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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3496/24 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in 56038 ON (PI) V.le Primo Maggio n. 95, rappresentato o difeso dall'avv.
Alessandro De Ranieri del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Aringhieri del
Foro di Pisa, giusta procura in atti
Resistente
E
Ministero CP_2
Interventore ex-lege avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 24.04.2025 le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo come da nota congiunta depositata in data
* * *
Hanno agito in giudizio in data 30.11.2024 ex art 337 bis e 337 ter c.c. i sig.ri
[...]
e chiedendo di regolamentare l'esercizio della Parte_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale delle figlie minori, deducendo:
- che i SI.ri e hanno intrattenuto una convivenza more Parte_1 Controparte_1
uxorio dall'anno 2016 e dalla loro relazione sentimentale sono nate due figlie,
[...]
nata a [...] il [...] e nata a [...] il Per_1 Persona_2
04/10/2020, entrambe riconosciute da entrambi i genitori
- che le parti hanno stabilito, unitamente alle figlie, la residenza familiare presso l'immobile sito in ON (PI) via Machiavelli n. 23
- che la relazione si è interrotta a causa di incomprensioni e dissapori insorti tra gli stessi ricorrenti, che hanno reso, di fatto impossibile il proseguimento della vita in comune
- che il SI. , a far data dalla fine del mese di aprile 2024, si è trasferito in Parte_1
ON viale Primo Maggio n. 95 in un appartamento di sua proprietà, mentre la SI.ra unitamente alle figlie e sono rimaste ad abitare Controparte_1 Per_1 Per_2 nell'immobile sito in ON (PI) via Machiavelli n. 23 di proprietà di dei genitori della
SI.ra CP_1
All'udienza del 24.04.2025 sostituita tramite il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno hanno confermato di accordarsi secondo le condizioni previste nel ricorso, chiedendo di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1. e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori corrispondendo questa decisione Per_2 Per_1
al diritto del minore alla bigenitorialità, così come previsto dalla legge n. 54 del 08/02/2006 sull'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la residenza anagrafica della madre in ON (PI) via
Machiavelli n. 23. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi
i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazion i natural i e le aspirazioni delle stesse.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sull e figli e per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. Per ciò che riguarda la frequentazione di e da parte dei genitori entrambi concordano di Per_2 Per_1 seguire il seguente schema, ricorrente per tutte le settimane a seguire: • PRIMA Per_3
e staranno con il padre, nei giorni di martedì e giovedì, dalle 16:00 all'uscita dall'asilo
[...] Per_2 fino alla sera dopo cena dove verranno riaccompagnate a casa della madre (quindi senza pernottamento);
SECONDA SETTIMANA: e staranno con il padre, nei giorni di martedì , dalle Per_1 Per_2
16:00, all'uscita dall'asilo , fino alla sera dopo cena dove verranno riaccompagnate a casa della madre.
Trascorreranno, altresì, con il padre i giorni di venerdì, dalle 16:00 all'uscita dall'asilo, fino alla domenica sera dove verranno, riconsegnate alla madre entro le ore 20 : 3 0 (sarà la madre a prendere le figlie presso
l'abitazione del padre);
3. e trascorreranno le vacanze di Natale e di Pasqua a metà tra i genitori, in modo tale Per_1 Per_2
che ogni anno trascorrano con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano, così come Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro, mentre l'anno successivo al contrario. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà seguito anche durante le altre festività ( 1 gennaio, Epifania , 1° maggio, 25 aprile etc);
4. Per quanto riguarda le vacanze estive e trascorreranno alternativamente una settimana Per_1 Per_2
consecutiva con un genitore e quella successiva con l'altro e così via, per un totale di 15 giorni ciascuno. E' in ogni caso necessario che i ricorrenti si comunichino almeno 30 giorni prima il periodo programmato delle ferie con le figlie.
5. Stante la collocazione prevalente presso la madre, il SI. contribuirà al mantenimento Parte_1
delle figlie corrispondendo alla OR un assegno mensile di € 250,00 per ogni figlia, somma CP_1 che verrà rivalutata annualmente ai fini ISTAT e che verrà corrisposta a mezzo bonifico, alla SI.ra il giorno 12 (dodici) di ogni mese;
CP_1
6. i ricorrenti provvederanno a rimborsarsi tra di loro il 50% delle spese straordinarie affrontate per le figlie come da protocollo CNF. In particolare, saranno ripartite al 50% le seguenti spese che si considerano
OBBLIGATORIE e Straordinarie, per le quali, pertanto, non è richiesto il preventivo accordo : libri scolastici, cancelleria d'inizio anno, prescuola/doposcuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori , rinnovo documenti, spese per tasse scolastiche presso istituti pubblici, uscite didattiche organizzate dalla scuola;
• Saranno ripartite altresì al 50% le seguenti spese, subordinate però al consenso di entrambi i genitori , suddivise nelle seguenti categorie : 1) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. 3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e del kit vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche
e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche
o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 5) Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese da suddividere al 50%, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. Qualora sussista l'obbligo di concertazione delle spese straordinarie, sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica, se possibile anche allegando la previsione del relativo impegno economico;
il destinatario entro 7 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre un'alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso;
7. l'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla SI.ra , mentre saranno a Controparte_1
carico totale ed esclusivo della medesima le spese relative alla mensa scolastica;
8. Le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto a nome delle figlie
.
9. Il sig sta utilizzando l'auto BMW serie 3 che è intestata alla OR lo stesso si impegna Pt_1 CP_1
a fare il passaggio di proprietà entro 7 gg dalla sottoscrizione del presente;
il sig. e la sig. ra Pt_1 CP_1 sosterranno le spese relative a detto passaggio di proprietà al 50%
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., con provvedimento del 24.04.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
*** Visto quanto sopra sussistono i presupposti di legge per recepire l'accordo intervenuto tra le parti volto a modificare le condizioni della sentenza di divorzio.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può essere trasfusa nella sentenza.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 3496/24 così provvede:
ACCOGLIE le domande congiuntamente precisate dalle parti e, per l'effetto,
DISPONE l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 Per_1 prevalente presso la residenza anagrafica della madre in ON (PI) via Machiavelli n. 23;
DISPONE che le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni i naturali e le aspirazioni delle stesse.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
DISPONE che per la frequentazione di e venga seguito il seguente schema, Per_2 Per_1 ricorrente per tutte le settimane a seguire:
PRIMA SETTIMANA: e staranno con il padre, nei giorni di martedì e giovedì, Per_1 Per_2 dalle 16:00 all'uscita dall'asilo fino alla sera dopo cena dove verranno riaccompagnate a casa della madre (quindi senza pernottamento);
SECONDA SETTIMANA: e staranno con il padre, nei giorni di martedì dalle Per_1 Per_2
16:00, all'uscita dall'asilo, fino alla sera dopo cena dove verranno riaccompagnate a casa della madre. Trascorreranno, altresì, con il padre i giorni di venerdì, dalle 16:00 all'uscita dall'asilo, fino alla domenica sera dove verranno, riconsegnate alla madre entro le ore 20:30 (sarà la madre a prendere le figlie presso l'abitazione del padre);
DISPONE che e trascorrano le vacanze di Natale e di Pasqua a metà tra i Per_1 Per_2 genitori, in modo tale che ogni anno trascorrano con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano, così come Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro, mentre l'anno successivo al contrario. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà seguito anche durante le altre festività (1 gennaio, Epifania , 1° maggio, 25 aprile etc);
DISPONE che per le vacanze estive e trascorrano alternativamente una Per_1 Per_2 settimana consecutiva con un genitore e quella successiva con l'altro e così via, per un totale di 15 giorni ciascuno. È in ogni caso necessario che i ricorrenti si comunichino almeno 30 giorni prima il periodo programmato delle ferie con le figlie;
DISPONE che, stante la collocazione prevalente presso la madre, il SI. Parte_1 contribuisca al mantenimento delle figlie corrispondendo alla OR un assegno CP_1 mensile di € 250,00 per ogni figlia, somma che verrà rivalutata annualmente ai fini ISTAT e che verrà corrisposta a mezzo bonifico, alla SI.ra il giorno 12 (dodici) di ogni mese;
CP_1
DISPONE che i ricorrenti provvedano a rimborsarsi tra di loro il 50% delle spese straordinarie affrontate per le figlie come da protocollo CNF. In particolare, saranno ripartite al 50% le seguenti spese che si considerano obbligatorie e straordinarie, per le quali, pertanto, non è richiesto il preventivo accordo : libri scolastici, cancelleria d'inizio anno, prescuola/doposcuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori , rinnovo documenti, spese per tasse scolastiche presso istituti pubblici, uscite didattiche organizzate dalla scuola;
DISPONE che siano ripartite altresì al 50% le seguenti spese, subordinate però al consenso di entrambi i genitori , suddivise nelle seguenti categorie : 1) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. 3)
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e del kit vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 5) Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
DISPONE che tutte le spese da suddividere al 50%, subordinate o meno al consenso dei genitori, debbano essere documentate;
DISPONE che, qualora sussista l'obbligo di concertazione delle spese straordinarie, sia onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica, se possibile anche allegando la previsione del relativo impegno economico. Il destinatario entro 7 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre un'alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso;
DISPONE che l'assegno unico universale sia percepito per intero dalla SI.ra Controparte_1 mentre saranno a carico totale ed esclusivo della medesima le spese relative alla mensa scolastica;
DÀ ATTO che le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto a nome delle figlie;
DÀ ATTO che il sig sta utilizzando l'auto BMW serie 3 che è intestata alla OR Pt_1 CP_1
e che lo stesso si è impegnato a fare il passaggio di proprietà entro 7 gg dalla sottoscrizione dell'accordo. Il sig. e la sig.ra sosterranno le spese relative a detto passaggio di Pt_1 CP_1 proprietà al 50%;
Spese di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 02.05.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3496/24 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in 56038 ON (PI) V.le Primo Maggio n. 95, rappresentato o difeso dall'avv.
Alessandro De Ranieri del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Aringhieri del
Foro di Pisa, giusta procura in atti
Resistente
E
Ministero CP_2
Interventore ex-lege avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 24.04.2025 le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo come da nota congiunta depositata in data
* * *
Hanno agito in giudizio in data 30.11.2024 ex art 337 bis e 337 ter c.c. i sig.ri
[...]
e chiedendo di regolamentare l'esercizio della Parte_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale delle figlie minori, deducendo:
- che i SI.ri e hanno intrattenuto una convivenza more Parte_1 Controparte_1
uxorio dall'anno 2016 e dalla loro relazione sentimentale sono nate due figlie,
[...]
nata a [...] il [...] e nata a [...] il Per_1 Persona_2
04/10/2020, entrambe riconosciute da entrambi i genitori
- che le parti hanno stabilito, unitamente alle figlie, la residenza familiare presso l'immobile sito in ON (PI) via Machiavelli n. 23
- che la relazione si è interrotta a causa di incomprensioni e dissapori insorti tra gli stessi ricorrenti, che hanno reso, di fatto impossibile il proseguimento della vita in comune
- che il SI. , a far data dalla fine del mese di aprile 2024, si è trasferito in Parte_1
ON viale Primo Maggio n. 95 in un appartamento di sua proprietà, mentre la SI.ra unitamente alle figlie e sono rimaste ad abitare Controparte_1 Per_1 Per_2 nell'immobile sito in ON (PI) via Machiavelli n. 23 di proprietà di dei genitori della
SI.ra CP_1
All'udienza del 24.04.2025 sostituita tramite il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno hanno confermato di accordarsi secondo le condizioni previste nel ricorso, chiedendo di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1. e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori corrispondendo questa decisione Per_2 Per_1
al diritto del minore alla bigenitorialità, così come previsto dalla legge n. 54 del 08/02/2006 sull'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la residenza anagrafica della madre in ON (PI) via
Machiavelli n. 23. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi
i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazion i natural i e le aspirazioni delle stesse.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sull e figli e per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. Per ciò che riguarda la frequentazione di e da parte dei genitori entrambi concordano di Per_2 Per_1 seguire il seguente schema, ricorrente per tutte le settimane a seguire: • PRIMA Per_3
e staranno con il padre, nei giorni di martedì e giovedì, dalle 16:00 all'uscita dall'asilo
[...] Per_2 fino alla sera dopo cena dove verranno riaccompagnate a casa della madre (quindi senza pernottamento);
SECONDA SETTIMANA: e staranno con il padre, nei giorni di martedì , dalle Per_1 Per_2
16:00, all'uscita dall'asilo , fino alla sera dopo cena dove verranno riaccompagnate a casa della madre.
Trascorreranno, altresì, con il padre i giorni di venerdì, dalle 16:00 all'uscita dall'asilo, fino alla domenica sera dove verranno, riconsegnate alla madre entro le ore 20 : 3 0 (sarà la madre a prendere le figlie presso
l'abitazione del padre);
3. e trascorreranno le vacanze di Natale e di Pasqua a metà tra i genitori, in modo tale Per_1 Per_2
che ogni anno trascorrano con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano, così come Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro, mentre l'anno successivo al contrario. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà seguito anche durante le altre festività ( 1 gennaio, Epifania , 1° maggio, 25 aprile etc);
4. Per quanto riguarda le vacanze estive e trascorreranno alternativamente una settimana Per_1 Per_2
consecutiva con un genitore e quella successiva con l'altro e così via, per un totale di 15 giorni ciascuno. E' in ogni caso necessario che i ricorrenti si comunichino almeno 30 giorni prima il periodo programmato delle ferie con le figlie.
5. Stante la collocazione prevalente presso la madre, il SI. contribuirà al mantenimento Parte_1
delle figlie corrispondendo alla OR un assegno mensile di € 250,00 per ogni figlia, somma CP_1 che verrà rivalutata annualmente ai fini ISTAT e che verrà corrisposta a mezzo bonifico, alla SI.ra il giorno 12 (dodici) di ogni mese;
CP_1
6. i ricorrenti provvederanno a rimborsarsi tra di loro il 50% delle spese straordinarie affrontate per le figlie come da protocollo CNF. In particolare, saranno ripartite al 50% le seguenti spese che si considerano
OBBLIGATORIE e Straordinarie, per le quali, pertanto, non è richiesto il preventivo accordo : libri scolastici, cancelleria d'inizio anno, prescuola/doposcuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori , rinnovo documenti, spese per tasse scolastiche presso istituti pubblici, uscite didattiche organizzate dalla scuola;
• Saranno ripartite altresì al 50% le seguenti spese, subordinate però al consenso di entrambi i genitori , suddivise nelle seguenti categorie : 1) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. 3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e del kit vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche
e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche
o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 5) Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese da suddividere al 50%, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. Qualora sussista l'obbligo di concertazione delle spese straordinarie, sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica, se possibile anche allegando la previsione del relativo impegno economico;
il destinatario entro 7 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre un'alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso;
7. l'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla SI.ra , mentre saranno a Controparte_1
carico totale ed esclusivo della medesima le spese relative alla mensa scolastica;
8. Le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto a nome delle figlie
.
9. Il sig sta utilizzando l'auto BMW serie 3 che è intestata alla OR lo stesso si impegna Pt_1 CP_1
a fare il passaggio di proprietà entro 7 gg dalla sottoscrizione del presente;
il sig. e la sig. ra Pt_1 CP_1 sosterranno le spese relative a detto passaggio di proprietà al 50%
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., con provvedimento del 24.04.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
*** Visto quanto sopra sussistono i presupposti di legge per recepire l'accordo intervenuto tra le parti volto a modificare le condizioni della sentenza di divorzio.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può essere trasfusa nella sentenza.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 3496/24 così provvede:
ACCOGLIE le domande congiuntamente precisate dalle parti e, per l'effetto,
DISPONE l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 Per_1 prevalente presso la residenza anagrafica della madre in ON (PI) via Machiavelli n. 23;
DISPONE che le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni i naturali e le aspirazioni delle stesse.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
DISPONE che per la frequentazione di e venga seguito il seguente schema, Per_2 Per_1 ricorrente per tutte le settimane a seguire:
PRIMA SETTIMANA: e staranno con il padre, nei giorni di martedì e giovedì, Per_1 Per_2 dalle 16:00 all'uscita dall'asilo fino alla sera dopo cena dove verranno riaccompagnate a casa della madre (quindi senza pernottamento);
SECONDA SETTIMANA: e staranno con il padre, nei giorni di martedì dalle Per_1 Per_2
16:00, all'uscita dall'asilo, fino alla sera dopo cena dove verranno riaccompagnate a casa della madre. Trascorreranno, altresì, con il padre i giorni di venerdì, dalle 16:00 all'uscita dall'asilo, fino alla domenica sera dove verranno, riconsegnate alla madre entro le ore 20:30 (sarà la madre a prendere le figlie presso l'abitazione del padre);
DISPONE che e trascorrano le vacanze di Natale e di Pasqua a metà tra i Per_1 Per_2 genitori, in modo tale che ogni anno trascorrano con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano, così come Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro, mentre l'anno successivo al contrario. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà seguito anche durante le altre festività (1 gennaio, Epifania , 1° maggio, 25 aprile etc);
DISPONE che per le vacanze estive e trascorrano alternativamente una Per_1 Per_2 settimana consecutiva con un genitore e quella successiva con l'altro e così via, per un totale di 15 giorni ciascuno. È in ogni caso necessario che i ricorrenti si comunichino almeno 30 giorni prima il periodo programmato delle ferie con le figlie;
DISPONE che, stante la collocazione prevalente presso la madre, il SI. Parte_1 contribuisca al mantenimento delle figlie corrispondendo alla OR un assegno CP_1 mensile di € 250,00 per ogni figlia, somma che verrà rivalutata annualmente ai fini ISTAT e che verrà corrisposta a mezzo bonifico, alla SI.ra il giorno 12 (dodici) di ogni mese;
CP_1
DISPONE che i ricorrenti provvedano a rimborsarsi tra di loro il 50% delle spese straordinarie affrontate per le figlie come da protocollo CNF. In particolare, saranno ripartite al 50% le seguenti spese che si considerano obbligatorie e straordinarie, per le quali, pertanto, non è richiesto il preventivo accordo : libri scolastici, cancelleria d'inizio anno, prescuola/doposcuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori , rinnovo documenti, spese per tasse scolastiche presso istituti pubblici, uscite didattiche organizzate dalla scuola;
DISPONE che siano ripartite altresì al 50% le seguenti spese, subordinate però al consenso di entrambi i genitori , suddivise nelle seguenti categorie : 1) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. 3)
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e del kit vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 5) Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
DISPONE che tutte le spese da suddividere al 50%, subordinate o meno al consenso dei genitori, debbano essere documentate;
DISPONE che, qualora sussista l'obbligo di concertazione delle spese straordinarie, sia onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica, se possibile anche allegando la previsione del relativo impegno economico. Il destinatario entro 7 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre un'alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso;
DISPONE che l'assegno unico universale sia percepito per intero dalla SI.ra Controparte_1 mentre saranno a carico totale ed esclusivo della medesima le spese relative alla mensa scolastica;
DÀ ATTO che le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto a nome delle figlie;
DÀ ATTO che il sig sta utilizzando l'auto BMW serie 3 che è intestata alla OR Pt_1 CP_1
e che lo stesso si è impegnato a fare il passaggio di proprietà entro 7 gg dalla sottoscrizione dell'accordo. Il sig. e la sig.ra sosterranno le spese relative a detto passaggio di Pt_1 CP_1 proprietà al 50%;
Spese di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 02.05.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi