore eccependo in via preliminare:
1.Annullabilità dell'avviso impugnato per violazione dell'art 6 bis della Legge n. 2012/2000 – Obbligo di contradditorio preventivo.
Nel merito:
2.Violazione dell'art 7 , comma 1 , lett a) D.Lgs n.504/1992- Sussistenza dei requisiti per l'esenzione IMU sui beni immobili di cui l'avviso impugnato.
Il ricorrente sostiene che Ricorrente_1 è equiparato ad un'amministrazione dello stato e interviene nel settore agricolo per finalità pubbliche espressamente inserite nello statuto ed è destinatario quindi dell'esenzione dall'imposta IMU perché i beni appartengono ad un ente pubblico e sono destinati a fini istituzionali.
Il Comune di Valfabbrica non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
Nel caso in questione, accogliendo l'eccezione del ricorrente, si ritiene che lo stesso abbia dedotto l'illegittimità della richiesta IMU anno 2021 non perché è proprietario o meno dei terreni venduti con patto di riservato dominio, ma perché è esente da IMU ai sensi dell'art 7 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 504/1992.
Va rilevato che l'Art 7 comma 1, lett. a) stabilisce che sono esenti dall'imposta “gli immobili posseduti dallo
Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle Unità Sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art 41 della Legge 23/12/1978 n. 883, dalle Camere
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. Pertanto il regime di esenzione trova senz'altro applicazione in quanto:
Ric_1 è un ente pubblico direttamente controllato e vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
-Alla stessa si applicano le norme previste per le pubbliche amministrazioni essendo equiparata ad una
Amministrazione dello Stato come espressamente stabilito dal DPR n. 200/2001.
-L'assegnazione e la cessione del compendio immobiliare ha il compito immediato diretto ed esclusivo di destinare il bene all'applicazione di funzioni istituzionali.
-La ripresa a tassazione vìola il principio di ragionevolezza nella parte in cui richiede un pagamento che lo stesso legislatore ha dichiarato esente per il coltivatore diretto o imprenditore agricolo assegnatario e utilizzatore del bene.
Peraltro sulla questione esiste oramai una giurisprudenza di merito che ha confermato più volte la non debenza dell'IMU nei confronti di Ric_1 osservando che: i terreni sono utilizzati dalRic_1 che non a fini di lucro e che non esercita la propria attività per fini commerciali, ma che la esercita direttamente per il raggiungimento dei propri pubblici fini istituzionali quale quello di realizzare migliorie fondiarie mediante cessione di terreni pubblici ad agricoltori anche associati, quindi gestione ed attuazione di azioni volte a favorire la privatizzazione dei terreni suscettibili di utilizzazione agricola…
Ciò posto, sulla scorta delle motivazioni che precedono, la Corte ritiene di accogliere il ricorso.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Perugia, lì 25/06/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente
FIORUCCI MASSIMO, Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 122/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valfabbrica - Via Mameli 14 06029 Valfabbrica PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 301 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 323/2025 depositato il
26/06/2025
Richieste delle parti: Ricorrente:
Accoglimento del ricorso
Resistente:
Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso proposto dalla Ricorrente_1 contro il Comune di Valfabbrica ed avverso Avviso di accertamento n. 301 del 03/12/2024, notificato in data 02/01/2025 riguardante Tributo IMU anno 2021 per un importo di € 6.399,00.
Ricorrente_1 è un ente pubblico economico nazionale istituito con il DPR n. 278/1987 e sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie Forestali che ha accorpato la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina istituita e regolata dall'art 9 del D.Lgs n. 121/1948.
Dallo statuto approvato con decreto interministeriale n. 1383/2016 emerge che Ricorrente_1 opera tra gli altri con lo scopo di rendere produttivi i terreni che altrimenti rimarrebbero incolti con conseguente lesione dell'interesse pubblico.
Con il citato ricorso, la società contribuente contesta l'operato dell'Ente impositore eccependo in via preliminare:
1.Annullabilità dell'avviso impugnato per violazione dell'art 6 bis della Legge n. 2012/2000 – Obbligo di contradditorio preventivo.
Nel merito:
2.Violazione dell'art 7 , comma 1 , lett a) D.Lgs n.504/1992- Sussistenza dei requisiti per l'esenzione IMU sui beni immobili di cui l'avviso impugnato.
Il ricorrente sostiene che Ricorrente_1 è equiparato ad un'amministrazione dello stato e interviene nel settore agricolo per finalità pubbliche espressamente inserite nello statuto ed è destinatario quindi dell'esenzione dall'imposta IMU perché i beni appartengono ad un ente pubblico e sono destinati a fini istituzionali.
Il Comune di Valfabbrica non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
Nel caso in questione, accogliendo l'eccezione del ricorrente, si ritiene che lo stesso abbia dedotto l'illegittimità della richiesta IMU anno 2021 non perché è proprietario o meno dei terreni venduti con patto di riservato dominio, ma perché è esente da IMU ai sensi dell'art 7 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 504/1992.
Va rilevato che l'Art 7 comma 1, lett. a) stabilisce che sono esenti dall'imposta “gli immobili posseduti dallo
Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle Unità Sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art 41 della Legge 23/12/1978 n. 883, dalle Camere
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. Pertanto il regime di esenzione trova senz'altro applicazione in quanto:
Ric_1 è un ente pubblico direttamente controllato e vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
-Alla stessa si applicano le norme previste per le pubbliche amministrazioni essendo equiparata ad una
Amministrazione dello Stato come espressamente stabilito dal DPR n. 200/2001.
-L'assegnazione e la cessione del compendio immobiliare ha il compito immediato diretto ed esclusivo di destinare il bene all'applicazione di funzioni istituzionali.
-La ripresa a tassazione vìola il principio di ragionevolezza nella parte in cui richiede un pagamento che lo stesso legislatore ha dichiarato esente per il coltivatore diretto o imprenditore agricolo assegnatario e utilizzatore del bene.
Peraltro sulla questione esiste oramai una giurisprudenza di merito che ha confermato più volte la non debenza dell'IMU nei confronti di Ric_1 osservando che: i terreni sono utilizzati dalRic_1 che non a fini di lucro e che non esercita la propria attività per fini commerciali, ma che la esercita direttamente per il raggiungimento dei propri pubblici fini istituzionali quale quello di realizzare migliorie fondiarie mediante cessione di terreni pubblici ad agricoltori anche associati, quindi gestione ed attuazione di azioni volte a favorire la privatizzazione dei terreni suscettibili di utilizzazione agricola…
Ciò posto, sulla scorta delle motivazioni che precedono, la Corte ritiene di accogliere il ricorso.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Perugia, lì 25/06/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE