Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2302
TAR
Sentenza 27 giugno 2023
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CS
Parere definitivo 21 novembre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La nota dell'Amministrazione dell'8.5.2017, richiamata dal TAR, non conteneva alcuna determinazione del canone dovuto, ma una mera ricognizione delle poste di debito/credito. Pertanto, la motivazione del TAR è errata e la sentenza va riformata.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 4 DM 7 maggio 2014 e art. 97 Cost.

    La censura è infondata in quanto vige il principio 'ignorantia legis non excusat'. Il ritardo nella presentazione della domanda è imputabile esclusivamente all'appellante.

  • Rigettato
    Iniquità del termine di 90 giorni per la domanda ex art. 4, comma 4, DM 7 maggio 2014

    La censura è generica e infondata. La disposizione normativa deriva dall'abrogazione dell'art. 286, comma 4, D.Lgs. 66/2010, e la disposizione transitoria con termine di decadenza è dovuta a tale abrogazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 26 c.p.a. per errata compensazione delle spese di lite

    La censura è palesemente infondata in quanto il ricorso nel merito è infondato.

  • Inammissibile
    Domanda risarcitoria subordinata

    La domanda è inammissibile per essere proposta per la prima volta in appello (divieto dei nova).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2302
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2302
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo