Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Isola delle Femmine, non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
– dell’Ordinanza Dirigenziale -OMISSIS-, recante ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino delle opere edilizie interne ivi indicate, ritenute abusivamente realizzate;
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. ND IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2024, -OMISSIS- ha chiesto a questo TAR l’annullamento dell’Ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del Comune di Isola delle Femmine, con la quale le è stata ingiunta la demolizione e rimessa in pristino di alcune opere edilizie interne ritenute abusive, nonché l’annullamento di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, con conseguente vittoria di spese.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto, la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a. La ricorrente era proprietaria di un immobile ad uso residenziale sito in -OMISSIS-, articolato su più livelli e censito al N.C.E.U. al foglio-OMISSIS-. Con ordinanza dirigenziale -OMISSIS-, il Comune contestava l’esecuzione di opere interne ritenute abusive, consistenti nella realizzazione di un servizio igienico in un vano adiacente, nella chiusura di una porta interna e nell’apertura di una nuova porta in corrispondenza della scala, ordinando la demolizione delle opere e la rimessa in pristino dei luoghi.
b. Le opere oggetto di contestazione riguardavano esclusivamente la diversa collocazione del servizio igienico al secondo piano dell’immobile, mediante un lieve spostamento di tramezzature interne, nonché la chiusura e l’apertura di porte su pareti non portanti. Tali interventi non comportavano modifiche della sagoma, dei prospetti o della volumetria dell’edificio, né aumento delle superfici utili o del numero delle unità immobiliari, né mutamento della destinazione d’uso, rimasta residenziale.
c. L’ordinanza impugnata veniva adottata senza la previa comunicazione di avvio del procedimento, precludendo alla ricorrente la possibilità di parteciparvi, di far valere le proprie osservazioni e di rappresentare l’effettiva consistenza e qualificazione edilizia degli interventi eseguiti.
1.2 – Svolta la premessa in fatto, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso.
In primo luogo, la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha evidenziato che l’ordinanza demolitoria è stata adottata in assenza di qualsiasi contraddittorio procedimentale, impedendole di rappresentare tempestivamente la reale natura delle opere e di dimostrare che le stesse non erano soggette al regime sanzionatorio applicato. Tale omissione ha assunto particolare rilievo in quanto la partecipazione procedimentale avrebbe potuto condurre a una diversa determinazione finale, in conformità ai principi di buon andamento e leale collaborazione.
In secondo luogo, la ricorrente ha dedotto la violazione della normativa edilizia statale e regionale, e in particolare dell’art. 3, comma 2, lett. a) e b), della l.r. n. 16/2016, di recepimento degli artt. 6 e 6-bis del d.P.R. n. 380/2001. Ha sostenuto che le opere contestate, consistenti in un limitato riassetto interno mediante spostamento di tramezzi non portanti e apertura e chiusura di porte interne, sono rientrate nell’ambito dell’attività edilizia libera o, al più, in interventi soggetti a CILA, per i quali non è prevista la sanzione demolitoria. Ne è derivata, secondo la ricorrente, l’illegittimità dell’ordine impartito.
Infine, la ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, del difetto di presupposto, dell’illogicità e dello sviamento. Ha rilevato che l’Amministrazione, pur qualificando gli interventi come opere interne, ha applicato una sanzione propria di fattispecie più gravi, senza considerare l’assenza di effetti urbanistico-edilizi rilevanti e senza un’adeguata graduazione della risposta sanzionatoria, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
2 – Nessuno si è costituito per il Comune di Isola delle Femmine.
3 – Con memoria depositata il 28 novembre 2025, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che le opere oggetto di contestazione sono state regolarizzate mediante presentazione di CILA tardiva in data 11 marzo 2024, acquisita al protocollo SUAP n. 24200, ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 6, della l.r. n. 16/2016, senza che l’Amministrazione abbia esercitato poteri inibitori.
4 – All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.
5 – Ciò posto, con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’Ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del Comune di Isola delle Femmine, con la quale le è stata ingiunta la demolizione e rimessa in pristino di alcune opere edilizie interne realizzate all’interno di un immobile di sua proprietà sito in -OMISSIS-, nonché l’annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Dal contenuto del provvedimento impugnato risulta che il Comune, a seguito di sopralluogo, abbia accertato l’esecuzione di interventi consistenti nella realizzazione di un bagno in un vano adiacente, nella chiusura di una porta interna su tramezzo divisorio e nella realizzazione di una nuova porta interna in corrispondenza della scala.
Tali interventi sono stati qualificati dalla stessa Amministrazione come opere interne, prive di incidenza sulla sagoma dell’edificio, sui prospetti, sulla volumetria complessiva e sulla destinazione d’uso dell’immobile, rimasta residenziale.
Nondimeno, il Comune ha ritenuto tali opere abusive ed ha applicato la sanzione della demolizione e rimessa in pristino, accompagnata dall’irrogazione di una sanzione pecuniaria, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di novanta giorni dalla notifica.
5.1 – Il Collegio osserva che gli interventi descritti nel provvedimento impugnato rientrano pacificamente nella categoria delle opere interne e, più precisamente, negli interventi di manutenzione straordinaria leggera e di modificazione della distribuzione interna, come disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente.
In particolare, l’art. 6 e l’art. 6-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come recepiti e modificati dalla L.R. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16, ricomprendono tra le attività edilizie libere o soggette a semplice comunicazione asseverata (CILA) gli interventi che non incidono sulle strutture portanti, non comportano aumento di volumetria o di superficie, né mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
Per tali interventi, la normativa regionale – segnatamente l’art. 3, commi 2, 4 e 6, L.R. n. 16/2016 – prevede che l’eventuale omissione della preventiva CILA non determini l’applicazione della sanzione demolitoria, ma esclusivamente l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, ferma restando la possibilità di presentazione della comunicazione in forma tardiva.
La demolizione costituisce, invece, una sanzione tipica ed eccezionale, prevista dall’ordinamento unicamente per interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, come implicitamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione comunale nella descrizione delle opere accertate.
Alla luce del quadro normativo richiamato, risulta evidente che il Comune abbia erroneamente applicato il regime sanzionatorio, adottando un provvedimento demolitorio in relazione a interventi che, per tipologia e consistenza, non lo consentivano.
L’ordinanza impugnata si pone pertanto in contrasto con il principio di tipicità delle sanzioni amministrative in materia edilizia, oltre che con i canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata dalla circostanza, pacifica in atti, che la ricorrente abbia successivamente presentato CILA tardiva, alla quale non ha fatto seguito alcun esercizio del potere inibitorio da parte dell’Amministrazione, con conseguente consolidamento della conformità urbanistico-edilizia degli interventi eseguiti.
5.2 – Per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’Ordinanza dirigenziale -OMISSIS-.
6 – Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.) e vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, che non si è costituita in giudizio, e si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede Palermo – Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’Ordinanza Dirigenziale -OMISSIS-.
Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
ND IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND IL | AN CA |
IL SEGRETARIO