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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Monica Stocco Presidente dr. Filippo Lo Presti Giudice dr. Stefano Sajeva Giudice dei quali la prima relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14204 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SALADINO MARIO e , con elezione di domicilio in VIA
GOETHE, 56 90138 PALERMO, presso il difensore avv. SALADINO
MARIO
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. PORCIELLO ANGELA, elettivamente domici- liato in VIA REDIPUGLIA 8 PALERMO, presso il difensore avv.
PORCIELLO ANGELA
PARTE CONVENUTA OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09/12/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente decisione trae origine dalle domande proposte da Parte_2
nei confronti della madre a tutela dei diritti
[...] Controparte_1
successori a lei spettanti alla morte del padre , nato a [...]- Persona_1
seppe AT il 1.08.1939 e deceduto in San Cipirello il 24.12.2013.
Con l'atto introduttivo del giudizio avente R.G. n. 18144/2017, l'attrice, deducendo di essere stata totalmente pretermessa dall'eredità paterna al pari dei fratelli e (terzi estranei al giudizio) - Controparte_2 Controparte_3
avendo con testamento olografo pubblicato il 20.01.2014 isti- Persona_1
tuito quale erede universale la moglie - ha chiesto, Controparte_1
previo accertamento della sua qualità di erede necessaria del defunto padre, la riduzione del testamento olografo, la reintegrazione nella propria quota di ri- serva e la condanna della convenuta alla corresponsione dei frutti prodotti dai beni comuni ad essa spettanti.
Parte convenuta non ha contestato la domanda di riduzione, cosicché il
Tribunale di Palermo ha pronunciato una prima sentenza parziale (n.
5196/2023), con la quale ha dichiarato la qualità di erede necessaria di parte attrice e disposto la reintegrazione nella quota di legittima a lei riservata dalla legge e corrispondente alla quota di 1/6 del patrimonio relitto paterno, sepa- rando dal procedimento principale la domanda di pagamento dei frutti formu-
- 2 - lata da parte attrice.
Il giudizio è quindi proseguito per il rendimento del conto con un nuovo numero di ruolo (R.G. n. 14204/2023), in quanto si è ritenuto necessario un ulteriore approfondimento istruttorio, mediante la nomina di un C.T.U., al fi- ne di quantificare le fruttificazioni dei beni oggetto del relictum.
Così riassunti i termini della controversia, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di disintegrità del contraddittorio nei confronti dei coeredi
[...]
e formulata da parte convenuta nelle note con- CP_2 Controparte_3
clusive.
Occorre, infatti, rilevare che la domanda di rendimento dei conti può es- sere legittimamente esperita dall'attore nei confronti del solo coerede posses- sore dei beni ereditari fruttiferi, non sussistendo in tal caso un'ipotesi di liti- sconsorzio necessario nei confronti degli altri coeredi non possessori, ai quali la decisione richiesta non può arrecare alcun concreto pregiudizio.
In tal senso, la Suprema Corte ha osservato che “L'azione di rendiconto e quella conseguente di pagamento dell'eventuale saldo - manifestando l'intento di acquisire all'asse ereditario beni ad esso spettanti - rispondono all'interesse di tutti gli eredi e possono essere esercitate da ognuno di questi singolarmen- te, nell'esercizio dei poteri di gestione dell'eredità e dell'interesse comune, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rendere il conto ai coeredi e di ripar- tire fra tutti l'attivo ereditario in sede di divisione, senza che siano ravvisabili, in linea di principio, gli estremi del litisconsorzio necessario, trattandosi di ini- ziativa che non può arrecare pregiudizio ai coeredi, salvo specifica dimostra- zione in contrario da parte dell'interessato” ( cfr. Cass., n. 21288 del
14/10/2011).
- 3 - Sicché, nel caso di specie, l'attrice ha correttamente esperito l'azione di pagamento dei frutti nei confronti della sola madre, coerede immessa nel pos- sesso e nel godimento esclusivo dei beni ereditari fruttiferi, per ripetere, nei limiti della quota di sua spettanza, i frutti da quest'ultima percepiti in costanza del rapporto di comunione ereditaria, non sussistendo alcuna ipotesi di liti- sconsorzio necessario nei confronti dei fratelli coeredi e Vi- Controparte_2
cari ON.
Va, dunque, scrutinata la domanda proposta dall'attrice diretta al conse- guimento di una somma di denaro equivalente ai frutti non percepiti relativi ai beni comuni.
Tale richiesta merita accoglimento, tenuto conto della esclusiva disponi- bilità dei cespiti ereditari, medio tempore, da parte della sola convenuta.
Ai sensi dell'art. 723 c.c., infatti, il coerede che abbia goduto in via esclu- siva dei beni ereditari è obbligato, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi.
Pertanto, riconosciuta all'attrice l'attribuzione della sua quota di legittima
, va altresì riconosciuta la corresponsione dei frutti dei beni ereditari dal mo- mento dell'apertura della successione e nella misura corrispondente alla quota astratta di eredità ad essa spettante su tali beni.
Con riferimento alla decorrenza di tale diritto, deve precisarsi che non può trovare applicazione il principio contenuto nell'art. 561 c.c. che, con rife- rimento al diritto alla percezione dei frutti prodotti dai beni immobili in favo- re del legittimario pretermesso, fa espressamente riferimento alla data della domanda giudiziale.
- 4 - Ed invero la previsione contenuta nell'art. 561 c.c., attesa la sua natura speciale, può trovare applicazione nel caso in cui l'azione di riduzione abbia ad oggetto disposizioni concernenti singoli immobili (come in caso di legati, donazioni o al più institutiones ex certa re) ma non può operare nel caso di istituzione di erede universale, dovendo in questo caso trovare applicazione le regole generali in materia di frutti dei beni comuni.
In tal si senso si è infatti espressa la Suprema Corte, secondo cui «Al le- gittimario che ottiene la reintegrazione della quota di riserva – a scapito di di- sposizioni a titolo universale - mediante l'attribuzione di beni in natura spetta la corresponsione, da parte dell'erede testamentario, dei frutti dei beni eredita- ri con decorrenza dal momento dell'apertura della successione e nella misura corrispondente alla quota astratta di eredità spettante al legittimario su tali be- ni» (cfr. Cass., n. 31125/2023; Sentenza n. 24755/2015).
Va, infatti, evidenziato che in presenza di un'istituzione di erede universa- le ovvero per quote astratte dell'intero patrimonio, il legittimario pretermesso non è erede al momento di apertura della successione, ma lo diviene solo una volta esperita vittoriosamente l'azione di riduzione.
La ricostituzione della comunione ereditaria, per effetto dell'esito positi- vo dell'azione di riduzione, comporta l'applicazione del principio secondo cui, in tema di divisione, i frutti naturali della cosa comune già separati al momen- to della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del di- sposto degli artt. 820, 821, cod. civ. e non possono quindi, salva diversa vo- lontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell'ipotesi in cui i frutti stessi non
- 5 - siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l'efficacia retroattiva dall'art. 757 cod. civ., con la conseguenza che il condividente asse- gnatario ha il diritto di percepire per l'intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune (cfr. Cass. n. 2975 del
20/03/1991, richiamata in motivazione anche da Cass. S.U. n. 25021/2019).
Orbene, applicando i principi di diritto sopra riferiti al caso di specie – in cui l'azione di riduzione ha ad oggetto un lascito a titolo universale e in cui non è stata ancora effettuata la divisione dei beni in comunione– la decorren- za dell'obbligo restitutorio dei frutti civili ritraibili dai beni in comunione va ancorata al momento dell'apertura della successione e riguarda tutti i beni per i quali si è ricostituita la comunione ereditaria.
Ai fini della quantificazione dei frutti degli immobili facenti parti dell'ere- dità paterna, di cui l'attrice è divenuta comproprietaria nella misura di 1/6 a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, deve aversi riguar- do ai criteri impiegati dal c.t.u. Ing. nel proprio elaborato depo- Persona_2
sitato in data 24.11.2024, la cui correttezza non è stata oggetto di contesta- zione da parte della convenuta ( cfr. pag. 1 delle note di replica depositate il
5.3.2025).
Ebbene, dagli elementi desumibili dalla consulenza tecnica si ricava che la quota parte (pari a 1/6) dei frutti prodotti dal compendio ereditario vada quantificata in €48.898,00.
La convenuta va, pertanto, condannata a corrispondere in favore dell'attrice l'importo di euro 48.898,00, che costituisce un debito di valuta e non deve essere, pertanto, oggetto di rivalutazione ( cfr. Cassazione civile sez.
II, 30/07/2021, n.21906).
- 6 - In considerazione dell'esito della lite e dell'accoglimento della domanda formulata dall'attrice le spese processuali e di C.T.U., limitate al solo acconto pari ad euro 600,00, seguono la soccombenza e si liquidano nei seguenti im- porti, tenuto conto della maggiore complessità della fase istruttoria:
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore minimo:, € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:, € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:, € 1.806,00
Fase decisionale, valore minimo:, € 1.453,00
Compenso tabellare, € 4.712,00, oltre iva e cpa come per legge e rimbor- so spese generali al 15%
PQM
Il tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe e narrativa:
- accoglie la domanda di pagamento dei frutti di parte attrice e, per l'effetto, accerta il diritto ad una quota totale di fruttificazione dei beni dalla data di apertura della successione del de cuius alla data del 31.12.2023 pari ad euro 48.898,00, ;
- condanna la convenuta a corrispondere Controparte_1
all'attrice la somma di euro 48.898,00 a titolo di frutti a far Parte_1
data dall'apertura della successione e fino al 31.12.2023;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favo- re di parte attrice che liquida in complessivi € 4.712,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% ;
- 7 - - pone le spese di Ctu liquidate nel solo acconto a carico di parte conve- nuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 12/03/2025
Il Presidente est.
- 8 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Monica Stocco Presidente dr. Filippo Lo Presti Giudice dr. Stefano Sajeva Giudice dei quali la prima relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14204 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SALADINO MARIO e , con elezione di domicilio in VIA
GOETHE, 56 90138 PALERMO, presso il difensore avv. SALADINO
MARIO
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. PORCIELLO ANGELA, elettivamente domici- liato in VIA REDIPUGLIA 8 PALERMO, presso il difensore avv.
PORCIELLO ANGELA
PARTE CONVENUTA OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09/12/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente decisione trae origine dalle domande proposte da Parte_2
nei confronti della madre a tutela dei diritti
[...] Controparte_1
successori a lei spettanti alla morte del padre , nato a [...]- Persona_1
seppe AT il 1.08.1939 e deceduto in San Cipirello il 24.12.2013.
Con l'atto introduttivo del giudizio avente R.G. n. 18144/2017, l'attrice, deducendo di essere stata totalmente pretermessa dall'eredità paterna al pari dei fratelli e (terzi estranei al giudizio) - Controparte_2 Controparte_3
avendo con testamento olografo pubblicato il 20.01.2014 isti- Persona_1
tuito quale erede universale la moglie - ha chiesto, Controparte_1
previo accertamento della sua qualità di erede necessaria del defunto padre, la riduzione del testamento olografo, la reintegrazione nella propria quota di ri- serva e la condanna della convenuta alla corresponsione dei frutti prodotti dai beni comuni ad essa spettanti.
Parte convenuta non ha contestato la domanda di riduzione, cosicché il
Tribunale di Palermo ha pronunciato una prima sentenza parziale (n.
5196/2023), con la quale ha dichiarato la qualità di erede necessaria di parte attrice e disposto la reintegrazione nella quota di legittima a lei riservata dalla legge e corrispondente alla quota di 1/6 del patrimonio relitto paterno, sepa- rando dal procedimento principale la domanda di pagamento dei frutti formu-
- 2 - lata da parte attrice.
Il giudizio è quindi proseguito per il rendimento del conto con un nuovo numero di ruolo (R.G. n. 14204/2023), in quanto si è ritenuto necessario un ulteriore approfondimento istruttorio, mediante la nomina di un C.T.U., al fi- ne di quantificare le fruttificazioni dei beni oggetto del relictum.
Così riassunti i termini della controversia, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di disintegrità del contraddittorio nei confronti dei coeredi
[...]
e formulata da parte convenuta nelle note con- CP_2 Controparte_3
clusive.
Occorre, infatti, rilevare che la domanda di rendimento dei conti può es- sere legittimamente esperita dall'attore nei confronti del solo coerede posses- sore dei beni ereditari fruttiferi, non sussistendo in tal caso un'ipotesi di liti- sconsorzio necessario nei confronti degli altri coeredi non possessori, ai quali la decisione richiesta non può arrecare alcun concreto pregiudizio.
In tal senso, la Suprema Corte ha osservato che “L'azione di rendiconto e quella conseguente di pagamento dell'eventuale saldo - manifestando l'intento di acquisire all'asse ereditario beni ad esso spettanti - rispondono all'interesse di tutti gli eredi e possono essere esercitate da ognuno di questi singolarmen- te, nell'esercizio dei poteri di gestione dell'eredità e dell'interesse comune, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rendere il conto ai coeredi e di ripar- tire fra tutti l'attivo ereditario in sede di divisione, senza che siano ravvisabili, in linea di principio, gli estremi del litisconsorzio necessario, trattandosi di ini- ziativa che non può arrecare pregiudizio ai coeredi, salvo specifica dimostra- zione in contrario da parte dell'interessato” ( cfr. Cass., n. 21288 del
14/10/2011).
- 3 - Sicché, nel caso di specie, l'attrice ha correttamente esperito l'azione di pagamento dei frutti nei confronti della sola madre, coerede immessa nel pos- sesso e nel godimento esclusivo dei beni ereditari fruttiferi, per ripetere, nei limiti della quota di sua spettanza, i frutti da quest'ultima percepiti in costanza del rapporto di comunione ereditaria, non sussistendo alcuna ipotesi di liti- sconsorzio necessario nei confronti dei fratelli coeredi e Vi- Controparte_2
cari ON.
Va, dunque, scrutinata la domanda proposta dall'attrice diretta al conse- guimento di una somma di denaro equivalente ai frutti non percepiti relativi ai beni comuni.
Tale richiesta merita accoglimento, tenuto conto della esclusiva disponi- bilità dei cespiti ereditari, medio tempore, da parte della sola convenuta.
Ai sensi dell'art. 723 c.c., infatti, il coerede che abbia goduto in via esclu- siva dei beni ereditari è obbligato, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi.
Pertanto, riconosciuta all'attrice l'attribuzione della sua quota di legittima
, va altresì riconosciuta la corresponsione dei frutti dei beni ereditari dal mo- mento dell'apertura della successione e nella misura corrispondente alla quota astratta di eredità ad essa spettante su tali beni.
Con riferimento alla decorrenza di tale diritto, deve precisarsi che non può trovare applicazione il principio contenuto nell'art. 561 c.c. che, con rife- rimento al diritto alla percezione dei frutti prodotti dai beni immobili in favo- re del legittimario pretermesso, fa espressamente riferimento alla data della domanda giudiziale.
- 4 - Ed invero la previsione contenuta nell'art. 561 c.c., attesa la sua natura speciale, può trovare applicazione nel caso in cui l'azione di riduzione abbia ad oggetto disposizioni concernenti singoli immobili (come in caso di legati, donazioni o al più institutiones ex certa re) ma non può operare nel caso di istituzione di erede universale, dovendo in questo caso trovare applicazione le regole generali in materia di frutti dei beni comuni.
In tal si senso si è infatti espressa la Suprema Corte, secondo cui «Al le- gittimario che ottiene la reintegrazione della quota di riserva – a scapito di di- sposizioni a titolo universale - mediante l'attribuzione di beni in natura spetta la corresponsione, da parte dell'erede testamentario, dei frutti dei beni eredita- ri con decorrenza dal momento dell'apertura della successione e nella misura corrispondente alla quota astratta di eredità spettante al legittimario su tali be- ni» (cfr. Cass., n. 31125/2023; Sentenza n. 24755/2015).
Va, infatti, evidenziato che in presenza di un'istituzione di erede universa- le ovvero per quote astratte dell'intero patrimonio, il legittimario pretermesso non è erede al momento di apertura della successione, ma lo diviene solo una volta esperita vittoriosamente l'azione di riduzione.
La ricostituzione della comunione ereditaria, per effetto dell'esito positi- vo dell'azione di riduzione, comporta l'applicazione del principio secondo cui, in tema di divisione, i frutti naturali della cosa comune già separati al momen- to della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del di- sposto degli artt. 820, 821, cod. civ. e non possono quindi, salva diversa vo- lontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell'ipotesi in cui i frutti stessi non
- 5 - siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l'efficacia retroattiva dall'art. 757 cod. civ., con la conseguenza che il condividente asse- gnatario ha il diritto di percepire per l'intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune (cfr. Cass. n. 2975 del
20/03/1991, richiamata in motivazione anche da Cass. S.U. n. 25021/2019).
Orbene, applicando i principi di diritto sopra riferiti al caso di specie – in cui l'azione di riduzione ha ad oggetto un lascito a titolo universale e in cui non è stata ancora effettuata la divisione dei beni in comunione– la decorren- za dell'obbligo restitutorio dei frutti civili ritraibili dai beni in comunione va ancorata al momento dell'apertura della successione e riguarda tutti i beni per i quali si è ricostituita la comunione ereditaria.
Ai fini della quantificazione dei frutti degli immobili facenti parti dell'ere- dità paterna, di cui l'attrice è divenuta comproprietaria nella misura di 1/6 a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, deve aversi riguar- do ai criteri impiegati dal c.t.u. Ing. nel proprio elaborato depo- Persona_2
sitato in data 24.11.2024, la cui correttezza non è stata oggetto di contesta- zione da parte della convenuta ( cfr. pag. 1 delle note di replica depositate il
5.3.2025).
Ebbene, dagli elementi desumibili dalla consulenza tecnica si ricava che la quota parte (pari a 1/6) dei frutti prodotti dal compendio ereditario vada quantificata in €48.898,00.
La convenuta va, pertanto, condannata a corrispondere in favore dell'attrice l'importo di euro 48.898,00, che costituisce un debito di valuta e non deve essere, pertanto, oggetto di rivalutazione ( cfr. Cassazione civile sez.
II, 30/07/2021, n.21906).
- 6 - In considerazione dell'esito della lite e dell'accoglimento della domanda formulata dall'attrice le spese processuali e di C.T.U., limitate al solo acconto pari ad euro 600,00, seguono la soccombenza e si liquidano nei seguenti im- porti, tenuto conto della maggiore complessità della fase istruttoria:
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore minimo:, € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:, € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:, € 1.806,00
Fase decisionale, valore minimo:, € 1.453,00
Compenso tabellare, € 4.712,00, oltre iva e cpa come per legge e rimbor- so spese generali al 15%
PQM
Il tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe e narrativa:
- accoglie la domanda di pagamento dei frutti di parte attrice e, per l'effetto, accerta il diritto ad una quota totale di fruttificazione dei beni dalla data di apertura della successione del de cuius alla data del 31.12.2023 pari ad euro 48.898,00, ;
- condanna la convenuta a corrispondere Controparte_1
all'attrice la somma di euro 48.898,00 a titolo di frutti a far Parte_1
data dall'apertura della successione e fino al 31.12.2023;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favo- re di parte attrice che liquida in complessivi € 4.712,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% ;
- 7 - - pone le spese di Ctu liquidate nel solo acconto a carico di parte conve- nuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 12/03/2025
Il Presidente est.
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