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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/11/2024, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3692/2024 promossa da:
PM SEDE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE Controparte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA VIRGILIO 14, 71042, CERIGNOLA, presso il difensore avv. SIMONE ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
COMPIERCHIO ROSA, elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE,
46, 71042, CERIGNOLA, presso il difensore avv. COMPIERCHIO ROSA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2024, i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti alle condizioni di cui alla scrittura privata allegata al verbale di udienza presidenziale in pari data.
Il PM ha concluso con parere favorevole alla pronuncia di separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25.7.2024 il PM in sede disponeva la trasmissione dell'accordo di negoziazione assistita intercorsa tra e in data 24.7.2024, al Sig. Presidente del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Foggia, rilevando la omessa regolamentazione del diritto di visita della figlia minore da parte del genitore non collocatario prevalente.
pagina 1 di 3 Con decreto del 13.8.2024 il Presidente delegato disponeva la comparizione personale delle parti per la udienza del 6.11.2024.
All'udienza anzidetta, le parti personalmente comparse chiedevano di pronunziare la separazione personale alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in pari data, che in parte qua deve intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge.
Concludevano pertanto per la omologazione delle condizioni concordate.
Il Presidente preso atto dell'intervenuto mutamento del rito si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione, contestualmente disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti, alle condizioni puntualmente indicate nella scrittura privata allegata al verbale di udienza del 6.11.2024 ed in parte qua, da intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni concordate dalle parti rispetto alle regolamentazioni di carattere patrimoniale, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi e dei figli e che, pertanto, possono essere senz'altro ratificate.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data 25.7.2024 dal PM nei confronti dei signori e , a seguito di Controparte_1 Controparte_2 accordo per negoziazione assistita depositato dalle parti in data 24.7.2024, uditi i procuratori costituiti ed il P.M., così provvede:
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e , in atti Controparte_1 Controparte_2 generalizzati, alle condizioni di cui alla scrittura privata allegata al verbale di udienza del 6.11.2024;
2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Mattinata (FG), di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio, al momento del suo passaggio in giudicato;
pagina 2 di 3 3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 15.11.2024, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3692/2024 promossa da:
PM SEDE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE Controparte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA VIRGILIO 14, 71042, CERIGNOLA, presso il difensore avv. SIMONE ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
COMPIERCHIO ROSA, elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE,
46, 71042, CERIGNOLA, presso il difensore avv. COMPIERCHIO ROSA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2024, i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti alle condizioni di cui alla scrittura privata allegata al verbale di udienza presidenziale in pari data.
Il PM ha concluso con parere favorevole alla pronuncia di separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25.7.2024 il PM in sede disponeva la trasmissione dell'accordo di negoziazione assistita intercorsa tra e in data 24.7.2024, al Sig. Presidente del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Foggia, rilevando la omessa regolamentazione del diritto di visita della figlia minore da parte del genitore non collocatario prevalente.
pagina 1 di 3 Con decreto del 13.8.2024 il Presidente delegato disponeva la comparizione personale delle parti per la udienza del 6.11.2024.
All'udienza anzidetta, le parti personalmente comparse chiedevano di pronunziare la separazione personale alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in pari data, che in parte qua deve intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge.
Concludevano pertanto per la omologazione delle condizioni concordate.
Il Presidente preso atto dell'intervenuto mutamento del rito si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione, contestualmente disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti, alle condizioni puntualmente indicate nella scrittura privata allegata al verbale di udienza del 6.11.2024 ed in parte qua, da intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni concordate dalle parti rispetto alle regolamentazioni di carattere patrimoniale, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi e dei figli e che, pertanto, possono essere senz'altro ratificate.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data 25.7.2024 dal PM nei confronti dei signori e , a seguito di Controparte_1 Controparte_2 accordo per negoziazione assistita depositato dalle parti in data 24.7.2024, uditi i procuratori costituiti ed il P.M., così provvede:
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e , in atti Controparte_1 Controparte_2 generalizzati, alle condizioni di cui alla scrittura privata allegata al verbale di udienza del 6.11.2024;
2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Mattinata (FG), di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio, al momento del suo passaggio in giudicato;
pagina 2 di 3 3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 15.11.2024, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
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