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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/07/2025, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7372/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 7372 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 29 aprile 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv.
Ignazio Della Malva, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, presso il cui studio alla via A. Fierro 72 in San Cipriano Picentino elettivamente domicilia (PEC:
. Email_1
APPELLANTE pagina 1 di 10 E
L'avv. , nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
, in qualità di difensore di sé stesso, elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Battipaglia alla Via Plava n. 58 Fabbr. L/2 CP_2
APPELLATO
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 800/2016, depositata in cancelleria il 25.05.2016,
notificata in data 16.06.2016, resa dal Giudice di Pace di Eboli, definitivamente pronunciata nella causa civile iscritta al n. 1748/14 del ruolo generale, avente ad oggetto il riconoscimento degli onorari giudiziali del professionista.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 29 aprile 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza n. 800/2016, depositata in cancelleria il 25.05.2016, notificata in data
16.06.2016, il giudice di pace di Eboli, definitivamente pronunciata nella causa civile iscritta al n. 1748/14 del ruolo generale, avente ad oggetto il riconoscimento degli onorari giudiziali del professionista, accoglieva la domanda dell'avv. CP_1
condannando la parte convenuta sig. al pagamento della
[...] Parte_1
somma pari a €uro 735,83.
pagina 2 di 10 Brevemente si riportano i fatti di causa: con atto di citazione del 15.09.2014, l'avv.
conveniva in giudizio, innanzi il Giudice di pace di Eboli, il sig. Controparte_1
per sentirlo condannare al pagamento delle competenze professionali Pt_1
maturate per le prestazioni eseguite in suo favore nel procedimento avente RG
772/2012.
Assumeva di aver ricevuto mandato dall'odierno appellante al fine di procedere in un giudizio relativo ad un sinistro stradale di cui aveva curato la redazione dell'atto introduttivo e le fasi successive del giudizio fino al momento in cui il mandato veniva rinunciato.
Il si costitutiva opponendosi ed eccependo la infondatezza della richiesta con Pt_1
riguardo al quantum.
All'esito della indicata sentenza n. 800/2016 il proponeva impugnazione Pt_1
notificando atto di appello con il quale chiedeva la revoca e riforma della decisione sulla base della contestazione alla quantificazione effettuata dal giudice di primo grado in quanto relativa anche alla fase stragiudiziale che non avrebbe dovuta essere liquidata in quanto priva di una autonoma rilevanza.
Il giudizio di appello veniva assegnato alla II sez. civile del Tribunale di Salerno con RG
7372/2016.
Il contraddittorio veniva integrato dalla costituzione dell'appellato avv. che CP_1
impugnava l'appello chiedendo la conferma della sentenza di prime: eccepiva l'inammissibilità dell'appello avendo lo stesso deliberato secondo equità ed entro il pagina 3 di 10 limite previsto di euro 1100,00 nonché per violazione dell'art. 348 cpc e per intervenuta acquiescenza alla decisione impugnata.
Le parti venivano quindi invitate a precisare le rispettive conclusioni all'udienza cartolare del 29 aprile 2025 dove la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Ed infatti, la sentenza del Giudice di Pace, depositata nel maggio del 2016, è appellabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 339 CPC nuova formulazione, solo per specifiche violazioni, non dedotte nell'atto di appello.
L'art. 113 CPC, II comma, stabilisce, a sua volta, che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda i millecento euro (cd. giudizi a equità necessaria,
si v. Cass. n. 4079/05 che afferma testualmente: “Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a €uro 1100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi,
in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità”).
pagina 4 di 10 L'attore in primo grado chiedeva la condanna al pagamento delle proprie competenze professionali per l'opera prestata come liquidata in sentenza per l'equivalente di euro
735,83.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a millecento euro devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, come previsto dall'art. 113, comma 2, CPC, a prescindere dal fatto che il giudicante abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità oppure abbia espressamente fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità: “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.
Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace,
pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.” (Cass. n. 5287/2012. Si veda,
fra le tante, anche Cass. n. 19724/2011).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il valore della causa deve essere determinato ex
ante in base alla domanda delle parti (si veda Cass. n. 28198/2013).
pagina 5 di 10 Pertanto, in applicazione dei suddetti principi ed in considerazione del fatto che l'avv.
domandava la condanna del convenuto all'importo complessivo di Controparte_1
euro 735,83, si deve ritenere che la sentenza n. 800/16 del Giudice di Pace di Eboli sia stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, CPC e sia pertanto soggetta alla disciplina di cui all'art. 339, comma 2, CPC (nuova formulazione).
Questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione
in merito all'individuazione del valore della causa secondo il quale “In una causa nella quale l'attore indica con precisione l'ammontare del suo credito e chiede che quell'ammontare gli sia attribuito dal giudice, la formula che nel gergo forense si suole aggiungere "o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa" ha natura di un clausola di stile ed è inidonea ad influire sulla determinazione della competenza per valore, sicché quest'ultima resta delimitata dalla somma specificata, non potendo la controversia essere considerata di valore indeterminabile” (Cass. n.
16318/2011. Si veda anche Cass. n. 7255/2011).
Detto principio è stato specificamente ribadito dalla Suprema Corte anche in merito all'appellabilità delle sentenze emesse dal Giudice di Pace: “Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace, per il risarcimento dei danni (nella specie da circolazione stradale), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a euro
1.032,91 (nella specie euro 500,00), abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non pagina 6 di 10 potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore -
ed ancor meno una somma superiore ad euro 1032,91 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza del giudice di gravame che aveva dichiarato inammissibile il proposto appello avverso la sentenza resa dal giudice di pace, giacché,
in totale assenza di contrarie emergenze processuali, era da ritenersi ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto per un importo maggiore o minore rispetto a quello espressamente indicato)” (Cass. n. 24153/2010).
Pertanto, affinché si possa ritenere che il giudizio instaurato abbia valore superiore a millecento euro (e che di conseguenza il Giudice di Pace non possa decidere secondo equità), non è sufficiente che l'attore abbia domandato la condanna del convenuto al pagamento di un specifico importo e, in via alternativa o subordinata, della maggiore o minore somma, bensì è necessario esaminare la fattispecie concreta ed interpretare la domanda proposta dalla parte, anche alla luce del contenuto complessivo dell'atto di citazione.
Il mero riferimento alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, aggiunto all'indicazione di un determinato importo, non può ritenersi di per sé solo sufficiente a pagina 7 di 10 dimostrare l'effettiva volontà della parte attrice di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad Euro 1.100,00 - in mancanza di altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato ed in particolare quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità.
In difetto di circostanze concrete che inducano a ritenere che la somma che risulterà
dovuta all'esito del giudizio possa essere effettivamente superiore a quella specificata dalla parte nonché all'importo di millecento euro, la menzione nella domanda introduttiva del giudizio di una somma risarcitoria maggiore di quella concretamente indicata nelle conclusioni dell'atto di citazione deve quindi essere considerata ininfluente, una mera clausola di stile.
D'altronde, un'interpretazione che considerasse sufficiente la mera apposizione della suddetta clausola per ritenere indeterminato il valore della controversia comporterebbe
Contr l'abrogazione di fatto degli artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, poiché la clausola in questione viene apposta dai procuratori in tutti gli atti introduttivi di giudizi che hanno come petitum immediato la condanna al pagamento di una somma.
Una tale interpretazione, inoltre, rimetterebbe al mero arbitrio delle parti la scelta della disciplina sostanziale e processuale loro applicabile: l'attore, semplicemente aggiungendo alla domanda di condanna del convenuto al pagamento di una specifica somma l'inciso “o della minore o maggior somma ritenuta di giustizia” (o ricorrendo a clausole analoghe) senza alcun onere motivazionale, di fatto sceglierebbe se il proprio pagina 8 di 10 processo deve essere deciso secondo equità o secondo diritto, nonché diventerebbe il dominus della disciplina processuale concretamente applicabile, ad esempio proprio in materia di appellabilità delle sentenze del Giudice di Pace.
Una tale conclusione si pone in evidente contrasto col dato normativo nonché con il principio affermato dalla Corte di Cassazione la quale, proprio in riferimento all'art. 113, comma 2, c.p.c., ha chiarito che “la decisione di merito del Giudice di Pace deve essere adottata, senza possibilità di scelta né per le parti, né per il giudice, secondo diritto ovvero secondo equità in dipendenza del valore della causa” (Cass. n.
1080/2005).
Orbene, nel caso di specie non vi è alcun dubbio che il valore della causa proposta dall'avv. ammonti a euro 735,83, né nella comparsa di risposta né CP_1
nell'appello l'appellante ha mai formulato domande per importi superiori ad euro
1100,00, né ha dedotto circostanze tali da far presumere che ambisse ad una somma maggiore di quella indicata.
Non vi è nulla negli atti del giudizio dal quale sia possibile desumere che l'attrice avesse diritto o che avrebbe richiesto una somma superiore ad euro 1.100,00; pertanto,
dovendosi ritenere la sentenza pronunciata secondo equità, l'appello deve ritenersi inammissibile.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 9 di 10 - Dichiara inammissibile l'atto di appello.
- Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 29 luglio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 7372 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 29 aprile 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv.
Ignazio Della Malva, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, presso il cui studio alla via A. Fierro 72 in San Cipriano Picentino elettivamente domicilia (PEC:
. Email_1
APPELLANTE pagina 1 di 10 E
L'avv. , nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
, in qualità di difensore di sé stesso, elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Battipaglia alla Via Plava n. 58 Fabbr. L/2 CP_2
APPELLATO
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 800/2016, depositata in cancelleria il 25.05.2016,
notificata in data 16.06.2016, resa dal Giudice di Pace di Eboli, definitivamente pronunciata nella causa civile iscritta al n. 1748/14 del ruolo generale, avente ad oggetto il riconoscimento degli onorari giudiziali del professionista.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 29 aprile 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza n. 800/2016, depositata in cancelleria il 25.05.2016, notificata in data
16.06.2016, il giudice di pace di Eboli, definitivamente pronunciata nella causa civile iscritta al n. 1748/14 del ruolo generale, avente ad oggetto il riconoscimento degli onorari giudiziali del professionista, accoglieva la domanda dell'avv. CP_1
condannando la parte convenuta sig. al pagamento della
[...] Parte_1
somma pari a €uro 735,83.
pagina 2 di 10 Brevemente si riportano i fatti di causa: con atto di citazione del 15.09.2014, l'avv.
conveniva in giudizio, innanzi il Giudice di pace di Eboli, il sig. Controparte_1
per sentirlo condannare al pagamento delle competenze professionali Pt_1
maturate per le prestazioni eseguite in suo favore nel procedimento avente RG
772/2012.
Assumeva di aver ricevuto mandato dall'odierno appellante al fine di procedere in un giudizio relativo ad un sinistro stradale di cui aveva curato la redazione dell'atto introduttivo e le fasi successive del giudizio fino al momento in cui il mandato veniva rinunciato.
Il si costitutiva opponendosi ed eccependo la infondatezza della richiesta con Pt_1
riguardo al quantum.
All'esito della indicata sentenza n. 800/2016 il proponeva impugnazione Pt_1
notificando atto di appello con il quale chiedeva la revoca e riforma della decisione sulla base della contestazione alla quantificazione effettuata dal giudice di primo grado in quanto relativa anche alla fase stragiudiziale che non avrebbe dovuta essere liquidata in quanto priva di una autonoma rilevanza.
Il giudizio di appello veniva assegnato alla II sez. civile del Tribunale di Salerno con RG
7372/2016.
Il contraddittorio veniva integrato dalla costituzione dell'appellato avv. che CP_1
impugnava l'appello chiedendo la conferma della sentenza di prime: eccepiva l'inammissibilità dell'appello avendo lo stesso deliberato secondo equità ed entro il pagina 3 di 10 limite previsto di euro 1100,00 nonché per violazione dell'art. 348 cpc e per intervenuta acquiescenza alla decisione impugnata.
Le parti venivano quindi invitate a precisare le rispettive conclusioni all'udienza cartolare del 29 aprile 2025 dove la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Ed infatti, la sentenza del Giudice di Pace, depositata nel maggio del 2016, è appellabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 339 CPC nuova formulazione, solo per specifiche violazioni, non dedotte nell'atto di appello.
L'art. 113 CPC, II comma, stabilisce, a sua volta, che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda i millecento euro (cd. giudizi a equità necessaria,
si v. Cass. n. 4079/05 che afferma testualmente: “Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a €uro 1100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi,
in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità”).
pagina 4 di 10 L'attore in primo grado chiedeva la condanna al pagamento delle proprie competenze professionali per l'opera prestata come liquidata in sentenza per l'equivalente di euro
735,83.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a millecento euro devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, come previsto dall'art. 113, comma 2, CPC, a prescindere dal fatto che il giudicante abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità oppure abbia espressamente fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità: “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.
Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace,
pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.” (Cass. n. 5287/2012. Si veda,
fra le tante, anche Cass. n. 19724/2011).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il valore della causa deve essere determinato ex
ante in base alla domanda delle parti (si veda Cass. n. 28198/2013).
pagina 5 di 10 Pertanto, in applicazione dei suddetti principi ed in considerazione del fatto che l'avv.
domandava la condanna del convenuto all'importo complessivo di Controparte_1
euro 735,83, si deve ritenere che la sentenza n. 800/16 del Giudice di Pace di Eboli sia stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, CPC e sia pertanto soggetta alla disciplina di cui all'art. 339, comma 2, CPC (nuova formulazione).
Questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione
in merito all'individuazione del valore della causa secondo il quale “In una causa nella quale l'attore indica con precisione l'ammontare del suo credito e chiede che quell'ammontare gli sia attribuito dal giudice, la formula che nel gergo forense si suole aggiungere "o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa" ha natura di un clausola di stile ed è inidonea ad influire sulla determinazione della competenza per valore, sicché quest'ultima resta delimitata dalla somma specificata, non potendo la controversia essere considerata di valore indeterminabile” (Cass. n.
16318/2011. Si veda anche Cass. n. 7255/2011).
Detto principio è stato specificamente ribadito dalla Suprema Corte anche in merito all'appellabilità delle sentenze emesse dal Giudice di Pace: “Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace, per il risarcimento dei danni (nella specie da circolazione stradale), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a euro
1.032,91 (nella specie euro 500,00), abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non pagina 6 di 10 potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore -
ed ancor meno una somma superiore ad euro 1032,91 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza del giudice di gravame che aveva dichiarato inammissibile il proposto appello avverso la sentenza resa dal giudice di pace, giacché,
in totale assenza di contrarie emergenze processuali, era da ritenersi ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto per un importo maggiore o minore rispetto a quello espressamente indicato)” (Cass. n. 24153/2010).
Pertanto, affinché si possa ritenere che il giudizio instaurato abbia valore superiore a millecento euro (e che di conseguenza il Giudice di Pace non possa decidere secondo equità), non è sufficiente che l'attore abbia domandato la condanna del convenuto al pagamento di un specifico importo e, in via alternativa o subordinata, della maggiore o minore somma, bensì è necessario esaminare la fattispecie concreta ed interpretare la domanda proposta dalla parte, anche alla luce del contenuto complessivo dell'atto di citazione.
Il mero riferimento alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, aggiunto all'indicazione di un determinato importo, non può ritenersi di per sé solo sufficiente a pagina 7 di 10 dimostrare l'effettiva volontà della parte attrice di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad Euro 1.100,00 - in mancanza di altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato ed in particolare quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità.
In difetto di circostanze concrete che inducano a ritenere che la somma che risulterà
dovuta all'esito del giudizio possa essere effettivamente superiore a quella specificata dalla parte nonché all'importo di millecento euro, la menzione nella domanda introduttiva del giudizio di una somma risarcitoria maggiore di quella concretamente indicata nelle conclusioni dell'atto di citazione deve quindi essere considerata ininfluente, una mera clausola di stile.
D'altronde, un'interpretazione che considerasse sufficiente la mera apposizione della suddetta clausola per ritenere indeterminato il valore della controversia comporterebbe
Contr l'abrogazione di fatto degli artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, poiché la clausola in questione viene apposta dai procuratori in tutti gli atti introduttivi di giudizi che hanno come petitum immediato la condanna al pagamento di una somma.
Una tale interpretazione, inoltre, rimetterebbe al mero arbitrio delle parti la scelta della disciplina sostanziale e processuale loro applicabile: l'attore, semplicemente aggiungendo alla domanda di condanna del convenuto al pagamento di una specifica somma l'inciso “o della minore o maggior somma ritenuta di giustizia” (o ricorrendo a clausole analoghe) senza alcun onere motivazionale, di fatto sceglierebbe se il proprio pagina 8 di 10 processo deve essere deciso secondo equità o secondo diritto, nonché diventerebbe il dominus della disciplina processuale concretamente applicabile, ad esempio proprio in materia di appellabilità delle sentenze del Giudice di Pace.
Una tale conclusione si pone in evidente contrasto col dato normativo nonché con il principio affermato dalla Corte di Cassazione la quale, proprio in riferimento all'art. 113, comma 2, c.p.c., ha chiarito che “la decisione di merito del Giudice di Pace deve essere adottata, senza possibilità di scelta né per le parti, né per il giudice, secondo diritto ovvero secondo equità in dipendenza del valore della causa” (Cass. n.
1080/2005).
Orbene, nel caso di specie non vi è alcun dubbio che il valore della causa proposta dall'avv. ammonti a euro 735,83, né nella comparsa di risposta né CP_1
nell'appello l'appellante ha mai formulato domande per importi superiori ad euro
1100,00, né ha dedotto circostanze tali da far presumere che ambisse ad una somma maggiore di quella indicata.
Non vi è nulla negli atti del giudizio dal quale sia possibile desumere che l'attrice avesse diritto o che avrebbe richiesto una somma superiore ad euro 1.100,00; pertanto,
dovendosi ritenere la sentenza pronunciata secondo equità, l'appello deve ritenersi inammissibile.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 9 di 10 - Dichiara inammissibile l'atto di appello.
- Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 29 luglio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 10 di 10