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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1248/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy - Cond. Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica IR SE - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005590386000 CONS BONIFICA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 24.09.2025 la cartella di pagamento n° 13920250005590386000 per contributi consortili bonifica anno 2021 a lui notificato in data 19.09.2025 nei confronti del Consorzio di bonifica tirreno vibonese e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base dei seguenti motivi:
1. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO.
2. NULLITÀ DEL PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO PER OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI
PRESUPPOSTI.
3. CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA – SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA
TIRRENO VIBONESE.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva che, in ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore, sarebbe carente di legittimazione passiva. Inoltre, il ruolo 2025/0000027 (BONIFICA anno 2021) sarebbe stato reso esecutivo in data 5/08/2024 e solo successivamente preso in consegna da parte dell'Agente della Riscossione in data 10/08/2025, il quale avrebbe provveduto alla notifica della cartella in data 19/09/2025; pertanto, la condotta del Concessionario sarebbe corretta e legittima. Ancora, la cartella di pagamento sarebbe sufficientemente motivata e redatta conformemente ai canoni previsti ministerialmente e rispettosi dei principi di cui allo Statuto del contribuente.
Nessuno si costituiva in giudizio per il Consorzio, nonostante la regolarità della notificazione.
La difesa del ricorrente depositava memorie illustrative, con cui rassegnava i seguenti motivi:
1. Sul rigetto dell'eccezione di difetto di “legittimazione passiva” di AdER e sulla nullità per omessa notifica degli atti presupposti.
2. Sulla nullità della cartella per radicale difetto di motivazione.
3. Sull'insussistenza del presupposto impositivo per inefficacia sopravvenuta del piano di classifica e mancata prova del beneficio diretto e specifico.
3.1. Caducazione del “piano di classifica”.
3.2. Onere della prova del beneficio a carico del Consorzio.
4. Sulla condanna alle spese di lite in deroga a qualsiasi ipotesi di compensazione.
4.1 Insussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” per la compensazione.
4.2 Condotta processuale delle controparti quale elemento ostativo alla compensazione.
A) La contumacia del Consorzio di bonifica
B) Radicale infondatezza e illegittimità della pretesa:
1. Inesistenza giuridica dell'Ente impositore
2. Caducazione del piano di classifica
3. Difetto assoluto di motivazione
All'udienza del 3.02.2026, nessuno compariva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia come – diversamente da quanto sostenuto dal difensore del ricorrente al secondo motivo del ricorso – l'atto notificato ed impugnato non è un preavviso di fermo, bensì una cartella di pagamento.
Tale motivo è quindi evidentemente infondato, riguardando un atto diverso da quello notificato.
Ciò detto, il Consorzio di bonifica, pur ritualmente convenuto, non ha inteso legittimamente costituirsi.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto, con il criterio motivazionale della ragione più liquida.
Il Consorzio di bonifica tirreno vibonese non ha fornito in giudizio la prova della presenza dei presupposti del contributo.
E' principio consolidato di questa Corte di giustizia tributaria che, al fine di esigere il tributo, non è sufficiente la mera ubicazione del fondo nell'ambito di un consorzio di bonifica rimanendo questo, invece, condizionato al duplice requisito della “territorialità”, cioè dell'ubicazione del fondo nel perimetro consortile, e del
“beneficio”, cioè del vantaggio effettivo derivante al fondo da lavori di bonifica completati o da completare,
a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori (v. ex multis Cass., Sez. I, 20/08/97 n° 7754).
Né i termini del problema si spostano con riferimento alla Legge Regionale Calabria n° 11/03, perché l'art. 23 sul cui presupposto risulta emessa la cartella qui impugnata, prevedendo quale finalità del contributo il costo delle spese di gestione dell'ente e degli interventi migliorativi, non stabilisce un principio alternativo bensì cumulativo, nel senso che conferma il principio della necessità del beneficio concreto e diretto per il fondo consorziato per l'imposizione del contributo.
Parte ricorrente ha contestato l'esistenza dei presupposti impositivi, per cui incombeva al Consorzio l'onere di provare la sussistenza dell'elemento costitutivo suddetto, dimostrando, tra l'altro, la ricomprensione dell'immobile nel “perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito del piano di classifica”
(Cass., sez. trib. 18 gennaio 2012, n. 654), nonché il rapporto di proporzionalità per il riparto della spesa:
l'Ente, benché ritualmente vocato, non si è costituito e non ha perciò assolto ai detti oneri probatori.
Ad abundantiam va segnalato che la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”, norma su cui si fonda la pretesa oggetto di ricorso.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e rimangono assorbiti i restanti motivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Ente impositore e vengono liquidate in dispositivo;
possono, invece, trovare compensazione con l'ente riscossore (che è stato correttamente vocato in giudizio essendo l'ente notificatore ma che – rispetto ai motivi di ricorso – non ha obiettivamente margine di contraddittorio).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna il consorzio al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 233,00 in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Nulla per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Vibo Valentia, 3 febbraio 2026
Il Giudice monocratico,Dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1248/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy - Cond. Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica IR SE - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005590386000 CONS BONIFICA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 24.09.2025 la cartella di pagamento n° 13920250005590386000 per contributi consortili bonifica anno 2021 a lui notificato in data 19.09.2025 nei confronti del Consorzio di bonifica tirreno vibonese e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base dei seguenti motivi:
1. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO.
2. NULLITÀ DEL PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO PER OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI
PRESUPPOSTI.
3. CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA – SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA
TIRRENO VIBONESE.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva che, in ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore, sarebbe carente di legittimazione passiva. Inoltre, il ruolo 2025/0000027 (BONIFICA anno 2021) sarebbe stato reso esecutivo in data 5/08/2024 e solo successivamente preso in consegna da parte dell'Agente della Riscossione in data 10/08/2025, il quale avrebbe provveduto alla notifica della cartella in data 19/09/2025; pertanto, la condotta del Concessionario sarebbe corretta e legittima. Ancora, la cartella di pagamento sarebbe sufficientemente motivata e redatta conformemente ai canoni previsti ministerialmente e rispettosi dei principi di cui allo Statuto del contribuente.
Nessuno si costituiva in giudizio per il Consorzio, nonostante la regolarità della notificazione.
La difesa del ricorrente depositava memorie illustrative, con cui rassegnava i seguenti motivi:
1. Sul rigetto dell'eccezione di difetto di “legittimazione passiva” di AdER e sulla nullità per omessa notifica degli atti presupposti.
2. Sulla nullità della cartella per radicale difetto di motivazione.
3. Sull'insussistenza del presupposto impositivo per inefficacia sopravvenuta del piano di classifica e mancata prova del beneficio diretto e specifico.
3.1. Caducazione del “piano di classifica”.
3.2. Onere della prova del beneficio a carico del Consorzio.
4. Sulla condanna alle spese di lite in deroga a qualsiasi ipotesi di compensazione.
4.1 Insussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” per la compensazione.
4.2 Condotta processuale delle controparti quale elemento ostativo alla compensazione.
A) La contumacia del Consorzio di bonifica
B) Radicale infondatezza e illegittimità della pretesa:
1. Inesistenza giuridica dell'Ente impositore
2. Caducazione del piano di classifica
3. Difetto assoluto di motivazione
All'udienza del 3.02.2026, nessuno compariva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia come – diversamente da quanto sostenuto dal difensore del ricorrente al secondo motivo del ricorso – l'atto notificato ed impugnato non è un preavviso di fermo, bensì una cartella di pagamento.
Tale motivo è quindi evidentemente infondato, riguardando un atto diverso da quello notificato.
Ciò detto, il Consorzio di bonifica, pur ritualmente convenuto, non ha inteso legittimamente costituirsi.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto, con il criterio motivazionale della ragione più liquida.
Il Consorzio di bonifica tirreno vibonese non ha fornito in giudizio la prova della presenza dei presupposti del contributo.
E' principio consolidato di questa Corte di giustizia tributaria che, al fine di esigere il tributo, non è sufficiente la mera ubicazione del fondo nell'ambito di un consorzio di bonifica rimanendo questo, invece, condizionato al duplice requisito della “territorialità”, cioè dell'ubicazione del fondo nel perimetro consortile, e del
“beneficio”, cioè del vantaggio effettivo derivante al fondo da lavori di bonifica completati o da completare,
a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori (v. ex multis Cass., Sez. I, 20/08/97 n° 7754).
Né i termini del problema si spostano con riferimento alla Legge Regionale Calabria n° 11/03, perché l'art. 23 sul cui presupposto risulta emessa la cartella qui impugnata, prevedendo quale finalità del contributo il costo delle spese di gestione dell'ente e degli interventi migliorativi, non stabilisce un principio alternativo bensì cumulativo, nel senso che conferma il principio della necessità del beneficio concreto e diretto per il fondo consorziato per l'imposizione del contributo.
Parte ricorrente ha contestato l'esistenza dei presupposti impositivi, per cui incombeva al Consorzio l'onere di provare la sussistenza dell'elemento costitutivo suddetto, dimostrando, tra l'altro, la ricomprensione dell'immobile nel “perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito del piano di classifica”
(Cass., sez. trib. 18 gennaio 2012, n. 654), nonché il rapporto di proporzionalità per il riparto della spesa:
l'Ente, benché ritualmente vocato, non si è costituito e non ha perciò assolto ai detti oneri probatori.
Ad abundantiam va segnalato che la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”, norma su cui si fonda la pretesa oggetto di ricorso.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e rimangono assorbiti i restanti motivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Ente impositore e vengono liquidate in dispositivo;
possono, invece, trovare compensazione con l'ente riscossore (che è stato correttamente vocato in giudizio essendo l'ente notificatore ma che – rispetto ai motivi di ricorso – non ha obiettivamente margine di contraddittorio).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna il consorzio al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 233,00 in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Nulla per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Vibo Valentia, 3 febbraio 2026
Il Giudice monocratico,Dott.ssa Sara Amerio