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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5762 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1258/2024, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 18/09/2025, previa sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. con il deposito di note scritte, e vertente
TRA
(c.f. ),rappresentata e difesa dall' avvocato Parte_1 C.F._1
NC TI ( ) presso il cui studio in Napoli, alla CodiceFiscale_2 via Domenico Fontana n. 134 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(p. Iva in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Controparte_2
TT (c.f. ) presso il cui studio in Napoli, via G.B. C.F._3
RGn°1258/2024-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ruoppolo, n. 121, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale proprietaria di un Parte_1
immobile facente parte del condominio ubicato in Napoli, alla , ha Controparte_1
impugnato la delibera dell'assemblea condominiale del 31/05/2023, chiedendone l'annullamento per mancata convocazione dell'istante e, in via gradata, l'annullamento limitatamente all'approvazione dei punti nr. 1 e 2 all'ordine del giorno, per la mancata chiarezza ed intellegibilità dei rendiconti finanziari relativi agli anni 2020 e 2021, per la mancanza del riepilogo finanziario dei rendiconti relativi agli anni 2020 e 2021, per la mancata rappresentazione della reale situazione patrimoniale del e per la CP_1 violazione del principio di continuità.
Con sentenza n. 2378/2024, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di
Napoli ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite nella misura della metà e condannando il convenuto alla refusione della CP_1
residua metà delle spese di lite, liquidate in tale percentuale in € 1.910,00 per compenso ed
€ 280,00 per spese oltre IVA e CPA.
Il giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto, non contestata la titolarità attiva della ricorrente come dimostrato dall'atto di compravendita dell'8/05/1996, una successiva delibera assembleare, adottata nel novembre 2023, aveva eliminato i vizi della deliberazione del 31 maggio 2023, oggetto di impugnazione.
Il Tribunale ha poi osservato che l'azione era fondata, in quanto il non aveva CP_1
dimostrato la corretta convocazione della condomina , secondo quanto Parte_1 prescritto ex art. 66 disp. att. c.c. e la delibera sostitutiva era stata emessa dopo l'inizio del giudizio;
pertanto, nell'applicare il principio della soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese di lite, le ha poste a carico del nella misura della metà, CP_1
ritenendo di compensarle per la residua metà, in considerazione della correttezza del
RGn°1258/2024-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda comportamento del convenuto, che aveva provveduto a sostituire la delibera illegittima con una nuova delibera.
Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 17/03/2024 ha Parte_1
spiegato appello, affidato a cinque motivi, all'esito dei quali ha chiesto, in accoglimento dell'atto di gravame, la condanna del al pagamento Controparte_1
dell'importo di € 545,00 in luogo di € 280,00 quali spese di giudizio di primo grado;
la condanna del al pagamento, quali onorari del primo grado di Controparte_1 giudizio, di € 7.616,00 oltre spese generali, iva e cpa così suddivisi: Fase studio € 1.701,00
– Fase introduttiva € 1.204,00 – Fase istruttoria/trattazione € 1.806,00 – Fase decisionale €
2.905,00, in luogo di € 1.910,00 liquidati dal Tribunale di Napoli nel provvedimento reso oggetto dell'odierna impugnativa, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
la condanna del , quali compensi della fase stragiudiziale del Controparte_1
giudizio di primo grado, al pagamento di € 473,41, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ed alla liquidazione dei compensi del giudizio di primo grado maggiorati del 30%, il tutto con vittoria di spese e competenze legali del giudizio di secondo grado aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. n. 147/22.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 30 maggio
2024, si è costituito in giudizio il , eccependo in via Controparte_3 preliminare l'inammissibilità dell'appello, comunque infondato nel merito, e concludendo per la conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, anche solo parziale, ha chiesto che il ricalcolo delle spese di lite del giudizio di primo grado sia operato espungendo la fase di istruttoria/trattazione che è risultata assente;
in via ancora subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, che vengano compensate le spese del presente grado di giudizio sul presupposto che parte appellata nulla poteva al fine di incidere sulla determinazione delle spese di lite innanzi al Giudice di prime cure.
3. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 17 marzo 2024, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 28 febbraio 2024.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4. Tanto debitamente premesso, il gravame è solo in minima parte fondato, con limitato riferimento al quinto motivo di impugnazione, teso a protestare la mancata applicazione, ad opera del Giudice di prime cure, della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del
D.M. n. 55 del 2014.
5. E' in primo luogo infondato il primo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado per aver compensato nella misura della metà anche le spese relative al contributo unificato e ai diritti di cancelleria, che a suo dire dovrebbero gravare interamente sulla parte soccombente, senza che il giudice possa disporne la compensazione.
L'assunto non può essere condiviso.
Come infatti chiarito dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 6 - 5, ordinanza n. 29679 del
12/12/2017) in tema di contributo unificato atti giudiziari, la disciplina dettata per il processo amministrativo dall'art. 13, comma 6-bis. 1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (introdotto dall'art. 2, comma 35-bis, lett. e, del d.l. n. 138 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 148 del 2011) - secondo cui il relativo onere è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche se sia stata disposta la compensazione delle spese o se la stessa parte non si sia costituita - non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile o tributario, non essendo ravvisabile una "eadem ratio" tra le relative discipline, che fissano differenti criteri di quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni delle parti, tali da giustificare un diverso trattamento, senza per ciò determinare un "vulnus" in punto di ragionevolezza o un "deficit" in tema di uguaglianza, rientrando tale evenienza nelle prerogative discrezionali del legislatore.
6. Del pari merita di essere disatteso il secondo motivo d'appello, con cui ha Parte_1
chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato per metà le spese di lite, denunciando la violazione dell'art. 92 c.p.c., in quanto le spese sarebbero state compensate pur in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, ed evidenziando che lo stesso ha dato causa al giudizio. CP_1
A dire della parte impugnante, il Giudice di prime cure, compensando per metà le spese di lite, avrebbe violato il principio della soccombenza, espressione del principio di causalità, in virtù del quale obbligata a rimborsare alle altre parti le spese del processo è la parte che,
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dando impulso o resistendo in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi.
Orbene, ritiene questa Corte distrettuale, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento, pienamente condivisibile l'iter logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Napoli nell'adottare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, una volta riscontrata la cessazione della materia del contendere, una pronuncia di parziale compensazione delle spese di lite.
Come sopra accennato, la pronuncia gravata – dopo aver dichiarato che era venuta meno la materia del contendere per aver il convenuto provveduto alla rimozione del CP_1 vizio denunciato mediante l'adozione di una nuova delibera - ha motivato la pronuncia di compensazione delle spese, nella misura della metà, tenendo conto del comportamento stragiudiziale posto in essere dal , che si era attivato per la sostituzione della CP_1
delibera impugnata.
Tale motivazione appare pienamente condivisibile, dovendo altresì osservarsi, ad integrazione di quanto rilevato dal Giudice di prime cure, che risulta dagli atti di causa che il appellato non è stato messo in condizione di partecipare ab initio al CP_1 procedimento di mediazione, non avendo ricevuto comunicazione dall'organismo di mediazione del rinvio dell'incontro all'uopo fissato.
Va dunque debitamente premesso che, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2023, alla fattispecie in esame è applicabile ratione temporis l'art. 92, comma 2,
c.p.c., nella formulazione risultante per effetto della modificazione normativa di cui all'art.13, comma 1, del decreto legge n.132 del 2014, convertito in legge n.162 del 10 novembre 2014, e della pronuncia della Corte Costituzionale n.77 del 19 aprile 2018, che ha appunto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n.
162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero – oltre che nei casi di soccombenza reciproca ovvero “nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”- anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Orbene, la Suprema Corte, occupandosi di una fattispecie concreta per molti versi sovrapponibile a quella costituente oggetto di causa ( cfr. Cassazione civile sez. VI,
05/07/2017, n.16607) ha rilevato che le "gravi ed eccezionali ragioni", che tuttora consentono la deroga alla regola di soccombenza, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, concretandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità, se le stesse risultino illogiche o erronee (cfr. Cass. Sez.
6-5, 14/07/2016, n. 14411 del Cass. Sez. 6-3, 16/03/2016, n. 5267; Cass. Sez. 6-2,
10/02/2014, n. 2883).
Secondo l'avviso del Giudice di legittimità, trattandosi di nozione necessariamente elastica, ad esse può certamente ricondursi anche il comportamento preprocessuale delle parti, ovvero - come nel caso all'esame della Suprema Corte, in cui le spese erano state integralmente compensate - la condotta dell'attrice che non abbia fatto alcunché per evitare l'instaurazione della controversia, a fronte della condotta del che abbia CP_1 sostituito la delibera (Cass. Sez. 3, 16/11/2011, n. 23997; Cass. Sez. 3, 22/10/2014, n.
22347; cfr., in esatti termini, Cassazione civile sez. VI, 05/07/2017, n.16607).
Nel caso di specie deve ritenersi che il odierno appellato, avendo provveduto CP_1 ad adottare nuova delibera, sostitutiva di quella annullabile, in data 27 novembre 2013 - e cioè a distanza di circa due mesi dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, risalente al 13 settembre 2013, senza aver potuto previamente partecipare al procedimento di mediazione, per un difetto di comunicazione - abbia tenuto un comportamento meritevole di positivo apprezzamento, ai fini della liquidazione delle spese di lite, che correttamente pertanto sono state compensate nella misura della metà.
7. Né merita miglior sorte il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado denunciando la violazione dei parametri forensi medi, essendo stato il compenso professionale liquidato, per l'importo di € 1901,00, applicando il valore minimo dello scaglione, senza dare conto delle singole fasi di giudizio e invece riconoscendo un importo omnicomprensivo, in violazione della normativa vigente e di consolidata giurisprudenza di legittimità che vieta la riduzione oltre il 50% dei compensi medi e impone di distinguere i compensi per ogni fase processuale.
A confutare le argomentazioni spese dall'impugnante con il terzo motivo, è sufficiente osservare che il Giudice di prime cure ha adeguatamente chiarito il procedimento seguito
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nel pervenire alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso professionale, computando, in ragione della semplicità delle questioni e della minima durata del giudizio, i compensi minimi previsti per i giudizi di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00, che ascendono ad un importo pari, per tutte e quattro le fasi, ad € 3.809,00 – di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione ed €
1.453,00 per la fase decisionale- provvedendo poi a dimidiarli ulteriormente, in virtù della disposta compensazione parziale, con conseguente determinazione del dovuto in € 1.910,00.
Al riguardo mette conto dunque richiamare l'orientamento espresso, a più riprese, dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la liquidazione delle spese processuali non trova, nel D.M. n. 55/2014, un vincolo normativo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.
Ne consegue che “l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla
“forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” (Cass. ord. 07/01/2021, n.
89; Cass. ord. 10/05/2019, n. 12537; nello stesso senso: Cass. ord. 13/07/2021, n. 19989;
Cass. ord. 09/11/2017, n. 26608; Cass. ord. 31/01/2017, n. 2386).
Né, come sembra adombrare l'impugnante, la liquidazione del compenso in misura pari ai minimi tabellari preclude poi l'ulteriore riduzione per effetto della disposta compensazione, operando evidentemente tali operazioni, in virtù di quanto finora esposto, su piani diversi -
l'uno relativo alla determinazione del compenso in considerazione dell'entità, della complessità e del pregio dell'opera prestata e l'altro relativo alla ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 92, 2° comma, c.p.c.- in alcun modo sovrapponibili.
8. Evidentemente inammissibile, per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c., è poi il quarto motivo di gravame, con cui ha genericamente lamentato la Parte_1 mancata pronuncia sulle spese stragiudiziali, ossia sui costi sostenuti in fase precontenziosa, in violazione dell'art. 112 cpc, assumendo che secondo la giurisprudenza di legittimità tali spese hanno natura di danno emergente e che la controparte non le aveva mai contestate.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Al riguardo deve osservarsi che nessuna indicazione si rinviene, nell'atto di gravame, che valga a chiarire quali siano tali spese stragiudiziali e perché dovrebbero ricadere a carico della parte appellata.
Invero, proprio la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante, che riconduce tali spese ad un'ipotesi di danno emergente, escludendo che siano parificabili alle spese di lite, impone una specifica allegazione della fonte delle stesse e, in sede di gravame, una specifica censura che chiarisca in cosa tali spese in concreto consistano e perché vadano riconosciute.
Si è al riguardo posto autorevolmente in rilievo (Cass. sez. 3, ordinanza n. 24481 del
04/11/2020; Cass. Sez. U, sentenza n. 16990 del 10/07/2017; Cass. sez. 3, sentenza n. 15265 del 30/05/2023) che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre- contenziosa. Da ciò consegue che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.
Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del
2017).
Da ciò il superamento di una più risalente giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (v. da ultimo Cass, sez.
III, 14/11/2020, n. 24481, che espressamente richiama Cass., Sez. Un., 10/07/2017, n.
16990).
Sulla scorta di tali premesse, si rivela evidentemente insufficiente, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., al fine di censurare la sentenza gravata, la generica denuncia del mancato
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda riconoscimento delle spese stragiudiziali, in difetto di descrizione dell'attività svolta dal legale nella fase precontenziosa;
né a surrogare tale carenza assertiva può valere il mero riferimento alla documentazione prodotta in primo grado, indicata come allegato N, senza alcuna specificazione del suo contenuto.
9. Merita infine accoglimento, per quanto di ragione, il quinto ed ultimo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado per non aver fatto applicazione della maggiorazione sui compensi prevista dall'art. 4, co 1 bis, dm 147/2022, essendo stati gli atti redatti mediante l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
Non erra infatti l'impugnante nell'evidenziare che la più recente formulazione della norma richiamata, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ha configurato tale aumento come doveroso e pertanto non soggetto ad una valutazione discrezionale.
Corre mente al riguardo osservare che l'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, nella formulazione originaria introdotta dal d.m. 37/2018 così disponeva : “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Con il d.m. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, l'espressione “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento” è stata sostituita dall'espressione “è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”. La modifica del dettato normativo ha dunque fatto venir meno le parole “di regola”, indicative della possibilità di derogare al precetto legislativo e quindi dell'assenza di un obbligo per il giudice di riconoscere l'aumento.
La medesima disposizione, tuttavia, ha altresì previsto che tale aumento vada riconosciuto nella misura “fino al 30%”, consentendo di fatto, anche in considerazione dell'entità ed utilità dei collegamenti ipertestuali relativi al singolo caso concreto, una riduzione della maggiorazione, prevista nella misura appunto massima del 30%.
In parziale riforma della sentenza impugnata, e tenuto conto del difetto di complessità del giudizio di primo grado, tra l'altro definito celermente con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, si reputa pertanto di dover riconoscere la maggiorazione
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda richiesta nella misura del 10%, liquidando pertanto a tale titolo, in aggiunta agli importi liquidati dal primo giudice, l'importo di € 191,00, pari al 10% dell'importo liquidato dal primo Giudice a titolo di compenso professionale.
10.Le spese di lite relative al presente grado, in considerazione del parziale accoglimento di un unico motivo di impugnazione su cinque, possono restare integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.2378/2024:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da , e ferme le altre Parte_1 statuizioni di cui alla sentenza impugnata, condanna il appellato al pagamento, CP_1 oltre che degli importi liquidati dal Giudice di prime cure a titolo di spese di lite, dell'ulteriore importo di € 191,00, a titolo di maggiorazione del compenso professionale ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022;
2) Rigetta nel resto l'impugnazione;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1258/2024, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 18/09/2025, previa sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. con il deposito di note scritte, e vertente
TRA
(c.f. ),rappresentata e difesa dall' avvocato Parte_1 C.F._1
NC TI ( ) presso il cui studio in Napoli, alla CodiceFiscale_2 via Domenico Fontana n. 134 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(p. Iva in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Controparte_2
TT (c.f. ) presso il cui studio in Napoli, via G.B. C.F._3
RGn°1258/2024-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ruoppolo, n. 121, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale proprietaria di un Parte_1
immobile facente parte del condominio ubicato in Napoli, alla , ha Controparte_1
impugnato la delibera dell'assemblea condominiale del 31/05/2023, chiedendone l'annullamento per mancata convocazione dell'istante e, in via gradata, l'annullamento limitatamente all'approvazione dei punti nr. 1 e 2 all'ordine del giorno, per la mancata chiarezza ed intellegibilità dei rendiconti finanziari relativi agli anni 2020 e 2021, per la mancanza del riepilogo finanziario dei rendiconti relativi agli anni 2020 e 2021, per la mancata rappresentazione della reale situazione patrimoniale del e per la CP_1 violazione del principio di continuità.
Con sentenza n. 2378/2024, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di
Napoli ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite nella misura della metà e condannando il convenuto alla refusione della CP_1
residua metà delle spese di lite, liquidate in tale percentuale in € 1.910,00 per compenso ed
€ 280,00 per spese oltre IVA e CPA.
Il giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto, non contestata la titolarità attiva della ricorrente come dimostrato dall'atto di compravendita dell'8/05/1996, una successiva delibera assembleare, adottata nel novembre 2023, aveva eliminato i vizi della deliberazione del 31 maggio 2023, oggetto di impugnazione.
Il Tribunale ha poi osservato che l'azione era fondata, in quanto il non aveva CP_1
dimostrato la corretta convocazione della condomina , secondo quanto Parte_1 prescritto ex art. 66 disp. att. c.c. e la delibera sostitutiva era stata emessa dopo l'inizio del giudizio;
pertanto, nell'applicare il principio della soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese di lite, le ha poste a carico del nella misura della metà, CP_1
ritenendo di compensarle per la residua metà, in considerazione della correttezza del
RGn°1258/2024-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda comportamento del convenuto, che aveva provveduto a sostituire la delibera illegittima con una nuova delibera.
Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 17/03/2024 ha Parte_1
spiegato appello, affidato a cinque motivi, all'esito dei quali ha chiesto, in accoglimento dell'atto di gravame, la condanna del al pagamento Controparte_1
dell'importo di € 545,00 in luogo di € 280,00 quali spese di giudizio di primo grado;
la condanna del al pagamento, quali onorari del primo grado di Controparte_1 giudizio, di € 7.616,00 oltre spese generali, iva e cpa così suddivisi: Fase studio € 1.701,00
– Fase introduttiva € 1.204,00 – Fase istruttoria/trattazione € 1.806,00 – Fase decisionale €
2.905,00, in luogo di € 1.910,00 liquidati dal Tribunale di Napoli nel provvedimento reso oggetto dell'odierna impugnativa, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
la condanna del , quali compensi della fase stragiudiziale del Controparte_1
giudizio di primo grado, al pagamento di € 473,41, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ed alla liquidazione dei compensi del giudizio di primo grado maggiorati del 30%, il tutto con vittoria di spese e competenze legali del giudizio di secondo grado aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. n. 147/22.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 30 maggio
2024, si è costituito in giudizio il , eccependo in via Controparte_3 preliminare l'inammissibilità dell'appello, comunque infondato nel merito, e concludendo per la conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, anche solo parziale, ha chiesto che il ricalcolo delle spese di lite del giudizio di primo grado sia operato espungendo la fase di istruttoria/trattazione che è risultata assente;
in via ancora subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, che vengano compensate le spese del presente grado di giudizio sul presupposto che parte appellata nulla poteva al fine di incidere sulla determinazione delle spese di lite innanzi al Giudice di prime cure.
3. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 17 marzo 2024, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 28 febbraio 2024.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4. Tanto debitamente premesso, il gravame è solo in minima parte fondato, con limitato riferimento al quinto motivo di impugnazione, teso a protestare la mancata applicazione, ad opera del Giudice di prime cure, della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del
D.M. n. 55 del 2014.
5. E' in primo luogo infondato il primo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado per aver compensato nella misura della metà anche le spese relative al contributo unificato e ai diritti di cancelleria, che a suo dire dovrebbero gravare interamente sulla parte soccombente, senza che il giudice possa disporne la compensazione.
L'assunto non può essere condiviso.
Come infatti chiarito dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 6 - 5, ordinanza n. 29679 del
12/12/2017) in tema di contributo unificato atti giudiziari, la disciplina dettata per il processo amministrativo dall'art. 13, comma 6-bis. 1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (introdotto dall'art. 2, comma 35-bis, lett. e, del d.l. n. 138 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 148 del 2011) - secondo cui il relativo onere è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche se sia stata disposta la compensazione delle spese o se la stessa parte non si sia costituita - non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile o tributario, non essendo ravvisabile una "eadem ratio" tra le relative discipline, che fissano differenti criteri di quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni delle parti, tali da giustificare un diverso trattamento, senza per ciò determinare un "vulnus" in punto di ragionevolezza o un "deficit" in tema di uguaglianza, rientrando tale evenienza nelle prerogative discrezionali del legislatore.
6. Del pari merita di essere disatteso il secondo motivo d'appello, con cui ha Parte_1
chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato per metà le spese di lite, denunciando la violazione dell'art. 92 c.p.c., in quanto le spese sarebbero state compensate pur in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, ed evidenziando che lo stesso ha dato causa al giudizio. CP_1
A dire della parte impugnante, il Giudice di prime cure, compensando per metà le spese di lite, avrebbe violato il principio della soccombenza, espressione del principio di causalità, in virtù del quale obbligata a rimborsare alle altre parti le spese del processo è la parte che,
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dando impulso o resistendo in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi.
Orbene, ritiene questa Corte distrettuale, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento, pienamente condivisibile l'iter logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Napoli nell'adottare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, una volta riscontrata la cessazione della materia del contendere, una pronuncia di parziale compensazione delle spese di lite.
Come sopra accennato, la pronuncia gravata – dopo aver dichiarato che era venuta meno la materia del contendere per aver il convenuto provveduto alla rimozione del CP_1 vizio denunciato mediante l'adozione di una nuova delibera - ha motivato la pronuncia di compensazione delle spese, nella misura della metà, tenendo conto del comportamento stragiudiziale posto in essere dal , che si era attivato per la sostituzione della CP_1
delibera impugnata.
Tale motivazione appare pienamente condivisibile, dovendo altresì osservarsi, ad integrazione di quanto rilevato dal Giudice di prime cure, che risulta dagli atti di causa che il appellato non è stato messo in condizione di partecipare ab initio al CP_1 procedimento di mediazione, non avendo ricevuto comunicazione dall'organismo di mediazione del rinvio dell'incontro all'uopo fissato.
Va dunque debitamente premesso che, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2023, alla fattispecie in esame è applicabile ratione temporis l'art. 92, comma 2,
c.p.c., nella formulazione risultante per effetto della modificazione normativa di cui all'art.13, comma 1, del decreto legge n.132 del 2014, convertito in legge n.162 del 10 novembre 2014, e della pronuncia della Corte Costituzionale n.77 del 19 aprile 2018, che ha appunto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n.
162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero – oltre che nei casi di soccombenza reciproca ovvero “nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”- anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Orbene, la Suprema Corte, occupandosi di una fattispecie concreta per molti versi sovrapponibile a quella costituente oggetto di causa ( cfr. Cassazione civile sez. VI,
05/07/2017, n.16607) ha rilevato che le "gravi ed eccezionali ragioni", che tuttora consentono la deroga alla regola di soccombenza, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, concretandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità, se le stesse risultino illogiche o erronee (cfr. Cass. Sez.
6-5, 14/07/2016, n. 14411 del Cass. Sez. 6-3, 16/03/2016, n. 5267; Cass. Sez. 6-2,
10/02/2014, n. 2883).
Secondo l'avviso del Giudice di legittimità, trattandosi di nozione necessariamente elastica, ad esse può certamente ricondursi anche il comportamento preprocessuale delle parti, ovvero - come nel caso all'esame della Suprema Corte, in cui le spese erano state integralmente compensate - la condotta dell'attrice che non abbia fatto alcunché per evitare l'instaurazione della controversia, a fronte della condotta del che abbia CP_1 sostituito la delibera (Cass. Sez. 3, 16/11/2011, n. 23997; Cass. Sez. 3, 22/10/2014, n.
22347; cfr., in esatti termini, Cassazione civile sez. VI, 05/07/2017, n.16607).
Nel caso di specie deve ritenersi che il odierno appellato, avendo provveduto CP_1 ad adottare nuova delibera, sostitutiva di quella annullabile, in data 27 novembre 2013 - e cioè a distanza di circa due mesi dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, risalente al 13 settembre 2013, senza aver potuto previamente partecipare al procedimento di mediazione, per un difetto di comunicazione - abbia tenuto un comportamento meritevole di positivo apprezzamento, ai fini della liquidazione delle spese di lite, che correttamente pertanto sono state compensate nella misura della metà.
7. Né merita miglior sorte il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado denunciando la violazione dei parametri forensi medi, essendo stato il compenso professionale liquidato, per l'importo di € 1901,00, applicando il valore minimo dello scaglione, senza dare conto delle singole fasi di giudizio e invece riconoscendo un importo omnicomprensivo, in violazione della normativa vigente e di consolidata giurisprudenza di legittimità che vieta la riduzione oltre il 50% dei compensi medi e impone di distinguere i compensi per ogni fase processuale.
A confutare le argomentazioni spese dall'impugnante con il terzo motivo, è sufficiente osservare che il Giudice di prime cure ha adeguatamente chiarito il procedimento seguito
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nel pervenire alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso professionale, computando, in ragione della semplicità delle questioni e della minima durata del giudizio, i compensi minimi previsti per i giudizi di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00, che ascendono ad un importo pari, per tutte e quattro le fasi, ad € 3.809,00 – di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione ed €
1.453,00 per la fase decisionale- provvedendo poi a dimidiarli ulteriormente, in virtù della disposta compensazione parziale, con conseguente determinazione del dovuto in € 1.910,00.
Al riguardo mette conto dunque richiamare l'orientamento espresso, a più riprese, dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la liquidazione delle spese processuali non trova, nel D.M. n. 55/2014, un vincolo normativo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.
Ne consegue che “l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla
“forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” (Cass. ord. 07/01/2021, n.
89; Cass. ord. 10/05/2019, n. 12537; nello stesso senso: Cass. ord. 13/07/2021, n. 19989;
Cass. ord. 09/11/2017, n. 26608; Cass. ord. 31/01/2017, n. 2386).
Né, come sembra adombrare l'impugnante, la liquidazione del compenso in misura pari ai minimi tabellari preclude poi l'ulteriore riduzione per effetto della disposta compensazione, operando evidentemente tali operazioni, in virtù di quanto finora esposto, su piani diversi -
l'uno relativo alla determinazione del compenso in considerazione dell'entità, della complessità e del pregio dell'opera prestata e l'altro relativo alla ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 92, 2° comma, c.p.c.- in alcun modo sovrapponibili.
8. Evidentemente inammissibile, per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c., è poi il quarto motivo di gravame, con cui ha genericamente lamentato la Parte_1 mancata pronuncia sulle spese stragiudiziali, ossia sui costi sostenuti in fase precontenziosa, in violazione dell'art. 112 cpc, assumendo che secondo la giurisprudenza di legittimità tali spese hanno natura di danno emergente e che la controparte non le aveva mai contestate.
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Al riguardo deve osservarsi che nessuna indicazione si rinviene, nell'atto di gravame, che valga a chiarire quali siano tali spese stragiudiziali e perché dovrebbero ricadere a carico della parte appellata.
Invero, proprio la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante, che riconduce tali spese ad un'ipotesi di danno emergente, escludendo che siano parificabili alle spese di lite, impone una specifica allegazione della fonte delle stesse e, in sede di gravame, una specifica censura che chiarisca in cosa tali spese in concreto consistano e perché vadano riconosciute.
Si è al riguardo posto autorevolmente in rilievo (Cass. sez. 3, ordinanza n. 24481 del
04/11/2020; Cass. Sez. U, sentenza n. 16990 del 10/07/2017; Cass. sez. 3, sentenza n. 15265 del 30/05/2023) che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre- contenziosa. Da ciò consegue che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.
Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del
2017).
Da ciò il superamento di una più risalente giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (v. da ultimo Cass, sez.
III, 14/11/2020, n. 24481, che espressamente richiama Cass., Sez. Un., 10/07/2017, n.
16990).
Sulla scorta di tali premesse, si rivela evidentemente insufficiente, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., al fine di censurare la sentenza gravata, la generica denuncia del mancato
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda riconoscimento delle spese stragiudiziali, in difetto di descrizione dell'attività svolta dal legale nella fase precontenziosa;
né a surrogare tale carenza assertiva può valere il mero riferimento alla documentazione prodotta in primo grado, indicata come allegato N, senza alcuna specificazione del suo contenuto.
9. Merita infine accoglimento, per quanto di ragione, il quinto ed ultimo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado per non aver fatto applicazione della maggiorazione sui compensi prevista dall'art. 4, co 1 bis, dm 147/2022, essendo stati gli atti redatti mediante l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
Non erra infatti l'impugnante nell'evidenziare che la più recente formulazione della norma richiamata, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ha configurato tale aumento come doveroso e pertanto non soggetto ad una valutazione discrezionale.
Corre mente al riguardo osservare che l'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, nella formulazione originaria introdotta dal d.m. 37/2018 così disponeva : “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Con il d.m. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, l'espressione “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento” è stata sostituita dall'espressione “è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”. La modifica del dettato normativo ha dunque fatto venir meno le parole “di regola”, indicative della possibilità di derogare al precetto legislativo e quindi dell'assenza di un obbligo per il giudice di riconoscere l'aumento.
La medesima disposizione, tuttavia, ha altresì previsto che tale aumento vada riconosciuto nella misura “fino al 30%”, consentendo di fatto, anche in considerazione dell'entità ed utilità dei collegamenti ipertestuali relativi al singolo caso concreto, una riduzione della maggiorazione, prevista nella misura appunto massima del 30%.
In parziale riforma della sentenza impugnata, e tenuto conto del difetto di complessità del giudizio di primo grado, tra l'altro definito celermente con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, si reputa pertanto di dover riconoscere la maggiorazione
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda richiesta nella misura del 10%, liquidando pertanto a tale titolo, in aggiunta agli importi liquidati dal primo giudice, l'importo di € 191,00, pari al 10% dell'importo liquidato dal primo Giudice a titolo di compenso professionale.
10.Le spese di lite relative al presente grado, in considerazione del parziale accoglimento di un unico motivo di impugnazione su cinque, possono restare integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.2378/2024:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da , e ferme le altre Parte_1 statuizioni di cui alla sentenza impugnata, condanna il appellato al pagamento, CP_1 oltre che degli importi liquidati dal Giudice di prime cure a titolo di spese di lite, dell'ulteriore importo di € 191,00, a titolo di maggiorazione del compenso professionale ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022;
2) Rigetta nel resto l'impugnazione;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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