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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ES MADDALENA, Presidente
OR AR, Relatore
EN ANGELO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2117/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR300082 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3706/2025 depositato il 15/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La società ricorrente indicata in epigrafe, ha tempestivamente impugnato l'atto di recupero del credito d'imposta super ACE per l'anno 2024, notificato dall'Agenzia in data 24.2.2025, con il quale è stato contestato l'indebito utilizzo dello stesso credito, con riversamento all'Ufficio dell'importo utilizzato, oltre interessi e sanzioni.
La società ricorrente sostiene la effettività del credito ed eccepisce il vizio di motivazione;
la inapplicabilità delle sanzioni per incertezza e la buona fede.
L'Agenzia precisa che parte ricorrente ha compensato due crediti ace, di cui una andato a buon fine ed uno
(quin in discussione), è stato bloccato.
Dalla documentazione fornita dalla società, dietro richiesta dell'Ufficio, è emerso che il credito di € 960.000, acquistato dalla società per € 670.000 dalla soc. C.D.R. s.r.l., risulta essere derivante da una cessione a catena finalizzata ad occultare il soggetto a monte su cui si sarebbe formato il credito (inestente).
La società ricorrente non ha applicato la dovuta diligenza al fine di verificare l'esistenza o meno del credito acquistato, fidandosi di una semplice autocertificazione della società venditrice;
il Tribunale di Brescia ha sequestrato crediti supe ace per svariati milioni di euro, fra i quali quelli della società ricorrente, successivamente dissequestrati, ma ciò non costituisce elemento per l'utilizzo.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso la Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che le operazioni di cessione e compensazione di un credito richiedono puntuali e rigorose verifiche di regolarità.
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 fornisce gli elementi sufficienti e necessari per intendere quali debbano essere gli elementi di valutazione fiscale/tecnica alla base di ogni operazione di acquisto o compensazione dei crediti d'imposta generati da interventi di efficientamento energetico o riqualificazione sismica degli edifici, ace ed altri.
Alla base della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, la normativa prevede un articolato e multidisciplinare processo di analisi e controllo dell'intervento che coinvolge più professionisti tecnici che si assumono precise responsabilità, obbligatoriamente assicurate, a garanzia dello Stato che eroga gli incentivi correlati.
Recenti atti di indirizzo del mef e legge di bilancio sono alla base della partenza per la ricerca di finti o irregolari crediti di imposta;
le false compensazioni e uso indebito dei bonus impongono, la diligenza nelle fasi di valutazione della genuinità dei crediti fiscali deve essere particolarmente elevata e qualificata.
In relazione a quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento poiché la Società non ha posto la necessaria condotta diligente per verificare l'inesistenza del credito in oggetto tramite la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi normativamente previsti, evitando così sia di realizzare la violazione contestata, sia di immettere sul mercato liquidità destinata all'arricchimento dei promotori dell'illecito.
Infatti, dal contratto di cessione stipulato tra le due società è stato possibile riscontrare come la Ricorrente si sia semplicemente affidata ad un'autodichiarazione del soggetto cedente il quale attestava di essere il titolare del credito, senza svolgere alcuna attività di verifica necessaria ad accertare l'effettiva spettanza dello stesso e l'origine non fraudolenta.
Quanto sopra esposto è assorbente di ogni altra eccezione proposta, pertanto, allo stato dei fatti, la Corte respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
l'esito del giudizio comporta la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia liquidate in € 4.000,00 omnia, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso . Liquida la somma di euro 4.000,00 omnia a titolo di rimborso di spese di lite a favore di parte resistente, ponendola a carico di parte ricorrente. Così deciso in Milano il 14.10.2025 IL
RELATORE AR OR IL PRESIDENTE MADDALENA ES
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ES MADDALENA, Presidente
OR AR, Relatore
EN ANGELO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2117/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR300082 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3706/2025 depositato il 15/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La società ricorrente indicata in epigrafe, ha tempestivamente impugnato l'atto di recupero del credito d'imposta super ACE per l'anno 2024, notificato dall'Agenzia in data 24.2.2025, con il quale è stato contestato l'indebito utilizzo dello stesso credito, con riversamento all'Ufficio dell'importo utilizzato, oltre interessi e sanzioni.
La società ricorrente sostiene la effettività del credito ed eccepisce il vizio di motivazione;
la inapplicabilità delle sanzioni per incertezza e la buona fede.
L'Agenzia precisa che parte ricorrente ha compensato due crediti ace, di cui una andato a buon fine ed uno
(quin in discussione), è stato bloccato.
Dalla documentazione fornita dalla società, dietro richiesta dell'Ufficio, è emerso che il credito di € 960.000, acquistato dalla società per € 670.000 dalla soc. C.D.R. s.r.l., risulta essere derivante da una cessione a catena finalizzata ad occultare il soggetto a monte su cui si sarebbe formato il credito (inestente).
La società ricorrente non ha applicato la dovuta diligenza al fine di verificare l'esistenza o meno del credito acquistato, fidandosi di una semplice autocertificazione della società venditrice;
il Tribunale di Brescia ha sequestrato crediti supe ace per svariati milioni di euro, fra i quali quelli della società ricorrente, successivamente dissequestrati, ma ciò non costituisce elemento per l'utilizzo.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso la Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che le operazioni di cessione e compensazione di un credito richiedono puntuali e rigorose verifiche di regolarità.
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 fornisce gli elementi sufficienti e necessari per intendere quali debbano essere gli elementi di valutazione fiscale/tecnica alla base di ogni operazione di acquisto o compensazione dei crediti d'imposta generati da interventi di efficientamento energetico o riqualificazione sismica degli edifici, ace ed altri.
Alla base della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, la normativa prevede un articolato e multidisciplinare processo di analisi e controllo dell'intervento che coinvolge più professionisti tecnici che si assumono precise responsabilità, obbligatoriamente assicurate, a garanzia dello Stato che eroga gli incentivi correlati.
Recenti atti di indirizzo del mef e legge di bilancio sono alla base della partenza per la ricerca di finti o irregolari crediti di imposta;
le false compensazioni e uso indebito dei bonus impongono, la diligenza nelle fasi di valutazione della genuinità dei crediti fiscali deve essere particolarmente elevata e qualificata.
In relazione a quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento poiché la Società non ha posto la necessaria condotta diligente per verificare l'inesistenza del credito in oggetto tramite la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi normativamente previsti, evitando così sia di realizzare la violazione contestata, sia di immettere sul mercato liquidità destinata all'arricchimento dei promotori dell'illecito.
Infatti, dal contratto di cessione stipulato tra le due società è stato possibile riscontrare come la Ricorrente si sia semplicemente affidata ad un'autodichiarazione del soggetto cedente il quale attestava di essere il titolare del credito, senza svolgere alcuna attività di verifica necessaria ad accertare l'effettiva spettanza dello stesso e l'origine non fraudolenta.
Quanto sopra esposto è assorbente di ogni altra eccezione proposta, pertanto, allo stato dei fatti, la Corte respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
l'esito del giudizio comporta la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia liquidate in € 4.000,00 omnia, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso . Liquida la somma di euro 4.000,00 omnia a titolo di rimborso di spese di lite a favore di parte resistente, ponendola a carico di parte ricorrente. Così deciso in Milano il 14.10.2025 IL
RELATORE AR OR IL PRESIDENTE MADDALENA ES