Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4567/2024 RG
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
All'udienza del 1.4.2025 ore 11,45 avanti alla Giudice Maria Antonia Maiolino sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Alessandro Scabin sost. avv. Gattuso
Per parte convenuta la dott.ssa Silvia Berardi
L'avv. Scabin riferisce che a causa di una disfunzione del sistema telematico non risultano depositate le note conclusionali e chiede la rimessione in termini;
la dott.ssa Berardi si oppone.
La Giudice, evidenziato che non erano stati assegnati termini per conclusionali ma solo per note ex art. 281duodecies c.p.c.; considerato che nulla è stato depositato né nel termine di 20 giorni né nel successivo termine di
10 giorni;
rilevato d'altro canto che alcun malfunzionamento è documentato, rigetta l'istanza di rimessione in termini ed invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Scabin precisa le conclusioni come da atto di citazione, cui si riporta, e contesta che non vi è prova certa della notifica dell'ordinanza ingiunzione in quanto la cartolina modello 23 allegata non reca alcun cronologico riconducibile all'ordinanza asseritamente notificata: quindi non si può affermare che quella cartolina si riferisca a quell'ordinanza.
La dott.ssa Berardi sostiene che non vi sia discussione sulla riferibilità della cartolina all'ordinanza ed insiste per il rigetto dell'opposizione, richiamandosi alle difese svolte.
La Giudice, preso atto della precisazione delle conclusioni e tenuto conto della discussione, si ritira in camera di consiglio, riservando la pronuncia della decisione all'esito delle attività di udienza.
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
Ad ore 15,00 la Giudice rientra in udienza dalla camera di consiglio e decide la causa come da sentenza di cui al verbale che segue. Non sono presenti le parti.
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Maria Antonia Maiolino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4567/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 C.F._1
pro tempore, con il patrocinio degli avv. GATTUSO LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA
ANNUNZIATELLA N. 23 80053 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA ITALIA, presso il difensore avv. GATTUSO LUIGI
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DE ROSA DONATO, avv. TOSO LUISELLA P.IVA_1
MARISTELLA ( ), avv. MONFORTE FLORIDIA C.F._2
( , avv. MANCINO CARMINA ( ); avv. C.F._3 C.F._4
CORSETTI VALERIA ( ); elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._5 dell'avv. DE ROSA DONATO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. CHIAVELLATI ROMEO ed elettivamente domiciliato in VIA DEL
RISORGIMENTO 36 35137 PADOVA presso lo studio dell'avv. CHIAVELLATI ROMEO
CONVENUTI
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzione amministrativa
CONCLUSIONI
2 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato via pec in data 19.9.2024 ha proposto Parte_1
opposizione alla cartella esattoriale n. 07720240014088723000, contenente la richiesta di pagamento di € 114.285,03 a titolo di sanzioni irrogate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti.
2. L'attore si duole dell'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 1893/2021 prodromica alla cartella di pagamento impugnata, invocando altresì la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme in forza del ruolo impugnato, vista l'omessa notificazione anche del verbale ispettivo di accertamento degli illeciti sanzionati.
3. Costituitosi in giudizio, l' (già Ispettorato Territoriale Controparte_3
del Lavoro di Roma e da ora in avanti, per brevità, solo l'“Ispettorato”) ha contestato la domanda attorea, deducendo la rituale notificazione a , quale autore degli illeciti, Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione n. 1893/2021: la prescrizione è stata interrotta dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione all'autore dell'illecito e alla società CP_4 [...]
obbligata in solido, e il termine quinquennale non è quindi maturato in Parte_2
considerazione della sospensione dello stesso introdotta all'art. 103 comma VI bis del d.l.
18/2020 dalla legge di conversione n. 27/2020. Al mancato pagamento delle somme pretese con l'ordinanza ingiunzione, la sanzione pecuniaria è stata iscritta a ruolo in data 9.05.2024.
4. Si è costituita anche l' evidenziando la carenza di Controparte_2 legittimazione passiva in relazione alla pretesa attorea, volta a contestare l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione prodromica alla cartella di pagamento generata dopo la trasmissione del ruolo ordinario n. 20241003349 dall'Ispettorato (ente impositore), reso esecutivo in data
29.05.2024.
5. All'udienza del 13.02.2025 è stata disposta la conversione del rito in semplificato e sono stati assegnati alle parti i termini richiesti di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., cui è seguito il deposito di memoria solo da parte dell'Ispettorato.
6. All'odierna udienza fissata ex art. 281 terdecies c.p.c., a seguito di discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti.
***
7. La domanda attorea va rigettata per le motivazioni che verranno di seguito esposte.
8. Come sopra specificato, ha radicato la presente opposizione avverso la cartella Parte_1
di pagamento n. 07720240014088723000 dolendosi della mancata notificazione della
3 prodromica ordinanza ingiunzione n. 1893/2021, in violazione al proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito: tale vizio procedurale determinerebbe, secondo la ricostruzione dell'attore, la nullità derivata del titolo esecutivo costituito dalla cartella impugnata, nonché la prescrizione del credito vantato dall'Ispettorato, vista anche l'omessa notifica del verbale ispettivo di contestazione degli illeciti.
9. Sennonchè, anzitutto risulta dimostrata documentalmente la notifica al signor Pt_1 dell'ordinanza ingiunzione n. 1893/2021 da cui origina il credito riscosso con la cartella impugnata: l'Ispettorato ha infatti depositato l'avviso ricevuto dal mittente di immissione del
C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) della raccomandata contenente l'ordinanza in questione (all. 1 dell'Ispettorato) nella cassetta postale del destinatario presso via G. Zanella n.
4/E ad Abano Terme, ove il signor risulta essere residente (all. n. 4). Pt_1
10. La notificazione risulta quindi perfezionata per compiuta giacenza (cfr. sempre allegato n. 1 dell'Ispettorato, a pag. 5) ed è quindi senz'altro infondata la censura attorea relativa all'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione prodromica alla cartella esattoriale oggi opposta.
11. Per quanto attiene poi alla contestazione sollevata in sede di discussione orale in ordine al difetto di prova sul contenuto della notificazione menzionata, nel senso che non vi sarebbe un univoco riferimento all'ordinanza in discussione nella documentazione relativa alla notificazione, deve osservarsi che, una volta prodotto il materiale probatorio relativo alla notifica, è onere del destinatario dedurre e dimostrare di avere con quell'atto ricevuto un documento diverso da quello preteso dal notificante (Cass. n. 22687/2017: “incombe sul destinatario l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente”; in termini Cass. n. 10630/2015).
12. Da quanto ora ricostruito consegue un ulteriore rilievo idoneo a fondare il rigetto della domanda attorea: dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione consegue infatti la preclusione per l'attore di sollevare nella presente sede qualsiasi contestazione relativa agli atti prodromici all'ordinanza stessa, quale è il verbale ispettivo di accertamento. Infatti, il signor Pt_1
avrebbe potuto e dovuto contestare l'omessa notificazione del verbale, oggi lamentata, in sede di impugnativa ex art. 22 l. 689/1981 avverso l'ordinanza ingiunzione (così Cass. n.
16282/2016): quando un titolo esecutivo stragiudiziale, quale è la cartella di riscossione emessa dall' , si forma sulla base di un procedimento e per Controparte_2
scongiurare la sua formazione la legge prevede un rimedio impugnatorio assoggettandolo ad un termine, “la tutela del soggetto passivo del titolo che assuma di non aver potuto esperire quel rimedio per un vizio del procedimento di formazione del titolo stesso che non l'ha posto in
4 condizione di acquisirne la conoscenza e di esperire il rimedio nel termine previsto, deve esperirsi attraverso tale rimedio, il cui termine di esperimento decorre dal momento di tardiva acquisizione della conoscenza”. In altre parole, il titolo esecutivo stragiudiziale non è più contestabile dal soggetto passivo dello stesso se questi non reagisca nel termine legalmente previsto per l'impugnativa, quando è posto in condizione di farlo.
13. Ebbene, applicando il principio ora ricordato al caso di specie, è oggi precluso all'attore di contestare l'omessa notificazione del verbale ispettivo, dal momento che il signor Pt_1
avrebbe potuto (e quindi dovuto) far valere tale censura impugnando l'ordinanza ingiunzione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della stessa, senza invece attendere inutilmente la notifica della cartella esattoriale.
14. In conclusione: la domanda attorea va rigettata.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell'attore nella misura che verrà indicata in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147/2022, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore fino ad € 260.000. I compensi sono liquidati attestandosi sui valori minimi di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria quanto all'Ispettorato del Lavoro, considerata la semplicità della questione controversia, la brevità e la speditezza dell'iter decisionale, che ha visto un'attività defensionale estremamente limitata per l'intero svolgimento del giudizio;
gli stessi criteri vanno applicati anche in favore dell' convenuta, senza riconoscimento della fase CP_2
decisoria atteso che la parte non ha partecipato alla discussione orale odierna. Nulla spetta invece per la fase di trattazione, non essendovi stata alcuna attività istruttoria e vista la natura meramente documentale della causa.
16. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 4567/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti convenute, liquidate quanto all'Ispettorato del Lavoro in € 4.217 per compensi, e quanto all' CP_2
in € 2.090 per compenso;
entrambi gli importi oltre al 15% di spese generali, Iva e Cpa
[...]
come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. Non sono presenti le parti.
5 Padova, 01/04/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
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