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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6217 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 1993 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e vertente
TRA
( ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Venezia-Mestre, al viale Ancona n.15, presso lo studio dell'avv. Nicoletta Monopoli dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t , elettivamente Controparte_1 domiciliata in Messina alla via Mamertini IS n.106, presso lo studio dell'avv. Maria
OS SA che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- OPPOSTA –
Controparte_2
-OPPOSTA CONTUMACE - OGGETTO: Opposizione all'esecuzione fase di merito.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
Con atto di citazione ritualmente notificato introduceva la fase Parte_2 di merito dell'opposizione alla esecuzione ex art.615 co 2 cpc proposta avverso il pignoramento presso terzi n. 11984202200006381/001 notificato in data
9.12.2022 ad istanza di . Quali motivi Controparte_1 di doglianza deduceva essenzialmente l'intervenuta prescrizione del diritto azionato in executivis la violazione dell'art.50 DPR 602/1973 nonché la impignorabilità delle somme.
Si è costituita l'opposta chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione. Nonostante la ritualità della notifica non si è costituito il terzo pignorato per cui ne va dichiarata Controparte_2 la contumacia.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza a trattazione scritta del
16.12.2025 lo scrivente Magistrato, divenuto titolare del fascicolo in data
24.10.2025 assegnava la causa in decisione
2. Ciò premesso e passando all'esame del merito l'opposizione è inammissibile per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'agente della riscossione ha documentato l'avvenuta notifica di tutti gli atti prodromici rectius delle cartelle di pagamento tutte notificate personalmente nelle mani dell'opponente,fatta eccezione per le cartelle nn. 11920140016602012000,
119201700349391000, 11920180001655826000, 11920180007955360000, notificate a familiare convivente, relativamente alle quali l'opposta ha provveduto all'invio della raccomandata informativa alla debitrice, come si evince dalla documentazione versata in atti.
Ove l'atto amministrativo presupposto sia stato ritualmente notificato al contribuente, quest'ultimo ha l'onere di svolgere le proprie difese proponendo l'impugnazione del predetto atto, nelle forme e nei termini previsti dallo specifico provvedimento di riscossione applicato. Di regola, quindi, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella sono eseguite quando la tutela di merito sulla pretesa creditoria è ormai preclusa. L'opposizione con al quale il debitore contesta il contenuto del provvedimento sanzionatorio ritualmente notificato è dunque, inammissibile.
Più precisamente, la giurisprudenza ha chiarito che l'opposizione proposta dopo la notifica della cartella esattoriale può essere proposta quando l'atto amministrativo – presupposto della pretesa creditoria pubblica poi iscritta a ruolo
– non gli sia stato notificato. Tale opposizione, invero, serve recuperare il momento di garanzia perso con il vizio di notifica dell'atto presupposto, sebbene qualificata come opposizione all'esecuzione, è in realtà, un'opposizione di merito tardiva (in questo senso, le fondamentali sentenze a sezioni unite n. 562/2000 e 489/2000 seguite da Cass. 8 febbraio 2006 n. 2819 e Cass.18 luglio 2005 n. 15149). Alla stregua di quanto esposto, dunque, e concludendo, si può affermare che la opposizione avverso una cartella esattoriale può essere qualificata come opposizione all'esecuzione solamente nei casi in cui il destinatario contesti il diritto dell'ente impositore a procedere esclusivamente in suo danno e deduca l'illegittimità della iscrizione a ruolo per carenza del titolo legittimante o la estinzione del credito per fatto sopravvenuto.
Ebbene, nel caso di specie l'opponente chiede dichiararsi la inesistenza della cartella esattoriale per intervenuta prescrizione di parte della pretesa creditoria.
Pare, dunque, di poter interpretare il petitum dell'attore nel senso di lamentare la mancata formazione di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, ed un fatto estintivo della pretesa creditoria azionata in executivis, ovvero la prescrizione del diritto.
Tali atti non venivano opposti e risultano notificati nel rispetto dei termini di prescrizione. Alla luce di tale riscontro probatorio l'opposizione è inammissibile,
3. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, tuttavia, il tenore della pronuncia la peculiarità della fattispecie, giustificano la compensazione integrale delle spese alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale n.77/2018 che ha dichiarato la illegittimità dell'art.92 co 2 cpc nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia nella persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. DICHIARA la contumacia di Controparte_2
2. DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione;
3. COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio.
Santa Maria Capua Vetere lì 23 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Linda Catagna