CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UG ADRIANA, Presidente
ER ANDREA, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1339/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239004179837000 VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 5 aprile 2024 Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.29820239000417983700000 notificata l'8 febbraio 2024, intimante il pagamento del complessivo importo di euro 63.451,87, collegato a 8 cartelle
1. cartella di pagamento n. 29820170003204564000;
2. cartella di pagamento n. 29820170008145700000;
3. cartella di pagamento n. 29820170009321540000;
4. cartella di pagamento n. 29820180001809749000;
5. cartella di pagamento n. 29820180006894930000;
6. cartella di pagamento n. 29820190002537758000;
7. cartella di pagamento n. 298201900039732910001;
8. cartella di pagamento n. 29820200000689768000.
Lamenta il ricorrente
I. violazione del giudicato esterno relativo alla cartella di pagamento n. 29820190002537758000, in ragione dei contenuti della sentenza n. 2606/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa il 08.07.2022 e depositata il 11.07.2022 (accoglimento del ricorso)
II. nullità della notifica dell'intimazione per omessa redazione di relata
III. nullità della notifica dell'intimazione per l'assenza della qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che ha notificato l' atto opposto
IV. nullità per violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 per mancata rituale notifica delle cartelle presupposte;
V. violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa allegazione degli atti richiamati;
VI. inintellegibilità della quantificazione di interessi e sanzioni;
VII. illegittimità degli interessi moratori “per mancanza di qualsiasi indicazione che permette di comprendere come l'agente della Riscossione è pervenuto alla concreta determinazione e quantificazione degli interessi”
VIII. prescrizione della pretesa per sorte capitale, interessi e sanzioni;
IX. prescrizione della pretesa per interessi e sanzioni;
Si è costituita ADER eccependo in limine l'inammissibilità del ricorso ex art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, assumendo la regolare notifica di tutte le cartelle elencate (con indicazione delle date) e richiamando, quanto ai vizi di notifica dell'intimazione, la giurisprudenza di legittimità sulla fede privilegiata della relata e sulla liberalizzazione del servizio postale (L. 124/2017), nonché le sospensioni emergenziali 2020–2021 ai fini della decadenza/prescrizione.
In data 26.5.25 il ricorrente depositava memorie di replica
In data 6.6.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima censura appare documentalmente infondata: la sentenza 2606/22 CTP Siracusa, invocata per dimostrare la violazione del giudicato, ha in realtà per oggetto la cartella n. 298 2019 0002537758000 relativa
Irpef, addizionale regionale e comunale e al periodo di imposta 2015, diversa da quella incorporata nell'intimazione impugnata, avente diverso numero n. 29820200000689768000 e relativa ad addizionale
Irpef per il successivo anno 2016.
Neppure colgono nel segno le doglianze sub II e III: dalla produzione documentale di AdeR risulta ritualmente redatta relata di notifica da cui emerge la qualifica del notificatore, rimasta incontestata nelle memorie di replica: in ogni caso ogni eventuale nullità risulta comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, realizzato attraverso tempestiva impugnazione di merito.
Quanto al IV motivo, inerente la mancata notifica delle 8 cartelle costituenti antecedente dell'intimazione emerge quanto segue
1. per la cartella di pagamento n. 29820170003204564000 vi è rituale notificata il 25 novembre 2017, come da avviso AR consegnato a mani del destinatario;
2. per la cartella di pagamento n. 29820170008145700000 non è stata offerta adeguata prova dell'asserita notifica in data il 9 gennaio 2018, avendo prodotto la parte resistente solo copia fronte di avviso AR, non riconducibile ad una precisa cartella;
3. per la cartella di pagamento n. 29820170009321540000 non è stata offerta prova adeguata dell'asserita notifica in data 13 dicembre 2017, avendo offerto AdER solo estratto di ruolo con menzione della data di notifica (l'allegato 12 citato nella costituzione non è stato rinvenuto)
4. per la cartella di pagamento n. 29820180001809749000 (allegato 11/01 diverso da quelli in costituzione) la notifica ex art. 140 (irreperibilità relativa) non può dirsi provata la notifica, in ragione della mancata esibizione della ricevuta, o restituzione per compiuta giacenza, della raccomandata informativa (adempimento probatorio imposto da consolidata giurisprudenza tra cui Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22912 del 2025)
5. per la cartella di pagamento n. 29820180006894930000 vi è prova della notifica il 4 settembre 2018, come da allegato 9 (diverso da quelli citati in costituzione) contenente copia di avviso AR di notifica della raccomandata (consegna da sportello Nexive)
6. per la cartella n. 29820190002537758000 nessun prova di notifica è stata offerta;
7. per la cartella di pagamento n. 298201900039732910001 risulta rituale notifica in data 17 luglio 2019, come da allegato 4 avviso AR di notifica della raccomandata (consegna da sportello Nexive)
8. per cartella di pagamento n. 29820200000689768000 appare ritualmente completato il meccanismo notificatorio dell'art. 140 cpc tramite accesso, deposito alla casa comunale, pubblicazione all'albo, e ricezione della raccomandata informativa in data 18.11.18. Per quanto sopra la censura sub II merita accoglimento limitatamente alle cartelle n. 29820170008145700000
n. 29820170009321540000
n. 29820180001809749000
n. 29820190002537758000
anche considerato che AdER afferma, ma non prova, che tali cartelle sarebbero state seguite da intimazioni ritualmente notificate (e non impugnate).
Diversamente per tutte le altre cartelle la notifica appare regolare.
Né appare corretta, in relazione alle cartelle n. 29820170003204564000 e n. 29820180006894930000
l'impostazione del ricorrente che, disconoscendo la firma asseritamente apposta, a suo nome, su due avvisi di ricevimento, chiede procedersi ai sensi dell'art. 216 cpc.
Nel caso concreto il punto non è la conformità di un atto al suo originale o il disconoscimento di una sottoscrizione in calce ad una scrittura privata: è, diversamente, il disconoscimento di una sottoscrizione che l'agente postale-pubblico ufficiale attesta, tramite la relata e fino a querela di falso, essere stata apposta in sua presenza da soggetto qualificatosi come destinatario .
Sul punto si richiama Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16289 del 31/07/2015 secondo cui “In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata".
Il ricorrente avrebbe dunque dovuto proporre querela di falso: in mancanza di tale azione i due avvisi di ricevimento sviluppano piena efficacia probatoria.
La già illustrata rituale notifica delle cartelle n. 29820170003204564000, n. 29820180006894930000, n.
298201900039732910001 e n. 29820200000689768000 esclude poi l'ammissibilità delle censure VI e VII che andavano fatte tempestivamente valere tramite impugnazione delle cartelle. Ciò anche considerando la natura dell'intimazione di atto meramente riepilogativo dei carichi già comunicati all'interessato.
In ordine alle eccezioni di prescrizione dei ruoli (considerando la notifica dell'intimazione in data 8.2.24), su cui
contro
-deduceva AdER invocando la normativa emergenziale, questa Corte rileva che deve considerarsi applicabile il solo art. 67 DL 18/20 (con esclusione dell'art. 68, comma 1 o comma 4 bis, perché i termini di scadenza dei versamenti pretesi con le cartelle non cadevano nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 né i carichi sono stati affidati durante tale arco di tempo) ovvero la sospensione minima da 8 marzo al 31 maggio 2020.
Ciò posto
_ per la cartella di pagamento n. 29820180006894930000 (notifica il 4 settembre 2018), tassa auto 2014, la mancata prova di atti interruttivi conduce ad apprezzare la prescrizione integrale della pretesa prima della notifica dell'intimazione impugnata;
_ per la cartella di pagamento n. 29820170003204564000 contenente Irpef e sanzioni, notificata il 25 novembre 2017, risultano estinte le sole sanzioni/interessi, caratterizzate da termine quinquennale a differenza di quello decennale del tributo);
_ per la cartella di pagamento n. 298201900039732910001 risulta rituale notifica in data 17 luglio 2019, diritti camerali 2015, la mancata prova di atti interruttivi conduce ad apprezzare la prescrizione integrale della pretesa prima della notifica dell'intimazione impugnata;
_ per cartella di pagamento n. 29820200000689768000 notificata in data 18.11.18, Irpef e sanzioni/interessi, la sospensione di 84 giorni consente di apprezzare la tempestività della notifica dell'intimazione anche rispetto al termine di prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi.
Il solo parziale accoglimento del ricorso legittima la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa
accoglie il ricorso annullando l'intimazione impugnata
Integralmente con riferimento ai carichi portati dalle sei cartelle n. 29820170008145700000
n. 29820170009321540000
n. 29820180001809749000
n. 29820190002537758000
n. 29820180006894930000
n. 298201900039732910001
parzialmente, solo sanzioni ed interessi, con riferimento al carico portato dalla cartella n.29820170003204564000
rigetta per il resto e compensa le spese
Così deciso in Siracusa, 6.6.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi
ND AL
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UG ADRIANA, Presidente
ER ANDREA, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1339/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239004179837000 VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 5 aprile 2024 Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.29820239000417983700000 notificata l'8 febbraio 2024, intimante il pagamento del complessivo importo di euro 63.451,87, collegato a 8 cartelle
1. cartella di pagamento n. 29820170003204564000;
2. cartella di pagamento n. 29820170008145700000;
3. cartella di pagamento n. 29820170009321540000;
4. cartella di pagamento n. 29820180001809749000;
5. cartella di pagamento n. 29820180006894930000;
6. cartella di pagamento n. 29820190002537758000;
7. cartella di pagamento n. 298201900039732910001;
8. cartella di pagamento n. 29820200000689768000.
Lamenta il ricorrente
I. violazione del giudicato esterno relativo alla cartella di pagamento n. 29820190002537758000, in ragione dei contenuti della sentenza n. 2606/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa il 08.07.2022 e depositata il 11.07.2022 (accoglimento del ricorso)
II. nullità della notifica dell'intimazione per omessa redazione di relata
III. nullità della notifica dell'intimazione per l'assenza della qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che ha notificato l' atto opposto
IV. nullità per violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 per mancata rituale notifica delle cartelle presupposte;
V. violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa allegazione degli atti richiamati;
VI. inintellegibilità della quantificazione di interessi e sanzioni;
VII. illegittimità degli interessi moratori “per mancanza di qualsiasi indicazione che permette di comprendere come l'agente della Riscossione è pervenuto alla concreta determinazione e quantificazione degli interessi”
VIII. prescrizione della pretesa per sorte capitale, interessi e sanzioni;
IX. prescrizione della pretesa per interessi e sanzioni;
Si è costituita ADER eccependo in limine l'inammissibilità del ricorso ex art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, assumendo la regolare notifica di tutte le cartelle elencate (con indicazione delle date) e richiamando, quanto ai vizi di notifica dell'intimazione, la giurisprudenza di legittimità sulla fede privilegiata della relata e sulla liberalizzazione del servizio postale (L. 124/2017), nonché le sospensioni emergenziali 2020–2021 ai fini della decadenza/prescrizione.
In data 26.5.25 il ricorrente depositava memorie di replica
In data 6.6.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima censura appare documentalmente infondata: la sentenza 2606/22 CTP Siracusa, invocata per dimostrare la violazione del giudicato, ha in realtà per oggetto la cartella n. 298 2019 0002537758000 relativa
Irpef, addizionale regionale e comunale e al periodo di imposta 2015, diversa da quella incorporata nell'intimazione impugnata, avente diverso numero n. 29820200000689768000 e relativa ad addizionale
Irpef per il successivo anno 2016.
Neppure colgono nel segno le doglianze sub II e III: dalla produzione documentale di AdeR risulta ritualmente redatta relata di notifica da cui emerge la qualifica del notificatore, rimasta incontestata nelle memorie di replica: in ogni caso ogni eventuale nullità risulta comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, realizzato attraverso tempestiva impugnazione di merito.
Quanto al IV motivo, inerente la mancata notifica delle 8 cartelle costituenti antecedente dell'intimazione emerge quanto segue
1. per la cartella di pagamento n. 29820170003204564000 vi è rituale notificata il 25 novembre 2017, come da avviso AR consegnato a mani del destinatario;
2. per la cartella di pagamento n. 29820170008145700000 non è stata offerta adeguata prova dell'asserita notifica in data il 9 gennaio 2018, avendo prodotto la parte resistente solo copia fronte di avviso AR, non riconducibile ad una precisa cartella;
3. per la cartella di pagamento n. 29820170009321540000 non è stata offerta prova adeguata dell'asserita notifica in data 13 dicembre 2017, avendo offerto AdER solo estratto di ruolo con menzione della data di notifica (l'allegato 12 citato nella costituzione non è stato rinvenuto)
4. per la cartella di pagamento n. 29820180001809749000 (allegato 11/01 diverso da quelli in costituzione) la notifica ex art. 140 (irreperibilità relativa) non può dirsi provata la notifica, in ragione della mancata esibizione della ricevuta, o restituzione per compiuta giacenza, della raccomandata informativa (adempimento probatorio imposto da consolidata giurisprudenza tra cui Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22912 del 2025)
5. per la cartella di pagamento n. 29820180006894930000 vi è prova della notifica il 4 settembre 2018, come da allegato 9 (diverso da quelli citati in costituzione) contenente copia di avviso AR di notifica della raccomandata (consegna da sportello Nexive)
6. per la cartella n. 29820190002537758000 nessun prova di notifica è stata offerta;
7. per la cartella di pagamento n. 298201900039732910001 risulta rituale notifica in data 17 luglio 2019, come da allegato 4 avviso AR di notifica della raccomandata (consegna da sportello Nexive)
8. per cartella di pagamento n. 29820200000689768000 appare ritualmente completato il meccanismo notificatorio dell'art. 140 cpc tramite accesso, deposito alla casa comunale, pubblicazione all'albo, e ricezione della raccomandata informativa in data 18.11.18. Per quanto sopra la censura sub II merita accoglimento limitatamente alle cartelle n. 29820170008145700000
n. 29820170009321540000
n. 29820180001809749000
n. 29820190002537758000
anche considerato che AdER afferma, ma non prova, che tali cartelle sarebbero state seguite da intimazioni ritualmente notificate (e non impugnate).
Diversamente per tutte le altre cartelle la notifica appare regolare.
Né appare corretta, in relazione alle cartelle n. 29820170003204564000 e n. 29820180006894930000
l'impostazione del ricorrente che, disconoscendo la firma asseritamente apposta, a suo nome, su due avvisi di ricevimento, chiede procedersi ai sensi dell'art. 216 cpc.
Nel caso concreto il punto non è la conformità di un atto al suo originale o il disconoscimento di una sottoscrizione in calce ad una scrittura privata: è, diversamente, il disconoscimento di una sottoscrizione che l'agente postale-pubblico ufficiale attesta, tramite la relata e fino a querela di falso, essere stata apposta in sua presenza da soggetto qualificatosi come destinatario .
Sul punto si richiama Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16289 del 31/07/2015 secondo cui “In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata".
Il ricorrente avrebbe dunque dovuto proporre querela di falso: in mancanza di tale azione i due avvisi di ricevimento sviluppano piena efficacia probatoria.
La già illustrata rituale notifica delle cartelle n. 29820170003204564000, n. 29820180006894930000, n.
298201900039732910001 e n. 29820200000689768000 esclude poi l'ammissibilità delle censure VI e VII che andavano fatte tempestivamente valere tramite impugnazione delle cartelle. Ciò anche considerando la natura dell'intimazione di atto meramente riepilogativo dei carichi già comunicati all'interessato.
In ordine alle eccezioni di prescrizione dei ruoli (considerando la notifica dell'intimazione in data 8.2.24), su cui
contro
-deduceva AdER invocando la normativa emergenziale, questa Corte rileva che deve considerarsi applicabile il solo art. 67 DL 18/20 (con esclusione dell'art. 68, comma 1 o comma 4 bis, perché i termini di scadenza dei versamenti pretesi con le cartelle non cadevano nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 né i carichi sono stati affidati durante tale arco di tempo) ovvero la sospensione minima da 8 marzo al 31 maggio 2020.
Ciò posto
_ per la cartella di pagamento n. 29820180006894930000 (notifica il 4 settembre 2018), tassa auto 2014, la mancata prova di atti interruttivi conduce ad apprezzare la prescrizione integrale della pretesa prima della notifica dell'intimazione impugnata;
_ per la cartella di pagamento n. 29820170003204564000 contenente Irpef e sanzioni, notificata il 25 novembre 2017, risultano estinte le sole sanzioni/interessi, caratterizzate da termine quinquennale a differenza di quello decennale del tributo);
_ per la cartella di pagamento n. 298201900039732910001 risulta rituale notifica in data 17 luglio 2019, diritti camerali 2015, la mancata prova di atti interruttivi conduce ad apprezzare la prescrizione integrale della pretesa prima della notifica dell'intimazione impugnata;
_ per cartella di pagamento n. 29820200000689768000 notificata in data 18.11.18, Irpef e sanzioni/interessi, la sospensione di 84 giorni consente di apprezzare la tempestività della notifica dell'intimazione anche rispetto al termine di prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi.
Il solo parziale accoglimento del ricorso legittima la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa
accoglie il ricorso annullando l'intimazione impugnata
Integralmente con riferimento ai carichi portati dalle sei cartelle n. 29820170008145700000
n. 29820170009321540000
n. 29820180001809749000
n. 29820190002537758000
n. 29820180006894930000
n. 298201900039732910001
parzialmente, solo sanzioni ed interessi, con riferimento al carico portato dalla cartella n.29820170003204564000
rigetta per il resto e compensa le spese
Così deciso in Siracusa, 6.6.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi
ND AL