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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
42
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 4.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1866/2023 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso Parte_1
appellante e
CP_1
Appellato CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 985/2023 del 1.2.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato di essere Parte_2
dipendente a tempo indeterminato del come docente di scuola secondaria di I grado, CP_1 all'epoca di deposito del ricorso in servizio presso l'I.C. “Visconti” di Roma, reso noto di essere stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/1986, lamentato che il non aveva proceduto alla supervalutazione ex art. 21 R.D. 740/40 e dell'art. 673 del CP_2
D.Lgs. 297/94 del servizio di ruolo svolto all'estero, precisamente dal 01/09/1990 al 31/08/1995 presso la sede estera di Montevideo e dal 01/09/1995 al 31/08/1997 presso la sede estera di
Madrid, con conseguente mancato corretto inquadramento nell'ultima fascia stipendiale (35
1 anni) a decorrere dall'a.s. 2017/2018 (anziché dal 31.12.2022, dopo essere stata inquadrata nella quinta fascia (21-28) dall'a.s. 2015/2016)- concludeva chiedendo: “- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla supervalutazione del servizio prestato all'estero, ai sensi dell'art.
673 del d.lgs. n. 297/1994, come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera, con conseguente obbligo da parte dell'Amministrazione di conformarsi alle dichiarazioni di diritto e per l'effetto – Condannare l'Amministrazione resistente all'inquadramento della ricorrente nell'ultima fascia stipendiale (da 35) a decorrere dall'a.s.
2017/2018, quale posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata per effetto della supervalutazione del servizio prestato all'estero; - Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare ed applicare correttamente la ricostruzione di carriera della docente, con la supervalutazione del servizio prestato all'estero senza il riassorbimento del beneficio e
a corrispondere alla medesima tutte le somme maturate e non percepite che si quantificano in
€6.924,76, calcolate dall'a.s. 2017/2018 fino al 31/12/2022, oltre i ratei di 13^ mensilità, dovute a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. relativo al personale Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il sollevando in via preliminare eccezione di inammissibilità CP_2 del ricorso per violazione dell'art.1, comma 56 bis, L. n. 662/1996 e per inesistenza della causa petendi. Nel merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle posizioni soggettive attive fatte valere in ricorso e della relativa azione per ottenerne il riconoscimento giudiziale e concludeva chiedendo comunque di respingere il ricorso poiché infondato.
Il Tribunale -rilevato che la ricorrente vantava il diritto al riconoscimento di scatto di anzianità nell'ultima fascia stipendiale propria di coloro che vantano 35 anni di servizio a far data dall'anno scolastico 2017/2018 ovvero allorquando l'invocato art.673 cit. era stato già abrogato espressamente dall'art. 38, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 (in vigore dal 31.5.2017)- ha così deciso: “rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi €800,00”.
2.Proponeva gravame l' che lamentava l'erroneità dell'interpretazione dell'art. Parte_1
38 d. lgs. n. 64/2017.
L'appellato restava contumace nel grado.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
2 3.L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
3.1 Il giudice di prime cure ha così motivato: “La ricorrente ha chiesto venisse supervalutato ai sensi dell'art.21 del R.D. 740/40 e dell'art.673 del D.Lgs. 297/94 il periodo di servizio svolto all'estero, in particolare presso le sedi di Montevideo e Madrid.
Ha contro dedotto il che l'invocato art.673 è stato abrogato espressamente dall'art. CP_2
38, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64, da cui la temerarietà della lite.
Dispone il comma 1 dell'art.38 cit., intitolato “Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni”, che “A decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo”, entrata in vigore fissata al 31.5.2017, siano abrogate diverse disposizioni e tra queste il comma 2 menziona alla lettera g) “gli articoli da 625 a 675 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.
E poiché la ricorrente vanta il diritto al riconoscimento di scatto di anzianità nell'ultima fascia stipendiale propria di coloro che vantano 35 anni di servizio a far data dall'anno scolastico
2017/2018 e quindi proprio a decorrere dal primo giorno di tale anno scolastico, con conseguente maturazione di differenze retributive da tale data (11 settembre 2017), la domanda dev'essere senz'altro rigettata”.
L'appellante si duole che l'interpretazione offerta dal giudice di prime cure dell'art. 38 cit. conferirebbe una forza abrogativa retroattiva che il legislatore non avrebbe assolutamente dato a tale norma, in quanto, a suo dire, l'abolizione della supervalutazione vale per i servizi all'estero resi dopo il 31.05.2017, ma non esclude e non ha abrogato gli effetti sulla ricostruzione di carriera di questo beneficio per tutti i servizi resi prima della sua entrata in vigore.
La tesi è fondata e va condivisa.
Va premesso in diritto che l'art. 673 del d.lgs. n. 297/1994, in cui è stato trasfuso l'art. 21 R.D.
n. 740/1940 in origine regolante la fattispecie in argomento, stabilisce: “1. Il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.
2. Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e
d'un terzo per gli anni successivi”.
Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “In tema di personale docente, il beneficio previsto dall'art.673, comma 1, D.lgs. n. 297/1994, secondo il quale il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo, comporta una permanente maggiore anzianità ai fini solo economici - ossia per gli scatti di anzianità o per altre forme di
3 progressione economica in ragione della mera anzianità di servizio - e non è suscettibile di riassorbimento al passaggio - per anzianità - del dipendente ad un successivo livello retributivo attesa l'assenza di una espressa limitazione normativa del beneficio” (Cass. Sez. U, sentenza n. 16632/2011).
Dunque la supervalutazione del servizio prestato all'estero non costituisce una mera accelerazione nella progressione economica successivamente riassorbibile con i futuri passaggi alle superiori classi stipendiali, ma determina un'anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione di carriera e del corrispondente trattamento economico.
L'art. 673 è stato abrogato dall'art. 38 cit. per cui a partire dalla sua entrata in vigore, 31.05.17, non è più possibile chiedere di supervalutare il periodo all'estero svolto successivamente a tale data, ma l'articolo in commento non ha disposto che a partire da tale data il beneficio della supervalutazione già maturato non possa essere riconosciuto-in ossequio al principio dell'irretroattività della legge ex art. 11 1° comma Preleggi-, e in ciò la doglianza dell'appellante è fondata.
In fatto l'appellante ha chiesto di supervalutare il periodo lavorativo pacificamente svolto all'estero che va dal 14.05.91 al 31.08.97, quindi precedente all'entrata in vigore dell'art. 38 cit. (31.5.2017) e, dunque, va dichiarato il relativo diritto dell'appellante alla supervalutazione per tale lasso temporale.
3.2 Sotto il profilo del corretto inquadramento, il servizio reso all'estero dal 01/09/1990 al
31/08/1995 e dal 01/09/1995 al 31/08/1997 va computato ex art. 673 cit. e, pertanto, vale il doppio per i primi due anni e per un terzo gli altri (per un totale complessivo di 3 anni e 8 mesi), con conseguente diritto dell'appellante all'inserimento nell'ultima fascia stipendiale (35 anni)
a decorrere dall'a.s. 2019/2020, e non dal 31.12.2022.
Di conseguenza, tenuto conto che è incontestato che la differenza annuale tra le due fasce fosse pari € 1.598,02, la domanda volta alla corresponsione delle differenze retributive dev'essere accolta limitatamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022- specificamente fino al 13.4.2022, data di deposito del ricorso di primo grado (non potendosi far valere diritti asseritamente maturatisi in data successiva fino al collocamento a riposo del 1.9.2022)- secondo il calcolo che segue riferito rispettivamente ai suddetti anni: € 1.598,02+€ 1.598,02+€ 989,00
(ovvero dal settembre a marzo € 133,00 mensili+€ 58,00 per 14 giorni di aprile)=€ 4.185,04, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
4.In conclusione la sentenza impugnata va riformata.
5.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato ex art. 4 91 c.p.c.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,
-dichiara il diritto dell'appellante alla supervalutazione del servizio reso all'estero dal
01/09/1990 al 31/08/1995 e dal 01/09/1995 al 31/08/1997;
- condanna l'appellato all'inquadramento dell'appellante nell'ultima fascia stipendiale (da 35)
a decorrere dall'a.s. 2019/2020;
- condanna l'appellato a corrispondere all'appellante la somma di € 4.185,04 calcolata fino al
13.4.2022, oltre i ratei di 13^ mensilità, per il titolo di cui in parte motiva, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante, che liquida in € 980,00 per ciascun grado, oltre spese generali, CPA e IVA, oltre c.u. del doppio grado ove versato, con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, lì 4.2.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 4.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1866/2023 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso Parte_1
appellante e
CP_1
Appellato CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 985/2023 del 1.2.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato di essere Parte_2
dipendente a tempo indeterminato del come docente di scuola secondaria di I grado, CP_1 all'epoca di deposito del ricorso in servizio presso l'I.C. “Visconti” di Roma, reso noto di essere stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/1986, lamentato che il non aveva proceduto alla supervalutazione ex art. 21 R.D. 740/40 e dell'art. 673 del CP_2
D.Lgs. 297/94 del servizio di ruolo svolto all'estero, precisamente dal 01/09/1990 al 31/08/1995 presso la sede estera di Montevideo e dal 01/09/1995 al 31/08/1997 presso la sede estera di
Madrid, con conseguente mancato corretto inquadramento nell'ultima fascia stipendiale (35
1 anni) a decorrere dall'a.s. 2017/2018 (anziché dal 31.12.2022, dopo essere stata inquadrata nella quinta fascia (21-28) dall'a.s. 2015/2016)- concludeva chiedendo: “- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla supervalutazione del servizio prestato all'estero, ai sensi dell'art.
673 del d.lgs. n. 297/1994, come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera, con conseguente obbligo da parte dell'Amministrazione di conformarsi alle dichiarazioni di diritto e per l'effetto – Condannare l'Amministrazione resistente all'inquadramento della ricorrente nell'ultima fascia stipendiale (da 35) a decorrere dall'a.s.
2017/2018, quale posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata per effetto della supervalutazione del servizio prestato all'estero; - Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare ed applicare correttamente la ricostruzione di carriera della docente, con la supervalutazione del servizio prestato all'estero senza il riassorbimento del beneficio e
a corrispondere alla medesima tutte le somme maturate e non percepite che si quantificano in
€6.924,76, calcolate dall'a.s. 2017/2018 fino al 31/12/2022, oltre i ratei di 13^ mensilità, dovute a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. relativo al personale Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il sollevando in via preliminare eccezione di inammissibilità CP_2 del ricorso per violazione dell'art.1, comma 56 bis, L. n. 662/1996 e per inesistenza della causa petendi. Nel merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle posizioni soggettive attive fatte valere in ricorso e della relativa azione per ottenerne il riconoscimento giudiziale e concludeva chiedendo comunque di respingere il ricorso poiché infondato.
Il Tribunale -rilevato che la ricorrente vantava il diritto al riconoscimento di scatto di anzianità nell'ultima fascia stipendiale propria di coloro che vantano 35 anni di servizio a far data dall'anno scolastico 2017/2018 ovvero allorquando l'invocato art.673 cit. era stato già abrogato espressamente dall'art. 38, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 (in vigore dal 31.5.2017)- ha così deciso: “rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi €800,00”.
2.Proponeva gravame l' che lamentava l'erroneità dell'interpretazione dell'art. Parte_1
38 d. lgs. n. 64/2017.
L'appellato restava contumace nel grado.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
2 3.L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
3.1 Il giudice di prime cure ha così motivato: “La ricorrente ha chiesto venisse supervalutato ai sensi dell'art.21 del R.D. 740/40 e dell'art.673 del D.Lgs. 297/94 il periodo di servizio svolto all'estero, in particolare presso le sedi di Montevideo e Madrid.
Ha contro dedotto il che l'invocato art.673 è stato abrogato espressamente dall'art. CP_2
38, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64, da cui la temerarietà della lite.
Dispone il comma 1 dell'art.38 cit., intitolato “Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni”, che “A decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo”, entrata in vigore fissata al 31.5.2017, siano abrogate diverse disposizioni e tra queste il comma 2 menziona alla lettera g) “gli articoli da 625 a 675 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.
E poiché la ricorrente vanta il diritto al riconoscimento di scatto di anzianità nell'ultima fascia stipendiale propria di coloro che vantano 35 anni di servizio a far data dall'anno scolastico
2017/2018 e quindi proprio a decorrere dal primo giorno di tale anno scolastico, con conseguente maturazione di differenze retributive da tale data (11 settembre 2017), la domanda dev'essere senz'altro rigettata”.
L'appellante si duole che l'interpretazione offerta dal giudice di prime cure dell'art. 38 cit. conferirebbe una forza abrogativa retroattiva che il legislatore non avrebbe assolutamente dato a tale norma, in quanto, a suo dire, l'abolizione della supervalutazione vale per i servizi all'estero resi dopo il 31.05.2017, ma non esclude e non ha abrogato gli effetti sulla ricostruzione di carriera di questo beneficio per tutti i servizi resi prima della sua entrata in vigore.
La tesi è fondata e va condivisa.
Va premesso in diritto che l'art. 673 del d.lgs. n. 297/1994, in cui è stato trasfuso l'art. 21 R.D.
n. 740/1940 in origine regolante la fattispecie in argomento, stabilisce: “1. Il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.
2. Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e
d'un terzo per gli anni successivi”.
Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “In tema di personale docente, il beneficio previsto dall'art.673, comma 1, D.lgs. n. 297/1994, secondo il quale il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo, comporta una permanente maggiore anzianità ai fini solo economici - ossia per gli scatti di anzianità o per altre forme di
3 progressione economica in ragione della mera anzianità di servizio - e non è suscettibile di riassorbimento al passaggio - per anzianità - del dipendente ad un successivo livello retributivo attesa l'assenza di una espressa limitazione normativa del beneficio” (Cass. Sez. U, sentenza n. 16632/2011).
Dunque la supervalutazione del servizio prestato all'estero non costituisce una mera accelerazione nella progressione economica successivamente riassorbibile con i futuri passaggi alle superiori classi stipendiali, ma determina un'anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione di carriera e del corrispondente trattamento economico.
L'art. 673 è stato abrogato dall'art. 38 cit. per cui a partire dalla sua entrata in vigore, 31.05.17, non è più possibile chiedere di supervalutare il periodo all'estero svolto successivamente a tale data, ma l'articolo in commento non ha disposto che a partire da tale data il beneficio della supervalutazione già maturato non possa essere riconosciuto-in ossequio al principio dell'irretroattività della legge ex art. 11 1° comma Preleggi-, e in ciò la doglianza dell'appellante è fondata.
In fatto l'appellante ha chiesto di supervalutare il periodo lavorativo pacificamente svolto all'estero che va dal 14.05.91 al 31.08.97, quindi precedente all'entrata in vigore dell'art. 38 cit. (31.5.2017) e, dunque, va dichiarato il relativo diritto dell'appellante alla supervalutazione per tale lasso temporale.
3.2 Sotto il profilo del corretto inquadramento, il servizio reso all'estero dal 01/09/1990 al
31/08/1995 e dal 01/09/1995 al 31/08/1997 va computato ex art. 673 cit. e, pertanto, vale il doppio per i primi due anni e per un terzo gli altri (per un totale complessivo di 3 anni e 8 mesi), con conseguente diritto dell'appellante all'inserimento nell'ultima fascia stipendiale (35 anni)
a decorrere dall'a.s. 2019/2020, e non dal 31.12.2022.
Di conseguenza, tenuto conto che è incontestato che la differenza annuale tra le due fasce fosse pari € 1.598,02, la domanda volta alla corresponsione delle differenze retributive dev'essere accolta limitatamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022- specificamente fino al 13.4.2022, data di deposito del ricorso di primo grado (non potendosi far valere diritti asseritamente maturatisi in data successiva fino al collocamento a riposo del 1.9.2022)- secondo il calcolo che segue riferito rispettivamente ai suddetti anni: € 1.598,02+€ 1.598,02+€ 989,00
(ovvero dal settembre a marzo € 133,00 mensili+€ 58,00 per 14 giorni di aprile)=€ 4.185,04, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
4.In conclusione la sentenza impugnata va riformata.
5.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato ex art. 4 91 c.p.c.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,
-dichiara il diritto dell'appellante alla supervalutazione del servizio reso all'estero dal
01/09/1990 al 31/08/1995 e dal 01/09/1995 al 31/08/1997;
- condanna l'appellato all'inquadramento dell'appellante nell'ultima fascia stipendiale (da 35)
a decorrere dall'a.s. 2019/2020;
- condanna l'appellato a corrispondere all'appellante la somma di € 4.185,04 calcolata fino al
13.4.2022, oltre i ratei di 13^ mensilità, per il titolo di cui in parte motiva, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante, che liquida in € 980,00 per ciascun grado, oltre spese generali, CPA e IVA, oltre c.u. del doppio grado ove versato, con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, lì 4.2.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
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