Decreto presidenziale 9 agosto 2023
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00317/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2023, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2 Sc. B Int. 3;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale deLO Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti, quali eredi legittimi del sig. -OMISSIS- - previo accertamento e dichiarazione della responsabilità del Ministero resistente - a ottenere il risarcimento e la liquidazione “ iure hereditatis ” degli importi aLO stesso dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali per l’esposizione professionale ad amianto e la successiva conseguente insorgenza della malattia professionale asbesto-correlata “carcinoma polmonare non a piccole cellule”, con successivo decesso in data -OMISSIS- - già riconosciuta dipendente da causa di servizio, anche per le particolari condizioni ambientali e operative eccedenti l’ordinarietà, con parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio del -OMISSIS- - e contratta a causa, in conseguenza e in connessione e dipendenza causale con il servizio prestato presso il Ministero della Difesa/Marina Militare, imputabile e riferibile alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Ministero della Difesa, alle sue condotte colpevoli, attive e omissive, nonché alla negligenza e imperizia della stessa Amministrazione resistente e alle sue condotte inadempienti e illecite, ai fini anche del risarcimento del danno, anche ai sensi dell’art. 20 della l. n. 183/20-OMISSIS-;
e per la condanna
della p.a. al risarcimento dei suddetti danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e qui reclamati, ivi compresi quelli da ritardo e/o relativi al silenzio-inadempimento formatosi in ordine alla richiesta risarcitoria avanzata in sede amministrativa, più volte reiterata e rimasta sempre inevasa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. CA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso i sigg.ri -OMISSIS-, nella loro qualità di eredi legittimi del M.LO della Marina Militare -OMISSIS-, chiedono che venga accertato il proprio diritto iure hereditatis al risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a., previa dichiarazione della responsabilità e conseguente condanna del Ministero della Difesa a cagione delle condotte colpevoli, attive e omissive, da quest’ultimo asseritamente perpetrate, nonché della negligenza e imperizia e delle condotte inadempienti e illecite tenute, anche ai sensi dell’art. 20 della legge n. 183/20-OMISSIS-.
1.1. NeLO specifico, i ricorrenti chiedono che vengano liquidati in loro favore gli importi a loro dire dovuti al proprio dante causa a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale in ragione del fatto che il medesimo, nel corso della sua vita lavorativa, è risultato esposto ad amianto, con conseguente insorgenza della malattia professionale asbesto-correlata “carcinoma polmonare non a piccole cellule” – patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio con parere del Comitato di Verifica del -OMISSIS- - che l’ha condotto al decesso, avvenuto in data -OMISSIS-.
1.2. I ricorrenti, inoltre, instano per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni da ritardo e/o relativi al silenzio - inadempimento formatosi con riguardo alla richiesta risarcitoria da essi avanzata in sede amministrativa, rimasta inevasa nonostante la reiterazione della stessa.
2. Sostengono gli esponenti che il M.LO -OMISSIS- ha prestato servizio presso la Marina Militare italiana a far data dal -OMISSIS- e fino al congedo, avvenuto il -OMISSIS-, in qualità di furiere segretario.
In tale periodo il M.LO -OMISSIS- è stato imbarcato in diverse unità navali e ha frequentato diversi corsi presso la Mariscuola di Venezia e La Maddalena, esponendosi alle particelle di amianto e ad altri cancerogeni nocivi per la salute, tanto da giustificare, a dire dei ricorrenti, la qualificazione dell’attività lavorativa prestata come svolta in presenza di particolari condizioni ambientali e operative eccedenti l’ordinarietà, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 564, della l. n. 266/2005 e dall’art. 1 del d.P.R. n. 243/2006.
2.1. In particolare, il M.LO -OMISSIS- avrebbe subito l’esposizione ai seguenti cancerogeni del polmone: amianto; fumi di scarico di motori endotermici funzionanti a gasolio e a benzina; campi elettromagnetici generati da apparecchiature di telecomunicazione, radars, sistemi di mira, motori elettrici, correnti elettriche; radiazioni ionizzanti emesse da uranio impoverito o conseguenti al suo utilizzo; metalli pesanti; piombo e propri composti organici e inorganici; idrocarburi policiclici aromatici; idrocarburi aromatici non policiclici; benzene e fibre artificiali isolanti.
Tali esposizioni, secondo i ricorrenti, troverebbero conferma tanto negli atti rilasciati dall’Amministrazione competente, quanto nelle prestazioni lavorative svolte dal M.LO -OMISSIS- così come riportate nel suo foglio matricolare, dalle quali parrebbe evincersi che i materiali di amianto, a causa dell’elevata temperatura dei fluidi che servivano le unità navali all’epoca, si presentavano in stato pulverulento.
2.2. A dire dei ricorrenti, la costante esposizione del loro dante causa alle sostanze cancerogene sopra elencate sarebbe avvenuta nella più totale assenza di informazioni circa il rischio morbigeno subito, nonché in mancanza dell’utilizzo di adeguati strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale, così da causare l’insorgere della patologia “carcinoma polmonare non a piccole cellule” con grado invalidante pari al -OMISSIS-0% già alla data della diagnosi e con decorso clinico e progressiva ingravescenza ascrivibile proprio all’esposizione ad amianto ad alta intensità, patologia diagnosticata nel maggio -OMISSIS- e culminata con il decesso del paziente avvenuto il -OMISSIS- ottobre del medesimo anno.
2.3. Deducono in fatto gli esponenti che il loro dante causa sarebbe stato soggetto a una esposizione costante alla sostanza cancerosa (amianto), subita sia direttamente che indirettamente e protrattasi anche al di fuori dell’orario di lavoro. Ciò sarebbe avvenuto a causa della contaminazione di tutti gli ambienti di servizio, tale da rendere l’esposizione ubiquitaria con concentrazioni elevate di sostanza cancerosa notevolmente superiori alle -OMISSIS-00 fibre/litro e, in particolare, di ammontare pari a 4212,76 ff/ll secondo quanto accertato dalla CTP redatta dal consulente di parte (dott. -OMISSIS-).
2.4. Su queste basi, espongono ancora i ricorrenti, l’Amministrazione ha riconosciuto la dipendenza dell’insorgere della patologia e del conseguente decesso da causa di servizio, altresì equiparando il militare a vittima del dovere e concedendo gli assegni vitalizi mensili e la speciale elargizione ai di lui eredi legittimi insieme, da ultimo, all’equo indennizzo in data 31.1.2023.
NeLO specifico, così ha affermato il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nel parere reso all’adunanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-:
“ l’infermità Decesso per cachessia neoplastica da carcinoma polmonare non a piccole cellule, non ulteriormente specificabile su base morfologica o immunologica PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto dall’esame della documentazione sanitaria e degli atti allegati è dato ravvisare, nel caso di specie, il nesso di causalità utile tra l’infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica con l’attività di servizio prestata. Inoltre tale infermità, […] PUÒ altresì ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, previste dall’art. 1, comma 1, lettera C, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e risultanti dagli atti, le quali hanno esposto il dipendente a circostanze straordinarie e fatti di servizio caratterizzati da maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, ponendosi quali causa ovvero quantomeno concausa efficiente e determinante della patologia suddetta. Il Collegio è giunto alle predette conclusioni tenuto anche conto che l’Ufficio Generale del Personale per la Marina Militare, con nota allegata al fascicolo, ha dichiarato che le navi a bordo delle quali ha prestato servizio l’interessato sono state costruite quando l’amianto era comunemente impiegato anche nella costruzione delle stesse e non sottoposto a restrizioni ”.
Ciò, secondo i ricorrenti, varrebbe quale prova tanto della certezza della diagnosi, quanto del nesso di causalità tra la condotta tenuta dall’Amministrazione quale datrice di lavoro e le patologie occorse al M.LO -OMISSIS-.
3. In virtù di quanto sopra esposto, dunque, i ricorrenti agiscono ex art. 30 c.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, e in specie del danno biologico, terminale, catastrofale e tanatologico, subito iure hereditatis a causa dell’insorgere della patologia che ha colpito il proprio dante causa e che lo ha condotto al decesso, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento di complessivi € 1.121.874,00 a titolo di danno non patrimoniale e € 130.000,00 a titolo di danno patrimoniale da ancorare all’aspettativa di vita vantata dal M.LO -OMISSIS- sulla base degli indici Istat (ulteriori 5 anni).
4. In diritto i ricorrenti, premessa la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, lamentano la violazione da parte dell’Amministrazione a vario titolo delle regole in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
4.1. NeLO specifico, sostengono che la Marina Militare avrebbe agito in aperta violazione degli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c. (responsabilità a titolo contrattuale), ma altresì che la stessa avrebbe operato in violazione degli artt. 2050, 2051, 2043, 2059 c.c. (responsabilità extracontrattuale, anche vicaria ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c.), incorrendo nella responsabilità della p.a. di cui all’art. 28 Cost. L’Amministrazione, inoltre, sarebbe tenuta al risarcimento del danno da reato di cui agli artt. 185 e 187 c.p., avendo agito in violazione dell’art. 589 c.p.
Ulteriormente argomentando, i ricorrenti contestano all’Amministrazione la violazione degli obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro previsti dall’art. 2087 c.c., chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti dalla vittima primaria a causa della lesione del proprio diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. e degli altri diritti costituzionalmente tutelati dagli artt. 2, 3, 4, 35, 36 e 41 Cost. Il Ministero della Difesa sarebbe dunque chiamato a rispondere dei danni subiti dal militare, da liquidare in loro favore, in virtù delle dichiarazioni asseritamente confessorie rese dall’Amministrazione in sede di accertamento e dichiarazione della dipendenza da causa di servizio, che avrebbero confermato la responsabilità del Ministero per l’insorgenza della patologia che ha condotto il M.LO -OMISSIS- al decesso nell’-OMISSIS- all’età di 80 anni.
In particolare, l’Amministrazione avrebbe posto in essere condotte negligenti, imprudenti ed imperite ex art. 43 c.p., violando altresì gli artt. 4, 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 303/1956 in materia di prevenzione tecnica nonché gli artt. 377 e 387 del d.P.R. n. 547/1955 in tema di protezione individuale. Ancora, l’Amministrazione avrebbe disatteso quanto previsto dalle norme di disciplina militare di cui alla l. n. 382/1978 e al d.P.R. n. 545/1986, con ciò ponendo in essere una condotta colposa consistente nell’aver agito in violazione dell’obbligo di tutela della salute dei militari in costanza di servizio. Ribadiscono i ricorrenti che, come detto sopra, in ogni caso l’Amministrazione avrebbe agito in violazione dell’art. 2087 c.c., da intendersi quale norma di chiusura del sistema antinfortunistico, con conseguente obbligo risarcitorio aggravato dalla mancata esecuzione della bonifica dei luoghi di lavoro da parte della Marina Militare sino al 2020, accompagnata dal ritardo nella fornitura di dispositivi individuali di protezione e dall’evitabilità e conoscibilità dell’evento.
4.2. La conferma della sussistenza del nesso causale, secondo i ricorrenti, risiederebbe nel riconoscimento, da parte dell’Amministrazione, della presenza dell’amianto nei luoghi di servizio frequentati quotidianamente dal M.LO -OMISSIS-, dell’esposizione ubiquitaria e giornaliera del militare alle sostanze cancerogene sopra citate e altresì della riconducibilità della malattia sviluppata dal militare all’esposizione all’amianto.
5. I ricorrenti hanno anche formulato istanze istruttorie, chiedendo l’assunzione di prova testimoniale scritta ex art. 63 c.p.a. su tutti i fatti e le circostanze di causa, l’espletamento di una CTU tecnico-ambientale e medico-legale ex art. 67 c.p.a. ovvero di una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a.
6. Gli esponenti hanno poi presentato un’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016, accolta con decreto presidenziale n. 264 del 9.8.2023.
7. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo la reiezione del ricorso.
7.1. In via preliminare la difesa erariale ha eccepito:
- la nullità del ricorso per genericità, attesa la mancanza dei requisiti minimi di specificità nella enunciazione dei fatti e l’assenza di una specifica allegazione della causa dell’evento dannoso;
- l’intervenuta prescrizione dei diritti e crediti azionati.
7.2. Nel merito l’Amministrazione resistente deduce l’insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari per affermare la responsabilità dell’Amministrazione.
In particolare si contesta l’assunto secondo cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio avrebbe valenza confessoria dei presupposti della responsabilità dell’Amministrazione.
Inoltre, non sarebbe stata individuata la condotta specifica atta ad integrare la violazione dell’art. 2087 c.c., non potendosi rimproverare alla resistente l’omessa predisposizione di adeguate misure di protezione volte a evitare i danni da esposizione all’amianto.
La circostanza che a bordo delle navi della Marina Militare fossero presenti quantità di amianto non sarebbe di per sé sufficiente a giustificare l’automatica attribuzione della responsabilità in capo al Ministero per i danni correlati all’insorgenza di patologie riconducibili all’inalazione di fibre di amianto. Ciò in quanto l’utilizzo del medesimo materiale era consentito nel settore della marina militare sino all’entrata in vigore della l. n. 257/1992, mentre l’odierna azione di risarcimento danni si riferisce a omissioni che si sarebbero protratte tra il 1957 e il 1995.
Peraltro, l’omessa adozione delle misure di protezione dei lavoratori esposti all’amianto non sarebbe imputabile all’Amministrazione, come dedotto dai ricorrenti, poiché all’epoca dei fatti non era ancora in vigore la disciplina antinfortunistica.
Deduce poi la difesa erariale che il parere del Comitato di Verifica del -OMISSIS- riconoscerebbe il nesso tra l’infermità e le condizioni lavorative solo in relazione al servizio prestato dal M.LO -OMISSIS- a bordo delle unità navali, che tuttavia risulta limitato ad una finestra temporale di 4 anni, 8 mesi e 4 giorni, e si coLOca in un contesto storico da inquadrarsi tra il 1958 e il 1979, con interruzioni dal 1958 al 1966, dal 1966 al 1969 e dal 1970 al 1979.
D’altra parte, il militare, quale addetto furiere, non sarebbe stato preposto ad attività implicanti un contatto diretto con le fibre di asbesto all’interno delle unità navali, perché svolgeva compiti di natura amministrativa.
Privo di riscontro sarebbe poi il riferimento, nel ricorso, al fatto che il M.LO -OMISSIS- sarebbe stato esposto a sostanze nocive diverse dall’amianto.
Sotto il profilo del quantum , l’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo al danno patrimoniale e, in ogni caso, ha chiesto il rigetto della relativa domanda, in quanto l’assunto di parte ricorrente circa l’aspettativa di vita di ulteriori 5 anni del M.LO -OMISSIS- sarebbe privo di fondamento. Inoltre, non potrebbero reputarsi irrilevanti le attribuzioni economiche già riconosciute alla vedova del militare (trattamento speciale e pensione privilegiata di reversibilità).
Ancora, secondo l’Amministrazione non sarebbe possibile liquidare il danno non patrimoniale quale danno biologico permanente, data la inconciliabilità del medesimo con l’evento morte.
7.3. La difesa erariale, infine, ha chiesto che vengano acquisiti dall’INPS i dati relativi agli importi riconosciuti ai ricorrenti per pensionistica di privilegio, doppia annualità e risparmio IRPEF.
8. In vista dell’udienza di discussione le parti, con rispettive memorie, hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
9. All’udienza pubblica del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
-OMISSIS-. In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità sollevata dalla difesa erariale.
Se è vero, infatti, che i termini della vicenda sono esposti in maniera sovrabbondante, con lunghissime e superflue digressioni sia in fatto che in diritto, purtuttavia le domande fatte valere dai ricorrenti e le ragioni ad esse sottese sono – pur con qualche difficoltà – evincibili dal contenuto del ricorso, nei sensi sopra esposti.
-OMISSIS-. Ancora in via preliminare, è priva di fondamento l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero, considerato che i ricorrenti non agiscono in questa sede iure proprio , per il risarcimento di un danno da essi subito direttamente, ma chiedono che venga riconosciuto (e risarcito) il danno subito dal loro congiunto (ossia agiscono iure hereditario ) in conseguenza deLO svolgimento del servizio nella Marina Militare, in relazione al quale sussiste quindi la giurisdizione di questo Tribunale.
12. Sempre in via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione.
Nella vicenda che occupa i ricorrenti si dolgono dei danni subiti dal loro dante causa in conseguenza di una patologia – che ne ha cagionato il decesso - dipendente da causa di servizio, di talché alla fattispecie, trattandosi di responsabilità del datore di lavoro per il danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione delle adeguate condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., si applica il temine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “ la prescrizione decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza della conoscibilità da parte dell’assicurato: deLO stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile ” (Cass. civ., Sez. lav., 8.5.2007 n. -OMISSIS-441; Cass. civ., Sez. VI, 13.12.2018, n. 32376).
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che la conoscibilità della malattia si fonda su due parametri oggettivi, uno interno e l’altro esterno al soggetto leso: l’ordinaria diligenza e il liveLO di conoscenze scientifiche dell’epoca. L’ordinaria diligenza del soggetto danneggiato consiste nel recarsi presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti. Viceversa, l’elemento esterno deve essere valutato in relazione alla comune conoscenza scientifica che era ragionevole richiedere in una data epoca in merito alla patologia manifestatasi ai soggetti cui la persona lesa si è rivolta o avrebbe dovuto rivolgersi (Cass. civ., Sez. VI, 13.12.2018, n. 32376).
Nel caso di specie, rispetto agli accertamenti sanitari che hanno evidenziato l’insorgenza della patologia, la domanda risarcitoria appare tempestiva.
La patologia “carcinoma polmonare non a piccole cellule”, infatti, è stata diagnosticata al M.LO -OMISSIS- nel mese di maggio -OMISSIS- (v. all. 2 ss. di parte ricorrente).
Il ricorso è stato notificato il 20.7.2023, quindi ben prima del decorso del termine di prescrizione.
13. Respinta l’eccezione di prescrizione, il Collegio è chiamato a decidere il merito della controversia, ossia a stabilire se il dante causa dei ricorrenti abbia subito un danno risarcibile di cui l’Amministrazione sia responsabile.
14. A tal proposito, si deve innanzitutto rilevare che l’azione esercitata ( iure hereditario , come visto) dai ricorrenti ha natura contrattuale, avendo a oggetto il risarcimento del danno alla salute derivante da causa di servizio e venendo quindi in rilievo la responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. per mancata adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei dipendenti.
In punto di onere della prova, ne deriva che spetta alla parte attrice dimostrare, oltre alla sussistenza del rapporto di lavoro, l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro (in cui si sostanzia l’inadempimento del datore di lavoro all’obbligo di cui all’art. 2087 cod. civ.) e il nesso causale tra pregiudizio e ambiente lavorativo; grava invece sul resistente l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno ovvero l’integrale riconducibilità di questo a cause diverse dall’inosservanza dell’obbligo di garantire la sicurezza dei dipendenti (in questi termini, tra le tante, Cons. St., Sez. IV, n. 3-OMISSIS-4 del 2018).
15. Nella specie, la sussistenza del rapporto di lavoro, l’esistenza del danno e la stessa nocività dell’ambiente di lavoro non sono messi in dubbio e sono comunque dimostrati, tra l’altro, dai provvedimenti con cui l’Amministrazione ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità da cui è risultato affetto il militare, riconoscendogli anche lo status di “vittima del dovere”.
16. L’indagine da svolgere ai fini di stabilire se sussista un danno risarcibile non può dunque che concentrarsi sul nesso causale tra esposizione all’amianto sulle navi dove il militare ha lavorato e danno alla salute, presupposto che, come anticipato, viene contestato dal Ministero della difesa.
A tal proposito, si deve considerare che il Comitato di Verifica per le cause di servizio, come visto sopra, con il parere del -OMISSIS- ha ravvisato “ il nesso di causalità utile tra l’infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica con l’attività di servizio prestata ”, ritenendola “ riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione […] , le quali hanno esposto il dipendente a circostanze straordinarie e fatti di servizio caratterizzati da maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, ponendosi quali causa ovvero quantomeno concausa efficiente e determinante della patologia suddetta ”, “ tenuto anche conto che l’Ufficio Generale del Personale per la Marina Militare, con nota allegata al fascicolo, ha dichiarato che le navi a bordo delle quali ha prestato servizio l’interessato sono state costruite quando l’amianto era comunemente impiegato anche nella costruzione delle stesse e non sottoposto a restrizioni ”.
Risulta invece meramente allegata e non dimostrata l’esposizione del militare a sostanze nocive differenti dall’amianto in ambito lavorativo.
D’altra parte, con riguardo al profilo relativo alla genesi dell’infermità in questione, non può tuttavia sottacersi quanto emerge dalla documentazione medica versata in atti da parte ricorrente (v. all. 2 ss.), nella quale è riportato che il militare era un soggetto fumatore (“tabagista”).
Deve dunque ragionevolmente concludersi che l’esposizione ad amianto del militare abbia svolto nella fattispecie non già un ruolo causale esclusivo, ma più precisamente un ruolo concausale (come del resto ipotizzato daLO stesso Comitato di verifica, che ha individuato le “ particolari condizioni ambientali od operative di missione […] quali causa ovvero quantomeno concausa efficiente e determinante della patologia suddetta ”). In altri termini, occorre tener conto dell’interazione sinergica del predetto fattore con almeno un altro fattore “extraprofessionale” (ossia il fumo), interazione che ha verosimilmente aumentato percentualmente il rischio.
17. Si deve quindi ritenere che il nesso causale sussista, dato che l’esposizione ad amianto sul luogo di lavoro è stata quantomeno una concausa – come visto – della situazione patologica diagnosticata al M.LO -OMISSIS-. Infatti, ai sensi dell’art. 41 c.p. (norma relativa alla responsabilità penale, ma applicabile anche a quella civile: sul punto si v. Cons. St., Sez. III, n. 4-OMISSIS-6 del 2021 e Cass. civ., Sez. III, n. 19033 del 2021), il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole (nella specie, dell’obbligato), non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento.
Dal punto di vista dell’ an , dunque, non si può dubitare della sussistenza di un danno risarcibile.
18. Dal punto di vista del quantum , invece, tale pregiudizio deve essere liquidato facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, tenendo conto, da un lato, dell’età del danneggiato al momento dell’insorgenza della malattia e del suo decesso, dall’altro dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione (v. ordinanza n. 36841 del 15 dicembre -OMISSIS-), secondo cui: i) il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste aLO spegnersi della propria vita; ii) neLO specifico, in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico “terminale”, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno “catastrofale”); iii) per il danno biologico da invalidità temporanea totale la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso (danno che dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile “ iure hereditatis ”, da commisurare – come detto - soltanto all’inabilità temporanea, ma adeguando la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte); iv) il danno “catastrofale” – che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare, consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste aLO spegnersi della propria vita – comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” – ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo liveLO, correlata alla consapevolezza dell’approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all’enormità del pregiudizio sofferto a liveLO psichico in quella determinata circostanza.
Nel caso di specie, si deve quindi considerare, da un lato, che il M.LO -OMISSIS- aveva 80 anni quando, nel maggio/settembre -OMISSIS-, è stata diagnosticata la malattia che lo ha condotto al decesso; dall’altro, che il decesso è avvenuto il -OMISSIS- -OMISSIS-.
Seguendo queste coordinate le tabelle del Tribunale di Milano conducono a quantificare il danno biologico “terminale” in 747.916,00 euro (sulla scorta di quanto indicato nella relazione del perito di parte ricorrente, sub doc. 9, capo VIII.1.1, pagg. 95-96, che si ritiene sul punto condivisibile) e il danno “catastrofale” in 186.979 euro (così individuato con criterio equitativo nel 25 % del danno biologico “terminale”), al fine di tener conto delle peculiarità del caso concreto.
Il danno non patrimoniale complessivamente riconoscibile ai ricorrenti ammonta quindi a 934.895 euro.
19. Non è invece dimostrata la spettanza di alcun danno patrimoniale, in quanto le mere allegazioni dei ricorrenti circa la presunta aspettativa di vita del proprio dante causa (“ ulteriori 5 anni di aspettativa di vita (85 anni) ”) non trovano conforto nelle condizioni di salute generali dell’interessato come risultanti dalla documentazione medica prodotta in giudizio (“ tabagismo, diabete mellito in trattamento con anti-diabetici orali, ipertensione arteriosa, arteriopatia arti inferiori, pregresso TIA ”), che rendono incerta la determinazione della speranza di vita ai fini che qui interessano.
20. Il danno totale subito dal M.LO -OMISSIS- ammonta quindi a 934.895 euro.
21. Tuttavia, nel caso di specie il risarcimento deve essere diminuito, ai sensi dell’art. 1227 c.c., in quanto il danno è stato cagionato con il concorso colposo del danneggiato e, in particolare, con il fumo. Infatti, con riguardo al profilo del concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, nell’espressione “fatto colposo” rientra il fumo attivo, che costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire, dimodoché il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell’entità percentuale dell’efficienza causale del comportamento della vittima (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27572 del 24.-OMISSIS-.2024).
In particolare, si può ragionevolmente presumere, alla luce della comune esperienza, che il danno complessivamente patito sia dovuto per il 70% al fumo e per il 30% all’esposizione all’amianto, con la conseguenza che il risarcimento cui è tenuta l’Amministrazione deve essere diminuito del 70% dell’importo totale di 934.895 euro, dunque rideterminato in 280.468,50 euro.
22. Inoltre, si deve altresì considerare che la situazione in esame rientra tra quelle che vedono « la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito daLO stesso bene giuridico protetto » e che quindi « determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario » (Cons. St., Ad. Plen., n. 1 del 2018, resa proprio in riferimento alla domanda risarcitoria di un dipendente ministeriale affetto da infermità dovuta all’esposizione all’amianto, il quale, ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia, aveva percepito un importo a titolo di equo indennizzo, che il Supremo Consesso ha ritenuto dovesse essere detratto dall’ammontare del danno risarcibile dall’Amministrazione).
Nel caso di specie, all’importo come sopra rideterminato deve dunque essere sottratta la somma di 25.125,72 euro, attribuita a titolo di equo indennizzo agli eredi del M.LO -OMISSIS- con D.M. n. -OMISSIS-, nonché la « Speciale Elargizione in quanto “Equiparato alle Vittime del Dovere” » pari a 271.200,00 euro, concessa in favore della sig.ra-OMISSIS- con -OMISSIS-, circostanza che induce ad azzerare il quantum dovuto dall’Amministrazione. Ciò, oltretutto, senza considerare che con D.M. n. -OMISSIS-è stato conferito agli aventi titolo del “dante causa” anche: i) il Trattamento Speciale nella complessiva misura annua lorda pari ad € 34.121,92, dall’-OMISSIS-.-OMISSIS-.-OMISSIS- al -OMISSIS-.-OMISSIS-.-OMISSIS-; ii) la pensione privilegiata di reversibilità di importo complessivo annuo lordo pari ad € 20.473,15, “ da durare finché permangono i requisiti di legge ”, a decorrere dall’-OMISSIS-.-OMISSIS-.-OMISSIS-.
23. In conclusione, benché possa ritenersi dimostrato, dal punto di vista dell’ an , che il dante causa dei ricorrenti ha subito un danno risarcibile, il fatto che questo sia dovuto principalmente al fumo e solo in misura minore all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, nonché la circostanza che per la medesima condotta i suoi aventi causa abbiano già conseguito diverse indennità, conducono a ritenere che, dal punto di vista del quantum , non residui alcun obbligo in capo all’Amministrazione.
Pertanto, il ricorso non può essere accolto.
24. La peculiarità della controversia, anche in fatto, e la circostanza che comunque sia stata accertata la sussistenza della responsabilità dell’Amministrazione giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo -OMISSIS- agosto 2018, n. -OMISSIS-1, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
CA AR, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR | Marco LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.