TAR Palermo, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 27
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il Collegio osserva che gli interventi descritti nel provvedimento impugnato rientrano pacificamente nella categoria delle opere interne e, più precisamente, negli interventi di manutenzione straordinaria leggera e di modificazione della distribuzione interna, come disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente. Per tali interventi, la normativa regionale prevede che l'eventuale omissione della preventiva CILA non determini l'applicazione della sanzione demolitoria, ma esclusivamente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, ferma restando la possibilità di presentazione della comunicazione in forma tardiva. La demolizione costituisce, invece, una sanzione tipica ed eccezionale, prevista dall'ordinamento unicamente per interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, come implicitamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione comunale nella descrizione delle opere accertate. Alla luce del quadro normativo richiamato, risulta evidente che il Comune abbia erroneamente applicato il regime sanzionatorio, adottando un provvedimento demolitorio in relazione a interventi che, per tipologia e consistenza, non lo consentivano. L’ordinanza impugnata si pone pertanto in contrasto con il principio di tipicità delle sanzioni amministrative in materia edilizia, oltre che con i canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata dalla circostanza, pacifica in atti, che la ricorrente abbia successivamente presentato CILA tardiva, alla quale non ha fatto seguito alcun esercizio del potere inibitorio da parte dell’Amministrazione, con conseguente consolidamento della conformità urbanistico-edilizia degli interventi eseguiti.

  • Accolto
    Violazione normativa edilizia e sanzione sproporzionata

    Il Collegio osserva che gli interventi descritti nel provvedimento impugnato rientrano pacificamente nella categoria delle opere interne e, più precisamente, negli interventi di manutenzione straordinaria leggera e di modificazione della distribuzione interna, come disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente. In particolare, l’art. 6 e l’art. 6-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come recepiti e modificati dalla L.R. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16, ricomprendono tra le attività edilizie libere o soggette a semplice comunicazione asseverata (CILA) gli interventi che non incidono sulle strutture portanti, non comportano aumento di volumetria o di superficie, né mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. Per tali interventi, la normativa regionale – segnatamente l’art. 3, commi 2, 4 e 6, L.R. n. 16/2016 – prevede che l’eventuale omissione della preventiva CILA non determini l’applicazione della sanzione demolitoria, ma esclusivamente l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, ferma restando la possibilità di presentazione della comunicazione in forma tardiva. La demolizione costituisce, invece, una sanzione tipica ed eccezionale, prevista dall’ordinamento unicamente per interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, come implicitamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione comunale nella descrizione delle opere accertate. Alla luce del quadro normativo richiamato, risulta evidente che il Comune abbia erroneamente applicato il regime sanzionatorio, adottando un provvedimento demolitorio in relazione a interventi che, per tipologia e consistenza, non lo consentivano. L’ordinanza impugnata si pone pertanto in contrasto con il principio di tipicità delle sanzioni amministrative in materia edilizia, oltre che con i canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata dalla circostanza, pacifica in atti, che la ricorrente abbia successivamente presentato CILA tardiva, alla quale non ha fatto seguito alcun esercizio del potere inibitorio da parte dell’Amministrazione, con conseguente consolidamento della conformità urbanistico-edilizia degli interventi eseguiti.

  • Accolto
    Eccesso di potere (travisamento dei fatti, difetto di presupposto, illogicità, sviamento)

    Il Collegio osserva che gli interventi descritti nel provvedimento impugnato rientrano pacificamente nella categoria delle opere interne e, più precisamente, negli interventi di manutenzione straordinaria leggera e di modificazione della distribuzione interna, come disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente. In particolare, l’art. 6 e l’art. 6-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come recepiti e modificati dalla L.R. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16, ricomprendono tra le attività edilizie libere o soggette a semplice comunicazione asseverata (CILA) gli interventi che non incidono sulle strutture portanti, non comportano aumento di volumetria o di superficie, né mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. Per tali interventi, la normativa regionale – segnatamente l’art. 3, commi 2, 4 e 6, L.R. n. 16/2016 – prevede che l’eventuale omissione della preventiva CILA non determini l’applicazione della sanzione demolitoria, ma esclusivamente l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, ferma restando la possibilità di presentazione della comunicazione in forma tardiva. La demolizione costituisce, invece, una sanzione tipica ed eccezionale, prevista dall’ordinamento unicamente per interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, come implicitamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione comunale nella descrizione delle opere accertate. Alla luce del quadro normativo richiamato, risulta evidente che il Comune abbia erroneamente applicato il regime sanzionatorio, adottando un provvedimento demolitorio in relazione a interventi che, per tipologia e consistenza, non lo consentivano. L’ordinanza impugnata si pone pertanto in contrasto con il principio di tipicità delle sanzioni amministrative in materia edilizia, oltre che con i canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata dalla circostanza, pacifica in atti, che la ricorrente abbia successivamente presentato CILA tardiva, alla quale non ha fatto seguito alcun esercizio del potere inibitorio da parte dell’Amministrazione, con conseguente consolidamento della conformità urbanistico-edilizia degli interventi eseguiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 27
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 27
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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