Rigetto
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/04/2026, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02952/2026REG.PROV.COLL.
N. 02810/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2810 del 2025, proposto da
Comune di Cologno Monzese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gravallese, con domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, viale Papa AN XXIII, n. 86;
contro
RTL 102,500 Hit Radio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 64/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società RTL 102,500 Hit Radio s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il Cons. AN UZ. Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2021 la società RTL 102,500 Hit Radio s.r.l., ha chiesto al Tar per la Lombardia l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento del 13.02.2018, notificata via p.e.c. il 14.02.2018, con la quale il Comune di Cologno Monzese « ingiunge alla società RTL 102.500 Hit Radio srl… a fronte dell’installazione di un nuovo impianto di tele-radiocomunicazione presso l’immobile ubicato in VIALE PIEMONTE n. 61, identificato catastalmente al fg. 27 map. 119; di pagare l’importo di € 16.000,00 dovuto a seguito della violazione dell’art. 16 del d.p.r.6 giugno 2001, n. 380, entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di notifica della presente ingiunzione ».
2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:
- RTL 102,500 Hit Radio s.r.l. (“RTL”) è un’emittente concessionaria del servizio di radiodiffusione sonora a carattere commerciale su frequenze terrestri in tecnica analogica in ambito nazionale;
- in data 5.07.2017, RTL 102,500 formulava, ai sensi dell’art. 87 d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche - CCE) istanza per la realizzazione di un impianto di tele radiocomunicazioni all’interno della proprietà dell’emittente sita in Cologno Monzese, Via Piemonte, n. 61/63;
- a seguito di un variegato iter procedimentale veniva emanato dal Comune il provvedimento sopra richiamato.
3. A sostegno dell’impugnativa RTL 102,500 formulava i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 d.lgs. 259/2003. Dell’illegittimità costituzione art. 27 comma 1 lett. a) nr. 4. legge regionale Lombardia nr. 12/2005.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 93 d.lgs. 259/2003.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Comune di Cologno Monzese chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con sentenza n. 64/2025 il Tar per la Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato essendo meritevole di accoglimento il secondo motivo, avente carattere assorbente, con il quale era stata dedotta la violazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003.
5.1 Dopo aver richiamato il testo (i) dell’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, nella formulazione applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis (l’istanza di autorizzazione dell’intervento di cui si discute è stata presentata in data 5 luglio 2017) e (ii) dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2016 (che ha fornito l’interpretazione autentica della norma prima richiamata) il Tar ha sostenuto che:
- le disposizioni citate sono chiare nello stabilire che i Comuni, ai quali è affidata la funzione di autorizzazione degli impianti di telecomunicazione, possono richiedere agli operatori che abbiano proposto la relativa istanza esclusivamente il pagamento degli importi correlati agli oneri economici previsti dal secondo comma dell’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, e quindi: a) somme necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione; b) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del d.lgs. n.507 del 1993; c) canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del d.lgs. n. 446 del 1997; d) eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993;
- a fronte della chiara interpretazione autentica fornita dal legislatore, per gli interventi di installazione degli impianti di telecomunicazione, il contributo di costruzione di cui all’art. 16 del d.p.r. n.380 del 2001 non è dovuto;
- non sono applicabili i principi affermati da quella giurisprudenza, formatasi prima dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, che in passato aveva invece affermato l’obbligo di pagamento del suddetto contributo;
- risulta pertanto palese, nella fattispecie in esame, la violazione del ridetto art.93, secondo comma, del d.lgs. n. 259 del 2003 posto che, con il provvedimento impugnato, viene richiesto alla ricorrente il pagamento di una somma a titolo di contributo di costruzione.
6. Avverso la sentenza del Tar per la Lombardia n. 64/2025 ha proposto appello il Comune di Cologno Monzese per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si è costituita in giudizio la società RTL 102,500 Hit Radio s.r.l. chiedendo il rigetto dell’appello.
8. All’udienza del 9 aprile 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente parte appellante sottolinea che, nella specie, siamo di fronte ad un impianto dal rilevante impatto che (i) deve essere ricompreso nell'ambito degli interventi di cui all’art. 3 del d.p.r. n. 380/2001, ed è (ii) soggetto, anche, al contributo di costruzione ex art. 16 di tale decreto. Perché, in particolare, siamo di fronte alla posa in opera di un traliccio in angolari metallici, con altezza di circa 50.00 mt, avente le seguenti caratteristiche:
(i) torre di sezione quadrata variabile con altezza nel modo che segue: a) da quota 0 a quota 20 mt, torre con sezione variabile dalla dimensione massima di 4 mt, alla quota di 0 mt, alla dimensione minima di 2 mt alla quota di 20 mt; b) da quota 21 mt a quota 50 mt, torre con sezione costante di 2 mt;
(ii) traliccio provvisto di ballatoi di riposo in grigliato posti ad interasse massimo di 10.00;
(iii) base della torre realizzata tramite messa in opera di un plinto in cemento armato di dimensioni di 5,50 x 5,50 mt.
2. Il primo motivo di appello è rubricato: « Errores in iudicando: errato esame del motivo di ricorso - Difetto di istruttoria - Violazione e falsa applicazione dell’art. 93 d.lgs. 259/2003 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 d.p.r. 380/2001 ».
Parte appellante critica la sentenza nella parte in cui ha accolto il secondo motivo di ricorso in primo grado sostenendo che:
- il Tar ha errato nel ritenere applicabile alla fattispecie il solo regime speciale di esemplificazione introdotto dal d.lgs. n. 259/2003, in deroga alla disciplina edilizio/urbanistica, anche, sotto il profilo del pagamento del contributo di costruzione;
- la semplificazione introdotta dal d.lgs. n. 259/2003 opera esclusivamente sul piano procedimentale;
- l’ opus realizzato da RTL 102,500 Hit Radio s.r.l. nel suo insieme ha costituito un intervento di nuova costruzione, ex art. 3, comma1, lett. e), punto 4 del d.p.r. n. 380/2001, necessitante tanto di permesso a costruire, quanto del pagamento dell’onere di costruzione in ragione della perpetrata modifica dell’assetto del territorio;
- l'art. 3, co. 1 lett. e), punto 4, del d.p.r. (a mente del quale rientrano negli interventi di nuova costruzione che necessitano di permesso di costruire l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione) non soffre eccezione per effetto della disciplina dettata dall'art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche;
- il codice appena citato non reca alcuna prescrizione volta a derogare alla disciplina urbanistico/edilizia del sito interessato;
- la riserva di legge dettata in materia di oneri e canoni, ex art. 93 d.lgs. n. 259/2003, risulta rispettata per via di quelle stesse disposizioni legislative dettate in materia di permesso di costruire (art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 e art. 119 della l.r. n. 1/2005) che assoggettano le attività edilizie comprendenti, anche, l'installazione di stazioni radio base, al pagamento del contributo in questione;
- nella specie non è stata considerata l’entità dell’opera realizzata, prima descritta;
- l’unica possibilità per RTL 102,500 Hit Radio s.r.l. di andare esente dal pagamento dell’intimato contributo di costruzione era quella prevista dal comma 3 del predetto articolo 16 del d.p.r. n. 380/2001, che disciplina l’ipotesi della gratuità nei soli casi di: (i) impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate da enti istituzionali competenti; (ii) opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici;
- nel caso specifico non si è verificata nessuna delle due ipotesi appena citate;
- l’installazione dell’antenna per cui è gravame, per quanto sottoposta al procedimento autorizzatorio semplificato previsto dal codice delle comunicazioni, ex art. 87, avendo comunque costituito un'attività edilizia che, qualora non prevista da tale codice, avrebbe richiesto il rilascio del permesso di costruire ex art. 3 d.p.r. n. 380/2001, era da ritenersi assoggettata all’ingiunto pagamento del pagamento del contributo di cui all’art. 16 del d.p.r. n. 380/2001.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Errores in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, di cui viene invocata l’applicazione in luogo del dpr 380/2001, per le installazioni di impianti di telecomunicazione dovendo trovare applicazione le procedure semplificate previste dal t.u per non essere richiesto il permesso di costruire di cui all’art. 3 d.p.r. 380/2001 ».
Parte appellante, al fine di non prestare rinuncia, neppure implicita, ad un capo della propria difesa in primo grado, ripropone integralmente in appello quanto eccepito, argomentato e dedotto in punto violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003.
In particolare parte appellante sostiene che:
- il contributo di costruzione è un obbligo che origina dal rilascio della concessione edilizia e dalla conseguente facoltà dello ius aedificandi ;
- il procedimento per il rilascio della concessione edilizia ed il procedimento di imposizione degli oneri disciplinati dalla legge 28.01.1977 n. 10, hanno natura distinta ed autonoma;
- la determinazione dell’onere contributivo può avvenire successivamente al rilascio della concessione edilizia, e anche nel caso in cui tale determinazione sia già avvenuta al momento del rilascio della concessione, l’Amministrazione può ben effettuare una rideterminazione dell’ammontare del contributo dovuto;
- l’art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia) include nella categoria degli interventi di “nuova costruzione” la “installazione di torri e tralicci per impianti radio-trasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione”, senza che ciò comporti eccezione per effetto della disciplina dettata dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 che reca una disciplina unitaria del procedimento autorizzatorio ai fini della semplificazione ed accelerazione del rilascio dell’atto conclusivo;
- una cosa è, ai fini della semplificazione ed accelerazione del rilascio dell’atto conclusivo, la disciplina detta dell’art. 87 d.lgs. n. 259/2003, sotto il profilo di un unico procedimento per la verifica dell’osservanza dei limiti di esposizione alle emissioni radio-elettriche e di ogni altro interesse di rilievo pubblico che si colleghi alla posizione di territorio su cui interviene l’installazione dell’impianto, un’altra cosa è la disciplina urbanistico/edilizia che, per l’effetto modificativo dell’assetto del territorio conseguente ad una “nuova costruzione”, quale anche l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione, non è sottratta al controllo comunale previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 380 del 2001.
4. I primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, sono infondati.
4.1 Infondata è la tesi secondo la quale l’intervento in questione necessiti comunque del rilascio della concessione edilizia.
In un primo momento la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva affermato, in applicazione dell'art. 4 della legge n. 223 del 1990, che l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione sonora e televisiva necessitavano di due autonome e distinte concessioni, quella radiotelevisiva e quella urbanistica-edilizia.
Il quadro normativo è mutato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), i cui artt. 86 e 87, nel disciplinare il rilascio di autorizzazioni relativamente alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, prevedono un procedimento autorizzatorio unico, che assorbe e sostituisce il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio (Cons. Stato, sez. VI - 26/03/2018, n. 1887).
È pacifico, pertanto, che il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 d.lg. n. 259/2003, costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale (Cons. Stato, sez. VI - 09/06/2021, n. 3019). Sul punto vedi Cons. Stato. Sez. VI, 21/11/2022 n. 10228.
È utile ricordare che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate a opere di urbanizzazione primaria (art. 43, co. 4 – già 86, co. 3 – CCE) e hanno ex lege carattere di pubblica utilità ai fini della disciplina degli espropri (art. 50 – già 90 – CCE). L’assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria è coessenziale ad assicurare la capillare distribuzione degli impianti, la quale, a sua volta, è precondizione per la diffusione dei servizi di comunicazione sull'intero territorio nazionale, perché rende dette opere compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona dei territori comunali (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2026, n. 1914).
4.2 L’atto impugnato in primo grado imponeva all’appellata il pagamento degli oneri previsti dall’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 (a mente del quale il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché del costo di costruzione).
Come si è detto, la realizzazione dell’impianto in questione non era soggetto al previo rilascio della concessione edilizia.
Inoltre correttamente il primo giudice ha ritenuto che la richiesta del Comune si pone in netto contrasto con l’articolo 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, nella formulazione applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis .
La norma citata così recitava:
« Art. 93 Divieto di imporre altri oneri [Testo ante riforma 2021]
1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87, comma 4.
1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis, al versamento di un contributo per le spese.
1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter sono pari a 250 euro.
1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 359.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ».
A propria volta, il terzo comma dell’art. 12 del d.lgs. 33/2016 (nel testo vigente ratione temporis ) così recitava:
« L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione ».
Dette disposizioni si spiegano con il regime di protezione riservato dalla norma agli operatori di settore (cfr. Cons. Stato 7338/2023).
I motivi alla base di detto regime di protezione possono essere così sintetizzati: (i) da una parte l’intenzione del legislatore di promuovere e velocizzare le attività impiantistiche connesse alle reti di telecomunicazione, divenute oramai uno strumento indispensabile per la collettività; (ii) dall’altro la circostanza che la stessa norma prevede specifici oneri a carico dei suddetti operatori che in parte compensano la mancanza di ulteriori obblighi a loro carico, consistenti nel “tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale”.
L’articolo 93 del d.lgs. 259/2003 (nel testo vigente ratione temporis) esclude che la realizzazione dell’impianto de qua debba essere soggetto al versamento degli oneri previsti dall’art. 16 d.p.r.6 giugno 2001, n. 380.
4.3 In conclusione, il Collegio richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 7338/2023).
Parte appellante pretende di « configurare un’applicazione integrata delle norme del Testo Unico Edilizio, con quelle contenute nel Codice della Comunicazione, nella parte in cui quest’ultimo regola il procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli impianti di telecomunicazione, quando, al contrario, quest’ultimo testo di legge – anche per la vocazione riordinatrice dell’intera materia che lo caratterizza – è da ritenersi per così dire “autosufficiente”, anche per quanto riguarda le procedure di autorizzazione alla realizzazione degli impianti. Se così non fosse, del resto, rischierebbe altresì di essere compromessa la ratio promozionale- acceleratoria degli interventi che migliorano le reti di telecomunicazione, alla quale esso indiscutibilmente si ispira. In proposito, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato - dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi - è attestata nel senso che per la installazione degli impianti in questione non è affatto necessario il permesso di costruire, ma la sola autorizzazione prevista dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (cfr., tra le tante Cons. St, Sez. VI 21.1.2005 n. 100). La disciplina dettata dal Codice ora richiamato costituisce, in definitiva, normativa speciale e compiuta, per cui prevale sulla disciplina generale dettata dal T.u. dell’edilizia, che, per gli interventi in questione, richiedeva il permesso di costruire, ivi compreso nella parte in cui quest’ultimo individua, quale presupposto per il suo rilascio, il pagamento degli oneri di urbanizzazione. La compiutezza della disciplina di cui al d.lgs. n. 259/2003, fa ritenere, dunque, che i titoli abilitativi da esso previsti (autorizzazione e denuncia di inizio attività) malgrado la identità del nomen con gli istituti previsti dal T.U dell'edilizia sono provvedimenti del tutto autonomi che assolvono integralmente le esigenze proprie delle telecomunicazioni e le esigenze territoriali alla cura degli enti locali; il che è desumibile, d'altronde, dalla singolarità del procedimento, dalla qualificazione di opere di urbanizzazione primaria [art. 86, comma 3, d. lgs. 259/2003], nonché dalla necessità cui è finalizzata la disciplina del d.lgs. 259/2003, di semplificare l'attività edilizia relativa alle infrastrutture di comunicazione elettronica ».
5. Il terzo motivo di appello è rubricato: « Sulla sostanziale non contestazione del quantum ingiunto ».
Parte appellante sostiene che anche con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado RTL 102,500 Hit Radio s.r.l. nulla abbia contestato in ordine all’importo dovuto e per così come determinato dall’Ente nella misura pari al 10% del presumibile costo complessivo dell’opera realizzata posizione, questa, che evidentemente assurge ad accettazione in virtù del principio di non contestazione.
6. Il motivo deve considerarsi assorbito.
7. Il quarto motivo di appello è rubricato: « Sulla modalità di riscossione decisa ».
Il Comune di Cologno Monzese ribadisce la legittimità della modalità di riscossione decisa (procedimento di ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639/1910 visto che tale procedura non risulta, tra l’altro, essere stata preclusa dal d.p.r. n. 43/1988 che, con l’art. 130, comma 2, non ha affatto attuato l’abrogazione completa del r.d. n. 639/1910).
8.Il motivo deve considerarsi assorbito.
9. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER De FE, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
AN Gallone, Consigliere
AN UZ, Consigliere, Estensore
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN UZ | ER De FE |
IL SEGRETARIO