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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/12/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 928 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Cesare Marziali Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 928 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 15 ottobre 2025 e promossa
DA
con l'Avv. SANDRONI LUANA domicilio Parte_1 C.F._1 digitale
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. PIERGENTILI GIACOMO domicilio CP_1 C.F._2
digitale
NE EN con l'Avv. BACALINI PAOLO, domicilio digitale C.F._3
con l'Avv. SPINOZZI Controparte_2 P.IVA_1
MICHELE, domicilio digitale
APPELLATI
CONTRO
Sentenza Tribunale di Fermo n. 822/2023 del 26/10/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo Parte_1 CP_1
EN MA e al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
pagina 1 di 9 Previo accertamento delle responsabilità dei convenuti in ordine alle vessazioni ed intimidazioni subite dall'attore, condannare i medesimi ( art. 2043 e 2049 c.c.) in solido ex art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni subiti dal sig. che si quantificano ex art. 2056 c.c. in euro 100.000,00; Parte_1
Ordinare a di concedere al sig. l'uso dei 5 CK ( n. 13,14,15,16, 34) così come CP_2 Parte_1
previsto da contratto e condannare la medesima società alla restituzione della somma di euro 300,00 per la mancata consegna dei CK suddetti, stante il pagamento del canone (clausola 5 del contratto) dal 2018 al 2021, da parte del sig. Parte_1
Condannare la al risarcimento dei danni da stabilirsi in via equitativa per la mancata consegna CP_2
dei paddock, come da contratto;
Vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA SUBORDINATA condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni che sarà ritenuto di giustizia a seguito dell'accertamento dei fatti, ivi compreso il danno da perdita di chance come specificato in premessa.
I convenuti costituendosi, eccepivano preliminarmente la nullità della citazione, nel merito chiedevano il rigetto della domanda, e la avanzava domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare Contr
che il Sig. è debitore nei confronti della società convenuta della somma di € Parte_1
1.260,06= per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare l'attore al pagamento, in favore della convenuta della predetta somma, maggiorata degli Controparte_3
interessi come per legge, nonché ad accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c..c. del contratto denominato “Contratto Uso Boxes e/o CKs” stipulato in data
29/6/2018 tra la società convenuta e l'attore sig. , ovvero accertare e dichiarare la Parte_1
risoluzione giudiziale del medesimo accordo a seguito del grave inadempimento di quest'ultimo, con ogni conseguente statuizione.
Rigettate le istanze istruttorie, il primo giudice ha fissato per l'udienza del 12.10.2023 la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza le parti precisavano le conclusioni, senza chiedere termine per memorie ex art. 190
c.p.c. (vecchio rito) ed il primo giudice tratteneva la causa in riserva;
con ordinanza del 17.10.23, il
Tribunale, sciogliendo la riserva, tratteneva la causa in decisione.
Il 25 ottobre 2023 il Tribunale pubblicava la sentenza oggetto del presente gravame decidendo come in appresso:
IN VIA PRELIMINARE per tutti i motivi esposti in narrativa, Dichiara la nullità della citazione in giudizio ex art 164 cpc, stante la genericità ed indeterminatezza della domanda, relativamente ai fatti di cui è a processo Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art 1456 del contratto pagina 2 di 9 stipulato in data 29/06/2018 stipulato tra la e l'odierno attore e, conseguentemente condanna(re) Contr
quest'ultimo al pagamento in favore della della somma di €1.260,00 maggiorata degli interessi Contr
NEL MERITO, Respinge, sempre per i motivi di cui in narrativa, integralmente tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di tutti i convenuti , in persona del suo legale CP_4
rappresentante , e n quanto infondate sia in fatto che in diritto e, per CP_5 CP_6
l'effetto CONDANNA il al pagamento delle spese e competenze di lite per la soc. Parte_1
e in relazione al valore della controversia e, all'opera prestata dai difensori di CP_2 CP_6
dette parti possono essere liquidate in € 4.700, 00 cadauno oltre € 1.260,00 maggiorata degli interessi ed accessori di Legge per la Soc Nei confronti, invece del MA EN, data l'ammissione Contr
dell'attore al Gratuito Patrocinio le spese e le competenze verranno liquidate con separato decreto
Ha impugnato la decisione il si sono costituiti gli appellati resistendo. Parte_1
Primo motivo: NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 190 CPC
Deduce l'appellante che la sentenza emessa dal Giudice di primo grado è nulla per mancata concessione dei termini ex art. 190 cpc ai quali le parti non hanno rinunciato espressamente ed ha depositato la sentenza prima della scadenza dei termini.
Il motivo è fondato;
la Suprema Corte, anche di recente (cfr. sentenza n. 369 del 2023) ha sancito il principio per cui “La violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”.
Va pertanto dichiarata la nullità.
Poiché questa nullità non rientra tra i motivi tassativi di rinvio al primo giudice previsti dall'art. 354
c.p.c. (nullità della notificazione dell'atto introduttivo, mancata integrazione del contraddittorio, errata estromissione di una parte, o mancanza della sottoscrizione del giudice), questa Corte deve entrare nel merito e deciderlo.
Secondo motivo: NULLITA' DELLA SENTENZA PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
164 CPC
Lamenta innanzitutto l'appellante che il primo giudice, a norma dell'art. 164 V comma c.p.c., ove avesse ravvisato la nullità della citazione avrebbe dovuto concedere termine per integrare la domanda: non avendolo fatto la sentenza sarebbe nulla.
pagina 3 di 9 Il motivo non può condividersi.
L'appellante non ha chiesto il termine per integrare la citazione ed è' jus receptum che “Cass.,
15/06/2023, n. 17125: “Se il giudice omette di ordinare l'integrazione o la rinnovazione d'una citazione nulla per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa (art. 163 c.p.c., n. 4), nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere dell'attore stesso invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazione introduttiva"
(Cass., 15/06/2023, n. 17125; Cass., Sez. III, 12/10/2021, n. 17408; Cass., Sez. Un., n. 8077/2012;
Cass., Sez. Un., n. 4557/2009).
Osserva quindi il che la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della Parte_1
domanda ricorre nel caso in cui il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto;
ciò non può dirsi nel caso in cui tali elementi della domanda siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva.
La valutazione deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va considerato l'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le sue difese.
Giova riprodurre letteralmente la parte dell'atto introduttivo del giudizio ove la parte ha dedotto i fatti costitutivi del vantato diritto (n. 4 dell'art. 163).
“Il sig. che svolge la professione di operatore ippico, ha stipulato un “contratto Parte_1
d'uso boxes e/o CKs”, in data 29.06.2018, con la società sma di Montegiorgio viale dell'ippodromo n. 1 (che gestisce l'ippodromo San Paolo), mediante il quale gli veniva concesso l'uso di n. 10 boxes e n. 5 CKs e relative strutture, dal 01.07.2018 al 31.12.2022. (allegato n. 1);
- Il sig. lamenta il fatto che detti CKs non gli sono mai stati dati in concessione, pur Parte_1
avendo il medesimo adempiuto regolarmente al pagamento del canone d'uso, così come previsto dal contratto sopra specificato al punto 5.
- Il sig. lamenta, inoltre, che, dal mese di ottobre 2017 sono state compiute, ai suoi danni, Parte_1
una serie di molestie da parte dei sigg. (dipendente nel periodo dal 2017 fino al CP_1 Cont
dicembre 2019) e da MA EN (dipendente da dicembre 2019 fino ad oggi), già CP_2
segnalato alle forze dell'ordine, tali da concretarsi in una serie di veri e propri atti persecutori finalizzati all'escomio del medesimo dalla scuderia, che gli hanno impedito di svolgere serenamente il
pagina 4 di 9 lavoro per la preparazione alle corse dei propri cavalli che venivano, di conseguenza, esclusi da molte manifestazioni, fra cui il campionato guidatori, il campionato denominato delle stelle, qualificazioni e manifestazioni per Gentlemen, tutte aperte alle scuderie e finanziate con montepremi nazionali.
- le vessazioni ai danni del sig. tuttora persistenti, si sono concretizzate in veri e propri Parte_1
atti intimidatori, minacce e aggressioni verbali con frasi del tipo “ti caccio via” “ti metterò in condizioni di andartene via” ed anche fisiche, attraverso spinte e spallate, tutte finalizzati a costringere il sig. alla chiusura della propria attività; Parte_1
- All'incirca nell'aprile scorso al sig. veniva consegnato il telecomando per l'ingresso Parte_1
all'ippodromo, ma arbitrariamente, lo stesso gli veniva disinnescato, nello stesso periodo il sig.
MA parcheggiava la propria autovettura dinanzi all'ingresso dell'ippodromo al fine di impedire l'accesso al sig. Parte_1
- A questo si aggiunge anche il furto subito in data 03.01.2018 a seguito del quale è stato aperto il procedimento penale n. 135/18 mod. 21 dib. A carico degli autori, fra cui il sig. CP_1
- Le azioni intimidatorie ed ingiuriose subite nel corso degli anni, hanno costretto il sig. a Parte_1
trasferire alcuni cavalli presso altri ippodromi, a limitare il numero degli stessi ed infine a chiedere il prepensionamento anticipato con conseguenti danni sia materiali che morali.”
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., che nella versione al tempo vigente, consentiva di precisare la domanda, il ha dedotto: Parte_1
quanto al “ è stato rinviato a giudizio RG 125/2018 per i reati di cui agli art. 110, 624, 625 cp CP_1
perché in concorso con altre persone, al fine di trarne profitto, si impossessavano della recinzione in ferro messa a protezione della scuderia di proprietà di e posta intorno CP_7 Parte_1
al box n. 8 allocato all'interno dell'ippodromo San Paolo sottraendola al sig. che ivi la Parte_1
deteneva, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose. In Fermo 03.01.2018.
….il sig. ha presentato un altro atto di denuncia querela sempre nei confronti del sig. Parte_1
perché nell'ottobre 2017, esattamente nei giorni 17 e 18 ottobre 2017 minacciava più CP_1
volte l'attore di non mettere piede nell'ippodromo, con frasi del tipo “se non rilasci la scuderia ti farai male” ed altre espressioni intimidatorie dirette a provocare l'escomio dell'attore dalle scuderie..”,
Se la lettura coordinata dei due atti consente di ritenere sufficientemente determinata la domanda contro il quanto al MA, invece, le doglianze sono rimaste indeterminate, continuando a CP_1
riferirsi genericamente a impedimenti all'ingresso all'interno delle scuderie, nei primi giorni del settembre 2019, ed al disinnesco del telecomando per l'ingresso alle scuderie.
pagina 5 di 9 Ora, ritiene questa Corte che una siffatta narrazione, relativamente alla domanda verso il MA, non possa consentire di adeguatamente difendersi dagli addebiti, poiché non sono precisamente determinati nel tempo.
La citazione è quindi nulla quanto alla domanda di risarcimento dei danni per le molestie, vessazioni e furto verso il MA.
E' invece sufficientemente determinata quanto di risarcimento dei danni per le molestie, vessazioni e furto verso il ed in solido la ed alla domanda, verso la di concedere al sig. CP_1 Contr Contr Parte_1
l'uso dei 5 CK ( n. 13,14,15,16, 34) così come previsto da contratto e condannare la medesima società alla restituzione della somma di euro 300,00 per la mancata consegna dei CK suddetti, stante il pagamento del canone (clausola 5 del contratto) dal 2018 al 2021, da parte del sig. Parte_1
e di condanna della al risarcimento dei danni da stabilirsi in via equitativa per la mancata CP_2
consegna dei paddock, come da contratto.
A questo punto occorre verificare se il abbia fornito adeguata prova dei fatti dedotti. Parte_1
A tal fine egli lamenta l'erroneità della mancata ammissione, da parte del primo giudice delle prove per testi richieste.
L'ordinanza del primo giudice va confermata, sebbene per motivi parzialmente diversi.
Infatti tutti i capitoli dedotti o sono generici oppure da dimostrarsi documentalmente.
Sono ammissibili i capitoli nn. 7 ed 8 dedotti dal con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., Parte_1
che si trascrivono:
“7) Vero che nei giorni 17 e 18 ottobre 2017 il sig. sempre all'interno dell'ippodromo CP_1
minacciava più volte l'attore di non mettere piede nell'ippodromo, con le seguenti frasi “se non rilasci la scuderia ti farai male” ed altre espressioni intimidatorie dirette a provocare l'escomio del predetto dalle scuderie?
8) Vero che il giorno 18.10.2017 sempre all'interno dell'ippodromo il sig. aggrediva CP_1
fisicamente il sig. procurandogli delle lesioni sulla parte sinistra del torace?”. Parte_1
Tuttavia la deposizione su tali fatti è inutile siccome non espressamente contestati dalle controparti.
I fatti sono stati tempestivamente e specificamente dedotti nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. ed avrebbero dovuto essere contestati nella prima risposta successiva (la seconda memoria ex art. 183 cp.c.) e non lo sono stati affatto.
A norma quindi dell'art. 115 comma 2 c.p.c. la mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi (cfr. Cass. civ. n.
19709/2015).
Dimostrato il fatto illecito, occorre indagare se sia stata offerta prova del conseguente danno pagina 6 di 9 A ciò soccorrono due certificati medici, datati 25.10. e 03.11.2017 che rilevano (il primo) ecchimosi della dimensione di 10 x 5 cm e 2 x 2 cm ed il secondo la mancata guarigione.
La certificazione indica in complessivi 25 giorni il tempo per la completa guarigione.
Il conseguente danno biologico può essere stimato in 10 giorni di inabilità totale e 15 di parziale al
50%, da liquidare secondo i parametri fissati per i danni di lieve entità dal D.M. 18/07/2025 e quindi
561,80 per l'inabilità totale e 421,35 per quella parziale, per complessivi euro 983,15.
A questo si aggiunga un danno morale, conseguente al duplice reato, di minacce e lesioni, per euro
1.000,00.
Il totale danno è quindi di euro 1.983,15, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, essendo liquidato all'attualità,
Infine occorre verificare se possa essere tenuto solidalmente responsabile il datore di lavoro del CP_1
la . CP_2 Controparte_2
La stessa appellata dichiara (e documenta) che è stato suo dipendente dal 10/8/2017 al CP_1
12/6/2018 (periodo in cui il ha posto in essere le condotte illecite e dannose) svolgendo le CP_1
mansioni di impiegato amministrativo, ma sostiene che il tipo di mansioni sono tali da rendere impossibile ricollegare al rapporto di lavoro la condotta del CP_1
Tuttavia ci si domanda per quale motivo il avrebbe dovuto impedire al l'accesso CP_1 Parte_1
all'ippodtromo, impossessarsi della recinzione, perquoterlo, se non in occasione del suo rapporto di lavoro con la Contr
Appare dunque logico ritenere che sussista, nella fattispecie il nesso di causalità necessaria tra l'illecito e il rapporto di lavoro, nel senso che le mansioni affidate al dipendente hanno quanto meno reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno, se non sono state la causa scatenante dei diverbi.
E' pertanto soddisfatto il requisito previsto dall'art. 2049 c.c. e deve affermarsi la responsabilità solidale del datore di lavoro.
Terzo motivo: RIFORMA DELLA SENTENZA IN PUNTO DI DOMANDA
RICONVENZIONALE.
Il lamenta che, in accoglimento della domanda riconvenzionale della ha dichiarato Parte_1 Contr
risolto il contratto di locazione dei box, rilevando il mancato pagamento del canone, come da fattura n.
123 del 6 settembre 2021 (prodotta da al doc. 5) disattendendo la prova documentale Contr
dell'avvenuto pagamento.
pagina 7 di 9 La doglianza è fondata;
sono in atti una ricevuta vergata a mano su bollettino intestato alla con Contr
timbro dell'ufficio contabilità e firma di tal (mai disconosciuta) ed un bonifico mediante Per_1
Postagiro, del 17.01.22, con causale saldo fattura 123 del 06.09.2021 (mai contestato) .
Pertanto non sussiste l'inadempimento posto alla base della pronuncia di risoluzione e la relativa domanda va respinta.
Quarto motivo: SULLA MANCATA CONCESSIONE DEI PADDOCK
L'appellante si duole che il primo giudice non abbia per nulla motivato il rigetto della domanda volta ad ottenere l'ordine a di concedergli l'uso dei CK n. 13,14,15,16, 34 come previsto da CP_2
contratto e condannare la medesima società alla restituzione della somma di euro 300,00 per la mancata consegna dei CK suddetti, stante il pagamento del canone (clausola 5 del contratto) dal 2018 al
2021, da parte del sig. e la condanna della al risarcimento dei danni da stabilirsi in Parte_1 CP_2
via equitativa per la mancata consegna dei paddock.
Tuttavia la costituendosi in primo grado ha dedotto che il godimento dei paddock in questione è Contr
stato regolarmente concesso, in linea con le intese negoziali intercorse, tanto che il sig. Parte_1
ne ha a sua volta consentito l'utilizzo ai signori e
[...] Parte_2 Parte_3
Il nella pur articolata (10 pagine) prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in primo Parte_1
grado, non ha contestato tale fatto, onde ex art. 115 c.p.c. si deve ritenere che i paddock furono messi a disposizione e quindi rigettarsi la domanda del Parte_1
In definitiva la sentenza impugnata dovrà riformarsi nel senso indicato in motivazione.
Quanto alle spese, nel rapporto con graveranno su e , soccombenti, e sono Parte_1 CP_1 Contr
liquidate in dispositivo con riferimento al parametro di valore corrispondente alla somma al pagamento della quale si pronuncia condanna, ai sensi dell'art. l'art. 5 comma 1 del DM 55 del 2014 che testualmente recita “ Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Al proposito, in considerazione del fatto che il è ammesso al gratuito patrocinio, la Parte_1
rifusione, ex art. 133 DPR n. 115/2002, delle spese processuali va disposta a favore dell'Erario, tenendo presente l'intero importo delle spese e non quello dimidiato liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio ex art. 130 DPR n. 115/2002 (ex multis Cass.22017 del 2018)
Per quanto concerne invece il rapporto con il MA, soccombente è il ai fini della Parte_1
liquidazione delle spese legali, nel caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, è quello corrispondente alla somma domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum» (di talché, il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata pagina 8 di 9 dall'attore: Cass. n. 28417/2018; Cass. n. 25553/2011; Cass. n. 5381/2006; Cass. n. 13113/2004; Cass.
n. 22462/2019), ergo il dovrà corrispondere le spese al MA, come liquidate in Parte_1
dispositivo.
Per entrambi i gradi si liquidano le spese per tre fasi, mancando istruttoria.
P. T. M.
La Corte d'Appello di NC, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di NE EN e Parte_1 CP_1 [...]
così provvede: Controparte_2
in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna in solido e CP_1 [...]
al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
della somma di euro 1.983,15, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, Parte_1
respinge la domanda riconvenzionale di Controparte_2
ed ogni altra domanda di ,
[...] Parte_1
condanna in solido e CP_1 Controparte_2
al pagamento, in favore dell'erario delle spese di primo grado che liquida in euro 1.701,00 e di
[...]
appello che liquida in euro 1.723,00 oltre 15% sg, cassa ed iva di legge.
Condanna al pagamento in favore di NE EN, delle spese di Parte_1
primo grado che liquida in euro 8.433,00 e di appello che liquida in euro 9.991,00oltre 15% sg, cassa ed iva di legge.
NC così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Cesare Marziali Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 928 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 15 ottobre 2025 e promossa
DA
con l'Avv. SANDRONI LUANA domicilio Parte_1 C.F._1 digitale
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. PIERGENTILI GIACOMO domicilio CP_1 C.F._2
digitale
NE EN con l'Avv. BACALINI PAOLO, domicilio digitale C.F._3
con l'Avv. SPINOZZI Controparte_2 P.IVA_1
MICHELE, domicilio digitale
APPELLATI
CONTRO
Sentenza Tribunale di Fermo n. 822/2023 del 26/10/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo Parte_1 CP_1
EN MA e al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
pagina 1 di 9 Previo accertamento delle responsabilità dei convenuti in ordine alle vessazioni ed intimidazioni subite dall'attore, condannare i medesimi ( art. 2043 e 2049 c.c.) in solido ex art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni subiti dal sig. che si quantificano ex art. 2056 c.c. in euro 100.000,00; Parte_1
Ordinare a di concedere al sig. l'uso dei 5 CK ( n. 13,14,15,16, 34) così come CP_2 Parte_1
previsto da contratto e condannare la medesima società alla restituzione della somma di euro 300,00 per la mancata consegna dei CK suddetti, stante il pagamento del canone (clausola 5 del contratto) dal 2018 al 2021, da parte del sig. Parte_1
Condannare la al risarcimento dei danni da stabilirsi in via equitativa per la mancata consegna CP_2
dei paddock, come da contratto;
Vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA SUBORDINATA condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni che sarà ritenuto di giustizia a seguito dell'accertamento dei fatti, ivi compreso il danno da perdita di chance come specificato in premessa.
I convenuti costituendosi, eccepivano preliminarmente la nullità della citazione, nel merito chiedevano il rigetto della domanda, e la avanzava domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare Contr
che il Sig. è debitore nei confronti della società convenuta della somma di € Parte_1
1.260,06= per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare l'attore al pagamento, in favore della convenuta della predetta somma, maggiorata degli Controparte_3
interessi come per legge, nonché ad accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c..c. del contratto denominato “Contratto Uso Boxes e/o CKs” stipulato in data
29/6/2018 tra la società convenuta e l'attore sig. , ovvero accertare e dichiarare la Parte_1
risoluzione giudiziale del medesimo accordo a seguito del grave inadempimento di quest'ultimo, con ogni conseguente statuizione.
Rigettate le istanze istruttorie, il primo giudice ha fissato per l'udienza del 12.10.2023 la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza le parti precisavano le conclusioni, senza chiedere termine per memorie ex art. 190
c.p.c. (vecchio rito) ed il primo giudice tratteneva la causa in riserva;
con ordinanza del 17.10.23, il
Tribunale, sciogliendo la riserva, tratteneva la causa in decisione.
Il 25 ottobre 2023 il Tribunale pubblicava la sentenza oggetto del presente gravame decidendo come in appresso:
IN VIA PRELIMINARE per tutti i motivi esposti in narrativa, Dichiara la nullità della citazione in giudizio ex art 164 cpc, stante la genericità ed indeterminatezza della domanda, relativamente ai fatti di cui è a processo Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art 1456 del contratto pagina 2 di 9 stipulato in data 29/06/2018 stipulato tra la e l'odierno attore e, conseguentemente condanna(re) Contr
quest'ultimo al pagamento in favore della della somma di €1.260,00 maggiorata degli interessi Contr
NEL MERITO, Respinge, sempre per i motivi di cui in narrativa, integralmente tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di tutti i convenuti , in persona del suo legale CP_4
rappresentante , e n quanto infondate sia in fatto che in diritto e, per CP_5 CP_6
l'effetto CONDANNA il al pagamento delle spese e competenze di lite per la soc. Parte_1
e in relazione al valore della controversia e, all'opera prestata dai difensori di CP_2 CP_6
dette parti possono essere liquidate in € 4.700, 00 cadauno oltre € 1.260,00 maggiorata degli interessi ed accessori di Legge per la Soc Nei confronti, invece del MA EN, data l'ammissione Contr
dell'attore al Gratuito Patrocinio le spese e le competenze verranno liquidate con separato decreto
Ha impugnato la decisione il si sono costituiti gli appellati resistendo. Parte_1
Primo motivo: NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 190 CPC
Deduce l'appellante che la sentenza emessa dal Giudice di primo grado è nulla per mancata concessione dei termini ex art. 190 cpc ai quali le parti non hanno rinunciato espressamente ed ha depositato la sentenza prima della scadenza dei termini.
Il motivo è fondato;
la Suprema Corte, anche di recente (cfr. sentenza n. 369 del 2023) ha sancito il principio per cui “La violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”.
Va pertanto dichiarata la nullità.
Poiché questa nullità non rientra tra i motivi tassativi di rinvio al primo giudice previsti dall'art. 354
c.p.c. (nullità della notificazione dell'atto introduttivo, mancata integrazione del contraddittorio, errata estromissione di una parte, o mancanza della sottoscrizione del giudice), questa Corte deve entrare nel merito e deciderlo.
Secondo motivo: NULLITA' DELLA SENTENZA PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
164 CPC
Lamenta innanzitutto l'appellante che il primo giudice, a norma dell'art. 164 V comma c.p.c., ove avesse ravvisato la nullità della citazione avrebbe dovuto concedere termine per integrare la domanda: non avendolo fatto la sentenza sarebbe nulla.
pagina 3 di 9 Il motivo non può condividersi.
L'appellante non ha chiesto il termine per integrare la citazione ed è' jus receptum che “Cass.,
15/06/2023, n. 17125: “Se il giudice omette di ordinare l'integrazione o la rinnovazione d'una citazione nulla per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa (art. 163 c.p.c., n. 4), nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere dell'attore stesso invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazione introduttiva"
(Cass., 15/06/2023, n. 17125; Cass., Sez. III, 12/10/2021, n. 17408; Cass., Sez. Un., n. 8077/2012;
Cass., Sez. Un., n. 4557/2009).
Osserva quindi il che la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della Parte_1
domanda ricorre nel caso in cui il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto;
ciò non può dirsi nel caso in cui tali elementi della domanda siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva.
La valutazione deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va considerato l'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le sue difese.
Giova riprodurre letteralmente la parte dell'atto introduttivo del giudizio ove la parte ha dedotto i fatti costitutivi del vantato diritto (n. 4 dell'art. 163).
“Il sig. che svolge la professione di operatore ippico, ha stipulato un “contratto Parte_1
d'uso boxes e/o CKs”, in data 29.06.2018, con la società sma di Montegiorgio viale dell'ippodromo n. 1 (che gestisce l'ippodromo San Paolo), mediante il quale gli veniva concesso l'uso di n. 10 boxes e n. 5 CKs e relative strutture, dal 01.07.2018 al 31.12.2022. (allegato n. 1);
- Il sig. lamenta il fatto che detti CKs non gli sono mai stati dati in concessione, pur Parte_1
avendo il medesimo adempiuto regolarmente al pagamento del canone d'uso, così come previsto dal contratto sopra specificato al punto 5.
- Il sig. lamenta, inoltre, che, dal mese di ottobre 2017 sono state compiute, ai suoi danni, Parte_1
una serie di molestie da parte dei sigg. (dipendente nel periodo dal 2017 fino al CP_1 Cont
dicembre 2019) e da MA EN (dipendente da dicembre 2019 fino ad oggi), già CP_2
segnalato alle forze dell'ordine, tali da concretarsi in una serie di veri e propri atti persecutori finalizzati all'escomio del medesimo dalla scuderia, che gli hanno impedito di svolgere serenamente il
pagina 4 di 9 lavoro per la preparazione alle corse dei propri cavalli che venivano, di conseguenza, esclusi da molte manifestazioni, fra cui il campionato guidatori, il campionato denominato delle stelle, qualificazioni e manifestazioni per Gentlemen, tutte aperte alle scuderie e finanziate con montepremi nazionali.
- le vessazioni ai danni del sig. tuttora persistenti, si sono concretizzate in veri e propri Parte_1
atti intimidatori, minacce e aggressioni verbali con frasi del tipo “ti caccio via” “ti metterò in condizioni di andartene via” ed anche fisiche, attraverso spinte e spallate, tutte finalizzati a costringere il sig. alla chiusura della propria attività; Parte_1
- All'incirca nell'aprile scorso al sig. veniva consegnato il telecomando per l'ingresso Parte_1
all'ippodromo, ma arbitrariamente, lo stesso gli veniva disinnescato, nello stesso periodo il sig.
MA parcheggiava la propria autovettura dinanzi all'ingresso dell'ippodromo al fine di impedire l'accesso al sig. Parte_1
- A questo si aggiunge anche il furto subito in data 03.01.2018 a seguito del quale è stato aperto il procedimento penale n. 135/18 mod. 21 dib. A carico degli autori, fra cui il sig. CP_1
- Le azioni intimidatorie ed ingiuriose subite nel corso degli anni, hanno costretto il sig. a Parte_1
trasferire alcuni cavalli presso altri ippodromi, a limitare il numero degli stessi ed infine a chiedere il prepensionamento anticipato con conseguenti danni sia materiali che morali.”
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., che nella versione al tempo vigente, consentiva di precisare la domanda, il ha dedotto: Parte_1
quanto al “ è stato rinviato a giudizio RG 125/2018 per i reati di cui agli art. 110, 624, 625 cp CP_1
perché in concorso con altre persone, al fine di trarne profitto, si impossessavano della recinzione in ferro messa a protezione della scuderia di proprietà di e posta intorno CP_7 Parte_1
al box n. 8 allocato all'interno dell'ippodromo San Paolo sottraendola al sig. che ivi la Parte_1
deteneva, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose. In Fermo 03.01.2018.
….il sig. ha presentato un altro atto di denuncia querela sempre nei confronti del sig. Parte_1
perché nell'ottobre 2017, esattamente nei giorni 17 e 18 ottobre 2017 minacciava più CP_1
volte l'attore di non mettere piede nell'ippodromo, con frasi del tipo “se non rilasci la scuderia ti farai male” ed altre espressioni intimidatorie dirette a provocare l'escomio dell'attore dalle scuderie..”,
Se la lettura coordinata dei due atti consente di ritenere sufficientemente determinata la domanda contro il quanto al MA, invece, le doglianze sono rimaste indeterminate, continuando a CP_1
riferirsi genericamente a impedimenti all'ingresso all'interno delle scuderie, nei primi giorni del settembre 2019, ed al disinnesco del telecomando per l'ingresso alle scuderie.
pagina 5 di 9 Ora, ritiene questa Corte che una siffatta narrazione, relativamente alla domanda verso il MA, non possa consentire di adeguatamente difendersi dagli addebiti, poiché non sono precisamente determinati nel tempo.
La citazione è quindi nulla quanto alla domanda di risarcimento dei danni per le molestie, vessazioni e furto verso il MA.
E' invece sufficientemente determinata quanto di risarcimento dei danni per le molestie, vessazioni e furto verso il ed in solido la ed alla domanda, verso la di concedere al sig. CP_1 Contr Contr Parte_1
l'uso dei 5 CK ( n. 13,14,15,16, 34) così come previsto da contratto e condannare la medesima società alla restituzione della somma di euro 300,00 per la mancata consegna dei CK suddetti, stante il pagamento del canone (clausola 5 del contratto) dal 2018 al 2021, da parte del sig. Parte_1
e di condanna della al risarcimento dei danni da stabilirsi in via equitativa per la mancata CP_2
consegna dei paddock, come da contratto.
A questo punto occorre verificare se il abbia fornito adeguata prova dei fatti dedotti. Parte_1
A tal fine egli lamenta l'erroneità della mancata ammissione, da parte del primo giudice delle prove per testi richieste.
L'ordinanza del primo giudice va confermata, sebbene per motivi parzialmente diversi.
Infatti tutti i capitoli dedotti o sono generici oppure da dimostrarsi documentalmente.
Sono ammissibili i capitoli nn. 7 ed 8 dedotti dal con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., Parte_1
che si trascrivono:
“7) Vero che nei giorni 17 e 18 ottobre 2017 il sig. sempre all'interno dell'ippodromo CP_1
minacciava più volte l'attore di non mettere piede nell'ippodromo, con le seguenti frasi “se non rilasci la scuderia ti farai male” ed altre espressioni intimidatorie dirette a provocare l'escomio del predetto dalle scuderie?
8) Vero che il giorno 18.10.2017 sempre all'interno dell'ippodromo il sig. aggrediva CP_1
fisicamente il sig. procurandogli delle lesioni sulla parte sinistra del torace?”. Parte_1
Tuttavia la deposizione su tali fatti è inutile siccome non espressamente contestati dalle controparti.
I fatti sono stati tempestivamente e specificamente dedotti nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. ed avrebbero dovuto essere contestati nella prima risposta successiva (la seconda memoria ex art. 183 cp.c.) e non lo sono stati affatto.
A norma quindi dell'art. 115 comma 2 c.p.c. la mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi (cfr. Cass. civ. n.
19709/2015).
Dimostrato il fatto illecito, occorre indagare se sia stata offerta prova del conseguente danno pagina 6 di 9 A ciò soccorrono due certificati medici, datati 25.10. e 03.11.2017 che rilevano (il primo) ecchimosi della dimensione di 10 x 5 cm e 2 x 2 cm ed il secondo la mancata guarigione.
La certificazione indica in complessivi 25 giorni il tempo per la completa guarigione.
Il conseguente danno biologico può essere stimato in 10 giorni di inabilità totale e 15 di parziale al
50%, da liquidare secondo i parametri fissati per i danni di lieve entità dal D.M. 18/07/2025 e quindi
561,80 per l'inabilità totale e 421,35 per quella parziale, per complessivi euro 983,15.
A questo si aggiunga un danno morale, conseguente al duplice reato, di minacce e lesioni, per euro
1.000,00.
Il totale danno è quindi di euro 1.983,15, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, essendo liquidato all'attualità,
Infine occorre verificare se possa essere tenuto solidalmente responsabile il datore di lavoro del CP_1
la . CP_2 Controparte_2
La stessa appellata dichiara (e documenta) che è stato suo dipendente dal 10/8/2017 al CP_1
12/6/2018 (periodo in cui il ha posto in essere le condotte illecite e dannose) svolgendo le CP_1
mansioni di impiegato amministrativo, ma sostiene che il tipo di mansioni sono tali da rendere impossibile ricollegare al rapporto di lavoro la condotta del CP_1
Tuttavia ci si domanda per quale motivo il avrebbe dovuto impedire al l'accesso CP_1 Parte_1
all'ippodtromo, impossessarsi della recinzione, perquoterlo, se non in occasione del suo rapporto di lavoro con la Contr
Appare dunque logico ritenere che sussista, nella fattispecie il nesso di causalità necessaria tra l'illecito e il rapporto di lavoro, nel senso che le mansioni affidate al dipendente hanno quanto meno reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno, se non sono state la causa scatenante dei diverbi.
E' pertanto soddisfatto il requisito previsto dall'art. 2049 c.c. e deve affermarsi la responsabilità solidale del datore di lavoro.
Terzo motivo: RIFORMA DELLA SENTENZA IN PUNTO DI DOMANDA
RICONVENZIONALE.
Il lamenta che, in accoglimento della domanda riconvenzionale della ha dichiarato Parte_1 Contr
risolto il contratto di locazione dei box, rilevando il mancato pagamento del canone, come da fattura n.
123 del 6 settembre 2021 (prodotta da al doc. 5) disattendendo la prova documentale Contr
dell'avvenuto pagamento.
pagina 7 di 9 La doglianza è fondata;
sono in atti una ricevuta vergata a mano su bollettino intestato alla con Contr
timbro dell'ufficio contabilità e firma di tal (mai disconosciuta) ed un bonifico mediante Per_1
Postagiro, del 17.01.22, con causale saldo fattura 123 del 06.09.2021 (mai contestato) .
Pertanto non sussiste l'inadempimento posto alla base della pronuncia di risoluzione e la relativa domanda va respinta.
Quarto motivo: SULLA MANCATA CONCESSIONE DEI PADDOCK
L'appellante si duole che il primo giudice non abbia per nulla motivato il rigetto della domanda volta ad ottenere l'ordine a di concedergli l'uso dei CK n. 13,14,15,16, 34 come previsto da CP_2
contratto e condannare la medesima società alla restituzione della somma di euro 300,00 per la mancata consegna dei CK suddetti, stante il pagamento del canone (clausola 5 del contratto) dal 2018 al
2021, da parte del sig. e la condanna della al risarcimento dei danni da stabilirsi in Parte_1 CP_2
via equitativa per la mancata consegna dei paddock.
Tuttavia la costituendosi in primo grado ha dedotto che il godimento dei paddock in questione è Contr
stato regolarmente concesso, in linea con le intese negoziali intercorse, tanto che il sig. Parte_1
ne ha a sua volta consentito l'utilizzo ai signori e
[...] Parte_2 Parte_3
Il nella pur articolata (10 pagine) prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in primo Parte_1
grado, non ha contestato tale fatto, onde ex art. 115 c.p.c. si deve ritenere che i paddock furono messi a disposizione e quindi rigettarsi la domanda del Parte_1
In definitiva la sentenza impugnata dovrà riformarsi nel senso indicato in motivazione.
Quanto alle spese, nel rapporto con graveranno su e , soccombenti, e sono Parte_1 CP_1 Contr
liquidate in dispositivo con riferimento al parametro di valore corrispondente alla somma al pagamento della quale si pronuncia condanna, ai sensi dell'art. l'art. 5 comma 1 del DM 55 del 2014 che testualmente recita “ Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Al proposito, in considerazione del fatto che il è ammesso al gratuito patrocinio, la Parte_1
rifusione, ex art. 133 DPR n. 115/2002, delle spese processuali va disposta a favore dell'Erario, tenendo presente l'intero importo delle spese e non quello dimidiato liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio ex art. 130 DPR n. 115/2002 (ex multis Cass.22017 del 2018)
Per quanto concerne invece il rapporto con il MA, soccombente è il ai fini della Parte_1
liquidazione delle spese legali, nel caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, è quello corrispondente alla somma domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum» (di talché, il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata pagina 8 di 9 dall'attore: Cass. n. 28417/2018; Cass. n. 25553/2011; Cass. n. 5381/2006; Cass. n. 13113/2004; Cass.
n. 22462/2019), ergo il dovrà corrispondere le spese al MA, come liquidate in Parte_1
dispositivo.
Per entrambi i gradi si liquidano le spese per tre fasi, mancando istruttoria.
P. T. M.
La Corte d'Appello di NC, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di NE EN e Parte_1 CP_1 [...]
così provvede: Controparte_2
in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna in solido e CP_1 [...]
al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
della somma di euro 1.983,15, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, Parte_1
respinge la domanda riconvenzionale di Controparte_2
ed ogni altra domanda di ,
[...] Parte_1
condanna in solido e CP_1 Controparte_2
al pagamento, in favore dell'erario delle spese di primo grado che liquida in euro 1.701,00 e di
[...]
appello che liquida in euro 1.723,00 oltre 15% sg, cassa ed iva di legge.
Condanna al pagamento in favore di NE EN, delle spese di Parte_1
primo grado che liquida in euro 8.433,00 e di appello che liquida in euro 9.991,00oltre 15% sg, cassa ed iva di legge.
NC così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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