TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1732/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento dei SInori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1732/2024 promossa da (C.F. ) residente in [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ) residente in [...], (C.F.
[...] C.F._2 CP_1
), residente in [...], (C.F. C.F._3 CP_2
), residente in [...] (C.F. C.F._4 CP_3
), residente in [...] , (C.F. C.F._5 CP_4
), residente in [...] e (C.F. C.F._6 CP_5
), residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in C.F._7 Ivrea (TO), Piazza Municipio n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Pietro Paolo Cecchin (C.F.: C.F._8
– fax 0125/43222 - pec: e Francesca Bongiovanni (C.F.:
[...] Email_1
- fax 0125/4 del Foro di Ivrea che li C.F._9 Email_2 rappresentano e difendono per delega in atti.
- ricorrenti- nei confronti di
Controparte_6
), nata a [...], il [...] e residente in Samone (TO) e C.F._10 domiciliata presso la RSA “Residence del Frate”, corrente in Bairo (TO),
- convenuta non costituita – e con l'intervento del Pubblico Ministero Oggetto: interdizione. CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte ricorrente come da note depositate in PCT del seguente letterale tenore: “(…) Piaccia al Tribunale Ill.mo, dichiarare l'interdizione della SI.ra ), nata a [...], Controparte_6 CodiceFiscale_11 il 20.02.1944 e residente in Samone (TO) e domiciliata presso la RSA “Residence del Frate”, corrente in Bairo (TO), Via Prale n. 6, provvedendo conseguentemente alla nomina del tutore nella persona del figlio SI. (C.F. Parte_1
) residente in [...]. Nulla per le spese.” C.F._1
V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 4/2/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata l'interdizione per infermità di mente della propria congiunta ed all'esame del 4.12.2024 (in RSA) il GOP delegato ha dato atto che la convenuta Controparte_6 (non dea zzata in carrozzina) non ha risposto ad alcuna domanda pur apparendo sveglia. Il verbale di accertamento (doc. 2 attoreo) dell'invalidità – del 5.3.2024 dà atto del disturbo neurocognitivo CP_7 maggiore di grado severo in capo alla convenuta. All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento. Infatti, le condizioni psichiche della convenuta sono apparse gravi e del tutto compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
pagina 1 di 2 È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicenda non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo collegabile alla patologia da cui è affetta. Alla luce del quadro testè delineato appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi in capo all'interdicenda, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione della convenuta. Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente a tutelare la convenuta in modo adeguato, in quanto ella è totalmente incapace di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione e non è in grado di provvedere da sola alle esigenze del quotidiano. Nella specie, la convenuta, in relazione all'attuale situazione psico/fisica da cui è affetta, non è in grado di compiere alcun atto per la gestione dei propri interessi, risultando ella totalmente incapace;
con la conseguenza che l'apertura di una Amministrazione di Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela alla convenuta, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti della medesima. Nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale “incapacitazione” del destinatario, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia mentale accertata in capo alla convenuta, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi e della assoluta incapacità della convenuta stessa di collaborare con una figura alla quale sia affidato il compito della sua curatela o amministrazione. La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione della convenuta alla domanda di interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite. Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina definitiva del tutore e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis 52 ss cpc – artt 414 ss cc respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,
- Dichiara l'interdizione di (C.F. ), nata a [...], Controparte_6 C.F._10 il 20.02.1944 e residente in [...] e domiciliata presso la RSA “Residence del Frate”, corrente in Bairo (TO),
- Non si accollano alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 19.3.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento dei SInori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1732/2024 promossa da (C.F. ) residente in [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ) residente in [...], (C.F.
[...] C.F._2 CP_1
), residente in [...], (C.F. C.F._3 CP_2
), residente in [...] (C.F. C.F._4 CP_3
), residente in [...] , (C.F. C.F._5 CP_4
), residente in [...] e (C.F. C.F._6 CP_5
), residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in C.F._7 Ivrea (TO), Piazza Municipio n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Pietro Paolo Cecchin (C.F.: C.F._8
– fax 0125/43222 - pec: e Francesca Bongiovanni (C.F.:
[...] Email_1
- fax 0125/4 del Foro di Ivrea che li C.F._9 Email_2 rappresentano e difendono per delega in atti.
- ricorrenti- nei confronti di
Controparte_6
), nata a [...], il [...] e residente in Samone (TO) e C.F._10 domiciliata presso la RSA “Residence del Frate”, corrente in Bairo (TO),
- convenuta non costituita – e con l'intervento del Pubblico Ministero Oggetto: interdizione. CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte ricorrente come da note depositate in PCT del seguente letterale tenore: “(…) Piaccia al Tribunale Ill.mo, dichiarare l'interdizione della SI.ra ), nata a [...], Controparte_6 CodiceFiscale_11 il 20.02.1944 e residente in Samone (TO) e domiciliata presso la RSA “Residence del Frate”, corrente in Bairo (TO), Via Prale n. 6, provvedendo conseguentemente alla nomina del tutore nella persona del figlio SI. (C.F. Parte_1
) residente in [...]. Nulla per le spese.” C.F._1
V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 4/2/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata l'interdizione per infermità di mente della propria congiunta ed all'esame del 4.12.2024 (in RSA) il GOP delegato ha dato atto che la convenuta Controparte_6 (non dea zzata in carrozzina) non ha risposto ad alcuna domanda pur apparendo sveglia. Il verbale di accertamento (doc. 2 attoreo) dell'invalidità – del 5.3.2024 dà atto del disturbo neurocognitivo CP_7 maggiore di grado severo in capo alla convenuta. All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento. Infatti, le condizioni psichiche della convenuta sono apparse gravi e del tutto compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
pagina 1 di 2 È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicenda non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo collegabile alla patologia da cui è affetta. Alla luce del quadro testè delineato appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi in capo all'interdicenda, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione della convenuta. Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente a tutelare la convenuta in modo adeguato, in quanto ella è totalmente incapace di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione e non è in grado di provvedere da sola alle esigenze del quotidiano. Nella specie, la convenuta, in relazione all'attuale situazione psico/fisica da cui è affetta, non è in grado di compiere alcun atto per la gestione dei propri interessi, risultando ella totalmente incapace;
con la conseguenza che l'apertura di una Amministrazione di Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela alla convenuta, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti della medesima. Nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale “incapacitazione” del destinatario, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia mentale accertata in capo alla convenuta, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi e della assoluta incapacità della convenuta stessa di collaborare con una figura alla quale sia affidato il compito della sua curatela o amministrazione. La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione della convenuta alla domanda di interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite. Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina definitiva del tutore e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis 52 ss cpc – artt 414 ss cc respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,
- Dichiara l'interdizione di (C.F. ), nata a [...], Controparte_6 C.F._10 il 20.02.1944 e residente in [...] e domiciliata presso la RSA “Residence del Frate”, corrente in Bairo (TO),
- Non si accollano alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 19.3.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2