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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/11/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3031 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Assi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
Voglia il Tribunale di Vicenza accogliere le seguenti condizioni di cui al ricorso congiunto per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale di Sato
Civile le dovute trascrizioni;
3) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
1 4) I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla Pt_1 Pt_2
a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
5) La casa coniugale, sita in Thiene (VI), via Divisione Julia n. 14, in affitto, continuerà ad essere abitata dalla signora il signor , con il consenso della moglie, si trasferirà Parte_1 Pt_2 presso altra abitazione entro il 30.10.2025 portando con sé i propri effetti personali e reali. Le spese di affitto della casa coniugale saranno corrisposte unicamente dalla signora , così come le spese Pt_1 per le utenze domestiche.
6) I coniugi hanno contratto il matrimonio in regime di separazione dei beni;
relativamente ai beni mobili e al denaro depositato in banca gli stessi hanno già provveduto di comune accordo alla divisione e pertanto nulla hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
Quanto depositato sui conti correnti accesi da ciascuno dei coniugi, rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari, avendo già essi provveduto ad estinguere i conti comuni.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Nanto (VI) in data 20.06.1992, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 23.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno
2 chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Nanto (VI) in data 20.06.1992 con atto trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 1992, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nanto (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11/11/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3031 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Assi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
Voglia il Tribunale di Vicenza accogliere le seguenti condizioni di cui al ricorso congiunto per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale di Sato
Civile le dovute trascrizioni;
3) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
1 4) I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla Pt_1 Pt_2
a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
5) La casa coniugale, sita in Thiene (VI), via Divisione Julia n. 14, in affitto, continuerà ad essere abitata dalla signora il signor , con il consenso della moglie, si trasferirà Parte_1 Pt_2 presso altra abitazione entro il 30.10.2025 portando con sé i propri effetti personali e reali. Le spese di affitto della casa coniugale saranno corrisposte unicamente dalla signora , così come le spese Pt_1 per le utenze domestiche.
6) I coniugi hanno contratto il matrimonio in regime di separazione dei beni;
relativamente ai beni mobili e al denaro depositato in banca gli stessi hanno già provveduto di comune accordo alla divisione e pertanto nulla hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
Quanto depositato sui conti correnti accesi da ciascuno dei coniugi, rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari, avendo già essi provveduto ad estinguere i conti comuni.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Nanto (VI) in data 20.06.1992, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 23.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno
2 chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Nanto (VI) in data 20.06.1992 con atto trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 1992, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nanto (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11/11/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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