TAR Firenze, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 217
TAR
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione della legge 06/11/2012, n. 190 e D.Lgs. 08/04/2013, n. 39

    Il Comune ha depositato la sentenza di condanna del RUP, pubblicata successivamente all’adozione del provvedimento impugnato. Inoltre, il dirigente non avrebbe potuto essere sospeso dall’esercizio delle funzioni dirigenziali, avendo chiesto il giudizio abbreviato.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 14 ter della legge n. 241/90 e del principio del dissenso costruttivo

    La NE AN ha rilevato che il nuovo studio di incidenza non ha apportato modifiche significative rispetto al progetto originario, già giudicato inidoneo. La ricorrente non ha allegato e provato le modifiche progettuali che avrebbero potuto determinare un esito diverso, né che le misure di mitigazione proposte fossero idonee a superare le criticità evidenziate.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 14 ter, comma 3, della legge n. 241/90 e dei termini di conclusione del procedimento

    La normativa non prevede la partecipazione di tutti i rappresentanti a tutte le riunioni, né che la mancata partecipazione possa causare invalidità. La contestazione della partecipazione di altre amministrazioni è generica e fuori tema rispetto all’impugnazione del parere negativo regionale. Il termine di novanta giorni ha natura ordinatoria. La tempistica è stata condizionata dalle richieste di integrazioni alla ricorrente. I termini per il parere di V.Inc.A. sono stati rispettati.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 14 quater della legge 241/1990 sulla regola delle posizioni prevalenti

    La Valutazione di Incidenza negativa non è di per sé vincolante, ma il parere negativo è stato espresso sulla base del mancato adeguamento della progettualità alle misure di mitigazione imposte dalla NE AN. In mancanza di tali adeguamenti, scatta l’opzione zero per applicare i principi di prevenzione e precauzione ambientale.

  • Rigettato
    Danno da lesione dell’affidamento e del comportamento comunale

    Le amministrazioni non hanno tenuto un comportamento contrario a buona fede idoneo a generare un affidamento incolpevole, avendo la NE AN evidenziato sin da subito le criticità progettuali. La ricorrente ha concorso al ritardo nella conclusione del procedimento con la sua pervicace volontà di far passare una progettualità giudicata inidonea. La domanda è sguarnita di allegazione circa le conseguenze risarcibili. L’eventuale illegittimità del provvedimento non avrebbe consentito il giudizio prognostico di spettanza del bene della vita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 217
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 217
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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