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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/11/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3684/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3684/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBUZZA Parte_1 C.F._1 EP
ATTORE/I contro
IN PERS. DEL DIRETTORE GEN. E ONroparte_1 LEG. P.T. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALLONE DANILO P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO
Responsabilità medica;
risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
- nel merito, accertare, ritenere e dichiarare l'esistenza dell'errore, dell'imperizia e/o della negligenza degli ortopedici del reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Modica che hanno eseguito la prestazione il 21.2.2019 in favore del ricorrente;
accertare, ritenere e dichiarare che dal mancato consenso informato e dall'errore medico predetto il ha subito un danno patrimoniale e non Pt_1 patrimoniale, anche a titolo di danno biologico e morale, per le limitazioni funzionali all'arto e alla mano sinistra quantificato in una ITP di gg. 80 e un danno biologico dell'8%; per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapr.te al risarcimento del danno patrimoniale e CP_2 non patrimoniale patito nella somma di € 12.000,00, oltre al danno da mancata acquisizione del consenso informato, da liquidare in via equitativa in € 3.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e nei limiti della competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria delle spese legali e di CTU della fase di ATP e della presente causa.
Per la resistente:
- ritenere e dichiarare la mancanza di responsabilità dell' e/o dei suoi sanitari in ONroparte_2 relazione ai fatti dedotti nella controversia e rigettare la domanda del ricorrente poiché inammissibile pagina 1 di 5 e\o infondata;
- ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 2236 c.c., l'inesistenza di responsabilità della resistente, con ogni consequenziale statuizione di rigetto della domanda del ricorrente. Od, in ogni caso, ritenere e dichiarare l'inesistenza di responsabilità in capo alla resistente ai sensi dell'art. 1227 c.c. con ogni consequenziale statuizione nei limiti di quanto risulterà provato ed accertato;
in via subordinata, qualora il Tribunale adito dovesse ritenere provati i fatti dedotti in ricorso e, dunque, ON dovesse accertare la sussistenza di elementi di responsabilità a carico dell' resistente, nonché il diritto del ricorrente ad ottenere in tutto od in parte il risarcimento: - ritenere e dichiarare ad ogni modo la determinazione del danno limitata a quanto effettivamente dovuto e provato in corso di causa e quantificato sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private. Con vittoria di spese e compensi, con oneri accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato in data 7.12.2021, conveniva Parte_1 in giudizio l' rappresentando che, in data 20.2.2019, subiva una caduta e si recava CP_2 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Modica lamentando un trauma alla mano sinistra. Qui veniva sottoposto a controlli ed esami e veniva invitato a recarsi il giorno successivo presso il Reparto di Ortopedia per una consulenza. Il ricorrente così faceva ed il medico ortopedico, dopo avergli erroneamente diagnosticato una frattura composta epifisi distale radio, gli confezionava un apparecchio gessato che gli veniva rimosso il mese successivo, in data 26.3.2019; nel frattempo, il paziente eseguiva controlli e terapia riabilitativa presso il Presidio di medicina di base di Pozzallo. Anche a seguito della rimozione del mezzo di contenzione e della dichiarazione di avvenuta guarigione clinica, continuava a lamentare limitata funzionalità del polso con conseguenti postumi Pt_1 invalidanti. Tali danni venivano ricondotti dal ricorrente ad un'errata valutazione della frattura da parte dei sanitari del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Maggiore di Modica e ad un errato trattamento clinico della lesione. VA deduceva altresì di aver rifiutato una proposta transattiva dell' e di aver CP_2 proposto ricorso per ATP, iscritto al n. R.G. 499/2021 del Tribunale di Ragusa, al fine di verificare la responsabilità del personale medico dell'Ospedale Maggiore di Modica e di quantificare i danni patiti. Il ricorso veniva notificato in data 24.2.2021 all' , che si ONroparte_1 costituiva in giudizio e prendeva parte allo svolgimento delle operazioni peritali. All'esito dell'accertamento, il ricorrente instaurava il presente giudizio, avversando le risultanze della consulenza tecnica e chiedendo il rinnovo delle operazioni peritali. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 13.1.2023 l'
[...]
, condividendo gli esiti della CTU espletata in sede di ATP e chiedendo il rigetto ONroparte_1 della domanda del ricorrente. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Sulla base delle cartelle cliniche e dei certificati medici versati in atti si può ricostruire la seguente dinamica degli eventi. In data 20.2.2019, si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parte_1 Modica, con diagnosi di ingresso “frattura epifisi distale e apofisi stiloide ulna sin”. Qui veniva sottoposto a RX avambraccio, gomito, polso, mano e ossa della faccia, con esito “frattura dell'epifisi distale del radio e dell'apofisi stiloide dell'ulna. Non lesioni ossee traumatiche a carico degli altri segmenti scheletrici esaminati” e veniva dimesso con indicazione di tornare il pomeriggio successivo per una consulenza ortopedica. La visita ortopedica del 21.2.2019 dava esito di “frattura composta metafisi distale radio sn” e si concludeva con l'apposizione di apparecchio gessato e con la fissazione della visita di controllo del 26.3.2019. In questa data i sanitari del reparto di Ortopedia e Traumatologia rimuovevano il gesso, svolgevano esame RX del polso sinistro, che confermava la “frattura composta della regione meta-epifisaria distale del radio e del processo stiloideo dell'ulna”, prescrivevano “visita fisiatrica per opportuno trattamento riabilitativo” e fissavano la successiva visita di controllo al pagina 2 di 5 29.4.2019. In tale data veniva sottoposto ad esame obiettivo, da cui risultava “mobilizzazione Pt_1 del polso limitata in flessione, dolente ai movimenti lieve tumefazione, non deficit sensitivi periferici”, e a visita ortopedica di controllo con nuovo esame radiografico che confermava gli esiti della frattura;
gli veniva altresì prescritto di “proseguire fkt per recupero articolare e funzionale del polso con rinforzo dei movimenti in prensione […] ONrollo clinico fra 1 mese se persistenza della sintomatologia”. In data 29.5.2019 il ricorrente si recava nuovamente presso l'Ospedale Maggiore di Modica e veniva sottoposto ad esame obiettivo, da cui risultava “atteggiamento in flessione dorsale, limitata la flessione palmare del polso, lieve algia alla mobilizzazione passiva”, e a visita ortopedica, con terapia “continua fkt per il recupero articolare”. svolgeva la fisioterapia prescritta, come da certificato rilasciato Pt_1 dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa – Presidio Medicina di base Pozzallo. In data 11.7.2019, il paziente veniva sottoposto a nuova visita presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Maggiore di Modica, che attestava “esiti di frattura metafisi distale radio e ulna sinistra
[…] Permane limitazione funzionale […] Si consiglia continuare ciclo di fkt mirata al recupero dell'articolarità del polso e della presa della mano”. Il giorno successivo, il ricorrente veniva sottoposto a visita fisiatrica presso la stessa ASP di con referto “Pregressa frattura radio-ulna CP_2 in data 20/02/19 sin lievemente fuori asse. Ha già praticato 30/trenta sedute di FKT con buon recupero funzionale (permane discreta dolenzia e limitazione in tutti i piani). Non ritengo utile effettuare ulteriori cicli di FKT”. Nel corso della visita di controllo del 12.8.2019, l'esame obiettivo attestava
“atteggiamento in flessione dorsale, limitata la pressione palmare del polso”, l'RX confermava i postumi della frattura e il paziente veniva dichiarato “clinicamente guarito con postumi da valutare in successiva sede”. Il ricorrente lamenta:
- l'errata valutazione della fattura da parte dei sanitari del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Maggiore di Modica, che gli hanno diagnosticato in data 21.2.2019 una “frattura composta metafisi distale radio sn” in contrasto con il referto dell'RX del 20.2.2019 che riporta
“frattura dell'epifisi distale del radio e dell'apofisi stiloide dell'ulna”;
- l'errato trattamento della lesione da parte degli stessi sanitari, in quanto la frattura necessitava di riduzione del piano articolare e del confezionamento di un apparecchio gessato in flessione/ulnarizzazione; a seguito dell'apposizione dell'apparecchio gessato, la visita di controllo doveva essere fissata dopo 7 o dopo 8/10 giorni, come prescritto dalla prassi ortopedica rispettivamente per le fratture instabili e stabili, e non dopo 35 giorni (26.3.2019); ciò determinava lo spostamento progressivo della frattura del radio, in dorsalizzazione e la mancata consolidazione della stiloide ulnare, divenuti non correggibili per la consolidazione, ormai viziata;
- la mancata acquisizione del consenso informato del paziente per l'apposizione dell'apparecchio gessato. In sede di accertamento tecnico preventivo i nominati CC.TT.UU. dott.ssa e dal dott. Persona_1
hanno ricevuto incarico di accertare se, avuto riguardo agli eventuali postumi Persona_2 invalidanti, sussista nesso eziologico fra questi e la condotta eventualmente imprudente, negligente, imperita dei sanitari dell'ospedale di Modica, se in particolare sia stata corretta la diagnosi relativa al VA ed appropriata l'assistenza allo stesso;
[…] ove accertino la responsabilità in capo al personale medico, determinare l'entità dei danni subiti da ricorrente e quantificare i postumi invalidanti, procedendo di conseguenza alla quantificazione dei danni e tentando, ove possibile, prima del deposito della relazione, la conciliazione delle parti. I consulenti hanno accertato che la diagnosi definitiva di alla luce della Parte_1 documentazione medica in atti, è “esiti di frattura composta dell'epifisi distale del radio sinistro e distacco dell'apofisi stiloidea dell'ulna trattata con apparecchio gessato”. Hanno aggiunto che “si tratta di una frattura composta del polso sinistro che è stata trattata adeguatamente mediante un trattamento incruento con confezionamento di apparecchio gessato, secondo le linee guida dell (pag. 357 del testo “Principi AO per il trattamento delle fratture”). ONroparte_3
pagina 3 di 5 Riguardo i controlli radiografici post-immobilizzazione, si fa presente che non esiste un protocollo ufficialmente riconosciuto tuttavia la buona pratica clinica prevede l'esecuzione di esame radiografico a 7-10 giorni, quando la frattura sia instabile. Nel caso in questione, tuttavia, si era in presenza di una frattura stabile. Peraltro, dalla attenta valutazione delle immagini radiografiche, così come confermato peraltro dai referti delle stesse (26.03.2019; 30.04.2019 e 12.08.2019), non si evidenzia scomposizione della frattura. Alla luce della documentazione sanitaria in atti, dei rilievi clinico- anamnestici raccolti in questa sede , può ritenersi la insussistenza degli elementi tipici in cui si sostanzia la colpa medica, ovvero esistono gli elementi clinico-medico-legali per potere affermare la corretta diagnosi, l'adeguato trattamento secondo gli standard dei dettami più avanzati della clinica ortopedica e, pertanto, si esclude ogni riferimento a qualsiasi forma di responsabilità professionale per quanti prestarono assistenza e cura al sig. . Il trattamento incruento, messo in atto nella Pt_1 frattura in questione, appare del tutto adeguato e come riportato dalle più moderne Linee Guida. Si può affermare, con sufficiente certezza, che la sfumata sintomatologia e limitazione funzionale residuate sono da prevedersi, senza possibilità di essere prevenute, nell'ambito della variabilità clinica in patologie di tal guisa”. La svolta consulenza ha, pertanto, escluso la sussistenza di responsabilità in capo al personale sanitario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Maggiore di Modica, che ha correttamente eseguito un trattamento incruento con confezionamento di apparecchio gessato sulla frattura di VA e ha fissato la visita di controllo per il mese successivo, non trattandosi di frattura instabile o scomposta. A seguito della ricezione della bozza di CTU il CTP di parte ricorrente, dott. ha Persona_3 formulato diverse osservazioni. In particolare, sul carattere stabile o meno della frattura di VA il CTP ha rilevato che la frattura in questione era in realtà composta ma instabile. I tecnici incaricati hanno, tuttavia, rilevato che nei referti dell'RX del 20.02.2019, dell'RX del 26.03.2019, dell'RX del 30.04.2019, dell'RX dell'11.07.2019 e dell'RX del 12.08.2019 non si è mai evidenziata una frattura scomposta e/o instabile, né a questa conclusione si può pervenire esaminando le immagini radiografiche. Tale affermazione, supportata dalla documentazione medica, appare convincente e comunque più condivisibile della tesi sostenuta dal CTP di parte ricorrente, che si limita a desumere l'instabilità della frattura dal fatto che la stessa coinvolgesse contestualmente le epifisi distali di radio e ulna, senza spiegare perché da tale ultima circostanza derivasse necessariamente il carattere instabile della frattura (di contro i CTU hanno desunto la stabilità della frattura utilizzando i criteri di stabilità ed instabilità nelle fratture dell'estremo distale del radio secondo (1989). Lo stesso dicasi con riferimento all'osservazione relativa Parte_2 al mancato utilizzo del goniometro per misurare il deficit di escursione articolare, cui i CC.TT.UU. hanno risposto “l'esatta misurazione dell'angolo di flessione del polso mediante goniometro non è indispensabile ai fini della valutazione medico-legale dei postumi invalidanti, potendosi valutare il deficit funzionale anche in misura percentuale (es: deficit di flessione di 1/3, di ½, di 2/3…)”. Procedendo all'esame degli altri profili di responsabilità lamentati dal ricorrente, non si ravvisa alcuna errata valutazione della frattura da parte del personale medico, dal momento che già nel verbale di accesso in pronto soccorso, redatto in data 20.2.2019, risulta formulata la diagnosi di frattura epifisi distale e apofisi stiloide ulna sin, poi confermata dagli esami radiografici. Nello stesso momento
è venuto a conoscenza della diagnosi, per cui non si ravvisa alcuna carenza informativa del Pt_1 paziente. Quanto alla mancanza del consenso informato rispetto all'apposizione dell'apparecchio gessato, i CC.TT.UU. hanno risposto “con quanto riportato da bibliografia accreditata, che trascriviamo letteralmente: Il consenso può in alcuni casi essere considerato implicito nella stessa richiesta di prestazione d'opera, il che avviene quando si tratti di prestazione esente da rischi o scevra da controindicazioni (cfr. , ONroparte_4 CP_5 CP_6
, - pag.1054); […] alcune prestazioni mediche di routine (un prelievo di
[...] CP_7
pagina 4 di 5 sangue, l'applicazione di un gesso, un'iniezione antitetanica), per la loro ordinarietà, possano ritenersi conosciute dalla maggioranza dei consociati, per essere entrate a far parte della comune esperienza di ciascuno. Che tali prestazioni comportino una serie di conseguenze lesive o comunque indesiderate è circostanza che può ritenersi conosciuta, o conoscibile con la dovuta ordinaria diligenza. Si parla in questi casi di consenso implicito (cfr. L'infermiere e la legge , Per_4 [...]
- - pag. 12)”. Nel caso di specie, il carattere implicito del consenso si desume CP_8 ONroparte_9 dal fatto che il paziente si sia recato spontaneamente presso il medico ortopedico nell'accertata consapevolezza della sua diagnosi (frattura epifisi distale e apofisi stiloide ulna sin) e abbia ricevuto una prestazione routinaria (apposizione di apparecchio gessato) sostanzialmente priva di rischi. Ad ogni modo, l'attore non ha allegato né provato che, se correttamente informato, si sarebbe determinato diversamente e non si sarebbe sottoposto al trattamento. Accertata la correttezza dell'operato dei medici dell'Ospedale Maggiore di Modica nella gestione della lesione, deve aderirsi alle conclusioni dei CC.TT.UU. laddove affermano che la sfumata sintomatologia e la limitazione funzionale residuate in capo al ricorrente rappresentano postumi prevedibili e non evitabili che si verificano comunemente nei casi di frattura di quella tipologia;
tali postumi devono ritenersi un rischio intrinseco al trattamento sanitario che esclude la responsabilità medica. Peraltro, la loro entità deve considerarsi lieve, atteso che la visita clinica espletata dai consulenti in sede di operazioni peritali attesta “lieve alterazione del profilo anatomico del polso sinistro con flessione ridotta di 1/3, estensione completa, pronazione completa, supinazione ridotta di 1/3”. Alla luce di quanto sopra esposto, non c'è motivo di disattendere le risultanze dell'espletata CTU, in quanto completa, supportata dalla documentazione medica allegata e dalla letteratura scientifica a sostegno, nonché esaustiva nelle risposte alle osservazioni del CTP di parte ricorrente. Dal momento che nel presente giudizio il ricorrente si è limitato a riproporre le osservazioni già presentate nel corso del procedimento di ATP e puntualmente smentite dai CC.TT.UU. incaricati, non c'è motivo di disporre la rinnovazione delle operazioni peritali. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Anche le spese di CTU dell'accertamento tecnico preventivo vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3684/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta il ricorso di Parte_1 pone le spese di CTU dell'accertamento tecnico preventivo a carico di Parte_1 condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell' Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali ONroparte_1 al 15%.
Ragusa, 24/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3684/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBUZZA Parte_1 C.F._1 EP
ATTORE/I contro
IN PERS. DEL DIRETTORE GEN. E ONroparte_1 LEG. P.T. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALLONE DANILO P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO
Responsabilità medica;
risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
- nel merito, accertare, ritenere e dichiarare l'esistenza dell'errore, dell'imperizia e/o della negligenza degli ortopedici del reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Modica che hanno eseguito la prestazione il 21.2.2019 in favore del ricorrente;
accertare, ritenere e dichiarare che dal mancato consenso informato e dall'errore medico predetto il ha subito un danno patrimoniale e non Pt_1 patrimoniale, anche a titolo di danno biologico e morale, per le limitazioni funzionali all'arto e alla mano sinistra quantificato in una ITP di gg. 80 e un danno biologico dell'8%; per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapr.te al risarcimento del danno patrimoniale e CP_2 non patrimoniale patito nella somma di € 12.000,00, oltre al danno da mancata acquisizione del consenso informato, da liquidare in via equitativa in € 3.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e nei limiti della competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria delle spese legali e di CTU della fase di ATP e della presente causa.
Per la resistente:
- ritenere e dichiarare la mancanza di responsabilità dell' e/o dei suoi sanitari in ONroparte_2 relazione ai fatti dedotti nella controversia e rigettare la domanda del ricorrente poiché inammissibile pagina 1 di 5 e\o infondata;
- ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 2236 c.c., l'inesistenza di responsabilità della resistente, con ogni consequenziale statuizione di rigetto della domanda del ricorrente. Od, in ogni caso, ritenere e dichiarare l'inesistenza di responsabilità in capo alla resistente ai sensi dell'art. 1227 c.c. con ogni consequenziale statuizione nei limiti di quanto risulterà provato ed accertato;
in via subordinata, qualora il Tribunale adito dovesse ritenere provati i fatti dedotti in ricorso e, dunque, ON dovesse accertare la sussistenza di elementi di responsabilità a carico dell' resistente, nonché il diritto del ricorrente ad ottenere in tutto od in parte il risarcimento: - ritenere e dichiarare ad ogni modo la determinazione del danno limitata a quanto effettivamente dovuto e provato in corso di causa e quantificato sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private. Con vittoria di spese e compensi, con oneri accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato in data 7.12.2021, conveniva Parte_1 in giudizio l' rappresentando che, in data 20.2.2019, subiva una caduta e si recava CP_2 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Modica lamentando un trauma alla mano sinistra. Qui veniva sottoposto a controlli ed esami e veniva invitato a recarsi il giorno successivo presso il Reparto di Ortopedia per una consulenza. Il ricorrente così faceva ed il medico ortopedico, dopo avergli erroneamente diagnosticato una frattura composta epifisi distale radio, gli confezionava un apparecchio gessato che gli veniva rimosso il mese successivo, in data 26.3.2019; nel frattempo, il paziente eseguiva controlli e terapia riabilitativa presso il Presidio di medicina di base di Pozzallo. Anche a seguito della rimozione del mezzo di contenzione e della dichiarazione di avvenuta guarigione clinica, continuava a lamentare limitata funzionalità del polso con conseguenti postumi Pt_1 invalidanti. Tali danni venivano ricondotti dal ricorrente ad un'errata valutazione della frattura da parte dei sanitari del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Maggiore di Modica e ad un errato trattamento clinico della lesione. VA deduceva altresì di aver rifiutato una proposta transattiva dell' e di aver CP_2 proposto ricorso per ATP, iscritto al n. R.G. 499/2021 del Tribunale di Ragusa, al fine di verificare la responsabilità del personale medico dell'Ospedale Maggiore di Modica e di quantificare i danni patiti. Il ricorso veniva notificato in data 24.2.2021 all' , che si ONroparte_1 costituiva in giudizio e prendeva parte allo svolgimento delle operazioni peritali. All'esito dell'accertamento, il ricorrente instaurava il presente giudizio, avversando le risultanze della consulenza tecnica e chiedendo il rinnovo delle operazioni peritali. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 13.1.2023 l'
[...]
, condividendo gli esiti della CTU espletata in sede di ATP e chiedendo il rigetto ONroparte_1 della domanda del ricorrente. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Sulla base delle cartelle cliniche e dei certificati medici versati in atti si può ricostruire la seguente dinamica degli eventi. In data 20.2.2019, si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parte_1 Modica, con diagnosi di ingresso “frattura epifisi distale e apofisi stiloide ulna sin”. Qui veniva sottoposto a RX avambraccio, gomito, polso, mano e ossa della faccia, con esito “frattura dell'epifisi distale del radio e dell'apofisi stiloide dell'ulna. Non lesioni ossee traumatiche a carico degli altri segmenti scheletrici esaminati” e veniva dimesso con indicazione di tornare il pomeriggio successivo per una consulenza ortopedica. La visita ortopedica del 21.2.2019 dava esito di “frattura composta metafisi distale radio sn” e si concludeva con l'apposizione di apparecchio gessato e con la fissazione della visita di controllo del 26.3.2019. In questa data i sanitari del reparto di Ortopedia e Traumatologia rimuovevano il gesso, svolgevano esame RX del polso sinistro, che confermava la “frattura composta della regione meta-epifisaria distale del radio e del processo stiloideo dell'ulna”, prescrivevano “visita fisiatrica per opportuno trattamento riabilitativo” e fissavano la successiva visita di controllo al pagina 2 di 5 29.4.2019. In tale data veniva sottoposto ad esame obiettivo, da cui risultava “mobilizzazione Pt_1 del polso limitata in flessione, dolente ai movimenti lieve tumefazione, non deficit sensitivi periferici”, e a visita ortopedica di controllo con nuovo esame radiografico che confermava gli esiti della frattura;
gli veniva altresì prescritto di “proseguire fkt per recupero articolare e funzionale del polso con rinforzo dei movimenti in prensione […] ONrollo clinico fra 1 mese se persistenza della sintomatologia”. In data 29.5.2019 il ricorrente si recava nuovamente presso l'Ospedale Maggiore di Modica e veniva sottoposto ad esame obiettivo, da cui risultava “atteggiamento in flessione dorsale, limitata la flessione palmare del polso, lieve algia alla mobilizzazione passiva”, e a visita ortopedica, con terapia “continua fkt per il recupero articolare”. svolgeva la fisioterapia prescritta, come da certificato rilasciato Pt_1 dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa – Presidio Medicina di base Pozzallo. In data 11.7.2019, il paziente veniva sottoposto a nuova visita presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Maggiore di Modica, che attestava “esiti di frattura metafisi distale radio e ulna sinistra
[…] Permane limitazione funzionale […] Si consiglia continuare ciclo di fkt mirata al recupero dell'articolarità del polso e della presa della mano”. Il giorno successivo, il ricorrente veniva sottoposto a visita fisiatrica presso la stessa ASP di con referto “Pregressa frattura radio-ulna CP_2 in data 20/02/19 sin lievemente fuori asse. Ha già praticato 30/trenta sedute di FKT con buon recupero funzionale (permane discreta dolenzia e limitazione in tutti i piani). Non ritengo utile effettuare ulteriori cicli di FKT”. Nel corso della visita di controllo del 12.8.2019, l'esame obiettivo attestava
“atteggiamento in flessione dorsale, limitata la pressione palmare del polso”, l'RX confermava i postumi della frattura e il paziente veniva dichiarato “clinicamente guarito con postumi da valutare in successiva sede”. Il ricorrente lamenta:
- l'errata valutazione della fattura da parte dei sanitari del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Maggiore di Modica, che gli hanno diagnosticato in data 21.2.2019 una “frattura composta metafisi distale radio sn” in contrasto con il referto dell'RX del 20.2.2019 che riporta
“frattura dell'epifisi distale del radio e dell'apofisi stiloide dell'ulna”;
- l'errato trattamento della lesione da parte degli stessi sanitari, in quanto la frattura necessitava di riduzione del piano articolare e del confezionamento di un apparecchio gessato in flessione/ulnarizzazione; a seguito dell'apposizione dell'apparecchio gessato, la visita di controllo doveva essere fissata dopo 7 o dopo 8/10 giorni, come prescritto dalla prassi ortopedica rispettivamente per le fratture instabili e stabili, e non dopo 35 giorni (26.3.2019); ciò determinava lo spostamento progressivo della frattura del radio, in dorsalizzazione e la mancata consolidazione della stiloide ulnare, divenuti non correggibili per la consolidazione, ormai viziata;
- la mancata acquisizione del consenso informato del paziente per l'apposizione dell'apparecchio gessato. In sede di accertamento tecnico preventivo i nominati CC.TT.UU. dott.ssa e dal dott. Persona_1
hanno ricevuto incarico di accertare se, avuto riguardo agli eventuali postumi Persona_2 invalidanti, sussista nesso eziologico fra questi e la condotta eventualmente imprudente, negligente, imperita dei sanitari dell'ospedale di Modica, se in particolare sia stata corretta la diagnosi relativa al VA ed appropriata l'assistenza allo stesso;
[…] ove accertino la responsabilità in capo al personale medico, determinare l'entità dei danni subiti da ricorrente e quantificare i postumi invalidanti, procedendo di conseguenza alla quantificazione dei danni e tentando, ove possibile, prima del deposito della relazione, la conciliazione delle parti. I consulenti hanno accertato che la diagnosi definitiva di alla luce della Parte_1 documentazione medica in atti, è “esiti di frattura composta dell'epifisi distale del radio sinistro e distacco dell'apofisi stiloidea dell'ulna trattata con apparecchio gessato”. Hanno aggiunto che “si tratta di una frattura composta del polso sinistro che è stata trattata adeguatamente mediante un trattamento incruento con confezionamento di apparecchio gessato, secondo le linee guida dell (pag. 357 del testo “Principi AO per il trattamento delle fratture”). ONroparte_3
pagina 3 di 5 Riguardo i controlli radiografici post-immobilizzazione, si fa presente che non esiste un protocollo ufficialmente riconosciuto tuttavia la buona pratica clinica prevede l'esecuzione di esame radiografico a 7-10 giorni, quando la frattura sia instabile. Nel caso in questione, tuttavia, si era in presenza di una frattura stabile. Peraltro, dalla attenta valutazione delle immagini radiografiche, così come confermato peraltro dai referti delle stesse (26.03.2019; 30.04.2019 e 12.08.2019), non si evidenzia scomposizione della frattura. Alla luce della documentazione sanitaria in atti, dei rilievi clinico- anamnestici raccolti in questa sede , può ritenersi la insussistenza degli elementi tipici in cui si sostanzia la colpa medica, ovvero esistono gli elementi clinico-medico-legali per potere affermare la corretta diagnosi, l'adeguato trattamento secondo gli standard dei dettami più avanzati della clinica ortopedica e, pertanto, si esclude ogni riferimento a qualsiasi forma di responsabilità professionale per quanti prestarono assistenza e cura al sig. . Il trattamento incruento, messo in atto nella Pt_1 frattura in questione, appare del tutto adeguato e come riportato dalle più moderne Linee Guida. Si può affermare, con sufficiente certezza, che la sfumata sintomatologia e limitazione funzionale residuate sono da prevedersi, senza possibilità di essere prevenute, nell'ambito della variabilità clinica in patologie di tal guisa”. La svolta consulenza ha, pertanto, escluso la sussistenza di responsabilità in capo al personale sanitario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Maggiore di Modica, che ha correttamente eseguito un trattamento incruento con confezionamento di apparecchio gessato sulla frattura di VA e ha fissato la visita di controllo per il mese successivo, non trattandosi di frattura instabile o scomposta. A seguito della ricezione della bozza di CTU il CTP di parte ricorrente, dott. ha Persona_3 formulato diverse osservazioni. In particolare, sul carattere stabile o meno della frattura di VA il CTP ha rilevato che la frattura in questione era in realtà composta ma instabile. I tecnici incaricati hanno, tuttavia, rilevato che nei referti dell'RX del 20.02.2019, dell'RX del 26.03.2019, dell'RX del 30.04.2019, dell'RX dell'11.07.2019 e dell'RX del 12.08.2019 non si è mai evidenziata una frattura scomposta e/o instabile, né a questa conclusione si può pervenire esaminando le immagini radiografiche. Tale affermazione, supportata dalla documentazione medica, appare convincente e comunque più condivisibile della tesi sostenuta dal CTP di parte ricorrente, che si limita a desumere l'instabilità della frattura dal fatto che la stessa coinvolgesse contestualmente le epifisi distali di radio e ulna, senza spiegare perché da tale ultima circostanza derivasse necessariamente il carattere instabile della frattura (di contro i CTU hanno desunto la stabilità della frattura utilizzando i criteri di stabilità ed instabilità nelle fratture dell'estremo distale del radio secondo (1989). Lo stesso dicasi con riferimento all'osservazione relativa Parte_2 al mancato utilizzo del goniometro per misurare il deficit di escursione articolare, cui i CC.TT.UU. hanno risposto “l'esatta misurazione dell'angolo di flessione del polso mediante goniometro non è indispensabile ai fini della valutazione medico-legale dei postumi invalidanti, potendosi valutare il deficit funzionale anche in misura percentuale (es: deficit di flessione di 1/3, di ½, di 2/3…)”. Procedendo all'esame degli altri profili di responsabilità lamentati dal ricorrente, non si ravvisa alcuna errata valutazione della frattura da parte del personale medico, dal momento che già nel verbale di accesso in pronto soccorso, redatto in data 20.2.2019, risulta formulata la diagnosi di frattura epifisi distale e apofisi stiloide ulna sin, poi confermata dagli esami radiografici. Nello stesso momento
è venuto a conoscenza della diagnosi, per cui non si ravvisa alcuna carenza informativa del Pt_1 paziente. Quanto alla mancanza del consenso informato rispetto all'apposizione dell'apparecchio gessato, i CC.TT.UU. hanno risposto “con quanto riportato da bibliografia accreditata, che trascriviamo letteralmente: Il consenso può in alcuni casi essere considerato implicito nella stessa richiesta di prestazione d'opera, il che avviene quando si tratti di prestazione esente da rischi o scevra da controindicazioni (cfr. , ONroparte_4 CP_5 CP_6
, - pag.1054); […] alcune prestazioni mediche di routine (un prelievo di
[...] CP_7
pagina 4 di 5 sangue, l'applicazione di un gesso, un'iniezione antitetanica), per la loro ordinarietà, possano ritenersi conosciute dalla maggioranza dei consociati, per essere entrate a far parte della comune esperienza di ciascuno. Che tali prestazioni comportino una serie di conseguenze lesive o comunque indesiderate è circostanza che può ritenersi conosciuta, o conoscibile con la dovuta ordinaria diligenza. Si parla in questi casi di consenso implicito (cfr. L'infermiere e la legge , Per_4 [...]
- - pag. 12)”. Nel caso di specie, il carattere implicito del consenso si desume CP_8 ONroparte_9 dal fatto che il paziente si sia recato spontaneamente presso il medico ortopedico nell'accertata consapevolezza della sua diagnosi (frattura epifisi distale e apofisi stiloide ulna sin) e abbia ricevuto una prestazione routinaria (apposizione di apparecchio gessato) sostanzialmente priva di rischi. Ad ogni modo, l'attore non ha allegato né provato che, se correttamente informato, si sarebbe determinato diversamente e non si sarebbe sottoposto al trattamento. Accertata la correttezza dell'operato dei medici dell'Ospedale Maggiore di Modica nella gestione della lesione, deve aderirsi alle conclusioni dei CC.TT.UU. laddove affermano che la sfumata sintomatologia e la limitazione funzionale residuate in capo al ricorrente rappresentano postumi prevedibili e non evitabili che si verificano comunemente nei casi di frattura di quella tipologia;
tali postumi devono ritenersi un rischio intrinseco al trattamento sanitario che esclude la responsabilità medica. Peraltro, la loro entità deve considerarsi lieve, atteso che la visita clinica espletata dai consulenti in sede di operazioni peritali attesta “lieve alterazione del profilo anatomico del polso sinistro con flessione ridotta di 1/3, estensione completa, pronazione completa, supinazione ridotta di 1/3”. Alla luce di quanto sopra esposto, non c'è motivo di disattendere le risultanze dell'espletata CTU, in quanto completa, supportata dalla documentazione medica allegata e dalla letteratura scientifica a sostegno, nonché esaustiva nelle risposte alle osservazioni del CTP di parte ricorrente. Dal momento che nel presente giudizio il ricorrente si è limitato a riproporre le osservazioni già presentate nel corso del procedimento di ATP e puntualmente smentite dai CC.TT.UU. incaricati, non c'è motivo di disporre la rinnovazione delle operazioni peritali. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Anche le spese di CTU dell'accertamento tecnico preventivo vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3684/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta il ricorso di Parte_1 pone le spese di CTU dell'accertamento tecnico preventivo a carico di Parte_1 condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell' Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali ONroparte_1 al 15%.
Ragusa, 24/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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