Decreto cautelare 3 dicembre 2024
Ordinanza presidenziale 7 agosto 2025
Ordinanza collegiale 14 novembre 2025
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00946/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12801/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12801 del 2024, proposto da
LE BA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cultrera, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi della Campania Luigi EL di Napoli, Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, Università Politecnica delle Marche di Ancona, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi della Basilicata di Potenza, Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum , Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti, Università degli Studi di Camerino, Università della Calabria, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi dell’Insubria Varese, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Salerno Fisciano, Università del Salento di Lecce, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Udine e Università degli Studi di Verona, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
1) della Graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in “ Medicina e chirurgia ” e “ Odontoiatria e protesi dentaria ” per l’anno accademico 2024-2025, pubblicata in data 10 settembre 2024 all’interno dell’area riservata del sito www.cisiaonline.it, in quale l’odierna ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, e del relativo decreto di approvazione della detta graduatoria;
2) dell’esito delle c.d. “prove TOLC – MED” resi noti in precedenza utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a c.u. in “Medicina e chirurgia” e “Odontoiatria e protesi dentaria” a.a. 2024/2025;
3) degli attestati dei risultati TOLC 2024-2025 nonché dei riepiloghi analitici di punteggio disponibili sull’area personale CISIA di ogni ricorrente;
4) degli scorrimenti di graduatoria pubblicati con le stesse modalità in date successive alla pubblicazione della graduatoria;
5) di ogni e qualsiasi altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi, a titolo esemplificativo ma non tassativo:
a) il d.m. n. 1107 del 24 settembre 2022 unitamente ai relativi allegati, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente;
b) la Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra il Ministero dell’università e della ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), in ogni parte di interesse e ove considerata lesiva;
c) la nota con la quale il Ministro dell’università e della ricerca autorizza i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione dei TOLC, in via eventuale in ogni parte di interesse;
d) ogni altro atto richiamato dai decreti attinenti la materia in genere sebbene non conosciuto;
e) le linee-guida, i protocolli e i verbali inerenti all’individuazione delle misure a sostengo dei candidati DSA per lo svolgimento dei test adottate in sede ministeriale e/o dagli atenei resistenti;
f) ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula in cui si son svolte le prove;
g) ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali di correzione delle prove svolte dall’odierna ricorrente;
h) i verbali/atti riguardanti la sottoposizione dei quesiti nel TOLC di Luglio 2024;
i) i verbali/atti/istruzioni fornite, qualora esistenti, nelle diverse aule riguardanti le modalità di svolgimento del TOLC, ivi comprese le disposizioni sulle tempistiche per effettuare la prova;
l) i verbali/atti, qualora esistenti, riguardanti le modalità di estrazione copia dei compiti svolti dal candidato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi Firenze, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, dell’Università degli Studi di Catania, dell’Università degli Studi di Genova, dell’Università degli Studi della Campania Luigi EL di Napoli, dell’Università degli Studi dell’Aquila, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dell’Università degli Studi di Parma, dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona, dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università degli Studi della Basilicata di Potenza, dell’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum , dell’Università degli Studi di Brescia, dell’Università degli Studi di Cagliari, dell’Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti, dell’Università degli Studi di Camerino, dell’Università della Calabria, dell’Università degli Studi di Ferrara, dell’Università degli Studi di Foggia, dell’Università degli Studi dell’Insubria Varese, dell’Università degli Studi di Messina, dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, dell’Università degli Studi di Milano, dell’Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Pavia, dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Università del Piemonte Orientale, dell’Università degli Studi di Pisa, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata, dell’Università degli Studi di Salerno Fisciano, dell’Università del Salento di Lecce, dell’Università degli Studi di Sassari, dell’Università degli Studi di Siena, dell’Università degli Studi di Torino, dell’Università degli Studi di Trieste, dell’Università degli Studi di Trento, dell’Università degli Studi di Udine e dell’Università degli Studi di Verona;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa LE ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente impugnava la graduatoria in epigrafe, nella parte in cui vi risultava inserita oltre l’ultimo posto utile, sostenendone l’illegittimità sotto molteplici profili.
Il Ministero dell'Università e della Ricerca e le università sopra emarginate si costituivano in giudizio, instando per la reiezione delle censure proposte.
Con ordinanza presidenziale n. 3061/2025 veniva disposta, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla ricorrente, mediante notifica per pubblici proclami, adempimento che parte ricorrente, tuttavia, non dava prova di avere eseguito entro il relativo termine assegnatole.
Quest’ultima presentava, poi, in data 22 settembre 2025 relativa istanza di rimessione in termini, deducendo la difficoltà di ottenere per tempo dall’amministrazione la graduatoria con le generalità complete dei controinteressati.
La Sezione con ordinanza n. 20392/2025 respingeva tale istanza “ Ritenuto che … nella fattispecie non ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 37 c.p.a. per la concessione della rimessione in termini, in quanto l’inerzia difensiva non può essere sanata in assenza di elementi concreti che attestino l’impossibilità di adempiere per causa non imputabile ” e che, “ per effetto della mancata integrazione del contraddittorio nei termini prescritti, il ricorso è destinato a divenire improcedibile”.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso a verbale ex art. 73, comma 3, c.p.a. dell’esistenza di eventuali profili di improcedibilità del gravame, in relazione all’aver parte ricorrente omesso di integrare il contraddittorio entro i termini e secondo le modalità stabilite nell’ordinanza n. 3061/2025.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, confermando il rilievo già formulato ai sensi dell’art. 73, comma 3, del cod. proc. amm..
Come evidenziato nella parte in fatto, con il Presidente della Sezione, con l’ordinanza n. 3061/2025 - pubblicata il 7 agosto 2025 e ritualmente comunicata in pari data via p.e.c. al legale di parte ricorrente - ha ordinato alla ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che la precedono nella graduatoria di merito, stante l’evidente interesse degli stessi a contraddire nella presente causa.
In particolare, veniva disposto che la pubblicazione sul sito internet del Ministero fosse effettuata, “ pena l'improcedibilità del gravame, entro la data del 20 settembre 2025, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro la data del 30 settembre 2025 ”.
Ciò nonostante detto termine non è stato osservato, avendo parte ricorrente omesso di depositare prova dell'adempimento di tale incombente.
Ebbene, l’art. 49, comma 3, c.p.a. stabilisce che “ il giudice, nell’ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti a cui il ricorso deve essere notificato ”, e che “ se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'art. 35 ”.
La norma da ultimo menzionata prevede, poi, al comma 1, lett. c), che il ricorso sia dichiarato improcedibile (anche) quando “ non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato ”, sanzionando, pertanto, con l’improcedibilità del ricorso l’omessa integrazione del contraddittorio nel termine assegnato (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1534/2018).
Ben si comprende, dunque, come il ricorso – attesa l’inosservanza del richiamato termine perentorio assegnato - deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile ai sensi dei menzionati artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la natura in rito della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZZ, Presidente
LE ON, Consigliere, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE ON | LE ZZ |
IL SEGRETARIO