CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
All'esito dell'udienza del 3/12/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 350-bis e 281 sexies c.p.c., ed all'esito della camera di consiglio, la Corte emette dispositivo e contestuale motivazione, depositando telematicamente il provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 158/2025 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
, in persona del suo Parte_1
Dirigente Generale e legale rappresentante pro tempore, (P.IVA: , rappresentata P.IVA_1
e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Giorgio Li Vigni (PEC: ; Email_1 appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA: Controparte_1
), rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Giovanni Sellitto (PEC: P.IVA_2
; Email_2 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 30 aprile-2 maggio 2024, emessa dal Tribunale di
Palermo;
OGGETTO: altri contratti atipici;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 30 aprile-2 maggio 2024 il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda spiegata da nella contumacia Controparte_2 dell , condannava quest'ultima al pagamento, in Parte_1 favore della ricorrente, della somma di euro 345.412,91, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonché delle spese di lite, liquidate in complessivi €
2.941,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
1.1. Il Tribunale di Palermo, nel motivare l'accoglimento della domanda, rilevava la fondatezza della pretesa creditoria della basata sull'art. 5, comma Controparte_1
15, della n. 9/2020, che aveva riconosciuto a tutte le strutture sanitarie CP_3 accreditate il diritto di ricevere, per l'intera durata dell'emergenza da Covid-19, una indennità di funzione pari a un dodicesimo del budget dell'anno 2019 per ciascun mese di emergenza, a prescindere dall'effettiva attività svolta, allo scopo di garantire una stabilità del flusso di cassa indipendentemente dalla produzione reale.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto appello l , chiedendo, Parte_1 preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, nel merito, la riforma integrale dell'ordinanza e il rigetto della domanda spiegata da
Controparte_4
. Con il primo motivo di gravame l'appellante, premesso che la mancata costituzione in
[...] primo grado è imputabile a «mero disguido», ha lamentato l'erroneità dell'ordinanza per violazione e falsa applicazione della normativa emergenziale, sostenendo che la norma regionale di cui all' art. 5, comma 15 della L.R. n. 9/2020 sarebbe stata superata e abrogata dall'art. 4 comma 5-bis del D.L. 34/2020 (in forza del quale sono dovuti contributi “una tantum” a titolo di ristori dei soli costi fissi sostenuti e rendicontati dalla struttura, correlati al periodo di sospensione dell'attività e fino a concorrenza del 90% del budget 2020) e richiamando, a sostegno della propria tesi, i decreti dell'Assessorato Regionale alla salute n.
366 del 9/5/2022 e n. 428 del 6/6/2022, nonché il parere n. 38 del 31/3/2022, con cui i
Ministeri della Salute, dell'Economia e delle Finanze si sono espressi in merito alla compatibilità dell'indennità di funzione prevista dall'art. 5, comma 15 della L.R. n. 9/2020 rispetto al dettato di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 34/2020 («Si segnala che l'unico quadro normativo di riferimento da tenere in considerazione è contenuto nell'art. 4 del decreto legge n.
34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 e successive modificazioni. Pertanto, tutte le disposizioni normative regionali non coerenti con il quadro normativo nazionale, come ad esempio quella richiamata in oggetto, dovranno essere disapplicate ed annullate»).
7. Con il secondo motivo di appello l , ribadendo l'erronea applicazione Parte_1 della normativa vigente operata dal Tribunale, ha richiamato la sentenza della Corte
Costituzionale n. 197/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma regionale che ha prorogato fino al 2026 la restituzione delle somme anticipate a titolo di “indennità di funzione”, per violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e rischio di creare un peggioramento all'equilibrio finanziario della . Parte_2
8. Con il terzo motivo di gravame la difesa dell'appellante ha contestato la condanna al pagamento degli interessi e delle spese di lite, chiedendone l'eliminazione o la riduzione, allegando che il Tribunale avrebbe applicato in modo errato la normativa sugli interessi e liquidato spese non dovute.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/6/2025 si è costituita in giudizio chiedendo: Controparte_1
- in via principale, di rigettare la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'Ordinanza impugnata;
- in rito, di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per intervenuta decadenza dell'impugnazione, per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c.;
- nel merito, di rigettare integralmente l'appello, con conferma del provvedimento impugnato e condanna dell di al pagamento delle spese di lite, nonché di Pt_1 Pt_1 una ulteriore somma, equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
5. Con ordinanza del 25-27 luglio 2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, visti gli artt. 348-bis e 350-bis c.p.c., è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al Consigliere Istruttore, del 23/9/2025; successivamente, è stata fissata udienza di discussione, ex art. 281 sexies c.p.c. (in forma scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), per la data del 19/11/2025, successivamente differita al 3/12/2025, onde consentire il deposito delle note conclusive, di cui all'art. 350-bis comma
2 c.p.c.
All'udienza “cartolare” del 3/12/2025 le parti hanno depositato le note di trattazione scritta. 6. L'eccezione di tardività dell'appello è fondata e l'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile.
7. Ed invero, l'ordinanza impugnata è stata pubblicata in data 2 maggio 2024 e comunicata a mezzo PEC, nello stesso giorno, all'unica parte costituita, Controparte_1
Quest'ultima non ha notificato l'ordinanza ai fini della decorrenza del termine “breve”, ex art. 704-quater c.p.c.; conseguentemente, l avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza Pt_1 entro il termine “lungo” di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. sul punto Cass., sez. III, 27 giugno
2018, ord. n. 16893: «L'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione può essere appellata, dalla parte contumace, nel termine "breve" di cui all'art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art.
327 c.p.c. che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo»).
8. Ciò posto, il termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza è scaduto in data
3/12/2024 (tenuto conto dei 31 giorni di sospensione feriale) e tardivo, pertanto, deve ritenersi l'atto di appello dell notificato in data 15/1/2025 e iscritto a ruolo in data Pt_1
25/1/2025.
9. Del tutto erroneo, infatti, è il riferimento, nell'atto di appello, alla notifica dell'ordinanza
«per la decorrenza del termine breve d'impugnazione il 16/12/2024 (Scadenza impugnazione:
15/01/2025)» (cfr. pag. 1 dell'atto di appello).
La notifica cui si fa riferimento, infatti, è stata effettuata dall'odierna appellata in data
16/12/2014, quando l'ordinanza era già passata in giudicato, e non ai fini della decorrenza del termine “breve”, bensì dell'avvio dell'esecuzione.
10. Tanto premesso, l'appello va dichiarato inammissibile.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e, al contempo, della limitata attività svolta, mentre va disattesa l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dall'appellante, non ravvisandosi nella condotta dell mala fede o colpa grave, bensì un mero errore di calcolo dei termini Pt_1 dell'impugnazione.
12. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede: - dichiara inammissibile l'appello spiegato dall nei Parte_1 confronti di avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 30 aprile Controparte_2
– 2 maggio 2024 del Tribunale di Palermo, che conferma;
- condanna l al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per Controparte_2 compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 4 dicembre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 158/2025 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
, in persona del suo Parte_1
Dirigente Generale e legale rappresentante pro tempore, (P.IVA: , rappresentata P.IVA_1
e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Giorgio Li Vigni (PEC: ; Email_1 appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA: Controparte_1
), rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Giovanni Sellitto (PEC: P.IVA_2
; Email_2 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 30 aprile-2 maggio 2024, emessa dal Tribunale di
Palermo;
OGGETTO: altri contratti atipici;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 30 aprile-2 maggio 2024 il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda spiegata da nella contumacia Controparte_2 dell , condannava quest'ultima al pagamento, in Parte_1 favore della ricorrente, della somma di euro 345.412,91, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonché delle spese di lite, liquidate in complessivi €
2.941,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
1.1. Il Tribunale di Palermo, nel motivare l'accoglimento della domanda, rilevava la fondatezza della pretesa creditoria della basata sull'art. 5, comma Controparte_1
15, della n. 9/2020, che aveva riconosciuto a tutte le strutture sanitarie CP_3 accreditate il diritto di ricevere, per l'intera durata dell'emergenza da Covid-19, una indennità di funzione pari a un dodicesimo del budget dell'anno 2019 per ciascun mese di emergenza, a prescindere dall'effettiva attività svolta, allo scopo di garantire una stabilità del flusso di cassa indipendentemente dalla produzione reale.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto appello l , chiedendo, Parte_1 preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, nel merito, la riforma integrale dell'ordinanza e il rigetto della domanda spiegata da
Controparte_4
. Con il primo motivo di gravame l'appellante, premesso che la mancata costituzione in
[...] primo grado è imputabile a «mero disguido», ha lamentato l'erroneità dell'ordinanza per violazione e falsa applicazione della normativa emergenziale, sostenendo che la norma regionale di cui all' art. 5, comma 15 della L.R. n. 9/2020 sarebbe stata superata e abrogata dall'art. 4 comma 5-bis del D.L. 34/2020 (in forza del quale sono dovuti contributi “una tantum” a titolo di ristori dei soli costi fissi sostenuti e rendicontati dalla struttura, correlati al periodo di sospensione dell'attività e fino a concorrenza del 90% del budget 2020) e richiamando, a sostegno della propria tesi, i decreti dell'Assessorato Regionale alla salute n.
366 del 9/5/2022 e n. 428 del 6/6/2022, nonché il parere n. 38 del 31/3/2022, con cui i
Ministeri della Salute, dell'Economia e delle Finanze si sono espressi in merito alla compatibilità dell'indennità di funzione prevista dall'art. 5, comma 15 della L.R. n. 9/2020 rispetto al dettato di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 34/2020 («Si segnala che l'unico quadro normativo di riferimento da tenere in considerazione è contenuto nell'art. 4 del decreto legge n.
34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 e successive modificazioni. Pertanto, tutte le disposizioni normative regionali non coerenti con il quadro normativo nazionale, come ad esempio quella richiamata in oggetto, dovranno essere disapplicate ed annullate»).
7. Con il secondo motivo di appello l , ribadendo l'erronea applicazione Parte_1 della normativa vigente operata dal Tribunale, ha richiamato la sentenza della Corte
Costituzionale n. 197/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma regionale che ha prorogato fino al 2026 la restituzione delle somme anticipate a titolo di “indennità di funzione”, per violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e rischio di creare un peggioramento all'equilibrio finanziario della . Parte_2
8. Con il terzo motivo di gravame la difesa dell'appellante ha contestato la condanna al pagamento degli interessi e delle spese di lite, chiedendone l'eliminazione o la riduzione, allegando che il Tribunale avrebbe applicato in modo errato la normativa sugli interessi e liquidato spese non dovute.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/6/2025 si è costituita in giudizio chiedendo: Controparte_1
- in via principale, di rigettare la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'Ordinanza impugnata;
- in rito, di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per intervenuta decadenza dell'impugnazione, per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c.;
- nel merito, di rigettare integralmente l'appello, con conferma del provvedimento impugnato e condanna dell di al pagamento delle spese di lite, nonché di Pt_1 Pt_1 una ulteriore somma, equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
5. Con ordinanza del 25-27 luglio 2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, visti gli artt. 348-bis e 350-bis c.p.c., è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al Consigliere Istruttore, del 23/9/2025; successivamente, è stata fissata udienza di discussione, ex art. 281 sexies c.p.c. (in forma scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), per la data del 19/11/2025, successivamente differita al 3/12/2025, onde consentire il deposito delle note conclusive, di cui all'art. 350-bis comma
2 c.p.c.
All'udienza “cartolare” del 3/12/2025 le parti hanno depositato le note di trattazione scritta. 6. L'eccezione di tardività dell'appello è fondata e l'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile.
7. Ed invero, l'ordinanza impugnata è stata pubblicata in data 2 maggio 2024 e comunicata a mezzo PEC, nello stesso giorno, all'unica parte costituita, Controparte_1
Quest'ultima non ha notificato l'ordinanza ai fini della decorrenza del termine “breve”, ex art. 704-quater c.p.c.; conseguentemente, l avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza Pt_1 entro il termine “lungo” di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. sul punto Cass., sez. III, 27 giugno
2018, ord. n. 16893: «L'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione può essere appellata, dalla parte contumace, nel termine "breve" di cui all'art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art.
327 c.p.c. che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo»).
8. Ciò posto, il termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza è scaduto in data
3/12/2024 (tenuto conto dei 31 giorni di sospensione feriale) e tardivo, pertanto, deve ritenersi l'atto di appello dell notificato in data 15/1/2025 e iscritto a ruolo in data Pt_1
25/1/2025.
9. Del tutto erroneo, infatti, è il riferimento, nell'atto di appello, alla notifica dell'ordinanza
«per la decorrenza del termine breve d'impugnazione il 16/12/2024 (Scadenza impugnazione:
15/01/2025)» (cfr. pag. 1 dell'atto di appello).
La notifica cui si fa riferimento, infatti, è stata effettuata dall'odierna appellata in data
16/12/2014, quando l'ordinanza era già passata in giudicato, e non ai fini della decorrenza del termine “breve”, bensì dell'avvio dell'esecuzione.
10. Tanto premesso, l'appello va dichiarato inammissibile.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e, al contempo, della limitata attività svolta, mentre va disattesa l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dall'appellante, non ravvisandosi nella condotta dell mala fede o colpa grave, bensì un mero errore di calcolo dei termini Pt_1 dell'impugnazione.
12. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede: - dichiara inammissibile l'appello spiegato dall nei Parte_1 confronti di avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 30 aprile Controparte_2
– 2 maggio 2024 del Tribunale di Palermo, che conferma;
- condanna l al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per Controparte_2 compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 4 dicembre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.