Sentenza 27 giugno 2023
Parere definitivo 21 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02302/2026REG.PROV.COLL.
N. 01460/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2024, proposto da
CL ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Pillitu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Forze di Difesa Interregionale Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 10852/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Forze di Difesa Interregionale Nord;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. RI IA VA e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di undienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Sig. CL ER, già primo maresciallo dell’esercito, occupava un alloggio AST del Ministero della Difesa originariamente concessogli e, a suo dire, “ successivamente, scaduto il titolo, lasciato nella sua materiale disponibilità”;
2. Dal 2011 era stato assoggettato alla rideterminazione del canone sulla base dei valori di mercato (DM 16 marzo 2011). Con provvedimento dell’11 febbraio 2014, il Comando gli aveva però riconosciuto i benefici del DM 11 giugno 2012, applicando l’equo canone senza maggiorazioni, poiché in possesso dei requisiti prescritti.
3. Solo il 12 febbraio 2015 il Comando comunicava: la perdita dei benefici del DM 11 giugno 2012, l’abrogazione del comma 4 dell’art. 286 del Codice dell’ordinamento militare, la necessità di procedere a una nuova rideterminazione del canone secondo il DM 16 marzo 2011.
4. Dopo questa comunicazione, ER presentava l’istanza ex DM 7 maggio 2014 finalizzata ad ottenere, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del predetto DM, l’applicazione del canone eventualmente corrisposto alla data del 31.12.2014., ma il Comando la dichiarava tardiva, con provvedimento prot.n. 13518 del 3 aprile 2015 e comunque infondata per assenza dei presupposti.
5. Con ulteriore provvedimento prot.n. 15708 del 16 aprile 2015, notificato in data 27 aprile 2015, l’Amministrazione concludeva la rideterminazione del canone – in €. 466,17 mensili – dell’alloggio di servizio utilizzato “senza titolo” dal ricorrente.
6. Avverso tali provvedimenti il sig. CL ER proponeva ricorso al TAR Lazio, Roma articolando le seguenti censure:
1°) violazione dell’art. 4 del DM 7.5.2014, dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di motivazione, ingiustizia, errore e travisamento, perplessità dell’azione amministrazione e violazione dei principi di buon andamento;
2°) sotto altro profilo, violazione dell’art. 4 del DM 7.5.2014, dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di motivazione, ingiustizia, errore e travisamento, perplessità dell’azione amministrazione e violazione dei principi di buon andamento;
3°) violazione dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di motivazione, ingiustizia, errore e travisamento, perplessità dell’azione amministrazione e violazione dei principi di buon andamento.
7. Il T.A.R. per il Lazio – Roma, Sezione I, n. 10852 del 2023 dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse avendo l’Amministrazione allegato in atti la prova di aver nuovamente provveduto sulla determinazione delle residue somme imputate al canone di locazione dell’alloggio di servizio; provvedimento avverso il quale il ricorrente non risultava aver proposto impugnazione.
8. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello CL ER articolando n. 5 motivi di gravame.
9. Si è costituito il Ministero della Difesa depositando memoria con cui insiste per la conferma della sentenza di primo grado.
10. Nell’udienza tenutasi da remoto del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Occorre procedere, dapprima, per priorità logica e giuridica, con l’esame del quarto motivo rubricato VIOLAZIONE DI LEGGE PER TRAVISAMENTO DELLA PROVA E PER OMESSA PRONUNCIA SULLE DOMANDE DI PARTE RICORRENTE con cui l’appellante impugna espressamente il capo della Sentenza con cui il Tribunale ha affermato che “ il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo l’Amministrazione allegato in atti la prova di aver nuovamente provveduto sulla determinazione delle residue somme imputate al canone di locazione dell’alloggio di servizio; provvedimento avverso il quale il ricorrente non risulta aver proposto impugnazione ”.
Si duole l’appellante del palese travisamento del tenore della nota ivi richiamata, la quale non conterrebbe alcun tipo di riferimento alla rideterminazione del canone di occupazione dell'alloggio per cui è causa, ma costituirebbe una mera ricognizione delle poste di debito/credito sussistenti, a tale data, fra il ricorrente e l'amministrazione.
Il motivo è fondato. Si legge nella gravata sentenza che una con nota trasmessa in data 8.5.2017 – cioè in corso di giudizio – l’Amministrazione ha “ comunicato alla S.V. un credito di € 10.657,44 per canoni versati ma non dovuti. (…) la predetta somma è stata aggiornata ad € 9.551,58 a seguito di ulteriori verifiche amministrativo-contabili. (…) Preso atto che la somma di €. 10.657,44 è stata già stata liquidata a suo favore in data 21/12/2015, a oggi la S.V. risulta debitore nei confronti dell'A.D. di € 1.105,86, quale differenza tra la somma alla S.V. liquidata in data 21/12/2015 e la somma rettificata a Lei comunicata in data 13/04/2016 con la citata lettera a seguito b) ”.
Pertanto, fondatamente l’appellante si duole della circostanza che tale nota non rende improcedibile il ricorso per il semplice motivo che essa non contiene alcuna determinazione del canone dovuto, come richiesto dall’interessato. La finalità della domanda avanzata dal ricorrente non era infatti quella di ottenere la corresponsione di una somma di denaro a titolo di emolumenti indebitamente versati, bensì quella di non vedersi applicare, pro-futuro, un canone particolarmente gravoso e solo nei limiti di questo perimetro erano stati impugnati i provvedimenti oggetto di questo giudizio.
La sentenza va pertanto riformata sul punto dovendosi procedere, per l’effetto devolutivo dell’appello, all’esame delle censure qui riproposte.
2. Con il primo motivo, rubricato VIOLAZIONE DELL'ART.4 DM 7 MAGGIO 2014. VIOLAZIONE DELL’ART.97 COST. DIFETTO DI PRESUPPOSTI LEGALI. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA’ E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ERRORE DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DI FATTO. PERPLESSITA’ DELL’AZIONE E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA deduce l’appellante che l’Amministrazione gli avrebbe comunicato solo in data 12 febbraio 2015 -ossia un anno dopo gli effetti dell’abrogazione legislativa, così impedendo allo stesso di poter proporre l’istanza ex DM 7 maggio 2014 nel termine di 90 giorni previsto dall’art.4, comma 4, del decreto stesso.
Infatti, solo il 12 febbraio 2015 il Comando comunicava all’interessato la perdita dei benefici del DM 11 giugno 2012, l’abrogazione del comma 4 dell’art. 286 del Codice dell’ordinamento militare, la necessità di procedere a una nuova rideterminazione del canone secondo il DM 16 marzo 2011.
Dopo questa comunicazione, ER presentava l’istanza ex DM 7 maggio 2014 finalizzata ad ottenere, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del predetto DM, l’applicazione del canone eventualmente corrisposto alla data del 31.12.2014., ma il Comando la dichiarava tardiva, con provvedimento prot.n. 13518 del 3 aprile 2015 e comunque infondata per assenza dei presupposti.
Pertanto, l’interessato avrebbe subito la perdita dei benefici di cui al DM 11 giugno 2012 a far data dal 26 febbraio 2014.
In subordine, chiede l’appellante che il termine di 90 giorni per la domanda sia fatto decorrere dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, cioè dalla comunicazione del 12 febbraio 2015.
2.1. La censura è infondata.
L’art. 4 comma 4 Decreto ministeriale 07/05/2014 stabilisce che “ Ai fini di cui al presente articolo, l'utente, qualora ritenuto conveniente, con modalità certe e mediante utilizzo del modulo in allegato C, da presentarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, fa istanza di applicazione del canone eventualmente già corrisposto alla data del 31 dicembre 2010, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2009, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e finché permane la conduzione. L'amministrazione provvederà ad effettuare i relativi conguagli”.
E’ evidente che trova applicazione, nel caso in esame, il principio secondo cui l’ignoranza della legge non scusa, avendo l’interessato un obbligo di informazione dei regolamenti e degli atti amministrativi generali che lo riguardano a prescindere dalla loro comunicazione ad opera dell’amministrazione.
Ne deriva che ogni ritardo nella presentazione della domanda prevista dall’art. 4 comma 4 Decreto ministeriale 07/05/2014 è imputabile esclusivamente all’appellante, con l’ulteriore effetto consequenziale della inutilità, per carenza di interesse al riguardo, dello scrutinio dell’ulteriore censura sul punto, inerente al merito del rigetto dell’istanza e contenuta nel secondo motivo (errata valutazione dei presupposti dell’istanza).
3. Con il terzo motivo censura l’art. 4, comma 4, DM 7 maggio 2014 dolendosi del termine di 90 giorni che sarebbe iniquo, non prevederebbe casi come il suo, in cui la mancata tempestiva conoscenza è imputabile all’Amministrazione.
3.1. La censura è generica ed infondata. L’appellante si limita ad asserire, in via tautologica e senza alcuna concreta argomentazione, che la norma regolamentare sarebbe iniqua nei suoi confronti, rispetto agli altri destinatari della medesima disposizione, senza offrire spiegazioni. In ogni caso, la disposizione deriva in sede regolamentare dall’avvenuta abrogazione, ad opera dell’art. 9, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7 , dell’art. 286 comma 4 D.Lgs 66/2010 che stabiliva che “ Agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste ogni anno dal decreto ministeriale di cui all’articolo 306, comma 2, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni”. Si è resa necessaria, pertanto, una disposizione transitoria che consentisse una tutela calmierata dei canoni dovuti con la fissazione di un termine di decadenza cui l’appellante non ha aderito per sua ignoranza legis.
4. Con il quinto motivo di appello ha dedotto: “violazione dell’art.26 c.p.a. errata compensazione delle spese di lite”. Lamenta che la sentenza gravata ha ingiustamente e immotivatamente disposto la compensazione delle spese di lite con ciò violando l’art. 26 c.p.a., nonostante il sostanziale riconoscimento delle ragioni del ricorso e quindi della illegittimità dell’azione amministrativa cui l’Amministrazione resistente non ha posto rimedio. La censura è palesemente infondata in quanto il ricorso nel merito è infondato.
5. L’appellante, per la prima volta in appello, avanza domanda risarcitoria subordinata, lamentando che se l’istanza fosse tardiva, gli sarebbe dovuto il risarcimento della differenza tra il canone applicato e quello che sarebbe stato determinato applicando i benefici del DM 7 maggio 2014 (stima: oltre € 55.000).
La domanda risarcitoria, oltrechè palesemente infondata, poichè proposta per la prima volta in appello è inammissibile per divieto dei nova .
6. Conclusivamente l’appello è infondato e va respinto. Le spese possono essere compensante per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA TI, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
RI IA VA, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IA VA | DA TI |
IL SEGRETARIO