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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8148 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. AN EL, all'udienza del 10 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 33037/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via di Santa Costanza n.27, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Emanuele Montemarano, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, unitamente all'avv. Rosaria Romani
Ricorrente
E
e Controparte_1 Controparte_2
Convenuti-contumaci
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 16/9/2024 si è rivolta a questo Parte_2
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che:
- dal 23/6/2020 al 28/2/2024 aveva lavorato alle dipendenze di e della defunta madre Controparte_1 del medesimo, presso l'abitazione di quest'ultima, benchè, dal primo, con cui Controparte_3 erano stati conclusi gli “accordi preassuntivi” riceveva le direttive di lavoro e la retribuzione;
-aveva svolto mansioni di addetta ai servizi domestici e familiari, provvedendo ad accudire la
, non autosufficiente e ultranovantenne, nelle sue funzioni essenziali, nonché a riassetto e alle CP_3 pulizie della casa, alla preparazione dei pasti ,'acquisto dei generi alimentari;
-in base alle mansioni svolte avrebbe dovuto essere inquadrata nel livello C super del CCNL
Lavoratori domestici, nel quale era collocato l'”assistente familiare che assiste persone non
1 autosufficienti (non formato) ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze di vitto e della pulizia della casa ovi vivono gli assistiti”, anziché nel livello BS;
- aveva prestato servizio dalle 8.30 alle 16.00 e dal 1° gennaio 2023 dalle 8.30 alle 17.00, percependo una retribuzione mensile di € 800.00, elevata ad € 850,00 dal 1° gennaio 2023 e ad € 1.000,00 dal 1° settembre 202;
- non aveva goduto delle ferie maturate dal gennaio 2024 al febbraio 2024;
-non gli erano stati riconosciuti gli scatti di anzianità, pari al 4% sul minimo di categoria per ogni biennio di anzianità di servizio;
- era stata licenziata senza preavviso in coincidenza con il decesso di ed i violazione Controparte_3 dell'art. 40, comma 7, del CCNL, né aveva ricevuto il tfr.
Tanto premesso, ha dedotto di aver diritto all'inquadramento nel livello C super e al relativo trattamento economico, sulla base dell'orario di lavoro osservato, nonché alle spettanze di fine rapporto ed all'indennità per le ferie maturate e non godute, sì da essere creditrice della complessiva somma di € 26.802,80.
Ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti , in proprio e nella qualità di erede Controparte_1 di e di nella qualità di erede di al Controparte_3 Controparte_2 Controparte_3 pagamento della somma anzidetta, oltre accessori.
Non si sono costituiti i convenuti, ancorchè ritualmente evocati in giudizio.
Espletata la prova testimoniale dedotto da parte ricorrente, acquisite note autorizzate, all'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
2.La domanda è solo parzialmente fondata
3.Rileva il Tribunale che la sussistenza del rapporto di lavoro domestico posto a fondamento delle pretese creditorie azionate può considerarsi provata alla luce delle buste-paga prodotte, rilasciate da in qualità di datrice di lavoro, che indicano quale data di assunzione il 23/6/2020, Controparte_3 nonché dalle convergenti deposizioni rese dai testi e . Testimone_1 Testimone_2
La prima, che lavorò presso l'abitazione della nel mese di gennaio 2024 facendo assistenza CP_3 notturna, ha confermato che la ricorrente prestò servizio sino al febbraio 2024.
Anche il secondo, marito della ricorrente, che talvolta accompagnava al lavoro presso l'abitazione della , ha confermato che la moglie lavorò sino al febbraio 2024. CP_3
Entrambi i testi hanno poi riferito che la ricorrente lavorava dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 17.00, sicchè può considerarsi provato l'orario di lavoro dedotto in ricorso.
Non può invece ritenersi provato l'espletamento di mansioni proprie del livello superiore rivendicato se non dal gennaio 2024.
2 La teste ha, infatti, riferito che “all'inizio la era autosufficiente , quando Testimone_1 CP_3 sono andata io stava su una sedia a rotelle, portava il pannolone e aveva il catetere”.
Né dal materiale probatorio acquisito emergono concreti e significativi elementi atti a provare che la fosse persona non autosufficiente anche in epoca antecedente al gennaio 2024, essendo a tal CP_3 fine insufficiente la dichiarazione del teste sia perché non colloca in alcun Testimone_2 modo nel tempo le volte in cui ha visto la su una sedie a rotelle, sia perché l'utilizzo di una CP_3 sedie a rotelle di per sé non implica una condizione di non autosufficienza a svolgere le funzioni essenziali quali nutrirsi, lavarsi provvedere ai bisogni corporali, assumere medicinali, etc.
A quanto detto, deve, poi, aggiungersi che contrariamente a quanto dedotto in ricorso, erano i figli della a provvedere all'acquisto di tutto quanto fosse stato necessario per la madre (v. CP_3 testimoniale assunto).
In conclusione, sino al dicembre 2023 non sussistono elementi idonei a dimostrare che la ricorrente abbia svolto mansioni che esulavano da quelle proprie del livello BS, in cui è collocato “l'assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Pertanto, alla ricorrente sono dovute le differenze retributive e il tfr risultante dai conteggi depositati il 2/7/2025, elaborati avendo riguardo al trattamento economico previsto per il livello B super sino al dicembre 2024 e al livello C super per i mesi di gennaio e febbraio 2024 e sulla base di un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
3.1. Fondata è la pretesa avente ad oggetto l'indennità per le ferie maturate e non godute, sia perchè dal testimoniale assunto non emerge alcuna assenza della ricorrente nel periodo gennaio-febbraio
2024, evenienza, peraltro, contraria all'idque plerumque accidit, atteso che proprio in quale periodo le condizioni della peggiorarono e si accrebbero le necessità di assistenza;
sia perché dalla CP_3 busta paga di dicembre 2023 risultano ferie residue per 269,13 ore.
3.2.Fondata è anche la pretesa avente ad oggetto l'indennità di mancato preavviso, ove si consideri che dal certificato di morte prodotto emerge che la è deceduta il 28/2/2024 e che questo fu CP_3
l'ultimo giorno in cui la ricorrente prestò servizio, lì dove l'art. 40 del CCNL applicato al rapporto prevede che anche “in caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo”, pari a 15 giorni per i rapporti non inferiori a
25 ore settimanali e per i lavoratori con anzianità fino a 5 anni.
4.Passando, infine, alla individuazione del soggetto titolare del rapporto dedotto in giudizio, rileva il
Tribunale che nessuno concreto elemento è emerso affinchè tale titolarità venga ravvisata, oltre che in capo alla , che beneficiava delle prestazioni lavorative della ricorrente, anche in capo al CP_3 convenuto , giacchè, come riconosciuto dalla ricorrente in sede di interrogatorio Controparte_1
3 libero, ella veniva retribuita con i proventi della pensione della;
quest'ultima fino al dicembre CP_3
2023 era persona autosufficiente e, quindi, in grado di dare direttive alla ricorrente, l'BA non conviveva con la madre e passava ogni tanto a trovarla, sicchè non beneficiava delle prestazioni della ricorrente, né risulta dal materiale probatorio acquisito che abbia compiuto atti di gestione del rapporto.
Pertanto, l' risponde delle obbligazioni scaturite dal rapporto di lavoro dedotto in giudizio solo CP_1 nella qualità di erede della madre nei limiti della sua quota ereditaria ai sensi degli Controparte_3 artt. 752 e 754, comma 1, c.c., al pari dell'altra convenuta . Controparte_2
5.In conclusione, i convenuti nella qualità di figli ed eredi di giusta quanto Controparte_3 comprovato dal certificato di famiglia storico prodotto, devono essere condannati a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 20.970,77 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ciascuno in proporzione della propria quota ereditaria, di cui € 4.167,88 a titolo di tfr, € 678,08 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, € 225,85 a titolo di indennità ferie non godute ed il residuo a titolo di differenze retributive, giusta conteggi depositati dalla ricorrente in data 2/7/2025 che appaiono correttamente redatti sotto il profilo contabile.
6.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi dei criteri di cui al D.M. n. 54/2014 e ss modifiche, devono porsi a carico dei convenuti in solido tra loro, atteso il comune interesse all'esito della lite, e devono distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna e Controparte_1 Controparte_2 ciascuno in proporzione della propria quota ereditaria, a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 20.970,77 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali,
Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del grado in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.610,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15%, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025 Il Giudice
AN EL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. AN EL, all'udienza del 10 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 33037/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via di Santa Costanza n.27, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Emanuele Montemarano, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, unitamente all'avv. Rosaria Romani
Ricorrente
E
e Controparte_1 Controparte_2
Convenuti-contumaci
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 16/9/2024 si è rivolta a questo Parte_2
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che:
- dal 23/6/2020 al 28/2/2024 aveva lavorato alle dipendenze di e della defunta madre Controparte_1 del medesimo, presso l'abitazione di quest'ultima, benchè, dal primo, con cui Controparte_3 erano stati conclusi gli “accordi preassuntivi” riceveva le direttive di lavoro e la retribuzione;
-aveva svolto mansioni di addetta ai servizi domestici e familiari, provvedendo ad accudire la
, non autosufficiente e ultranovantenne, nelle sue funzioni essenziali, nonché a riassetto e alle CP_3 pulizie della casa, alla preparazione dei pasti ,'acquisto dei generi alimentari;
-in base alle mansioni svolte avrebbe dovuto essere inquadrata nel livello C super del CCNL
Lavoratori domestici, nel quale era collocato l'”assistente familiare che assiste persone non
1 autosufficienti (non formato) ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze di vitto e della pulizia della casa ovi vivono gli assistiti”, anziché nel livello BS;
- aveva prestato servizio dalle 8.30 alle 16.00 e dal 1° gennaio 2023 dalle 8.30 alle 17.00, percependo una retribuzione mensile di € 800.00, elevata ad € 850,00 dal 1° gennaio 2023 e ad € 1.000,00 dal 1° settembre 202;
- non aveva goduto delle ferie maturate dal gennaio 2024 al febbraio 2024;
-non gli erano stati riconosciuti gli scatti di anzianità, pari al 4% sul minimo di categoria per ogni biennio di anzianità di servizio;
- era stata licenziata senza preavviso in coincidenza con il decesso di ed i violazione Controparte_3 dell'art. 40, comma 7, del CCNL, né aveva ricevuto il tfr.
Tanto premesso, ha dedotto di aver diritto all'inquadramento nel livello C super e al relativo trattamento economico, sulla base dell'orario di lavoro osservato, nonché alle spettanze di fine rapporto ed all'indennità per le ferie maturate e non godute, sì da essere creditrice della complessiva somma di € 26.802,80.
Ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti , in proprio e nella qualità di erede Controparte_1 di e di nella qualità di erede di al Controparte_3 Controparte_2 Controparte_3 pagamento della somma anzidetta, oltre accessori.
Non si sono costituiti i convenuti, ancorchè ritualmente evocati in giudizio.
Espletata la prova testimoniale dedotto da parte ricorrente, acquisite note autorizzate, all'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
2.La domanda è solo parzialmente fondata
3.Rileva il Tribunale che la sussistenza del rapporto di lavoro domestico posto a fondamento delle pretese creditorie azionate può considerarsi provata alla luce delle buste-paga prodotte, rilasciate da in qualità di datrice di lavoro, che indicano quale data di assunzione il 23/6/2020, Controparte_3 nonché dalle convergenti deposizioni rese dai testi e . Testimone_1 Testimone_2
La prima, che lavorò presso l'abitazione della nel mese di gennaio 2024 facendo assistenza CP_3 notturna, ha confermato che la ricorrente prestò servizio sino al febbraio 2024.
Anche il secondo, marito della ricorrente, che talvolta accompagnava al lavoro presso l'abitazione della , ha confermato che la moglie lavorò sino al febbraio 2024. CP_3
Entrambi i testi hanno poi riferito che la ricorrente lavorava dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 17.00, sicchè può considerarsi provato l'orario di lavoro dedotto in ricorso.
Non può invece ritenersi provato l'espletamento di mansioni proprie del livello superiore rivendicato se non dal gennaio 2024.
2 La teste ha, infatti, riferito che “all'inizio la era autosufficiente , quando Testimone_1 CP_3 sono andata io stava su una sedia a rotelle, portava il pannolone e aveva il catetere”.
Né dal materiale probatorio acquisito emergono concreti e significativi elementi atti a provare che la fosse persona non autosufficiente anche in epoca antecedente al gennaio 2024, essendo a tal CP_3 fine insufficiente la dichiarazione del teste sia perché non colloca in alcun Testimone_2 modo nel tempo le volte in cui ha visto la su una sedie a rotelle, sia perché l'utilizzo di una CP_3 sedie a rotelle di per sé non implica una condizione di non autosufficienza a svolgere le funzioni essenziali quali nutrirsi, lavarsi provvedere ai bisogni corporali, assumere medicinali, etc.
A quanto detto, deve, poi, aggiungersi che contrariamente a quanto dedotto in ricorso, erano i figli della a provvedere all'acquisto di tutto quanto fosse stato necessario per la madre (v. CP_3 testimoniale assunto).
In conclusione, sino al dicembre 2023 non sussistono elementi idonei a dimostrare che la ricorrente abbia svolto mansioni che esulavano da quelle proprie del livello BS, in cui è collocato “l'assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Pertanto, alla ricorrente sono dovute le differenze retributive e il tfr risultante dai conteggi depositati il 2/7/2025, elaborati avendo riguardo al trattamento economico previsto per il livello B super sino al dicembre 2024 e al livello C super per i mesi di gennaio e febbraio 2024 e sulla base di un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
3.1. Fondata è la pretesa avente ad oggetto l'indennità per le ferie maturate e non godute, sia perchè dal testimoniale assunto non emerge alcuna assenza della ricorrente nel periodo gennaio-febbraio
2024, evenienza, peraltro, contraria all'idque plerumque accidit, atteso che proprio in quale periodo le condizioni della peggiorarono e si accrebbero le necessità di assistenza;
sia perché dalla CP_3 busta paga di dicembre 2023 risultano ferie residue per 269,13 ore.
3.2.Fondata è anche la pretesa avente ad oggetto l'indennità di mancato preavviso, ove si consideri che dal certificato di morte prodotto emerge che la è deceduta il 28/2/2024 e che questo fu CP_3
l'ultimo giorno in cui la ricorrente prestò servizio, lì dove l'art. 40 del CCNL applicato al rapporto prevede che anche “in caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo”, pari a 15 giorni per i rapporti non inferiori a
25 ore settimanali e per i lavoratori con anzianità fino a 5 anni.
4.Passando, infine, alla individuazione del soggetto titolare del rapporto dedotto in giudizio, rileva il
Tribunale che nessuno concreto elemento è emerso affinchè tale titolarità venga ravvisata, oltre che in capo alla , che beneficiava delle prestazioni lavorative della ricorrente, anche in capo al CP_3 convenuto , giacchè, come riconosciuto dalla ricorrente in sede di interrogatorio Controparte_1
3 libero, ella veniva retribuita con i proventi della pensione della;
quest'ultima fino al dicembre CP_3
2023 era persona autosufficiente e, quindi, in grado di dare direttive alla ricorrente, l'BA non conviveva con la madre e passava ogni tanto a trovarla, sicchè non beneficiava delle prestazioni della ricorrente, né risulta dal materiale probatorio acquisito che abbia compiuto atti di gestione del rapporto.
Pertanto, l' risponde delle obbligazioni scaturite dal rapporto di lavoro dedotto in giudizio solo CP_1 nella qualità di erede della madre nei limiti della sua quota ereditaria ai sensi degli Controparte_3 artt. 752 e 754, comma 1, c.c., al pari dell'altra convenuta . Controparte_2
5.In conclusione, i convenuti nella qualità di figli ed eredi di giusta quanto Controparte_3 comprovato dal certificato di famiglia storico prodotto, devono essere condannati a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 20.970,77 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ciascuno in proporzione della propria quota ereditaria, di cui € 4.167,88 a titolo di tfr, € 678,08 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, € 225,85 a titolo di indennità ferie non godute ed il residuo a titolo di differenze retributive, giusta conteggi depositati dalla ricorrente in data 2/7/2025 che appaiono correttamente redatti sotto il profilo contabile.
6.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi dei criteri di cui al D.M. n. 54/2014 e ss modifiche, devono porsi a carico dei convenuti in solido tra loro, atteso il comune interesse all'esito della lite, e devono distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna e Controparte_1 Controparte_2 ciascuno in proporzione della propria quota ereditaria, a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 20.970,77 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali,
Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del grado in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.610,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15%, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025 Il Giudice
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