Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 17 Gennaio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3045 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...], il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Montevergine n. 3, ed elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n. 207, presso lo studio dell'avv.
Ernesto Pulvirenti, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli, CP_1 per mandato generale alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 23.03.2024, a rogito in Notar Persona_1 di Roma.
Resistente
OGGETTO: Assegno di Inclusione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il 21.03.2024, il ricorrente premetteva che in data 20.12.2023 aveva presentato a mezzo di patronato abilitato istanza di
Reddito di Inclusione, prot. n. , ai sensi del D.L. 04.05.2023 n. 48, c.d. “Decreto Controparte_2
Lavoro”, che ha sostituito a partire dall'1 Gennaio 2024 il “Reddito di Cittadinanza”; che, a seguito di verifica CP_ mediante il proprio “spid”, l comunicava, in data 21.02.2024, il rigetto della domanda per “irreperibilità e
1
Precisava che egli era senza fissa dimora a causa delle precarissime condizioni economiche, tanto da essere ospitato presso la “Locanda del Buon Samaritano” di Catania già da tempo, dove oltre a dormire gli vengono forniti pasti caldi. CP_ Il ricorrente eccepiva l'illegittimità del provvedimento dell' di mancato riconoscimento della prestazione per la mancanza del requisito della residenza, poiché egli ciò nonostante aveva sempre mantenuto la sua residenza in Catania, per come dimostrato dalla documentazione allegata ed in particolare dalle spese sanitarie per farmaci acquistati presso farmacie di Catania dal 2019 al 2023 (con data di acquisto), certificato di esenzione, visita commissione medica per l'invalidità, verbale di pronto soccorso, visita medica specialistica, prescrizione medica e con riguardo all'interpretazione del predetto requisito non poteva non richiamarsi la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanata in data 14.04.2020.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) Accertare e dichiarare il diritto del sig.
, nato a [...], il [...], e residente a [...], C.F. Parte_1
, a percepire il Reddito Di Inclusione e pertanto annullare e/o revocare il provvedimento C.F._2
CP_ dell' di rigetto con conseguente corresponsione delle somme previste;
2) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del presente difensore antistatario.”. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l , il quale contestava i motivi del ricorso e rilevava come dalle indagini anagrafiche in capo al ricorrente difettava il requisito anagrafico, per come comunicato dal Comune di
Catania, e la documentazione allegata non era prova idonea della continuità della residenza di fatto nei due anni precedenti la presentazione della domanda. Deduceva la legittimità dell'operato dell , in CP_1 applicazione della normativa in materia e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 10.10.2024, reso all'esito dell'udienza del 04.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
In punto di diritto, giova osservare che l'Assegno di Inclusione introdotto dal D.L. 04.05.2023 n. 48, conv. in L
03.07.2023 n. 85, aveva il dichiarato fine di introdurre operare una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro (art. 1, comma 1).
2 L'art. 2 del richiamato D.L. n. 48/2023 disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali che devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio in parola sia per conservarne la successiva erogazione per tutta la durata prevista per la fruizione di tale misura.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:
1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza.
Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
3 ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;
3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro
30.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;
4 d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli
444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis.
3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
((3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione))
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:
a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
b) di 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;
d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.
6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
5 b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.
7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano:
a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;
b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;
e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.
9. L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.
10. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
La suindicata disposizione normativa stabilisce, inoltre, all'art. 4, che “1. L'Assegno di inclusione è richiesto CP_ con modalità telematiche all' , che lo riconosce, previa verifica del possesso ((dei requisiti e delle condizioni previsti)) dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o
((...)) messe a disposizione dai comuni (( , dal attraverso l'Anagrafe nazionale della Controparte_3 popolazione residente (ANPR) )), dal , dal , Controparte_4 Controparte_5 dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti
((dall'articolo 7)). …”
6 Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'assicurato o l'assistito in tanto ha diritto a ricevere prestazioni economiche nella misura stabilita dal legislatore in quanto dimostri di trovarsi nelle condizioni per esse prescritte dalla relativa disciplina di riferimento.
Nel caso di specie al ricorrente non è stata riconosciuta la prestazione per la mancanza del requisito previsto dall'art. 2, comma 2 n. 2, ovvero di non essere “al momento della presentazione della domanda, residente in
Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
”.
Al fine di valutare la sussistenza di tale requisito, bisogna prendere in considerazione la nota del Ministero del
Lavoro – Ufficio Legislativo – n. 3803 del 14.04.2020, nella quale il predetto ufficio ha fornito chiarimenti sul requisito della residenza In Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Con il predetto provvedimento il Ministero ha condiviso le argomentazioni prospettate dalla Direzione
Generale con la nota n. 2243 del 20.03.2020, con la quale richiedeva il parere all'Ufficio Legislativo in merito alla valutazione del predetto requisito e secondo cui “ai fini dell'accertamento del requisito di cui sopra, i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare – qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche – la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro”.
Nel fornire il predetto parere l'Ufficio Legislativo, ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, che, in varie materie e con indirizzo ormai consolidato, ha espresso il principio secondo il quale
“… l'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento”. Precisando come << … emerge da questi filoni giurisprudenziali la valorizzazione di contro alle annotazioni “formali” di residenza o
“sede legale” di criteri legati all'effettività di residenza del soggetto interessato che può vincere la presunzione di conformità alla realtà con quanto attestato nei registri pubblici attraverso la prova che incombe sulla stessa parte. Tale orientamento trova riscontro anche nella giurisprudenza amministrativa … e … che questa evoluzione interpretativa si è affermata per tenere pienamente conto della ratio perseguita dal legislatore laddove emerga l'intendimento di stabilire l'effettività della presenza del soggetto in determinata sede o abitazione e non di attribuire una presunzione assoluta da quanto emerge dai registri ufficiali. Questa ratio ricorre senza dubbio nel caso del d.l. n. 4 del 2019 poiché la residenza decennale come requisito per l'accesso alla prestazione non può che avere lo scopo di assicurare una misura di sostegno “complessa”
(nella quale confluiscono elementi propri delle politiche attive così come indubitabili esigenze di contrasto della povertà nonché le altre finalità indicate all'art. 1) solo a quei soggetti che possono vantare (compreso i cittadini) un radicamento nel territorio di durata decennale (di cui l'ultimo biennio prima della domanda con carattere di continuatività). Una residenza di fatto nel territorio italiano per una pari durata, da dimostrare a
7 carico di chi la fa valere in contrasto con i dati emergenti dai registri pubblici, non contraddirebbe in nulla con quanto voluto dal legislatore anzi sarebbe con questo coerente posto che eventuali abusi nella richiesta dei sostegni previsti potrebbe avvenire anche attraverso una mera residenza anagrafica priva di effettività.>>
Viene anche precisato che lo stesso con nota 1319 del 19.2.2020 [aveva] già dato CP_6 un'interpretazione coerente con quella sin qui prospettata in relazione alle questioni insorte di prova del requisito di residenza da parte dei senza dimora in modo da non escludere cittadini bisognosi dall'accesso a prestazioni di carattere primario e spesso di natura anche alimentare per problemi meramente certificativi superabili in via amministrativa con la cooperazione tra soggetti richiedenti ed uffici pubblici. >>
L'Ufficio, pertanto, conclude dando accesso << … alla proposta formulata dalla Direzione per cui i servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e della biennale continuitività prima della domanda), da provarsi con elementi oggettivi di riscontro. I servizi potranno ricostruire l'effettiva situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza effettiva decennale (e della continuatività come detto nell'ultimo biennio) avente le caratteristiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità (elemento oggettivo e soggettivo) in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontri obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico.>>
Ricostruzione che per interpretazione analogica può trovare applicazione anche con riguardo alla prestazione in oggetto dell'Assegno di Inclusione, la cui ratio può ritenersi identica o quanto meno analoga alla misura del
Reddito di Cittadinanza.
Ebbene, occorre a questo punto valutare la documentazione prodotta dal ricorrente per verificare se in virtù di essa è possibile ricostruire la permanenza quinquennale in Italia dello stesso ed all'interno dei cinque anni gli ultimi due continuativamente, decorrente dalla data di presentazione della domanda (20.12.2023), per come affermato.
Il ricorrente, a tal proposito, ha depositato la seguente documentazione “1) Certificato residenza storico del
07.03.2024; 2) Documentazione varia;
”.
Analizzando la predetta documentazione emerge dal certificato storico, la cancellazione nel 08.02.2022 e la sua reiscrizione l'8.02.2024.
Per quanto riguarda la diversa documentazione allegata, consistente in una “consultazione spese sanitarie” per gli anni 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 e 2023; un'attestazione di esenzione sanitaria E02 per il periodo dal
04.09.2023 al 31.12.2023 ed un elenco delle stesse per il periodo Giugno 2021 a Dicembre 2023; Verbali della
Commissione Medica del 05.12.2023 relativo all'invalidità civile ed alla L 104/1992; Verbale di Pronto
Soccorso del 14.12.2022; Referto di esame Ecocardiogramma del 20.11.2023, con prescrizioni del
05.10.2022, va evidenziato quanto segue.
8 Per quanto riguarda le spese sanitarie, esse risultano negli anni limitati a determinati periodi ed addirittura completamente mancati per l'anno 2019, mentre quelle relative all'anno 2021 risultano limitate al mese di
Settembre 2021 ed anche per l'anno 2023 risultano documentate sporadiche spese a partire dal mese di
Aprile 2023. Frammentarie, con riferimento ai periodi, risultano anche le attestazioni di esenzione sanitaria
E02. Né possono trarsi elementi di rilievo dal Verbale di Pronto Soccorso del 14.12.2022; mentre per l'anno
2023, da tale documentazione può confermarsi la presenza del ricorrente solo a partire dal mese di Novembre
2023, tenuto conto che le domande per accertare il suo stato di invalidità sono state presentate 02.11.2023 e le visite della Commissione eseguite il 05.12.2023 ovvero al più dal mese di Settembre 2023 (v. attestazione di esenzione E02 per il periodo dal 04.09.2023 al 31.12.2023).
Ne consegue che dalla predetta documentazione non possono trarsi elementi sufficientemente certi della presenza del ricorrente nel territorio italiano negli ultimi cinque anni e di due consecutivi a decorrere dal
Dicembre 2021 in poi, che devono sussistere congiuntamente, quindi non può dirsi provato – anche aliunde – il requisito della residenza in Italia degli ultimi due anni consecutivi, considerati al momento della presentazione della domanda (20.12.2023) e tenuto conto dalla data di reiscrizione dell'8.02.2024.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di prova da parte del ricorrente della sussistenza dei requisiti per il diritto alla prestazione richiesta, va affermata la legittimità del rigetto della domanda operato CP_ dall' .
Ne consegue che la domanda va quindi rigettata.
3. Spese.
La peculiarità concreta della fattispecie, consente di compensare integralmente le spese del giudizio.
Stante la richiesta presentata dal ricorrente in data 03.01.2025 di rinuncia al Patrocinio a Spese dello Stato, disposta con Delibera del Consiglio dell'Ordine di Catania in data 19.03.2024, Prot. n. 2024/6379/GP, ne dispone la revoca.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 21.03.2024 da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di giudizio.
3) Revoca l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, disposta con Delibera del Consiglio dell'Ordine di
Catania in data 19.03.2024, Prot. n. 2024/6379/GP.
Così deciso in Catania all'udienza del 17.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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