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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 351/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
OS VA, RE
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5513/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4075/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170216453403000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219032778220000 TRIBUTI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Nel merito, ogni contraria istanza disattesa per tutti i motivi di cui al presente atto, accertare e dichiarare la nullità- inesistenza della notifica della cartella di pagamento e del preavviso di fermo e, con ciò, la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme ingiunte. Si chiede lo stralcio di tutta la documentazione prodotta per la prima volta in appello alla luce del recente D.L. 83/2012 convertito in LEGGE
n. 134/2012 che stabilisce il divieto di deposito di documenti per la prima volta in appello. Vinte le spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito AVV. Difensore_1 per aver anticipato le spese e per non aver riscosso gli onorari.
Resistente/Appellato: che l'Ill.ma Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado adita rigetti l'appello del contribuente perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermi la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Roma n. 4075/2024, depositata il 26/03/2024. Il tutto con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 riassumeva il ricorso - in precedenza esperito innanzi al giudice di Pace di Roma e conclusosi con sentenza n. 18979/22, dichiarativa di difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario - avente ad oggetto l'impugnazione della ingiunzione n. 097 2021 9032778220 000, notificata in data 23.02.22, con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 43,31 oltre accessori, per tassa-auto anno 2015, relativa alla sottesa cartella di pagamento n. 097 2017 0216453403 000 presuntivamente notificata il
26.04.2018; ne chiedeva l'annullamento limitatamente alla parte relativa a tale cartella, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il ricorrente deduceva: a) l' omessa notifica rituale della prodromica cartella sovra richiamata;
b) l'intervenuta prescrizione triennale del diritto ad agire nella fase della riscossione anche a voler considerare la data della presunta notifica della cartella;
c) la nullità degli atti in contestazione per difetto di motivazione mancando l'indicazione degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività del ruolo;
d) l'illegittimità e il difetto di sottoscrizione del ruolo nonché la mancata indicazione del responsabile del procedimento della cartella.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- Riscossione per evidenziare la propria carenza di legittimazione passiva per le questioni attinenti alla fase di non sua competenza e di aver, in proposito, provveduto alla vocatio in ius dell'Ente impositore – Regione Lazio. Sosteneva, inoltre, l'avvenuta rituale notifica della cartella de qua, sottesa all'intimazione, come da documentazione allegata in atti, e la sua omessa impugnazione nei termini di legge.
La Corte adita, con la sentenza n. 4075/2024 pubblicata il 26.03.2024, rigettava il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Riteneva, infatti, il primo giudice, che la notifica era rituale e che era stato documentato anche l'invio della raccomandata informativa, essendo sufficiente il prospetto riepilogativo elaborato dalle Banca_1 italiane.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ricorrente_1, riproponendo l'eccezione di nullità della notifica della cartella, in assenza della prova che la raccomandata informativa fosse stata effettivamente inviata al contribuente.
Si è costituita l'appellata Agenzia per resistere all'appello e chiederne il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato.
La cartella di pagamento in questione risulta essere stata notificata tramite messo in data mediante consegna a persona di famiglia (figlio). Quanto alla successiva raccomandata informativa, l'Agenzia ne ha documentato l'invio attraverso una distinta cumulativa di presa in carico di Banca_1 italiane sulla presa in consegna di documentazione che andava spedita a mezzo racc a/r .
Ebbene, se è vero che in caso di consegna a mani di persona di famiglia sia sufficiente l'invio di una raccomandata informativa semplice, nella specie, come puntualmente eccepito dal Ricorrente_1, non vi è la prova che l'attività di spedizione sia stata realmente eseguita da Banca_1 italiane, atteso che in atti vi è la sola ricevuta della presa in carico, da parte di Banca_1 italiane, di un certo numero cospicuo di raccomandate riferite a più contribuenti.
Trattandosi di notifica tramite messo, la notifica di una intimazione di pagamento effettuata ad una persona diversa dal destinatario, è valida solo se seguita dall'invio della relativa raccomandata informativa. Si tratta di un adempimento essenziale del procedimento di notifica, necessario ai fini del suo perfezionamento, non essendo sufficiente la sola spedizione dell'atto, dovendo essere eseguito l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa (cfr., anche di recente, Corte di Cassazione, Sezione Tributaria
Civile, nell'ordinanza 27 maggio 2025, n. 14089).
Inoltre, nessun valore probatorio della notifica può essere riconosciuto al documento denominato “Distinta analitica posta registrata” e recante l'intestazione “Banca_1”, nel quale risultano riportati i dati relativi alla spedizione della raccomandata in questione, tra cui la data di spedizione. Infatti, trattandosi di un modulo predisposto da Banca_1 ma compilato dall'Agenzia delle entrate con i dati relativi agli atti giudiziari da spedire, deve escludersene l'equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte non provengono dall'agente postale, ma dalla stessa parte che intende avvalersene (Cassazione Civile ordinanza n. 6130 del 5-03-2021). Inoltre, nell'elenco allegato risulta solo il numero identificativo del documento, senza alcuna indicazione né dell'indirizzo di spedizione, né dell'esito della stessa.
Per tutte le suesposte argomentazioni l'appello deve essere accolto.
In una valutazione complessiva dell'esito della lite, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
OS VA, RE
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5513/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4075/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170216453403000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219032778220000 TRIBUTI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Nel merito, ogni contraria istanza disattesa per tutti i motivi di cui al presente atto, accertare e dichiarare la nullità- inesistenza della notifica della cartella di pagamento e del preavviso di fermo e, con ciò, la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme ingiunte. Si chiede lo stralcio di tutta la documentazione prodotta per la prima volta in appello alla luce del recente D.L. 83/2012 convertito in LEGGE
n. 134/2012 che stabilisce il divieto di deposito di documenti per la prima volta in appello. Vinte le spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito AVV. Difensore_1 per aver anticipato le spese e per non aver riscosso gli onorari.
Resistente/Appellato: che l'Ill.ma Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado adita rigetti l'appello del contribuente perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermi la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Roma n. 4075/2024, depositata il 26/03/2024. Il tutto con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 riassumeva il ricorso - in precedenza esperito innanzi al giudice di Pace di Roma e conclusosi con sentenza n. 18979/22, dichiarativa di difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario - avente ad oggetto l'impugnazione della ingiunzione n. 097 2021 9032778220 000, notificata in data 23.02.22, con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 43,31 oltre accessori, per tassa-auto anno 2015, relativa alla sottesa cartella di pagamento n. 097 2017 0216453403 000 presuntivamente notificata il
26.04.2018; ne chiedeva l'annullamento limitatamente alla parte relativa a tale cartella, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il ricorrente deduceva: a) l' omessa notifica rituale della prodromica cartella sovra richiamata;
b) l'intervenuta prescrizione triennale del diritto ad agire nella fase della riscossione anche a voler considerare la data della presunta notifica della cartella;
c) la nullità degli atti in contestazione per difetto di motivazione mancando l'indicazione degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività del ruolo;
d) l'illegittimità e il difetto di sottoscrizione del ruolo nonché la mancata indicazione del responsabile del procedimento della cartella.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- Riscossione per evidenziare la propria carenza di legittimazione passiva per le questioni attinenti alla fase di non sua competenza e di aver, in proposito, provveduto alla vocatio in ius dell'Ente impositore – Regione Lazio. Sosteneva, inoltre, l'avvenuta rituale notifica della cartella de qua, sottesa all'intimazione, come da documentazione allegata in atti, e la sua omessa impugnazione nei termini di legge.
La Corte adita, con la sentenza n. 4075/2024 pubblicata il 26.03.2024, rigettava il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Riteneva, infatti, il primo giudice, che la notifica era rituale e che era stato documentato anche l'invio della raccomandata informativa, essendo sufficiente il prospetto riepilogativo elaborato dalle Banca_1 italiane.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ricorrente_1, riproponendo l'eccezione di nullità della notifica della cartella, in assenza della prova che la raccomandata informativa fosse stata effettivamente inviata al contribuente.
Si è costituita l'appellata Agenzia per resistere all'appello e chiederne il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato.
La cartella di pagamento in questione risulta essere stata notificata tramite messo in data mediante consegna a persona di famiglia (figlio). Quanto alla successiva raccomandata informativa, l'Agenzia ne ha documentato l'invio attraverso una distinta cumulativa di presa in carico di Banca_1 italiane sulla presa in consegna di documentazione che andava spedita a mezzo racc a/r .
Ebbene, se è vero che in caso di consegna a mani di persona di famiglia sia sufficiente l'invio di una raccomandata informativa semplice, nella specie, come puntualmente eccepito dal Ricorrente_1, non vi è la prova che l'attività di spedizione sia stata realmente eseguita da Banca_1 italiane, atteso che in atti vi è la sola ricevuta della presa in carico, da parte di Banca_1 italiane, di un certo numero cospicuo di raccomandate riferite a più contribuenti.
Trattandosi di notifica tramite messo, la notifica di una intimazione di pagamento effettuata ad una persona diversa dal destinatario, è valida solo se seguita dall'invio della relativa raccomandata informativa. Si tratta di un adempimento essenziale del procedimento di notifica, necessario ai fini del suo perfezionamento, non essendo sufficiente la sola spedizione dell'atto, dovendo essere eseguito l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa (cfr., anche di recente, Corte di Cassazione, Sezione Tributaria
Civile, nell'ordinanza 27 maggio 2025, n. 14089).
Inoltre, nessun valore probatorio della notifica può essere riconosciuto al documento denominato “Distinta analitica posta registrata” e recante l'intestazione “Banca_1”, nel quale risultano riportati i dati relativi alla spedizione della raccomandata in questione, tra cui la data di spedizione. Infatti, trattandosi di un modulo predisposto da Banca_1 ma compilato dall'Agenzia delle entrate con i dati relativi agli atti giudiziari da spedire, deve escludersene l'equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte non provengono dall'agente postale, ma dalla stessa parte che intende avvalersene (Cassazione Civile ordinanza n. 6130 del 5-03-2021). Inoltre, nell'elenco allegato risulta solo il numero identificativo del documento, senza alcuna indicazione né dell'indirizzo di spedizione, né dell'esito della stessa.
Per tutte le suesposte argomentazioni l'appello deve essere accolto.
In una valutazione complessiva dell'esito della lite, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie l'appello. Spese compensate.