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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 4561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4561 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
ED ha pronunziato all'udienza del 28.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3802 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv.ti Corrado de Cesare e Gianluca de Cesare;
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
Resistente
OGGETTO: malattia professionale.
**********
Con ricorso depositato il 20.03.2024 , premesso di Parte_1 essere coltivatore diretto dal 1980 e di essere titolare di una preesistenza dell'11% (per ernie discali con tendinosi del sovraspinoso e sindrome del tc)
a causa della ridetta attività, esponeva di aver registrato un peggioramento del quadro clinico. Ha lamentato che, a fronte dell'istanza per revisione del grado (presentata in data 25.07.2023), l' resistente si era espresso in senso negativo, CP_1 rendendo vani gli ulteriori solleciti presentati a mezzo del patronato.
Invocava, pertanto, l'accertamento giudiziale di un danno biologico nella misura del 15% (“ovvero di quell' altra maggiore o minore ritenuta, come da
Giustizia, ma comunque superiore al 11% già riconosciuto”).
Costituitosi in giudizio, l' deduceva l'insussistenza dei presupposti CP_1
dell'avversa pretesa, ribadendo la correttezza del proprio operato.
Disposta una consulenza medico-legale, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, nella misura di seguito indicata, sulla scorta delle verifiche peritali espletate.
L'ausiliario del giudice, infatti, a conclusione delle indagini effettuate, ha espresso le seguenti considerazioni: “ è portatore di Parte_1 postumi residuati da tre malattie professionali, ernia discale lombare, tendinopatia del sovraspinoso bilaterale e sindrome del tunnel carpale bilaterale, valutati con il danno biologico complessivo dell'11%... in base alla documentazione allegata, ai dati anamnestici, ai rilievi emersi in occasione dell'esame clinico espletato in questa consulenza e, soprattutto, all'esame
EMG degli arti inferiori richiesto… si deduce che sussiste una significativa e persistente irritazione o danno alle radici nervose che emergono dal midollo spinale a livello delle vertebre lombari interessate, verosimilmente compatibile con un aggravamento della malattia professionale in causa”.
Ha concluso - tenendo conto della tabella delle menomazioni di cui al D.M.
12/07/2000, con riferimento “alla voce n. 213 relativa a “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” – nel senso “di valutare in maniera più equa il grado della tecnopatia in misura del 10%” e che, quindi, in virtù dell'aggravamento “della tecnopatia relativa all'ernia
Pag. 2 di 3 discale lombare, il danno biologico complessivo già riconosciuto nella misura dell'11% risulta attualmente pari al 13% (tredici percento)”.
Il giudizio espresso dal consulente tecnico è condiviso da questo giudice, in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi clinici ed anamnestici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono, conseguentemente, essere poste a carico dell' CP_1
Vanno poste a carico dell' anche le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura del 13% (detratto quanto già corrisposto per il medesimo titolo), condanna l' al pagamento del dovuto, oltre accessori di legge;
CP_1
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 1.312,00 oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari;
3) pone a carico della parte resistente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Bari, 28.11.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria ED
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