Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1526
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Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione

    La Corte di primo grado ha ritenuto infondata la contestazione, evidenziando la presenza di un QR-Code con codice di verifica e un URL per la verifica della corrispondenza all'originale digitale, dimostrando la sussistenza del certificato qualificato e della regolare apposizione della firma digitale.

  • Rigettato
    Adeguata motivazione dell'atto impositivo

    L'atto impositivo faceva riferimento alle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decadenza delle agevolazioni fiscali e della conseguente tassazione ordinaria, assicurando il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Ignoranza delle memorie e documenti depositati in contraddittorio preventivo

    Le memorie e i documenti depositati sono stati ritenuti inadeguati ad incidere sull'impianto della contestazione.

  • Accolto
    Acquiescenza alla decadenza delle agevolazioni

    Gli appellanti hanno espressamente accettato il recupero a tassazione ordinaria dei ricavi.

  • Accolto
    Esito del procedimento penale

    Il procedimento penale è stato definito con decreto di archiviazione, ritenendo infondata la notizia di reato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

  • Accolto
    Operatività effettiva dell'Associazione Sportiva

    Sono state prodotte attestazioni di tesseramento di 68 atleti e documentazione relativa alla partecipazione a diverse competizioni sportive e attività di minivolley nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, oltre a ricevute di pagamenti alla Ass._1.

  • Accolto
    Sede operativa

    L'Associazione Sportiva appellante, unitamente ad altre associazioni, faceva parte del gruppo AS gestito dall'appellante, svolgendo attività nelle scuole tramite un'unica convenzione per l'utilizzo della palestra stipulata dalla capogruppo AS.

  • Accolto
    Proventi istituzionali e costi

    Dal conto corrente postale dell'Associazione risultavano rimborsi spese forfettari ex art. 37 L. n. 347/2000 effettuati nell'anno 2016 a favore di allenatori e collaboratori per un importo complessivo di euro 32.413,00. Le spese di gestione venivano sostenute dalla collegata A.S.D. Associazione_3 con successivo addebito alla appellante della quota di pertinenza.

  • Accolto
    Fatture regolarmente registrate e pagate

    Le fatture emesse dalla Associazione Sportiva appellante in relazione all'attività di sponsorizzazione erano regolarmente registrate, pagate a mezzo bonifici bancari, e l'IVA era stata versata in misura forfettaria secondo il regime agevolato.

  • Accolto
    Archiviazione procedimento penale

    Il decreto di archiviazione ha ritenuto la notizia di reato infondata sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, pur non escludendo definitivamente la materialità del delitto.

  • Accolto
    Contraddizione nella contestazione dell'Ufficio

    L'Ufficio ha recuperato a tassazione ordinaria i proventi commerciali dichiarati e, contestualmente, ha ritenuto inesistenti gli stessi proventi derivanti da fatture, assoggettandoli a tassazione come proventi illeciti. Tale cumulo è intrinsecamente illogico.

  • Accolto
    Determinazione del periodo d'imposta per proventi illeciti

    Dall'avviso di accertamento non è ravvisabile il momento specifico in cui l'Associazione Sportiva appellante abbia conseguito dai soggetti utilizzatori delle fatture il compenso correlato al risparmio di imposta indebitamente fruito.

  • Accolto
    Svalutazione dell'efficacia probatoria degli elementi a supporto dell'inesistenza delle fatture

    Gli elementi a supporto dell'inesistenza delle fatture sono stati ritenuti insufficienti, considerando la effettiva avvenuta attività di sponsorizzazione.

  • Accolto
    Corrispondenza dei compensi tramite bonifici

    I compensi sono stati corrisposti tramite bonifici bancari e impiegati per il finanziamento dell'attività sportiva.

  • Accolto
    Sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione

    La sottoscrizione del contratto, avente data certa per registrazione, è avvenuta antecedentemente alla prestazione dell'attività e all'emissione delle fatture, non giustificando l'inesistenza delle operazioni.

  • Accolto
    Interposizione fittizia

    Ricorrente_1 si occupava della gestione dell'Associazione Sportiva appellante e di quelle collegate, ma ciò non è ininfluente ai fini della dimostrazione dell'inesistenza delle fatture.

  • Rigettato
    Spese di sponsorizzazione sproporzionate

    L'inerenza dei costi sostenuti rispetto all'attività d'impresa va intesa in senso qualitativo, come potenziale beneficio, e non in senso quantitativo.

  • Accolto
    Mancanza o irrisorietà dei costi

    I funzionari verificatori hanno riscontrato rimborsi spese forfettari per un importo complessivo di euro 32.413,00.

  • Accolto
    Riconoscimento rimborsi spese forfettari

    Accolto il motivo di gravame relativo ai rimborsi spese forfettari ex art. 37 L. n. 347/2000 per un importo complessivo di euro 32.413,00, documentati dal PVC e non specificamente contestati dall'Agenzia delle Entrate.

  • Inammissibile
    Tardività della richiesta

    La richiesta è stata dichiarata inammissibile perché non formulata nel ricorso introduttivo né nei motivi aggiunti, ma solo genericamente con la memoria illustrativa.

  • Altro
    Omessa motivazione sanzioni

    Il motivo di appello inerente alle sanzioni rimane assorbito dalle precedenti statuizioni. Il trattamento sanzionatorio rilevante sarà quello applicato dall'Agenzia delle Entrate in sede di riliquidazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1526
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1526
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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