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Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/08/2024, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
N. 292/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison Giudice
Giudicedott.ssa Tania Vettore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte 2 rappresentati e difesi e Parte 1
domiciliati dall'avv. Marilisa Salvador come da mandati in atti.
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 19.06.2024 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
"pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 25 gennaio 2024" e dunque:
"1) La figlia Controparte_1 è tuttora impegnata nel percorso universitario e mantiene la residenza presso la madre in San Donà di Piave (VE) Via Spagna 15.
2) Il signor Pt 2 verserà alla figlia CP 1 sul conto corrente intestato alla stessa ed avente coordinate IBAN [...], a titolo di contributo per il SUO mantenimento, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, la somma mensile di Euro 300,00
(trecento), da aggiornare annualmente sulla base degli indici ISTAT, fino a che quest'ultima non avrà raggiunto l'indipendenza economica con una stabile e regolare posizione lavorativa.
3) La signora Parte_1 e il signor Pt 2 contribuiranno alle spese straordinarie relative al mantenimento della figlia Controparte 1 nella misura dell'50% ciascuno.
4) Null'altro è dovuto tra i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
5) Le spese legali saranno ripartite al 50% fra i signori Parte 1 e Pt 2 "2 Per il P.M. intervenuto
"dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data
16/09/1995 contratto matrimonio con rito concordatario, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
-Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento di dette conclusioni nell'udienza fissata per la comparizione avanti la Camera di Consiglio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza di comparizione avvenuta il 17.07.2013 nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del 29.10.2013 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 16/09/1995 con rito concordatario da e trascritto nel Parte 1 e Parte_2
registro atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 29, dell'anno 1995) del Comune di
Eraclea (VE).
Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 18 luglio 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison Giudice
Giudicedott.ssa Tania Vettore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte 2 rappresentati e difesi e Parte 1
domiciliati dall'avv. Marilisa Salvador come da mandati in atti.
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 19.06.2024 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
"pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 25 gennaio 2024" e dunque:
"1) La figlia Controparte_1 è tuttora impegnata nel percorso universitario e mantiene la residenza presso la madre in San Donà di Piave (VE) Via Spagna 15.
2) Il signor Pt 2 verserà alla figlia CP 1 sul conto corrente intestato alla stessa ed avente coordinate IBAN [...], a titolo di contributo per il SUO mantenimento, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, la somma mensile di Euro 300,00
(trecento), da aggiornare annualmente sulla base degli indici ISTAT, fino a che quest'ultima non avrà raggiunto l'indipendenza economica con una stabile e regolare posizione lavorativa.
3) La signora Parte_1 e il signor Pt 2 contribuiranno alle spese straordinarie relative al mantenimento della figlia Controparte 1 nella misura dell'50% ciascuno.
4) Null'altro è dovuto tra i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
5) Le spese legali saranno ripartite al 50% fra i signori Parte 1 e Pt 2 "2 Per il P.M. intervenuto
"dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data
16/09/1995 contratto matrimonio con rito concordatario, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
-Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento di dette conclusioni nell'udienza fissata per la comparizione avanti la Camera di Consiglio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza di comparizione avvenuta il 17.07.2013 nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del 29.10.2013 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 16/09/1995 con rito concordatario da e trascritto nel Parte 1 e Parte_2
registro atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 29, dell'anno 1995) del Comune di
Eraclea (VE).
Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 18 luglio 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero