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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1526/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IO ANTONIO, Presidente estensore FAILLA CARMELO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 568/2024 depositato il 03/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Rappresentante_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Ricorrente_2 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9275/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
1 CATANIA sez. 9 e pubblicata il 30/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01302/2020 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01302/2020 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01302/2020 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 610/2024 depositato il 09/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta dal sottoscritto ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992, tenuto conto che il giudice relatore avv. Failla è impegnato pure nella redazione delle sentenze introitate in altre sezioni di questa Corte di Giustizia Tributaria in cui è stato applicato. Ricorrente_3 Ricorrente_1L'Associazione Sportiva Dilettantistica “ ”, e Ricorrente_2 hanno proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 9275/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine all'avviso di accertamento n. TYS041A01302/2020, notificato l'11.12.2020, con il quale l'Ufficio - sulla base del pvc redatto il 29.03.2019 all'esito della verifica eseguita dai propri funzionari nei confronti della citata associazione e previa declaratoria di decadenza delle agevolazioni di cui all'art. 148 DPR n. 917/1986 ed all'art. 90 L. n. 289/2002 - aveva proceduto a recuperare a tassazione ordinaria i ricavi dichiarati e i proventi illeciti (pari ad euro 12.354,50) rivenienti da fatture inesistenti, così determinando il reddito di impresa di euro 59.854,00 ai fini ires 2016 oltre accessori, il valore della produzione di euro 51.854,00 ai fini irap 2016 oltre accessori e un volume di affari di euro 47.500,00 ai fini iva 2016 oltre accessori. L'appello è in parte fondato. Va disatteso il primo motivo di gravame con il quale è stato dedotto dagli appellanti che la Corte di primo grado non avrebbe esaminato la contestazione di cui alla lettera b) del primo motivo del ricorso introduttivo, con cui si deduceva il fatto che l'avviso di accertamento impugnato, notificato in formato cartaceo per posta ordinaria e non a mezzo pec, difettava dell'attestazione di conformità del documento all'originale digitale, per cui l'atto impositivo opposto contenente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario era nullo ai sensi dell'art. 42 comma 3 cpc in quanto privo di sottoscrizione, richiamandosi al riguardo l'orientamento secondo cui la notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico
2 ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione vale a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto con il conferimento di un valore probatorio equiparato all'originale informatico. Ed, invero, va notato che la Corte di I grado ha provveduto ad esaminare la suindicata contestazione, ritenendola correttamente infondata così testualmente motivando:“relativamente agli altri aspetti indicati dal ricorrente, la Corte osserva che non sussistono i denunciati vizi in quanto sulla copia dell'avviso di accertamento notificato ed impugnato, precisamente nella pagina 1 di 29, risulta apposto il QR-Code da parte dell'Ufficio Controlli, con indicazione del “Codice di verifica documento: 4381af3207” nonché dell' “Identificativo documento: 09004e20b7d78ebd”. Sulla copia dell'avviso di accertamento depositata dal ricorrente risulta altresì precisato che “accedendo al documento tramite questo url, che sarà disponibile fino al 28/05/2022, è possibile verificare la corrispondenza della presente copia all'originale”. Tali indicazioni, presenti sull'atto contestato, dimostrano la sussistenza del “certificato qualificato” e della legittima e regolare apposizione della “firma digitale” al documento informatico”. Ed, ancora, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, devesi osservare che l'atto impositivo impugnato è adeguatamente motivato attraverso il chiaro e specifico riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della pronuncia di decadenza delle agevolazioni fiscali usufruite dalla Associazione Sportiva Dilettantistica e della conseguente tassazione ordinaria dei ricavi dichiarati ai fini ires, irap ed iva con gli accessori di legge oltre che dei proventi illeciti e ciò ha assicurato agli appellanti il consapevole pieno esercizio del diritto di difesa, avendo loro consentito la possibilità di avere la esatta conoscenza della portata dell'avviso di accertamento notificato e di contestare sia l'an debeatur che il quantum. Al riguardo va segnalata la infondatezza del rilievo critico dedotto dagli appellanti per cui l'Ufficio avrebbe ignorato le memorie ed i documenti depositati dai contribuenti in sede di contraddittorio preventivo, di cui invece è stata ritenuta la inadeguatezza ad incidere sull'impianto della contestazione posta in essere dall'Ufficio accertatore con l'atto impositivo opposto, che sotto questo profilo non può certo considerarsi immotivato. Venendo alla disamina degli ulteriori motivi di gravame, va subito notato che, per come testualmente rappresentato a pagina 4 dell'atto di appello, “gli appellanti hanno prestato acquiescenza alla contestata decadenza delle agevolazioni di cui agli artt. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e 90 della L. n. 289/2002”, così espressamente accettando il recupero a tassazione ordinaria dei ricavi dichiarati dalla Associazione Sportiva appellante. Fondato appare poi il motivo di gravame con cui è stata contestata la ritenuta inoperatività della Associazione Sportiva Dilettantistica citata. Numero_1Al riguardo va, innanzi tutto, osservato che il procedimento penale Ricorrente_1 Ricorrente_2RGNR instaurato nei confronti di e a seguito della comunicazione del suindicato pvc del 29.03.2019 fatta dall'Ufficio alla locale Procura della Repubblica, per come emerge dalle risultanze processuali, è stato Data_1definito con il decreto di archiviazione emesso in data dal Giudice per le
3 indagini preliminari presso il Tribunale di Catania su conforme richiesta del PM, essendo stato ritenuto il difetto dei presupposti per configurare il reato contestato di cui agli artt. 110 e 81 c.p. e art. 8 d. lgs. n. 74/2000 sulla base della emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, posto che dalle indagini espletate dal PM era Ricorrente_3emerso che la Associazione Sportiva Dilettantistica “ ” nell'anno 2016 era
“stata effettivamente operativa nel settore delle competizioni sportive dilettantistiche” e “pertanto le spese sostenute erano certamente riconducibili ai costi sostenuti per il mantenimento della società stessa”. Ma comunque devesi rilevare che dalle risultanze processuali acquisite in atti si deduce la erroneità di quanto affermato dall'Ufficio in ordine alla asserita mancanza di iscritti e di squadre, posto che sono state prodotte le attestazioni rilasciate dalla Ass._1, in cui è certificato che la Associazione Sportiva Dilettantistica citata aveva tesserato 68 atleti ed aveva partecipato alle seguenti competizioni ed attività sportive: campionato promozionale under 12 maschile - stagione sportiva 2015/2016, attività di minivolley - stagione sportiva 2015/2016, campionato nazionale under 14 femminile - stagione sportiva 2016/2017, campionato under 13 maschile - fase territoriale - stagione sportiva 2016/2017, campionato promozionale under 12 maschile - stagione sportiva 2016/2017, attività di minivolley - stagione sportiva 2016/2017. Sono state pure prodotte le ricevute dei pagamenti fatti dalla detta Associazione Ass._1Sportiva Dilettantistica alla . Con riferimento alla contestata mancanza di sede operativa va detto che Associazione_2l'Associazione Sportiva appellante unitamente alla AS Associazione_3faceva parte del gruppo facente capo alla AS gestito di fatto Ricorrente_1dall'appellante , che svolgeva la sua attività principalmente nelle Scuola_1 Scuola_2 Scuola_3scuole “ ”, “ ” e “ ” site in Catania sulla base di una unica convenzione per l'utilizzo della palestra stipulata dalla Associazione_3capogruppo AS . Ed, inoltre, dal rendiconto acquisito in sede di verifica e dalla documentazione contabile prodotta in sede di accertamento con adesione si deduce che la Associazione Sportiva appellante ha conseguito dei proventi istituzionali e sostenuto dei costi per lo svolgimento dell'attività associativa. Ed, infatti, i funzionari verificatori hanno riscontrato che dal conto corrente postale intestato alla Associazione Sportiva Dilettantistica citata risultavano rimborsi spese forfettari ex art. 37 L. n. 347/2000 effettuati nell'anno 2016 nei confronti di allenatori e collaboratori vari, di cui la detta Associazione Sportiva si era avvalsa, per un importo pari alla somma complessiva di euro 32.413,00. Va poi notato che in forza di protocollo di intesa intervenuto con la collegata A.S.D. Associazione_3 avveniva che le spese di gestione venivano sostenute con le risorse finanziarie di quest'ultima e con successivo addebito alla Associazione Sportiva appellante della quota di sua pertinenza. Si appalesa parimenti fondato e va accolto il motivo di gravame relativo alla tassazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento opposto di proventi illeciti rivenienti da fatture della Associazione Sportiva appellante ritenute
4 dall'Ufficio oggettivamente inesistenti, determinati nella somma di euro 12.354,50 in via induttiva ex art. 39 comma 1 lettera d) DPR n. 600/1973 nella misura del 50% dell'illecito risparmio di imposta conseguibile dall'utilizzatore delle fatture suddette. Trattasi di fatture regolarmente registrate, pagate a mezzo di bonifici bancari e acquisite dall'Ufficio in sede di verifica, emesse dalla Associazione Sportiva Società_1appellante in relazione all'attività di sponsorizzazione della società “ Società_2srl” e della ditta individuale per un importo complessivo di euro 47.500,00 sulla base di contratti registrati, in ordine alle quali è stata regolarmente versata l'iva in misura forfettaria in base al regime agevolato previsto dall'art. 90 della L. n. 289/2002, per cui è stata ritenuta dall'Ufficio accertatore la decadenza suesposta, in ordine alla quale peraltro è stata prestata acquiescenza della Associazione Sportiva appellante. In tema di proventi illeciti l'art. 14 comma 4 L. n. 537/1993 dispone che “nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorita' inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinche' proceda al conseguente accertamento”. Va subito notato che nella specie, per come sopra esposto, il procedimento penale Numero_1 Ricorrente_1 RGNR instaurato nei confronti di e Ricorrente_2 per la asserita emissione di fatture inesistenti è stato definito con il decreto di Data_1archiviazione emesso in data dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania su conforme richiesta del PM. In ordine alla tematica in esame nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 829/2023) è affermato il principio per cui “ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di tassazione dei proventi illeciti non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza”. Ora è pur vero che il decreto di archiviazione non esclude in maniera definitiva la materialità del delitto contestato, ma di tale dato va preso atto unitamente alle altre risultanze processuali, tenuto conto di quanto testualmente affermato dal PM nella richiesta di archiviazione fatta al Giudice per le indagini preliminari e da quest'ultimo accolta, per cui “la notizia di reato deve ritenersi infondata sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo”. Devesi poi rilevare che, per come esposto dagli appellanti, in seno all'impianto di contestazione formulato dall'Ufficio con l'avviso di accertamento opposto è ravvisabile una evidente contraddizione.
5 Ed, invero, l'Agenzia delle Entrate - da un lato - ritenendo non sussistenti i requisiti per la spettanza delle agevolazioni di cui agli artt. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e 90 della L. n. 289/2002, ha recuperato a tassazione, assoggettandoli al regime ordinario, i proventi commerciali dichiarati dalla Associazione Sportiva appellante siccome rivenienti dalla suddetta attività di sponsorizzazione, disconoscendo tutti i costi deducibili documentati in dipendenza della asserita non operatività della stessa Associazione Sportiva, mentre - dall'altro lato - con lo stesso atto dispositivo ha ritenuto inesistenti gli stessi proventi derivanti dalle fatture emesse per le operazioni di sponsorizzazione, così accertando la realizzazione di proventi illeciti determinati induttivamente sulla base dell'illecito risparmio di imposta fruito dai soggetti utilizzatori delle fatture medesime e procedendo alla relativa tassazione ai fini delle imposte dirette. E, quindi, non c'è dubbio che il cumulo fatto dall'Ufficio accertatore della ripresa a tassazione ordinaria dei ricavi dichiarati e del contestuale assoggettamento a tassazione dei proventi ritenuti illeciti in dipendenza di fatture oggettivamente inesistenti si appalesa intrinsecamente illogico, posto che l'Ufficio, procedendo alla tassazione dei proventi illeciti sulla base delle suindicate fatture ritenute oggettivamente inesistenti, ha necessariamente presupposto la inesistenza dei ricavi rivenienti dell'attività di sponsorizzazioni, che però ha nello stesso tempo assoggettato a tassazione ordinaria in quanto fruiti e dichiarati nell'anno 2016 dalla Associazione Sportiva appellante, la quale peraltro ha prestato acquiescenza alla decadenza del regime fiscale agevolato di cui si era avvalsa, per come già esposto. In relazione alla tassazione dei proventi illeciti di cui all'avviso di accertamento opposto devesi poi ravvisare una ulteriore criticità, riveniente dalla applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 307/2025) per cui
“nei casi in cui debbano essere sottoposti a tassazione, nel contesto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), i redditi generati da attività contrarie alle norme di legge, è necessario stabilire con esattezza a quale periodo d'imposta tali redditi debbano essere riferiti. Tale determinazione deve basarsi sul momento specifico in cui il contribuente entra effettivamente in possesso dei proventi derivanti dall'attività illecita. Questo momento, infatti, coincide con il verificarsi del presupposto impositivo così come definito e regolamentato dall'articolo 1 del TUIR, che stabilisce i criteri per l'applicazione della tassazione”. Ora nella specie va detto che dall'avviso di accertamento opposto non è ravvisabile in alcun modo il momento specifico in cui l'Associazione Sportiva appellante sia entrata effettivamente in possesso dei proventi derivanti dall'attività illecita e precisamente non si deduce quando la detta Associazione Sportiva abbia conseguito dai soggetti utilizzatori delle fatture ritenute inesistenti il compenso correlato al risparmio di imposta indebitamente fruito da costoro. E, comunque, devesi osservare che dalle risultanze processuali acquisite in atti - in aggiunta alla considerazione, che pur rileva in questa sede, inerente alla suesposta ritenuta operatività della Associazione Sportiva appellante nell'anno 2016, le cui ragioni giustificative per come sopra esposte devono qui intendersi integralmente riportate - emergono sufficienti elementi per svalutare la efficienza probatoria degli
6 ulteriori elementi forniti dall'Ufficio a supporto della affermata inesistenza oggettiva della fatture in questione e, di conseguenza, per considerare siccome realmente avvenuta la summenzionata attività di sponsorizzazione di cui alle fatture in questione. Innanzi tutto devesi rilevare che, per come emerge dal pvc redatto dai funzionari verificatori, i compensi della suddetta attività di sponsorizzazione sono stati corrisposti a mezzo di bonifici bancari accreditati sui conti correnti della Associazione Sportiva appellante, la quale poi li ha impiegati per il finanziamento dell'attività sportiva svolta. Il fatto poi rappresentato dall'Ufficio che il contratto di sponsorizzazione sia stato sottoscritto prima della delibera dell'assemblea dei soci in palese violazione dello statuto evidenzia chiaramente la mancanza di democraticità posta a fondamento della decadenza delle agevolazioni fiscali, ma non giustifica in alcun modo la ritenuta inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione in quanto la sottoscrizione del contratto, avente data certa per effetto della sua registrazione, è avvenuta antecedentemente alla prestazione dell'attività di sponsorizzazione ed alla emissione delle fatture. Parimenti ininfluente al fine di dimostrare la inesistenza delle fatture in questione è la Ricorrente_1fittizia interposizione di , il quale, per come già detto, di fatto si occupava della gestione della Associazione Sportiva appellante e di quelle collegate. Va disatteso pure il rilievo dell'Agenzia delle Entrate per cui “l'investimento effettuato dallo sponsor viene ritenuto sproporzionale rispetto al ritorno in termini di immagine”, essendo noto nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 23095/2025) il principio per cui “resta tuttavia chiaro che il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (Cass., 18904 del 2018, cit.; 6 giugno 2018, n. 14579; 13 novembre 2019, 29404). E, proprio in tema di sponsorizzazioni, si è conseguentemente affermato che comunque l'inerenza dei costi sostenuti rispetto all'attività di impresa va intesa in senso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l'attività imprenditoriale, e non in senso meramente quantitativo, come utilità, concreto vantaggio o futuro incremento della stessa (Cass., 7 aprile 2022, n. 11324)”. Ed, ancora, si appalesa infondato il riferimento fatto dall'Ufficio alla asserita mancanza di costi e/o irrisorietà degli stessi, essendo stato in precedenza osservato che i funzionari verificatori hanno riscontrato che dal conto corrente postale intestato alla Associazione Sportiva citata risultavano rimborsi spese forfettari ex art. 37 L. n. 347/2000 effettuati nell'anno 2016 nei confronti di allenatori e collaboratori vari, di cui la detta Associazione Sportiva si era avvalsa per un importo pari alla somma complessiva di euro 32.413,00. Ed, infine, devesi osservare che in dipendenza di quanto sopra detto in ordine alla ritenuta operatività della Associazione Sportiva nell'anno 2016 va parzialmente accolto il motivo di gravame formulato dagli appellanti, rivolto al riconoscimento del diritto della Associazione Sportiva Dilettantistica di dedurre i costi documentati e
7 denegati dal primo giudice esclusivamente sul presupposto della ritenuta inattività della Associazione Sportiva citata. Al riguardo va accolta la richiesta specificamente formulata dagli appellanti con il ricorso introduttivo e riproposta in appello, relativa ai rimborsi spese forfettari ex art. 37 L. n. 347/2000 effettuati nell'anno 2016 nei confronti di allenatori e collaboratori vari per un importo pari alla somma complessiva di euro 32.413,00, per come risulta chiaramente dal pvc redatto il 29.03.2019 dai funzionari verificatori, tenuto conto peraltro che in ordine all'importo summenzionato nessuna contestazione specifica è stata formulata dall'Agenzia delle Entrate. Ed, invece, non può accogliersi la richiesta degli appellanti di detrazione ai fini delle imposte dirette dell'iva versata sulle fatture di acquisto, poiché la richiesta fatta al riguardo nel giudizio di primo grado va dichiarata inammissibile in quanto non è stata formulata con il ricorso introduttivo e neppure con i motivi aggiunti ex art. 24 comma 2 d. lgs. n. 546/1992, ma per la prima volta tardivamente e peraltro genericamente solo con la memoria illustrativa depositata il 23.09.2022. Il motivo di appello inerente alle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento opposto sotto il profilo della denunciata omessa motivazione rimane assorbito dalle precedenti statuizioni, mentre il trattamento sanzionatorio rilevante sarà quello applicato dall'Agenzia delle Entrate in sede di riliquidazione in correlazione a quanto è dovuto dagli appellanti sulla base di quanto sopra disposto. In conclusione, pertanto, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “Ricorrente_3”, da Ricorrente_1 e da Ricorrente_2 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza impugnata, va accolto in parte il ricorso introduttivo e dichiarata - con riferimento all'avviso di accertamento opposto - la illegittimità della tassazione degli asseriti proventi illeciti e del disconoscimento dei costi deducibili documentati pari alla somma di euro 32.413,00, confermando nel resto la sentenza appellata. L'Agenzia delle Entrate procederà, sulla base della presente statuizione, alla riliquidazione di quanto dovuto dagli appellanti a seguito del recupero a tassazione ordinaria dei ricavi dichiarati dalla Associazione Sportiva citata ai fini ires, irap ed iva dovute per l'anno di imposta 2016 oltre accessori di legge. Tenuto conto dell'esito finale del giudizio connotato dalla reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali di I e II grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in parziale accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso introduttivo nei termini di cui in motivazione. Spese giudiziali di primo e secondo grado compensate.
Catania 5.12.2024
Il presidente estensore
AN NA
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Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IO ANTONIO, Presidente estensore FAILLA CARMELO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 568/2024 depositato il 03/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Rappresentante_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Ricorrente_2 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9275/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
1 CATANIA sez. 9 e pubblicata il 30/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01302/2020 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01302/2020 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01302/2020 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 610/2024 depositato il 09/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta dal sottoscritto ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992, tenuto conto che il giudice relatore avv. Failla è impegnato pure nella redazione delle sentenze introitate in altre sezioni di questa Corte di Giustizia Tributaria in cui è stato applicato. Ricorrente_3 Ricorrente_1L'Associazione Sportiva Dilettantistica “ ”, e Ricorrente_2 hanno proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 9275/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine all'avviso di accertamento n. TYS041A01302/2020, notificato l'11.12.2020, con il quale l'Ufficio - sulla base del pvc redatto il 29.03.2019 all'esito della verifica eseguita dai propri funzionari nei confronti della citata associazione e previa declaratoria di decadenza delle agevolazioni di cui all'art. 148 DPR n. 917/1986 ed all'art. 90 L. n. 289/2002 - aveva proceduto a recuperare a tassazione ordinaria i ricavi dichiarati e i proventi illeciti (pari ad euro 12.354,50) rivenienti da fatture inesistenti, così determinando il reddito di impresa di euro 59.854,00 ai fini ires 2016 oltre accessori, il valore della produzione di euro 51.854,00 ai fini irap 2016 oltre accessori e un volume di affari di euro 47.500,00 ai fini iva 2016 oltre accessori. L'appello è in parte fondato. Va disatteso il primo motivo di gravame con il quale è stato dedotto dagli appellanti che la Corte di primo grado non avrebbe esaminato la contestazione di cui alla lettera b) del primo motivo del ricorso introduttivo, con cui si deduceva il fatto che l'avviso di accertamento impugnato, notificato in formato cartaceo per posta ordinaria e non a mezzo pec, difettava dell'attestazione di conformità del documento all'originale digitale, per cui l'atto impositivo opposto contenente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario era nullo ai sensi dell'art. 42 comma 3 cpc in quanto privo di sottoscrizione, richiamandosi al riguardo l'orientamento secondo cui la notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico
2 ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione vale a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto con il conferimento di un valore probatorio equiparato all'originale informatico. Ed, invero, va notato che la Corte di I grado ha provveduto ad esaminare la suindicata contestazione, ritenendola correttamente infondata così testualmente motivando:“relativamente agli altri aspetti indicati dal ricorrente, la Corte osserva che non sussistono i denunciati vizi in quanto sulla copia dell'avviso di accertamento notificato ed impugnato, precisamente nella pagina 1 di 29, risulta apposto il QR-Code da parte dell'Ufficio Controlli, con indicazione del “Codice di verifica documento: 4381af3207” nonché dell' “Identificativo documento: 09004e20b7d78ebd”. Sulla copia dell'avviso di accertamento depositata dal ricorrente risulta altresì precisato che “accedendo al documento tramite questo url, che sarà disponibile fino al 28/05/2022, è possibile verificare la corrispondenza della presente copia all'originale”. Tali indicazioni, presenti sull'atto contestato, dimostrano la sussistenza del “certificato qualificato” e della legittima e regolare apposizione della “firma digitale” al documento informatico”. Ed, ancora, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, devesi osservare che l'atto impositivo impugnato è adeguatamente motivato attraverso il chiaro e specifico riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della pronuncia di decadenza delle agevolazioni fiscali usufruite dalla Associazione Sportiva Dilettantistica e della conseguente tassazione ordinaria dei ricavi dichiarati ai fini ires, irap ed iva con gli accessori di legge oltre che dei proventi illeciti e ciò ha assicurato agli appellanti il consapevole pieno esercizio del diritto di difesa, avendo loro consentito la possibilità di avere la esatta conoscenza della portata dell'avviso di accertamento notificato e di contestare sia l'an debeatur che il quantum. Al riguardo va segnalata la infondatezza del rilievo critico dedotto dagli appellanti per cui l'Ufficio avrebbe ignorato le memorie ed i documenti depositati dai contribuenti in sede di contraddittorio preventivo, di cui invece è stata ritenuta la inadeguatezza ad incidere sull'impianto della contestazione posta in essere dall'Ufficio accertatore con l'atto impositivo opposto, che sotto questo profilo non può certo considerarsi immotivato. Venendo alla disamina degli ulteriori motivi di gravame, va subito notato che, per come testualmente rappresentato a pagina 4 dell'atto di appello, “gli appellanti hanno prestato acquiescenza alla contestata decadenza delle agevolazioni di cui agli artt. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e 90 della L. n. 289/2002”, così espressamente accettando il recupero a tassazione ordinaria dei ricavi dichiarati dalla Associazione Sportiva appellante. Fondato appare poi il motivo di gravame con cui è stata contestata la ritenuta inoperatività della Associazione Sportiva Dilettantistica citata. Numero_1Al riguardo va, innanzi tutto, osservato che il procedimento penale Ricorrente_1 Ricorrente_2RGNR instaurato nei confronti di e a seguito della comunicazione del suindicato pvc del 29.03.2019 fatta dall'Ufficio alla locale Procura della Repubblica, per come emerge dalle risultanze processuali, è stato Data_1definito con il decreto di archiviazione emesso in data dal Giudice per le
3 indagini preliminari presso il Tribunale di Catania su conforme richiesta del PM, essendo stato ritenuto il difetto dei presupposti per configurare il reato contestato di cui agli artt. 110 e 81 c.p. e art. 8 d. lgs. n. 74/2000 sulla base della emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, posto che dalle indagini espletate dal PM era Ricorrente_3emerso che la Associazione Sportiva Dilettantistica “ ” nell'anno 2016 era
“stata effettivamente operativa nel settore delle competizioni sportive dilettantistiche” e “pertanto le spese sostenute erano certamente riconducibili ai costi sostenuti per il mantenimento della società stessa”. Ma comunque devesi rilevare che dalle risultanze processuali acquisite in atti si deduce la erroneità di quanto affermato dall'Ufficio in ordine alla asserita mancanza di iscritti e di squadre, posto che sono state prodotte le attestazioni rilasciate dalla Ass._1, in cui è certificato che la Associazione Sportiva Dilettantistica citata aveva tesserato 68 atleti ed aveva partecipato alle seguenti competizioni ed attività sportive: campionato promozionale under 12 maschile - stagione sportiva 2015/2016, attività di minivolley - stagione sportiva 2015/2016, campionato nazionale under 14 femminile - stagione sportiva 2016/2017, campionato under 13 maschile - fase territoriale - stagione sportiva 2016/2017, campionato promozionale under 12 maschile - stagione sportiva 2016/2017, attività di minivolley - stagione sportiva 2016/2017. Sono state pure prodotte le ricevute dei pagamenti fatti dalla detta Associazione Ass._1Sportiva Dilettantistica alla . Con riferimento alla contestata mancanza di sede operativa va detto che Associazione_2l'Associazione Sportiva appellante unitamente alla AS Associazione_3faceva parte del gruppo facente capo alla AS gestito di fatto Ricorrente_1dall'appellante , che svolgeva la sua attività principalmente nelle Scuola_1 Scuola_2 Scuola_3scuole “ ”, “ ” e “ ” site in Catania sulla base di una unica convenzione per l'utilizzo della palestra stipulata dalla Associazione_3capogruppo AS . Ed, inoltre, dal rendiconto acquisito in sede di verifica e dalla documentazione contabile prodotta in sede di accertamento con adesione si deduce che la Associazione Sportiva appellante ha conseguito dei proventi istituzionali e sostenuto dei costi per lo svolgimento dell'attività associativa. Ed, infatti, i funzionari verificatori hanno riscontrato che dal conto corrente postale intestato alla Associazione Sportiva Dilettantistica citata risultavano rimborsi spese forfettari ex art. 37 L. n. 347/2000 effettuati nell'anno 2016 nei confronti di allenatori e collaboratori vari, di cui la detta Associazione Sportiva si era avvalsa, per un importo pari alla somma complessiva di euro 32.413,00. Va poi notato che in forza di protocollo di intesa intervenuto con la collegata A.S.D. Associazione_3 avveniva che le spese di gestione venivano sostenute con le risorse finanziarie di quest'ultima e con successivo addebito alla Associazione Sportiva appellante della quota di sua pertinenza. Si appalesa parimenti fondato e va accolto il motivo di gravame relativo alla tassazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento opposto di proventi illeciti rivenienti da fatture della Associazione Sportiva appellante ritenute
4 dall'Ufficio oggettivamente inesistenti, determinati nella somma di euro 12.354,50 in via induttiva ex art. 39 comma 1 lettera d) DPR n. 600/1973 nella misura del 50% dell'illecito risparmio di imposta conseguibile dall'utilizzatore delle fatture suddette. Trattasi di fatture regolarmente registrate, pagate a mezzo di bonifici bancari e acquisite dall'Ufficio in sede di verifica, emesse dalla Associazione Sportiva Società_1appellante in relazione all'attività di sponsorizzazione della società “ Società_2srl” e della ditta individuale per un importo complessivo di euro 47.500,00 sulla base di contratti registrati, in ordine alle quali è stata regolarmente versata l'iva in misura forfettaria in base al regime agevolato previsto dall'art. 90 della L. n. 289/2002, per cui è stata ritenuta dall'Ufficio accertatore la decadenza suesposta, in ordine alla quale peraltro è stata prestata acquiescenza della Associazione Sportiva appellante. In tema di proventi illeciti l'art. 14 comma 4 L. n. 537/1993 dispone che “nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorita' inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinche' proceda al conseguente accertamento”. Va subito notato che nella specie, per come sopra esposto, il procedimento penale Numero_1 Ricorrente_1 RGNR instaurato nei confronti di e Ricorrente_2 per la asserita emissione di fatture inesistenti è stato definito con il decreto di Data_1archiviazione emesso in data dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania su conforme richiesta del PM. In ordine alla tematica in esame nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 829/2023) è affermato il principio per cui “ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di tassazione dei proventi illeciti non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza”. Ora è pur vero che il decreto di archiviazione non esclude in maniera definitiva la materialità del delitto contestato, ma di tale dato va preso atto unitamente alle altre risultanze processuali, tenuto conto di quanto testualmente affermato dal PM nella richiesta di archiviazione fatta al Giudice per le indagini preliminari e da quest'ultimo accolta, per cui “la notizia di reato deve ritenersi infondata sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo”. Devesi poi rilevare che, per come esposto dagli appellanti, in seno all'impianto di contestazione formulato dall'Ufficio con l'avviso di accertamento opposto è ravvisabile una evidente contraddizione.
5 Ed, invero, l'Agenzia delle Entrate - da un lato - ritenendo non sussistenti i requisiti per la spettanza delle agevolazioni di cui agli artt. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e 90 della L. n. 289/2002, ha recuperato a tassazione, assoggettandoli al regime ordinario, i proventi commerciali dichiarati dalla Associazione Sportiva appellante siccome rivenienti dalla suddetta attività di sponsorizzazione, disconoscendo tutti i costi deducibili documentati in dipendenza della asserita non operatività della stessa Associazione Sportiva, mentre - dall'altro lato - con lo stesso atto dispositivo ha ritenuto inesistenti gli stessi proventi derivanti dalle fatture emesse per le operazioni di sponsorizzazione, così accertando la realizzazione di proventi illeciti determinati induttivamente sulla base dell'illecito risparmio di imposta fruito dai soggetti utilizzatori delle fatture medesime e procedendo alla relativa tassazione ai fini delle imposte dirette. E, quindi, non c'è dubbio che il cumulo fatto dall'Ufficio accertatore della ripresa a tassazione ordinaria dei ricavi dichiarati e del contestuale assoggettamento a tassazione dei proventi ritenuti illeciti in dipendenza di fatture oggettivamente inesistenti si appalesa intrinsecamente illogico, posto che l'Ufficio, procedendo alla tassazione dei proventi illeciti sulla base delle suindicate fatture ritenute oggettivamente inesistenti, ha necessariamente presupposto la inesistenza dei ricavi rivenienti dell'attività di sponsorizzazioni, che però ha nello stesso tempo assoggettato a tassazione ordinaria in quanto fruiti e dichiarati nell'anno 2016 dalla Associazione Sportiva appellante, la quale peraltro ha prestato acquiescenza alla decadenza del regime fiscale agevolato di cui si era avvalsa, per come già esposto. In relazione alla tassazione dei proventi illeciti di cui all'avviso di accertamento opposto devesi poi ravvisare una ulteriore criticità, riveniente dalla applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 307/2025) per cui
“nei casi in cui debbano essere sottoposti a tassazione, nel contesto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), i redditi generati da attività contrarie alle norme di legge, è necessario stabilire con esattezza a quale periodo d'imposta tali redditi debbano essere riferiti. Tale determinazione deve basarsi sul momento specifico in cui il contribuente entra effettivamente in possesso dei proventi derivanti dall'attività illecita. Questo momento, infatti, coincide con il verificarsi del presupposto impositivo così come definito e regolamentato dall'articolo 1 del TUIR, che stabilisce i criteri per l'applicazione della tassazione”. Ora nella specie va detto che dall'avviso di accertamento opposto non è ravvisabile in alcun modo il momento specifico in cui l'Associazione Sportiva appellante sia entrata effettivamente in possesso dei proventi derivanti dall'attività illecita e precisamente non si deduce quando la detta Associazione Sportiva abbia conseguito dai soggetti utilizzatori delle fatture ritenute inesistenti il compenso correlato al risparmio di imposta indebitamente fruito da costoro. E, comunque, devesi osservare che dalle risultanze processuali acquisite in atti - in aggiunta alla considerazione, che pur rileva in questa sede, inerente alla suesposta ritenuta operatività della Associazione Sportiva appellante nell'anno 2016, le cui ragioni giustificative per come sopra esposte devono qui intendersi integralmente riportate - emergono sufficienti elementi per svalutare la efficienza probatoria degli
6 ulteriori elementi forniti dall'Ufficio a supporto della affermata inesistenza oggettiva della fatture in questione e, di conseguenza, per considerare siccome realmente avvenuta la summenzionata attività di sponsorizzazione di cui alle fatture in questione. Innanzi tutto devesi rilevare che, per come emerge dal pvc redatto dai funzionari verificatori, i compensi della suddetta attività di sponsorizzazione sono stati corrisposti a mezzo di bonifici bancari accreditati sui conti correnti della Associazione Sportiva appellante, la quale poi li ha impiegati per il finanziamento dell'attività sportiva svolta. Il fatto poi rappresentato dall'Ufficio che il contratto di sponsorizzazione sia stato sottoscritto prima della delibera dell'assemblea dei soci in palese violazione dello statuto evidenzia chiaramente la mancanza di democraticità posta a fondamento della decadenza delle agevolazioni fiscali, ma non giustifica in alcun modo la ritenuta inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione in quanto la sottoscrizione del contratto, avente data certa per effetto della sua registrazione, è avvenuta antecedentemente alla prestazione dell'attività di sponsorizzazione ed alla emissione delle fatture. Parimenti ininfluente al fine di dimostrare la inesistenza delle fatture in questione è la Ricorrente_1fittizia interposizione di , il quale, per come già detto, di fatto si occupava della gestione della Associazione Sportiva appellante e di quelle collegate. Va disatteso pure il rilievo dell'Agenzia delle Entrate per cui “l'investimento effettuato dallo sponsor viene ritenuto sproporzionale rispetto al ritorno in termini di immagine”, essendo noto nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 23095/2025) il principio per cui “resta tuttavia chiaro che il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (Cass., 18904 del 2018, cit.; 6 giugno 2018, n. 14579; 13 novembre 2019, 29404). E, proprio in tema di sponsorizzazioni, si è conseguentemente affermato che comunque l'inerenza dei costi sostenuti rispetto all'attività di impresa va intesa in senso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l'attività imprenditoriale, e non in senso meramente quantitativo, come utilità, concreto vantaggio o futuro incremento della stessa (Cass., 7 aprile 2022, n. 11324)”. Ed, ancora, si appalesa infondato il riferimento fatto dall'Ufficio alla asserita mancanza di costi e/o irrisorietà degli stessi, essendo stato in precedenza osservato che i funzionari verificatori hanno riscontrato che dal conto corrente postale intestato alla Associazione Sportiva citata risultavano rimborsi spese forfettari ex art. 37 L. n. 347/2000 effettuati nell'anno 2016 nei confronti di allenatori e collaboratori vari, di cui la detta Associazione Sportiva si era avvalsa per un importo pari alla somma complessiva di euro 32.413,00. Ed, infine, devesi osservare che in dipendenza di quanto sopra detto in ordine alla ritenuta operatività della Associazione Sportiva nell'anno 2016 va parzialmente accolto il motivo di gravame formulato dagli appellanti, rivolto al riconoscimento del diritto della Associazione Sportiva Dilettantistica di dedurre i costi documentati e
7 denegati dal primo giudice esclusivamente sul presupposto della ritenuta inattività della Associazione Sportiva citata. Al riguardo va accolta la richiesta specificamente formulata dagli appellanti con il ricorso introduttivo e riproposta in appello, relativa ai rimborsi spese forfettari ex art. 37 L. n. 347/2000 effettuati nell'anno 2016 nei confronti di allenatori e collaboratori vari per un importo pari alla somma complessiva di euro 32.413,00, per come risulta chiaramente dal pvc redatto il 29.03.2019 dai funzionari verificatori, tenuto conto peraltro che in ordine all'importo summenzionato nessuna contestazione specifica è stata formulata dall'Agenzia delle Entrate. Ed, invece, non può accogliersi la richiesta degli appellanti di detrazione ai fini delle imposte dirette dell'iva versata sulle fatture di acquisto, poiché la richiesta fatta al riguardo nel giudizio di primo grado va dichiarata inammissibile in quanto non è stata formulata con il ricorso introduttivo e neppure con i motivi aggiunti ex art. 24 comma 2 d. lgs. n. 546/1992, ma per la prima volta tardivamente e peraltro genericamente solo con la memoria illustrativa depositata il 23.09.2022. Il motivo di appello inerente alle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento opposto sotto il profilo della denunciata omessa motivazione rimane assorbito dalle precedenti statuizioni, mentre il trattamento sanzionatorio rilevante sarà quello applicato dall'Agenzia delle Entrate in sede di riliquidazione in correlazione a quanto è dovuto dagli appellanti sulla base di quanto sopra disposto. In conclusione, pertanto, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “Ricorrente_3”, da Ricorrente_1 e da Ricorrente_2 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza impugnata, va accolto in parte il ricorso introduttivo e dichiarata - con riferimento all'avviso di accertamento opposto - la illegittimità della tassazione degli asseriti proventi illeciti e del disconoscimento dei costi deducibili documentati pari alla somma di euro 32.413,00, confermando nel resto la sentenza appellata. L'Agenzia delle Entrate procederà, sulla base della presente statuizione, alla riliquidazione di quanto dovuto dagli appellanti a seguito del recupero a tassazione ordinaria dei ricavi dichiarati dalla Associazione Sportiva citata ai fini ires, irap ed iva dovute per l'anno di imposta 2016 oltre accessori di legge. Tenuto conto dell'esito finale del giudizio connotato dalla reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali di I e II grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in parziale accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso introduttivo nei termini di cui in motivazione. Spese giudiziali di primo e secondo grado compensate.
Catania 5.12.2024
Il presidente estensore
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