Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 1215/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott.ssa SUSANNA MANTOVANI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 599/24, discussa all'udienza collegiale del 27.3.2025 e promossa
DA
(c.f. . ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. ROBERTO MOLTENI (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata in LECCO, VIA PREVIATI 25, presso lo studio del difensore APPELLANTE CONTRO (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GAETANO GALLI (c.f.
,) ed elettivamente domiciliata in LOCRI, VIA C.F._3
FIRENZE 113, presso lo studio del difensore PP
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti ROBERTO CP_2 P.IVA_2
MAIO e ALFONSINO IMPARATO (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente APPELLATO I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 156 e 161 cpc, per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 cpc) all'udienza del 04/06/2024
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in ogni caso, dichiarare nulla o annullare per i motivi di cui in premessa l'intimazione di pagamento n. 068 2022 90276111 17 000 relativa alla cartella esattoriale n. 06820110437411475000, accertando e dichiarando in ogni caso la prescrizione dei crediti di cui ai suindicati atti, ovvero la prescrizione del diritto all'esazione delle somme richieste e la non tenutezza del sig. al pagamento delle stesse”. Parte_1
PER : “Voglia l'On.le Corte Controparte_1
d'appello di Catanzaro, preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 54 d.l. 83/2012 e succ. mod. e int.; in subordine confermare la sentenza 599/2024 del Tribunale di Monza- sez. Lavoro, dott.ssa Greco, pubblicata in data 19.7.2024; Nel merito rigettare l'impugnazione in quanto priva di fondamento sia in fatto che in diritto, attesa l'assoluta regolarità e legittimità della procedura adottata dall' ; in subordine, estromettere dal Controparte_3 giudizio l' o, comunque, tenere indenne la stessa Controparte_3 società da qualsiasi pregiudizio possa derivare dall'eventuale accoglimento delle doglianze prospettate dal ricorrente, stante la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” PER : “Nel merito, respingere integralmente l'appello avversario, CP_2 con conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Monza n. 599/2024 pubblicata il 19/07/2024 (RG n. 1741/2022).
- In via istruttoria: respingere la richiesta di prova testimoniale, trattandosi di istanza inammissibile, irrilevante e del tutto infondata.
- In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari del presente grado del giudizio”. MOTIVI IN FATTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Monza ha respinto l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 06820229027611117000 notificata all'odierno appellante il 25 agosto 2022, nonché avverso i sottostanti titoli, costituiti dalla cartella esattoriale n. 06820110437411475000 e dall' avviso di addebito n. 36820120015678887000. Il primo giudice ha dato atto che l'opposizione trovava fondamento nell'omessa notificazione dei titoli e nell'ormai intervenuta prescrizione dei crediti.
2 Il primo giudice, a delibazione del giudizio, ha rilevato che aveva dato CP_4 prova della rituale notificazione della cartella, la quale era stata consegnata il 13.9.2012 a Lissone, in via Manin 28/b, nelle mani di qualificatasi come madre del ricorrente, mentre era Persona_1 irrilevante che nella successiva notificazione la fosse qualificata Per_1 moglie. Secondo il giudice, la produzione della relazione di notifica della cartella n. 06820110437411475000 in sede di trattazione scritta della causa era rituale stante il disposto dell'art. 437 c.p.c. e l'indispensabilità della produzione ai fini della decisione posto che il documento integrava la pista probatoria già dedotta in memoria difensiva. Inoltre, ha assunto che la consegna del plico postale al domicilio del debitore e a persona di famiglia fosse idonea a perfezionare la fattispecie, senza altra formalità.
Inoltre, il primo giudice ha rilevato la notifica di atti interruttivi della prescrizione e ha ritenuto che l'eccezione di invalidità della notifica potesse dirsi fondata solo relativamente alla intimazione di pagamento n. 06820169030272441000, posto che l'attestazione rilasciata da era priva della menzione dell'avviso a.r. relativo alla CP_5 pubblicazione. Tuttavia, ha osservato il primo giudice, il 13.12.2018 veniva notificata ulteriore intimazione, la quale non veniva opposta dal , ma Pt_1
l'eccezione di prescrizione della cartella 06820110437411475000 avrebbe dovuto essere spiegata proprio con la tempestiva impugnazione di detta intimazione ( n. 06820189029539424000 del 13.12.18). Quanto all'altro titolo sottostante all'intimazione impugnata (AVA 36820120015678887000) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto il credito era caduto nel cd saldo e stralcio ex L. 197/ 2022 . Avverso detta decisione, con atto depositato in data 12.11.2024, ha interposto appello , il quale, con il primo motivo di Parte_1 gravame, ha eccepito la nullità del procedimento;
difatti, a suo dire, il giudice aveva commesso molte irregolarità procedurali, tra le quali risaltava quella relativa alla riapertura dei verbali di causa successivamente alla loro chiusura e in assenza della difesa del ricorrente, come poteva essere confermato da testimoni;
inoltre, il giudice aveva errato nella redazione dei provvedimenti e, nell'occasione, aveva rinviato la causa al giorno successivo la celebrazione dell'udienza. Ma, a dire dell'appellante, la più vistosa irregolarità consisteva nell'ammissione della produzione documentale relativa alla relazione di notifica della cartella esattoriale. Il documento non solo non era stato depositato con la costituzione in giudizio nel termine ex art. 416 cpc, ma
3 non era stato nemmeno allegato con le note autorizzate, da effettuarsi nei 10 giorni antecedenti l'udienza del 5.12.23. Per giustificare l'erronea ammissione del documento il giudice aveva impropriamente richiamato la giurisprudenza relativa al grado d'appello, riferentesi all'approfondimento della c.d. pista probatoria emersa in primo grado. Con il secondo motivo di appello l'appellante ha lamentato che il giudice erroneamente aveva ritenuto il perfezionamento della notificazione della cartella nell'anno 2011, la quale era stata effettuata a mezzo messo notificatore e non a mezzo posta. L'appellante al proposito ha assunto che il messo è vincolato all'obbligo di informazione del destinatario della consegna effettuata a persona trovata nel domicilio. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato che l'intimazione di pagamento notificata nell'anno 2018 non poteva interrompere la prescrizione posto che tra l'asserita notifica della cartella, nel 2011, e il primo atto interruttivo, appunto nel 2018, correvano più di sei anni. Sulla scorta dei descritti motivi di gravame l'appellante ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza con rimessione della causa al primo giudice, ovvero dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata. Si è costituita l' la quale ha Controparte_1 preliminarmente eccepito l' inammissibilità del gravame per violazione dell' art. 342 cpc ed ha inoltre sostenuto che il giudice non aveva violato la regola procedimentale, poiché all'esito della riapertura dei verbali aveva assunto provvedimenti neutri. Inoltre, il giudice deve ammettere i documenti tardivamente prodotti in tutti i casi in cui vi sia incertezza del fatto costitutivo. Si è costituito anche l'appellato il quale ha eccepito il difetto di CP_2 interesse ad agire in capo all'appellante posto che a carico del medesimo non pendeva alcuna procedura esecutiva. All''udienza del 27.3.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce. MOTIVI IN DIRITTO Ai fini della delibazione del giudizio il collegio rileva l'esistenza di ragioni di pregiudizialità logico-giuridiche che impongono la preliminare disamina dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, siccome asseritamente introdotto in violazione dell'art. 342 c.p.c. Il vaglio della censura può essere condotto alla luce dell'orientamento ormai consolidato secondo il quale : “Il principio di specificità dei motivi di impugnazione - richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. per la individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata - impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal
4 gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, cosi da incrinarne il fondamento logico-giuridico” (Cass. n.15533/2018). In applicazione di detto orientamento, reiteratamente condiviso, questa Corte ha affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (App. Milano, n. 579/2020). Atteso che il collegio non intende discostarsi dal predetto orientamento e che nel caso di specie l'atto soddisfa il modello legale, risultando adeguatamente illustrate le argomentazioni impugnate, le contrapposte ragioni di critica e le proposte di riforma alla sentenza, la censura deve essere respinta. Ciò posto, il primo motivo di gravame -nella parte relativa alla nullità del procedimento in primo grado- non merita accoglimento. Il Collegio ritiene che la riapertura del verbale dell'udienza del 4.6.2024 a seguito della comparizione di come anche i disguidi verificatisi CP_4 relativamente alla fissazione delle successive udienze e modalità di trattazione della causa, non abbiano inciso in alcuna misura sul principio del giusto contraddittorio, dalla cui violazione dipende l'invocata nullità della decisione. Osserva il Collegio che la parte, partecipando alle successive udienze, ha potuto svolgere le proprie integrali difese e che il provvedimento adottato all'esito della riapertura del verbale contiene determinazioni meramente ordinatorie, non incidenti sulla regolarità del contraddittorio. D'altro canto, l'appellante medesimo non ha evidenziato alcun oggettivo e concreto vulnus derivato alla sua difesa dalla riapertura del verbale, ovvero, dal calendario d'udienza fissato dal giudice. Nondimeno, il primo motivo di gravame contiene profili di fondatezza. Il Collegio rileva che la doglianza dell'appellante – consistente nel difetto del titolo- non può certamente dirsi superata per effetto della produzione della mera relazione di notificazione della cartella esattoriale, essendo all'uopo necessario che l'Agente produca, ancor prima della relazione di notifica, il titolo notificato, ovvero la cartella esattoriale.
5 Orbene, nel caso di specie, l'allegazione del titolo è del tutto inesistente e la relata di notificazione non può essere ritenuta documento equipollente. Tanto osservato, corre comunque l'obbligo di rilevare, relativamente all'ammissibilità della tardiva produzione della relazione di notifica, che nel rito del lavoro la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è consentita solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi, ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui. In considerazione di tanto la S.C. ha avuto modo di affermare che “nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento” (Cass. n.1100/2023). Orbene, ad avviso del Collegio, nel caso di specie non sussistono i presupposti divisati dalla massima sopra richiamata attesa l'assenza di profili di eccezionalità del caso concreto che giustifichino la deroga allo sbarramento istruttorio, i quali, peraltro, nemmeno sono stati allegati e dedotti dall'appellata CP_4
Al proposito deve ancora essere rilevato che era nel possesso del CP_4 documento sin dalla sua formazione e che nemmeno sussiste l'ipotesi dell'approfondimento di elementi probatori relativi alla notifica del titolo già obiettivamente presenti nella realtà del processo, conseguentemente, nel caso di specie difettavano in toto i presupposti richiesti ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 437 c.p.c..
Anche il secondo motivo di appello è fondato. La notificazione della cartella n. 06820110437411475000 è stata perfezionata mediante consegna del plico alla madre dell'appellante da parte del messo notificatore di CP_4
In siffatta ipotesi la S.C. ha affermato che “Per quanto riguarda la consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 si limita ad affermare, all'ultimo comma, che per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto. Dunque la disposizione normativa sulla notifica dell'atto riscossivo non contempla alcun un rinvio all'art. 139 c.p.c., ma contiene un
6 preciso ed espresso rimando alla disciplina sulle notifiche dettata dalla norma fiscale di cui all'art. 60 600/73. Quest'ultima norma regola le modalità di notificazione degli atti in materia tributaria e, pur rinviando, a sua volta, alla disciplina del codice di procedura civile, regolamenta in maniera difforme rispetto al codice di rito il caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte a persona diversa dal destinatario. L'art, 60, 1 comma lett. b) bis infatti statuisce che nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto
o dell'avviso il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui riporta il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. (Cass. n. 6121/23). Nel caso di specie la notifica è stata effettuata dal messo, ma l'Agente della Riscossione non ha corredato la produzione documentale dell'avviso a.r. di avvenuta notificazione, con conseguente nullità del procedimento notificatorio. Alla luce delle argomentazioni che precedono, assorbenti del terzo motivo di gravame, la sentenza impugnata deve essere riformata. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico delle parti appellate, in solido tra loro. Avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 2.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% relativamente al primo grado di giudizio e in €. 2.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% relativamente al presente grado. Infine, il Collegio dà atto che, per mero errore materiale, in dispositivo è stato indicato “Tribunale di Milano” anziché “Tribunale di Monza” e, pertanto, dispone correggersi il dispositivo nel senso che laddove è scritto
“Tribunale di Milano” debba leggersi ed intendersi “Tribunale di Monza”.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 599/24 del Tribunale di Milano, dichiara che nulla è dovuto in forza della cartella esattoriale n. 06820110437411475000. Conferma nel resto.
7 Condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese di lite del doppio grado, che liquida complessivamente in €. 4.000,00, oltre accessori e spese generali. Milano, 27 marzo 2025.
LA GIUDICE A. REL. ILPRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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