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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 521/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3376/2023 depositato il 13/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220092264402 CONTRIB. CASSA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220008662149 CONTRIB. CASSA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220081240561 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229018234772 VARI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13 febbraio 2023 il ricorrente Avv. Ricorrente_1 impugnava:
- la cartella n. 296 2022 00922644 02, importo € 3.925,56;
- la cartella n. 296 2022 00086621 49, importo € 724,48;
- la cartella n. 296 2022 0081240561, importo € 336,26;
-la intimazione di pagamento n. 296 2022 90182347 72, importo € 16.786,33.
Il ricorrente deduceva inesistenza della notifica degli atti impugnati, sostenendo che le notifiche PEC provenivano da indirizzo non presente nei pubblici registri,, ritenendo pertanto tali notifiche “inesistenti” ai sensi dell'art.
3-bis L. 53/1994 e art. 16-ter D.L. 179/2012.
Con le controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo:
l'infondatezza della tesi dell'inesistenza della notifica, in quanto:
- l'art. 26 DPR 602/73 richiede che sia solo l'indirizzo PEC del destinatario a risultare da INI-PEC;
- nessuna norma impone al notificante l'uso di PEC inserita nei pubblici elenchi;
l- a PEC utilizzata proviene da dominio univocamente riferibile ad ADER;
- la giurisprudenza di CAzione (SS.UU. 15979/2022; Cass. 982/2023) ha escluso la nullità quando la provenienza dell'atto sia chiaramente riconoscibile.
Rileva anche il difetto di giurisdizione della Corte tributaria per alcune poste di natura previdenziale
(CA Forense e INPS) ricomprese nell'avviso di intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla dedotta inesistenza della notifica. La censura è infondata.
Il ricorrente deduce che le notifiche PEC sarebbero inesistenti perché provenienti da indirizzo non presente nei registri IPA, INI-PEC e REGINDE. Tuttavia, per la notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento mediante PEC, trova applicazione l'art. 26, comma 2, DPR 602/1973, che dispone espressamente che:«La notifica della cartella può essere eseguita […] a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante dall'INI-PEC». La norma non prevede alcun requisito relativo all'indirizzo PEC del mittente. La giurisprudenza citata da ADER e pienamente condivisa da questo Collegio afferma che non esiste un obbligo di iscrizione del mittente in pubblici elenchi, trattandosi di atto amministrativo notificato da ente pubblico
(Cass. SS.UU. 15979/2022; Cass. 982/2023); nel caso specifico, l'indirizzo PEC utilizzato presenta dominio pec.agenziariscossione.gov.it, univocamente riferibile all'ente; inoltre le ricevute PEC attestano provenienza e consegna;
il ricorrente ha ricevuto gli atti e ha potuto pienamente esercitare il diritto di difesa, come dimostrato dalla proposizione del ricorso. La circostanza che la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, si riferisce specificamente alle notificazioni di avvocati e procuratori legali e non ha quindi una portata di carattere generale per ogni tipo di notifica via pec. Infatti le norme sulla notifica via pec degli atti esattoriali (ex artt. 26 comma 2 DPR 602/1973, art. 30 comma 4 D.L. 78/2010 DPR 68/2005) dispongono espressamente che l'indirizzo di PEC del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi…>>;la notificazione PEC è pienamente valida quando l'origine dell'atto è riconoscibile, anche se la PEC non risulta nei registri pubblici;
pertanto la notifica deve ritenersi valida ed efficace.
2. Sul difetto di giurisdizione per gli atti previdenziali inclusi nell'intimazione
Le controdeduzioni hanno dimostrato che alcune poste dell'intimazione derivano da contributi CA
Forense e avvisi di addebito INPS. Tali crediti hanno natura previdenziale e pertanto rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario – Sezione Lavoro, e non della Corte tributaria (art. 24 D.Lgs. 46/1999), con facoltà di riassunzione innanzi al Giudice del Lavoro nei termini di legge;
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo:
rigetta il ricorso proposto dall'avv. Ricorrente_1; dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente ai crediti previdenziali INPS e CA Forense ricompresi nell'intimazione impugnata;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di
ADER in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Palermo, 24.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3376/2023 depositato il 13/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220092264402 CONTRIB. CASSA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220008662149 CONTRIB. CASSA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220081240561 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229018234772 VARI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13 febbraio 2023 il ricorrente Avv. Ricorrente_1 impugnava:
- la cartella n. 296 2022 00922644 02, importo € 3.925,56;
- la cartella n. 296 2022 00086621 49, importo € 724,48;
- la cartella n. 296 2022 0081240561, importo € 336,26;
-la intimazione di pagamento n. 296 2022 90182347 72, importo € 16.786,33.
Il ricorrente deduceva inesistenza della notifica degli atti impugnati, sostenendo che le notifiche PEC provenivano da indirizzo non presente nei pubblici registri,, ritenendo pertanto tali notifiche “inesistenti” ai sensi dell'art.
3-bis L. 53/1994 e art. 16-ter D.L. 179/2012.
Con le controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo:
l'infondatezza della tesi dell'inesistenza della notifica, in quanto:
- l'art. 26 DPR 602/73 richiede che sia solo l'indirizzo PEC del destinatario a risultare da INI-PEC;
- nessuna norma impone al notificante l'uso di PEC inserita nei pubblici elenchi;
l- a PEC utilizzata proviene da dominio univocamente riferibile ad ADER;
- la giurisprudenza di CAzione (SS.UU. 15979/2022; Cass. 982/2023) ha escluso la nullità quando la provenienza dell'atto sia chiaramente riconoscibile.
Rileva anche il difetto di giurisdizione della Corte tributaria per alcune poste di natura previdenziale
(CA Forense e INPS) ricomprese nell'avviso di intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla dedotta inesistenza della notifica. La censura è infondata.
Il ricorrente deduce che le notifiche PEC sarebbero inesistenti perché provenienti da indirizzo non presente nei registri IPA, INI-PEC e REGINDE. Tuttavia, per la notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento mediante PEC, trova applicazione l'art. 26, comma 2, DPR 602/1973, che dispone espressamente che:«La notifica della cartella può essere eseguita […] a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante dall'INI-PEC». La norma non prevede alcun requisito relativo all'indirizzo PEC del mittente. La giurisprudenza citata da ADER e pienamente condivisa da questo Collegio afferma che non esiste un obbligo di iscrizione del mittente in pubblici elenchi, trattandosi di atto amministrativo notificato da ente pubblico
(Cass. SS.UU. 15979/2022; Cass. 982/2023); nel caso specifico, l'indirizzo PEC utilizzato presenta dominio pec.agenziariscossione.gov.it, univocamente riferibile all'ente; inoltre le ricevute PEC attestano provenienza e consegna;
il ricorrente ha ricevuto gli atti e ha potuto pienamente esercitare il diritto di difesa, come dimostrato dalla proposizione del ricorso. La circostanza che la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, si riferisce specificamente alle notificazioni di avvocati e procuratori legali e non ha quindi una portata di carattere generale per ogni tipo di notifica via pec. Infatti le norme sulla notifica via pec degli atti esattoriali (ex artt. 26 comma 2 DPR 602/1973, art. 30 comma 4 D.L. 78/2010 DPR 68/2005) dispongono espressamente che l'indirizzo di PEC del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi…>>;la notificazione PEC è pienamente valida quando l'origine dell'atto è riconoscibile, anche se la PEC non risulta nei registri pubblici;
pertanto la notifica deve ritenersi valida ed efficace.
2. Sul difetto di giurisdizione per gli atti previdenziali inclusi nell'intimazione
Le controdeduzioni hanno dimostrato che alcune poste dell'intimazione derivano da contributi CA
Forense e avvisi di addebito INPS. Tali crediti hanno natura previdenziale e pertanto rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario – Sezione Lavoro, e non della Corte tributaria (art. 24 D.Lgs. 46/1999), con facoltà di riassunzione innanzi al Giudice del Lavoro nei termini di legge;
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo:
rigetta il ricorso proposto dall'avv. Ricorrente_1; dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente ai crediti previdenziali INPS e CA Forense ricompresi nell'intimazione impugnata;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di
ADER in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Palermo, 24.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE