Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 164
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza dei presupposti in fatto e in diritto

    Il Consorzio di bonifica non ha fornito la prova della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo, ovvero la territorialità e il beneficio effettivo derivante dai lavori di bonifica. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma su cui si fonda la pretesa.

  • Rigettato
    Nullità del preavviso di fermo amministrativo per omessa notifica degli atti presupposti

    Il motivo è infondato poiché l'atto impugnato è una cartella di pagamento e non un preavviso di fermo amministrativo.

  • Altro
    Carenza di legittimazione attiva – Soppressione del Consorzio di bonifica

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del ricorso per altri motivi.

  • Altro
    Nullità della cartella per radicale difetto di motivazione

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del ricorso per altri motivi.

  • Altro
    Insussistenza del presupposto impositivo per inefficacia sopravvenuta del piano di classifica e mancata prova del beneficio diretto e specifico

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del ricorso per altri motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 164
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 164
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo