Articolo 6 della Legge 27 febbraio 1955, n. 53
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 marzo 1955
Art. 6.
Sulle domande di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio l'Amministrazione deve provvedere entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti nel primo comma dell'art. 1 e nell'art. 3.
Il provvedimento che accoglie la domanda deve indicare la decorrenza, che puo' essere ritardata per motivi di servizio fino ad un massimo di sei mesi dalla data del provvedimento. I sei mesi decorrono dalla data dell'inquadramento in ruolo per i dipendenti di cui al primo comma dell'art. 1 che ancora non lo abbiano ottenuto.
Nei confronti degli insegnanti di istituti e scuole di ogni ordine e grado, il collocamento a riposo e' disposto con effetto dal 1 ottobre successivo alla data del provvedimento.
Le domande di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio possono essere respinte per gravi motivi di servizio e qualora sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.
L'impiegato che ha avanzato la domanda per il collocamento a riposo o la cessazione dal servizio e' tenuto a proseguire nei doveri di ufficio fino alla data fissata dal provvedimento che accoglie la domanda.
Entrata in vigore il 24 marzo 1955