TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/12/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1. GI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. RO PE - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 921/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PE IN e (C.F. ), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Gianfranco Giglio
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile (rectius, concordatario) in Crotone il 21.6.2013 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2013 parte II serie A n. 67) e dalla loro unione è nata una figlia, il 23.6.2015. Persona_1
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 5.8.2025, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti la prole e i rapporti economici tra le parti, queste ultime hanno dichiarato che tra di loro è venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante.
1 Con ordinanza del 26.11.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole in data 3.9.2025.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso ed all'allegato piano genitoriale, costituente parte integrante, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del
7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi suddetti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
2. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 27 novembre
2025.
Il Giudice Est. La Presidente
RO PE RD Alessandra LI
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1. GI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. RO PE - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 921/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PE IN e (C.F. ), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Gianfranco Giglio
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile (rectius, concordatario) in Crotone il 21.6.2013 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2013 parte II serie A n. 67) e dalla loro unione è nata una figlia, il 23.6.2015. Persona_1
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 5.8.2025, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti la prole e i rapporti economici tra le parti, queste ultime hanno dichiarato che tra di loro è venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante.
1 Con ordinanza del 26.11.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole in data 3.9.2025.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso ed all'allegato piano genitoriale, costituente parte integrante, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del
7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi suddetti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
2. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 27 novembre
2025.
Il Giudice Est. La Presidente
RO PE RD Alessandra LI
2