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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/04/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere dr. Rosa Larocca Consigliere rel. ha pronunziato, all'udienza del 13 marzo 2025, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 223 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2021
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampaolo e Daniela Parte_1
Brienza, come da mandato in atti, elettivamente domiciliato in Potenza, alla via
Sanremo n. 67;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1
come da mandato in atti, dall'avv. Vito Vincenzo Zaccagnino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza, alla via Ciccotti n. 36/C;
APPELLATO
OGGETTO: contratti di somministrazione a termine - appello avverso la sentenza n. 359/2021 del 27.04.2021 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, fissare
- L'udienza di comparizione delle parti e di discussione e disattesa ogni contraria domanda, eccezione:
- Accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale Civile di Potenza, Sezione Lavoro, n. 359/2021, G.L. Dott.ssa
Rosa Maria Verrastro, resa relativamente al giudizio N.RG 3003/2019, depositata il 27/04/2021, così accogliendo le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo in primo grado e, pertanto:
In via principale e nel merito:
- Accertata e dichiarata, per i motivi esposti, la irregolarità, nullità ed inefficacia della somministrazione dei contratti a termine per cui è causa, anche per la violazione dell'art. 38 D.Lgs. 368/2001, per come correlato al D.Lgs. 626/94, art. 4 e s.m. ed i., come integrato dalla L. 247/2007 e dal D.L. 112/2008 e, per l'effetto, dichiarare in favore del ricorrente la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della utilizzatrice
[...]
da quella data che l'Ecc.ma Corte riterrà per le causali sopra indicate, CP_1
condannarsi la ex art. 20 d.lgs. 81/2015 e reintegrare il Sig. Controparte_1
nel posto di lavoro con contratto a tempo indeterminato;
Parte_1
- Condannarsi inoltre a corrispondere al ricorrente tutte le Controparte_1
retribuzioni maturate dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero dalla data di messa a disposizione alla data di effettiva integrazione, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
In subordine:
- Nell'accogliere la domanda di veder costituito un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la e, dichiarata la nullità della clausola appositiva del Controparte_1
termine al rapporto di lavoro, si chiede condannarsi parte convenuta a risarcire il lavoratore ricorrente di un'indennità commisurata a 12 mensilità per il periodo intercorrente dalla data di cessazione del rapporto alla data di introduzione del giudizio, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate da tale momento sino a quello di effettiva integrazione. Con ristoro di spese e compensi del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai deducenti difensori antistatari ed a tanto autorizzati dall'appellante […]”;
Per l'appellato: “[…] Alla luce di tutto quanto scritto e depositato nel fascicolo di produzione di I grado, non può che concludersi per il rigetto dell'atto di appello, per la conferma della sentenza di I grado, con condanna di al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 359/2021, pubblicata il 27.04.2021, il giudice del lavoro presso il
Tribunale di Potenza rigettava la domanda presentata da nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con la quale parte Controparte_1
ricorrente aveva chiesto dichiararsi la nullità dei contratti di somministrazione e lavoro a tempo determinato sottoscritti con la e la conversione del contratto di Controparte_1
lavoro fra loro intercorrente in indeterminato a tempo pieno, con riammissione nel posto di lavoro del lavoratore, con condanna della società alla corresponsione delle mensilità maturate sulla base dell'ultima retribuzione globale percepita e condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello fondando il Parte_1
proprio gravame sulla asserita illegittimità della stessa in quanto viziata da error in procedendo ed in iudicando, ovvero per errore nei presupposti di fatto e di diritto per come presenti negli atti di causa, per contraddittorietà manifesta, per violazione dell'art. 111 Cost. – motivazione illogica ed erronea – e per carenza assoluta di istruttoria anche in riferimento al materiale probatorio esistente agli atti di causa.
Veniva poi contestata la violazione del D.Lgs. n. 368/2001, in correlazione con il D. Lgs. 626/2004, la violazione del D.Lgs. 81/2008, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697
c.c. e, infine, l'asserita ingiustizia manifesta e l'omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, rappresentato dalla carenza di un valido documento di prevenzione rischi.
Fissata l'udienza di discussione il 5.05.2022, a seguito di regolare notifica dell'appello, unitamente al decreto di fissazione di udienza, si costituiva, in data 22 aprile 2025,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto del gravame CP_1
proposto ed evidenziando come il giudice di prima istanza avesse correttamente considerata fondata l'eccezione preliminare da lei sollevata in ordine alla decadenza dalla impugnazione, ai sensi dell'art. 32 della legge 183/2010, per i contratti stipulati, fatta eccezione solo per quello sottoscritto il 20/12/2018. Quanto al merito, correttamente il primo giudice aveva valutato infondata l'asserzione attorea in ordine alla mancata adozione del documento di valutazione rischi, sottoscritto dal lavoratore per conoscenza ed accettazione il 31/5/2017, per come documentato nella produzione di parte resistente.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnato alle parti termine perentorio fino al 06/03/2025 per il deposito di note, lette queste ultime con le quali entrambe le parti ribadivano le rispettive linee difensive, all'esito della camera di consiglio del 13 marzo 2025, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato, per le motivazioni che di seguito si riportano.
La sentenza gravata è la n. 359/2021, pubblicata il 27.04.2021, con la quale il giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza rigettava la domanda presentata da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., domanda con cui veniva richiesto di dichiararsi la nullità dei contratti di somministrazione e lavoro a tempo determinato sottoscritti con la CP_1
e la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con riammissione
[...]
nel posto di lavoro del lavoratore, la condanna della società alla corresponsione delle mensilità maturate sulla base dell'ultima retribuzione globale percepita e la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
Secondo il primo giudice, preliminarmente, doveva essere accolta l'eccezione di decadenza articolata dalla resistente nella memoria difensiva, essendo stati impugnati tutti i contratti a termine stipulati con unico atto del 10.06.2019, ricevuto dalla società datrice di lavoro in data 14.06.2019, con la conseguenza che tutti quelli stipulati nei sessanta giorni antecedenti non potevano essere valutati. L'unico contratto valutabile nel merito rimaneva, dunque, quello stipulato il 19.12.2018, per ragioni sostitutive e poi di seguito prorogato.
Quanto al merito, ha affermato il primo giudice che la domanda attorea si fondava esclusivamente sull'allegazione dell'illegittimità dei contratti a termine per la mancata valutazione, da parte datoriale, della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs.vo n.
81/2008, omissione quest'ultima che gli inibiva la stipulazione di contratti a tempo determinato.
Tanto premesso, secondo il primo giudice, l'allegazione era rimasta priva di riscontro probatorio, avendo la società resistente fornito prova documentale circa l'avvenuta redazione del documento di valutazione dei rischi, documento consegnato al ricorrente in data 31.05.2017, con la conseguenza che, in difetto di ulteriori allegazioni, il ricorso doveva essere rigettato.
Queste le premesse, ritiene questa Corte che l'appello spiegato sia infondato, per le ragioni di cui al seguito.
Va premesso in fatto che, fra il lavoratore appellante e la società appellata, sono intercorsi vari contratti di somministrazione a tempo determinato, a far data dall'11 agosto 2014 e fino al 16 marzo 2019, aventi ad oggetto lo svolgimento delle medesime mansioni, contratti impugnati stragiudizialmente con unico atto del 10.06.2019, ricevuto dalla datrice di lavoro in data 14.06.2019, ovvero con rispetto del termine decadenziale di 60 giorni, di cui all'art. 32, comma 4, della L. n. 193/2010, soltanto con riferimento all'ultimo.
Orbene, ritiene questa Corte, in conformità a quanto sostenuto dal primo giudice ed all'orientamento della Suprema Corte, da ultimo espresso nella sentenza n.
15226/2023, che l'impugnativa tempestiva dell'ultimo dei contratti a termine non può spiegare i suoi effetti salvifici anche nei confronti di quelli precedenti per i quali è maturata la perenzione del termine di impugnativa. Deve conseguirne, dunque, per come correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado, che l'unico contratto a termine di cui deve essere valutata la legittimità nel merito, è quello stipulato il
19.12.2018, per ragioni sostitutive e poi di seguito prorogato.
Ritiene questa Corte che anche rispetto a tale ultimo contratto, le doglianze dell'appellate debbano ritenersi infondate.
Ha sostenuto quest'ultimo che il giudice di prime cure avrebbe omesso di esaminare compiutamente il documento di valutazione rischi depositato da parte resistente, ritenendolo conforme alla legge, con ciò disattendendo le eccezioni da lui mosse, denunciandone mancanze che se, al contrario, riconosciute, avrebbero comportato l'automatica conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato.
Ribadiva quindi che controparte, nel corso del giudizio di primo grado, non aveva assolto all'onere della prova in ordine all'avvenuta valutazione dei rischi connessi all'assunzione con contratto a termine del lavoratore, avendo prodotto solo un estratto del predetto, peraltro risalente all'anno 2013 e, dunque, non contenente valutazioni all'attualità ed una ricevuta di avvenuta consegna al che, di per sé, non Pt_1
rappresenta prova di conoscenza da parte di quest'ultimo del documento stesso, in modo da poterlo, eventualmente, contestare ed impugnare.
Ritiene questa Corte che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la società appellata abbia adeguatamente ottemperato all'onere probatorio su di essa incombente, per il seguente ordine di considerazioni.
Sufficiente in tale senso, a parere degli scriventi giudici, è la produzione, seppur per estratto, del documento di valutazione dei rischi, documento rispetto al quale, fornendo idonea prova circa l'avvenuta consegna al lavoratore, in data 31.05.2017, ovvero in un tempo antecedente rispetto all'unico contratto a termine oggetto di vaglio (quello stipulato il 19.12.2018), per quanto sopra riportato, la società ha dato conto della conoscibilità dello stesso da parte del Altro non si reputa esigibile da Pt_1
parte di un datore di lavoro, di talchè ogni doglianza allegativa relativa alla mancata comprensione del contenuto del predetto documento da parte del destinatario ovvero in ordine all'inattualità delle previsioni in esso contenute, in quanto risalenti al 2013, non possono trovare spazio in questa sede. Del resto, lo stesso VIOLANTE, all'atto della ricezione del documento predetto, nessuna censura ha mosso rispetto ad esso, di fatto accettandone il contenuto non senza ragionevolmente averlo compreso.
L'appello proposto deve essere respinto per quanto sopra riportato, confermando la sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
Sempre in ragione della soccombenza, sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 23.07.2021 da nei confronti Parte_1
di in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Controparte_1
tribunale di Potenza n. 359/2021, del 27.04.2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 6.946,00, oltre IVA, CPA e CF come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
Potenza, 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere dr. Rosa Larocca Consigliere rel. ha pronunziato, all'udienza del 13 marzo 2025, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 223 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2021
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampaolo e Daniela Parte_1
Brienza, come da mandato in atti, elettivamente domiciliato in Potenza, alla via
Sanremo n. 67;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1
come da mandato in atti, dall'avv. Vito Vincenzo Zaccagnino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza, alla via Ciccotti n. 36/C;
APPELLATO
OGGETTO: contratti di somministrazione a termine - appello avverso la sentenza n. 359/2021 del 27.04.2021 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, fissare
- L'udienza di comparizione delle parti e di discussione e disattesa ogni contraria domanda, eccezione:
- Accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale Civile di Potenza, Sezione Lavoro, n. 359/2021, G.L. Dott.ssa
Rosa Maria Verrastro, resa relativamente al giudizio N.RG 3003/2019, depositata il 27/04/2021, così accogliendo le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo in primo grado e, pertanto:
In via principale e nel merito:
- Accertata e dichiarata, per i motivi esposti, la irregolarità, nullità ed inefficacia della somministrazione dei contratti a termine per cui è causa, anche per la violazione dell'art. 38 D.Lgs. 368/2001, per come correlato al D.Lgs. 626/94, art. 4 e s.m. ed i., come integrato dalla L. 247/2007 e dal D.L. 112/2008 e, per l'effetto, dichiarare in favore del ricorrente la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della utilizzatrice
[...]
da quella data che l'Ecc.ma Corte riterrà per le causali sopra indicate, CP_1
condannarsi la ex art. 20 d.lgs. 81/2015 e reintegrare il Sig. Controparte_1
nel posto di lavoro con contratto a tempo indeterminato;
Parte_1
- Condannarsi inoltre a corrispondere al ricorrente tutte le Controparte_1
retribuzioni maturate dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero dalla data di messa a disposizione alla data di effettiva integrazione, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
In subordine:
- Nell'accogliere la domanda di veder costituito un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la e, dichiarata la nullità della clausola appositiva del Controparte_1
termine al rapporto di lavoro, si chiede condannarsi parte convenuta a risarcire il lavoratore ricorrente di un'indennità commisurata a 12 mensilità per il periodo intercorrente dalla data di cessazione del rapporto alla data di introduzione del giudizio, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate da tale momento sino a quello di effettiva integrazione. Con ristoro di spese e compensi del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai deducenti difensori antistatari ed a tanto autorizzati dall'appellante […]”;
Per l'appellato: “[…] Alla luce di tutto quanto scritto e depositato nel fascicolo di produzione di I grado, non può che concludersi per il rigetto dell'atto di appello, per la conferma della sentenza di I grado, con condanna di al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 359/2021, pubblicata il 27.04.2021, il giudice del lavoro presso il
Tribunale di Potenza rigettava la domanda presentata da nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con la quale parte Controparte_1
ricorrente aveva chiesto dichiararsi la nullità dei contratti di somministrazione e lavoro a tempo determinato sottoscritti con la e la conversione del contratto di Controparte_1
lavoro fra loro intercorrente in indeterminato a tempo pieno, con riammissione nel posto di lavoro del lavoratore, con condanna della società alla corresponsione delle mensilità maturate sulla base dell'ultima retribuzione globale percepita e condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello fondando il Parte_1
proprio gravame sulla asserita illegittimità della stessa in quanto viziata da error in procedendo ed in iudicando, ovvero per errore nei presupposti di fatto e di diritto per come presenti negli atti di causa, per contraddittorietà manifesta, per violazione dell'art. 111 Cost. – motivazione illogica ed erronea – e per carenza assoluta di istruttoria anche in riferimento al materiale probatorio esistente agli atti di causa.
Veniva poi contestata la violazione del D.Lgs. n. 368/2001, in correlazione con il D. Lgs. 626/2004, la violazione del D.Lgs. 81/2008, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697
c.c. e, infine, l'asserita ingiustizia manifesta e l'omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, rappresentato dalla carenza di un valido documento di prevenzione rischi.
Fissata l'udienza di discussione il 5.05.2022, a seguito di regolare notifica dell'appello, unitamente al decreto di fissazione di udienza, si costituiva, in data 22 aprile 2025,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto del gravame CP_1
proposto ed evidenziando come il giudice di prima istanza avesse correttamente considerata fondata l'eccezione preliminare da lei sollevata in ordine alla decadenza dalla impugnazione, ai sensi dell'art. 32 della legge 183/2010, per i contratti stipulati, fatta eccezione solo per quello sottoscritto il 20/12/2018. Quanto al merito, correttamente il primo giudice aveva valutato infondata l'asserzione attorea in ordine alla mancata adozione del documento di valutazione rischi, sottoscritto dal lavoratore per conoscenza ed accettazione il 31/5/2017, per come documentato nella produzione di parte resistente.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnato alle parti termine perentorio fino al 06/03/2025 per il deposito di note, lette queste ultime con le quali entrambe le parti ribadivano le rispettive linee difensive, all'esito della camera di consiglio del 13 marzo 2025, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato, per le motivazioni che di seguito si riportano.
La sentenza gravata è la n. 359/2021, pubblicata il 27.04.2021, con la quale il giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza rigettava la domanda presentata da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., domanda con cui veniva richiesto di dichiararsi la nullità dei contratti di somministrazione e lavoro a tempo determinato sottoscritti con la CP_1
e la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con riammissione
[...]
nel posto di lavoro del lavoratore, la condanna della società alla corresponsione delle mensilità maturate sulla base dell'ultima retribuzione globale percepita e la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
Secondo il primo giudice, preliminarmente, doveva essere accolta l'eccezione di decadenza articolata dalla resistente nella memoria difensiva, essendo stati impugnati tutti i contratti a termine stipulati con unico atto del 10.06.2019, ricevuto dalla società datrice di lavoro in data 14.06.2019, con la conseguenza che tutti quelli stipulati nei sessanta giorni antecedenti non potevano essere valutati. L'unico contratto valutabile nel merito rimaneva, dunque, quello stipulato il 19.12.2018, per ragioni sostitutive e poi di seguito prorogato.
Quanto al merito, ha affermato il primo giudice che la domanda attorea si fondava esclusivamente sull'allegazione dell'illegittimità dei contratti a termine per la mancata valutazione, da parte datoriale, della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs.vo n.
81/2008, omissione quest'ultima che gli inibiva la stipulazione di contratti a tempo determinato.
Tanto premesso, secondo il primo giudice, l'allegazione era rimasta priva di riscontro probatorio, avendo la società resistente fornito prova documentale circa l'avvenuta redazione del documento di valutazione dei rischi, documento consegnato al ricorrente in data 31.05.2017, con la conseguenza che, in difetto di ulteriori allegazioni, il ricorso doveva essere rigettato.
Queste le premesse, ritiene questa Corte che l'appello spiegato sia infondato, per le ragioni di cui al seguito.
Va premesso in fatto che, fra il lavoratore appellante e la società appellata, sono intercorsi vari contratti di somministrazione a tempo determinato, a far data dall'11 agosto 2014 e fino al 16 marzo 2019, aventi ad oggetto lo svolgimento delle medesime mansioni, contratti impugnati stragiudizialmente con unico atto del 10.06.2019, ricevuto dalla datrice di lavoro in data 14.06.2019, ovvero con rispetto del termine decadenziale di 60 giorni, di cui all'art. 32, comma 4, della L. n. 193/2010, soltanto con riferimento all'ultimo.
Orbene, ritiene questa Corte, in conformità a quanto sostenuto dal primo giudice ed all'orientamento della Suprema Corte, da ultimo espresso nella sentenza n.
15226/2023, che l'impugnativa tempestiva dell'ultimo dei contratti a termine non può spiegare i suoi effetti salvifici anche nei confronti di quelli precedenti per i quali è maturata la perenzione del termine di impugnativa. Deve conseguirne, dunque, per come correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado, che l'unico contratto a termine di cui deve essere valutata la legittimità nel merito, è quello stipulato il
19.12.2018, per ragioni sostitutive e poi di seguito prorogato.
Ritiene questa Corte che anche rispetto a tale ultimo contratto, le doglianze dell'appellate debbano ritenersi infondate.
Ha sostenuto quest'ultimo che il giudice di prime cure avrebbe omesso di esaminare compiutamente il documento di valutazione rischi depositato da parte resistente, ritenendolo conforme alla legge, con ciò disattendendo le eccezioni da lui mosse, denunciandone mancanze che se, al contrario, riconosciute, avrebbero comportato l'automatica conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato.
Ribadiva quindi che controparte, nel corso del giudizio di primo grado, non aveva assolto all'onere della prova in ordine all'avvenuta valutazione dei rischi connessi all'assunzione con contratto a termine del lavoratore, avendo prodotto solo un estratto del predetto, peraltro risalente all'anno 2013 e, dunque, non contenente valutazioni all'attualità ed una ricevuta di avvenuta consegna al che, di per sé, non Pt_1
rappresenta prova di conoscenza da parte di quest'ultimo del documento stesso, in modo da poterlo, eventualmente, contestare ed impugnare.
Ritiene questa Corte che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la società appellata abbia adeguatamente ottemperato all'onere probatorio su di essa incombente, per il seguente ordine di considerazioni.
Sufficiente in tale senso, a parere degli scriventi giudici, è la produzione, seppur per estratto, del documento di valutazione dei rischi, documento rispetto al quale, fornendo idonea prova circa l'avvenuta consegna al lavoratore, in data 31.05.2017, ovvero in un tempo antecedente rispetto all'unico contratto a termine oggetto di vaglio (quello stipulato il 19.12.2018), per quanto sopra riportato, la società ha dato conto della conoscibilità dello stesso da parte del Altro non si reputa esigibile da Pt_1
parte di un datore di lavoro, di talchè ogni doglianza allegativa relativa alla mancata comprensione del contenuto del predetto documento da parte del destinatario ovvero in ordine all'inattualità delle previsioni in esso contenute, in quanto risalenti al 2013, non possono trovare spazio in questa sede. Del resto, lo stesso VIOLANTE, all'atto della ricezione del documento predetto, nessuna censura ha mosso rispetto ad esso, di fatto accettandone il contenuto non senza ragionevolmente averlo compreso.
L'appello proposto deve essere respinto per quanto sopra riportato, confermando la sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
Sempre in ragione della soccombenza, sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 23.07.2021 da nei confronti Parte_1
di in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Controparte_1
tribunale di Potenza n. 359/2021, del 27.04.2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 6.946,00, oltre IVA, CPA e CF come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
Potenza, 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo